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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 15.04.2025, vertente
TRA elettivamente domiciliata al Corso Manthonè, n. 40, di Pescara, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Anthony Hernest Aliano, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
ATTRICE IN IMPUGNAZIONE
E elettivamente domiciliata alla Via A. Grandi, 5, di Controparte_1
Pescara, presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Cirillo, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN IMPUGNAZIONE
OGGETTO: impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 7.07.2023 dall'Arbitro unico avv. Enrico Quinzio.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice in impugnazione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
IN VIA PRELMINARE E PREGIUDIZIALE Accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti sottesi alla connessione – oggettiva e soggettiva – della procedura arbitrale iscritta al numero di ruolo 1/21 con le procedure iscritte ai numeri di ruolo – della medesima camera arbitrale – 3/2022, 2/2021 e 2/2022, per l'effetto, accogliere l'appello con revoca del lodo appellato compensate, in ogni caso, le spese e competenze del giudizio di primo grado.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del lodo arbitrale emesso e depositato dalla
Camera di Commercio di Pescara, in data 7 luglio 2023, ed acquisito al protocollo del predetto organo al n. 30020, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio arbitrale di primo grado che qui si riportano: “Accertato e dichiarato, per le ragioni premesse, che nulla sia dovuto alla società ricorrente a titolo di indennità risarcitoria ex art. 31 L. 392/78, con rigetto altresì della richiesta di rimborso del deposito cauzionale”
IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare, per le ragioni premesse, che in funzione del contratto di locazione dell'unità posta al piano primo del centro d'intrattenimento
“ 2.0.”, nulla sia dovuto alla società ricorrente a titolo di cauzione, con Parte_1
declaratoria di legittimazione in capo alla società resistente a trattenere le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale.
IN VIA RICONVENZIONALE, accertato e dichiarato, per le ragioni premesse, che in forza del contratto di locazione risoluto, sottoscritto perla unità locale posta al piano terra del centro di intrattenimento “ 2.0.” la società resistente abbia maturato un diritto Parte_1
alla ripetizione pari ad euro 67.770,00 per indennità di avviamento indebitamente corrisposta, per l'effetto statuire che la società ricorrente sia obbligata alla integrale ripetizione, oltre interessi e rivalutazioni monetarie. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni premesse, con declaratoria di condanna al pagamento, che in forza del contratto di locazione risoluto, sottoscritto per la unità locale posta al piano terra del centro di intrattenimento “Porto Allegro2.0.” la società resistente abbia maturato un diritto di credito e risarcitorio pari ad euro 580.694,16 ossia:
- euro 92.332,16 necessari per il ripristino dell'unità condotta al piano terra, come da documentazione versata in atti;
- euro 22.536,00, per ulteriori canoni di locazione dovuti a titolo risarcitorio;
- euro 16.700,00 per competenze e spese professionali dovute a titolo risarcitorio per la progettazione e direzione lavori necessari per il rispristino della unità; - euro 260.000,00 pari alla differenza tra il primo prezzo prospettato da altro appaltatore ed il prezzo pattuito per l'appalto conferito, che la società resistente ha dovuto sopportare a causa del notorio aumento dei prezzi sul mercato;
- euro 180.000,00 per la perdita da chance e, dunque, per le aspettative di lucro mancate a causa del recesso dal rapporto di fornitura con la società grossista, che avrebbe consentito alla società resistente di esercitare in proprio l'attività commerciale di vendita di abbigliamento con aspettative di profitto;
- euro 9.126,00 per il pagamento della fattura n. 150 del 10/08/2018;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni premesse, per arricchimento senza causa, che la società ricorrente sia tenuta alla ripetizione integrale, oltre i frutti previsti per legge, della somma pari ad euro 67.770,00 già corrisposta dalla società resistente a titolo di indennità di avviamento;
sicché, per l'effetto, per tutte le ragioni rappresentate, accertare e dichiarare in ogni caso (i) integralmente assorbita la cauzione prestata dalla società appellata, impiegata per il ripristino dell'unità locata (ii) e comunque compensata, ex art. 1243 del codice civile, la pretesa economica avanzata col ricorso per arbitrato.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante non condivida le ragioni giuridiche dedotte dalla società appellante, per l'effetto disporre una CTU ovvero ritenere utile la CTU prodotta sub 21) poiché disposta in altro procedimento arbitrale connesso, e ricondurre ex lege il quantum domandato a titolo di indennità risarcitoria con declaratoria di compensazione ex art. 1243 del codice civile con ogni credito comunque vantato dalla società appellata in forza di tutti i rapporti meglio indicati in narrativa”.
Per la convenuta in impugnazione:
“chiede che codesta Ecc.ma Corte, previa conferma del lodo arbitrale emesso dalla Camera di Commercio di Pescara 07.07.2023, prot. Num. 30020, reso esecutivo dal Tribunale di
Pescara in data 17.07.2023, r.g. n. 1513/2023 ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'appello, voglia dichiarare la domanda inammissibile e per effetto rigettarla, condannando parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. ha impugnato il lodo arbitrale emesso in data 7.07.2023 dall'Arbitro Parte_1
unico, avv. Enrico Quinzio, nella controversia insorta tra e Controparte_2 relativa all'esecuzione del contratto di locazione concluso tra le parti in Parte_1 data 20.09.2014, con il quale si è così deliberato: “ – accoglie le domande della ricorrente per quanto di ragione e per l'effetto condanna la società al Parte_1
pagamento in favore della Società della complessiva Controparte_2 somma di €uro 161.840,00 di cui € 150.590,00 per indennità risarcitoria ex art. 31 legge
n. 392/78 pari a 40 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto (€ 3.764,75 x
40) ed € 11.250,00 a titolo di deposito cauzionale non restituito, oltre interessi legali dalla domanda;
- Rigetta tutte le richieste formulate nel merito ed in via riconvenzionale dalla parte resistente - Condanna la Parte_1 CP_3
al pagamento delle spese legali in favore della Società
[...] Controparte_2 che liquida in complessivi €uro 22.457,00, oltre 15% per rimborso
[...] forfettario ex art. 2 D.M. 44/14, CPA e Iva se dovuta. – Pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento arbitrale, liquidate ai Parte_1 sensi dell'art. 40 del Regolamento, dal Consiglio Arbitrale nella riunione del
19/06/2023 e precisamente: Onorari camera arbitrale (escluso Iva) € 800,00, Onorari
Arbitro Unico € 10.000,00 oltre Cpa 4% ed Iva del 22% ed Onorari per funzioni di cancelleria € 1.000,00 (10% del compenso netto dell'arbitro”.
1.1. L'Arbitro Unico dava preliminarmente atto che l'istante Controparte_2
aveva introdotto il giudizio arbitrale, rappresentando: - di avere diritto a vedersi corrispondere ex adverso € 180.708,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 31 della L.
392/78 in virtù del contratto di locazione inter partes in data 20.09.2014 (decorrente dal
1.10.2014), con cui essa, già aveva ricevuto in locazione parte Controparte_4 dell'immobile sito alla Via A. D'Andrea, n. 1, di Montesilvano, facente parte del complesso commerciale denominato “ ”, nonché dell'apposita area di mq. 50 Parte_1
specificatamente individuata nella galleria di detto complesso;
- che in data 3.12.2018
[...]
le aveva comunicato il diniego al rinnovo della locazione de qua esplicitando Pt_1
l'intenzione di utilizzare l'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale nel settore dell'abbigliamento; - che in data 4.12.2020, una volta redatto il verbale di riconsegna dell'immobile, le aveva versato € 67.770,00 a titolo di avviamento Parte_1 commerciale ex art. 34 della L. n. 392/78; - che, dopo essersi vista riconsegnare l'immobile,
l'avversaria l'aveva poi concesso in locazione a terzi;
- di avere diritto a vedersi corrispondere ex adverso € 11.250,00 a titolo di rimborso del deposito cauzionale versato alla controparte in sede di stipula della locazione controversa.
L'Arbitro unico dava, inoltre, atto che con memoria difensiva di Parte_1
costituzione, si era costituita nel giudizio arbitrale ed (opponendo alle avverse deduzioni: - che era da escludersi il diritto della controparte all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non avendo la locataria prodotto tale avviamento considerato che essa esponente svolgeva attività di programmazione e marketing promozionale del centro commerciale, come previsto dal contratto di locazione de quo, nonché dal regolamento condominiale relativo all'immobile controverso;
- che pertanto aveva diritto a vedersi restituire l'importo di € 67.770,00, precedentemente versato alla controparte a titolo di detta indennità ex art. 34 della L.
392/78; - che aveva inoltre diritto a vedersi risarcire ex adverso i danni provocati dalla locataria sull'immobile locato, riscontrati da essa all'atto della riconsegna di quest'ultimo, relativi al costo per il rispristino dello status quo ante (per € 92.332,16), nonché ai canoni mensili di locazione non incassati nel periodo di sei mesi necessario ai lavori per detto ripristino (per € 22.436,00), nonché alle spese tecniche della pratica edilizia relativa a detti lavori di rispristino, nonché alla perdita di chance (per € 180.000,00), riconducibile all'aver le riferite vicende dannose comportato il recesso della ditta grossista che avrebbe dovuto fornirle la merce per la l'attività commerciale nel settore dell'abbigliamento (che aveva reso noto alla controparte di voler avviare nell'immobile controverso una volta rilasciato quest'ultimo), per avere le riferite vicende determinato il recesso della ditta fornitrice dal contratto preliminare di fornitura di capi d'abbigliamento stipulato con quest'ultima in data 30.09.2020; - che essa resistente aveva diritto a vedersi corrispondere l'importo di € 260.000,00, quale differenza tra il primo prezzo prospettatole da un primo appaltatore, per i ripetuti lavori di rispristino, ed il prezzo pattuito con la ditta occupatasi poi effettivamente di tali lavori, essendo quest'ultimo prezzo più alto a causa del notorio aumento del 20% dei prezzi di mercato) aveva formulato le seguenti richieste: - accertarsi che nulla fosse dovuto alla ricorrente a titolo di indennità ex art. 34 della L. 392/78 né a titolo di rimborso del deposito cauzionale né a titolo di cauzione;
- in via riconvenzionale condannarsi la controparte alla corresponsione in suo favore di € 67.770,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ripetizione dell'indennità di avviamento commerciale ex art. 34 della L. 392/78 precedentemente versata e non dovuta;
- in via riconvenzionale condannarsi la controparte a corrisponderle a titolo risarcitorio il complessivo importo di €
580.694,16, - in subordine rideterminarsi il credito azionato ex adverso nel minor importo determinato all'esito della compensazione dare avere inter partes.
1.2. Ciò premesso l'Arbitro unico, riteneva fondata la domanda avanzata ex art. 31 della L.
392/1978, considerato: - che v'era prova in giudizio del fatto che la disdetta della locazione controversa era stata comunicata da a al Parte_1 Controparte_2 solo fine di dare l'immobile in parola in locazione alla ditta AP CA (essendo quest'ultima circostanza stata confermata dal teste all'udienza del Testimone_1
29.11.2022); - che andavano pertanto applicati al caso di specie gli artt. 29 e 31 della L. n.
392/78, secondo il cui combinato disposto la poteva rientrare nel Parte_1 possesso dell'immobile de quo, all'esito della locazione per cui è causa, onde locarlo a terzi con canoni maggiori, unicamente tramite disdetta di cui alla prima norma, incorrendo però nella sanzione di cui alla seconda;
- che in seguito alla disdetta della locazione per cui è causa la si era vista costretta a dismettere la propria attività Controparte_2
commerciale ivi esercitata, subendo un danno quantificabile ex art. 1226 c.c. nella misura corrispondente a quaranta mensilità del canone di locazione per complessivi € 150.590,00
(€ 3.764,75x40).
1.3. Riteneva fondata la domanda la domanda dell'istante di ottenere dalla controparte la ripetizione di € 11.250,00, quale importo versato alla locatrice in data 24.11.2017, a titolo di deposito cauzionale, non condividendo l'assunto della resistente per cui detto importo era totalmente assorbito dal costo per il rispristino dello status quo ante.
1.4. Riteneva invece infondata la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla
[...]
volta ad ottenere la ripetizione dell'importo di € 67.700,00 versato alla Parte_1 controparte al momento della riconsegna dell'immobile, a titolo di indennità ex art. 34 della
L. n. 392/78, per l'avviamento commerciale, non condividendo l'assunto della resistente, secondo cui quest'ultimo avviamento coincidesse con quello del centro commerciale, ergo non riferibile alla locataria.
1.5. Rigettava poi le ulteriori domande spiegate in via riconvenzionale dalla Pt_1 Pt_1
presupponendo tali domande l'alterazione dello stato dell'immobile al momento della
[...]
riconsegna e la conseguente necessità del ripristino del relativo status quo ante, e considerato: - che non sussisteva in capo alla conduttrice un obbligo di rispristino di tale stato, avendo la stessa provveduto ad eliminare le opere realizzate sull'immobile dal precedente conduttore, laddove l'art. 11.3. del contratto del 20.09.2014 prevedeva che i lavori di smantellamento di tali opere erano a carico della locatrice;
- che nel corso dell'esecuzione del contratto locatizio la locatrice non aveva mai lamentato alcunché né aveva attivato la procedura prevista dall'art.
9.14 del contratto in parola (secondo cui “la locatrice se, al termine o nel corso della locazione dovesse riscontrare danni o deterioramenti alle cose locate, salvo il proprio diritto al risarcimento di ogni danno da ciò derivante, potrà: (i) intimare per iscritto alla
Conduttrice di provvedere immediatamente alle riparazioni o sostituzioni;
(ii) fare eseguire, a propria cura, ed
a spese della conduttrice, le riparazioni o sostituzioni, nell'ipotesi in cui la conduttrice, pur essendone stata intimata, non vi abbia provveduto entro un congruo termine e, comunque, non oltre 15 giorni dall'avvio dell'intimazione, fermo il diritto all'escussione della garanzia prevista dall'art.
6.1. che precede”); - che dalle risultanze della prova testimoniale era desumibile che i lavori di ripristino de quibus si erano resi necessari unicamente onde poterli dare in gestione ad altro operatore svolgente diversa attività commerciale;
- che la voce di danno quantificata dalla ricorrente in € 260.000,00, ricondotta alla differenza tra il prezzo prospettato inizialmente per i lavori anzidetti e quello poi effettivamente pattuito con la ditta appaltatrice, non era configurabile per la relativa genericità di deduzione nonché per mancanza di prova;
- che neppure era configurabile la voce di danno addotta dalla resistente, quantificata in e 180.000,00, rappresentata dalla perdita di chance e ricondotta al recesso da parte di un potenziale nuovo conduttore, quale dal preliminare di locazione dell'immobile controverso a causa delle vicende CP_5 in esame, considerato che i contratti tra quest'ultima società e la resistente avrebbero dovuto avere attuazione entro il settembre 2018, per cui le ripetute vicende non avrebbero potuto minimamente interferire al riguardo perché verificatesi successivamente rispetto a detto arco temporale, recando il contratto per cui è causa scadenza alla data del 30.09.2020, ed essendone la disdetta stata inoltrata in data 4.12.2018.
1.6. Rigettava infine la domanda della resistente volta ad ottenere dalla controparte il rimborso della fattura n. 150 del 10.08.2018 di € 9.126,00 relativa alla rimozione di una cappa di aspirazione dall'immobile per cui è causa, per essere emerso dall'espletata istruttoria che tale elemento era preesistente alla locazione controversa.
2. A sostegno dell'impugnazione ha denunciato la nullità del lodo per i Parte_1 seguenti vizi: 1) “nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.”; 2)
“Nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.”; 3) “Nullità del lodo per violazione e/o falsa applicazione della L. 392/78, con riferimento al deposito cauzionale”;
4) “Nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art. 34 a L. 392/78, in riferimento all'indennità di avviamento”; 5) “Nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art.
2043 c.c., con riferimento alle domande riconvenzionali”; 5) “Sulla nullità del lodo per omessa pronuncia sulla richiesta di riunione dei procedimenti arbitrali e sulla richiesta risarcitoria discendente dalla rimozione di un manufatto (cappa). Violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c. da cui discendeva un esame incompleto dell'Arbitro Unico e una moltiplicazione ingiustificata dei costi e spese della procedura”.
3. La convenuta si è costituita nel presente giudizio d'impugnazione ed ha contestato il gravame domandando dichiararsi la sua inammissibilità e affermarsi la sua infondatezza, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 4.06.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 15.04.2025, (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito si espongono.
5.1. Con i primi quattro motivi l'impugnante denuncia la nullità del lodo unicamente per violazioni di norme relative al merito.
Il Collegio -a prescindere da ogni valutazione in ordine alla non ravvisabilità nelle censure in concreto formulate dall'attrice in impugnazione della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto in iudicando (la quale, come è noto, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. 16559/2020; Cass. 21802/2006), mentre nella specie le doglianze involgono sostanzialmente il merito della controversia, avendo l'attrice dissentito dalla valutazione delle prove, dolendosi inoltre della insufficienza della motivazione, senza indicazione del punto e del modo in cui l'arbitro si sarebbe discostato dalle norme che assume violate, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione dell'attrice in impugnazione a quella accolta nel lodo impugnato)- rileva comunque che l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto afferenti al merito della controversia deve essere rilevata sotto altro, dirimente, profilo.
5.2. Al riguardo si rammenta che l'art. 829 comma 3 prevede espressamente che
“L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso
l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”.
Nella specie non risulta espressamente prevista l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, atteso che la clausola arbitrale, contenuta nell'art. 17 del contratto di locazione sottoscritto in data 20.09.2014, dispone che “qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto e/o a suoi atti modificativi, esecutivi ed estintivi, comprese le controversie inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e, comunque, tutte le controversie traenti origine dal Contratto saranno deferite ad arbitrato regolamentato secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale di Pescara, che le Parti hanno acquisito e che, quindi, dichiarano di conoscere ed accettare interamente, rinviando per quanto non previsto dal summenzionato
Regolamento, alle norme del codice di procedura civile”.
Né le parti (in particolare l'attrice in impugnazione) ha provveduto a produrre il regolamento della “Camera Arbitrale di Pescara” al fine di dimostrare l'eventuale presenza nello stesso di clausola contenente previsione di impugnabilità del lodo anche per violazione di norme di diritto attinenti al merito. Neanche è ravvisabile (e del resto non è stata dedotta) la contrarietà del lodo all'ordine pubblico, sicché, anche sotto tale profilo, l'impugnazione proposta per violazione di norme di diritto attinenti al merito, si rivela inammissibile.
5.3. Si rammenta che l'art. 829 c.p.c. reca una tassativa elencazione dei possibili motivi dell'impugnazione per nullità, la quale, come tale, si configura come impugnazione a critica limitata, proponibile, per l'appunto, nei soli limiti fissati dalla norma.
Anche recentemente la S.C. ha chiarito che “quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'articolo 829, comma 3, Cpc (nel testo come modificato dal Dlgs n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma” (Cassazione civile sez. I, 09/04/2024, n.9429).
5.4. L'impugnazione si rivela inammissibile anche con riferimento al quinto motivo di gravame, con il quale lamenta che l'Arbitro unico non si è pronunciato in Parte_1 ordine alla propria richiesta di riunione del giudizio arbitrale oggetto d'impugnazione (n.
1/2021), con quello n. 3/2021, conseguentemente omettendo di disporre detta riunione, e, quindi, rigettando la propria domanda di rimborso dell'importo versato per far rimuovere la cappa di aspirazione apposta sull'immobile dalla locataria (questione questa oggetto del giudizio da ultimo citato).
Al riguardo è appena il caso di rilevare che la denunciata violazione non rientra in alcuno dei vizi di nullità del lodo di cui all'art. 829 c.p.c., dovendosi oltretutto evidenziare come neanche con riferimento ai giudizi che si svolgono dinanzi all'autorità giudiziaria sia possibile sindacare, in sede di impugnazione, l'esercizio discrezionale del potere di disporre o meno la riunione dei procedimenti.
5.5. In conclusione, l'impugnazione proposta da non supera la fase Parte_1
rescindente.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dell'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi (data la non complessità della questione giuridica trattata) relativi allo scaglione di riferimento con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione. 7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'impugnazione consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'impugnazione;
2) CONDANNA l'attrice in impugnazione al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.256,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attrice in impugnazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8.05.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani)
La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 49/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 15.04.2025, vertente
TRA elettivamente domiciliata al Corso Manthonè, n. 40, di Pescara, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Anthony Hernest Aliano, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
ATTRICE IN IMPUGNAZIONE
E elettivamente domiciliata alla Via A. Grandi, 5, di Controparte_1
Pescara, presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Cirillo, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN IMPUGNAZIONE
OGGETTO: impugnazione avverso il lodo arbitrale emesso in data 7.07.2023 dall'Arbitro unico avv. Enrico Quinzio.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice in impugnazione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
IN VIA PRELMINARE E PREGIUDIZIALE Accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti sottesi alla connessione – oggettiva e soggettiva – della procedura arbitrale iscritta al numero di ruolo 1/21 con le procedure iscritte ai numeri di ruolo – della medesima camera arbitrale – 3/2022, 2/2021 e 2/2022, per l'effetto, accogliere l'appello con revoca del lodo appellato compensate, in ogni caso, le spese e competenze del giudizio di primo grado.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del lodo arbitrale emesso e depositato dalla
Camera di Commercio di Pescara, in data 7 luglio 2023, ed acquisito al protocollo del predetto organo al n. 30020, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio arbitrale di primo grado che qui si riportano: “Accertato e dichiarato, per le ragioni premesse, che nulla sia dovuto alla società ricorrente a titolo di indennità risarcitoria ex art. 31 L. 392/78, con rigetto altresì della richiesta di rimborso del deposito cauzionale”
IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare, per le ragioni premesse, che in funzione del contratto di locazione dell'unità posta al piano primo del centro d'intrattenimento
“ 2.0.”, nulla sia dovuto alla società ricorrente a titolo di cauzione, con Parte_1
declaratoria di legittimazione in capo alla società resistente a trattenere le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale.
IN VIA RICONVENZIONALE, accertato e dichiarato, per le ragioni premesse, che in forza del contratto di locazione risoluto, sottoscritto perla unità locale posta al piano terra del centro di intrattenimento “ 2.0.” la società resistente abbia maturato un diritto Parte_1
alla ripetizione pari ad euro 67.770,00 per indennità di avviamento indebitamente corrisposta, per l'effetto statuire che la società ricorrente sia obbligata alla integrale ripetizione, oltre interessi e rivalutazioni monetarie. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni premesse, con declaratoria di condanna al pagamento, che in forza del contratto di locazione risoluto, sottoscritto per la unità locale posta al piano terra del centro di intrattenimento “Porto Allegro2.0.” la società resistente abbia maturato un diritto di credito e risarcitorio pari ad euro 580.694,16 ossia:
- euro 92.332,16 necessari per il ripristino dell'unità condotta al piano terra, come da documentazione versata in atti;
- euro 22.536,00, per ulteriori canoni di locazione dovuti a titolo risarcitorio;
- euro 16.700,00 per competenze e spese professionali dovute a titolo risarcitorio per la progettazione e direzione lavori necessari per il rispristino della unità; - euro 260.000,00 pari alla differenza tra il primo prezzo prospettato da altro appaltatore ed il prezzo pattuito per l'appalto conferito, che la società resistente ha dovuto sopportare a causa del notorio aumento dei prezzi sul mercato;
- euro 180.000,00 per la perdita da chance e, dunque, per le aspettative di lucro mancate a causa del recesso dal rapporto di fornitura con la società grossista, che avrebbe consentito alla società resistente di esercitare in proprio l'attività commerciale di vendita di abbigliamento con aspettative di profitto;
- euro 9.126,00 per il pagamento della fattura n. 150 del 10/08/2018;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni premesse, per arricchimento senza causa, che la società ricorrente sia tenuta alla ripetizione integrale, oltre i frutti previsti per legge, della somma pari ad euro 67.770,00 già corrisposta dalla società resistente a titolo di indennità di avviamento;
sicché, per l'effetto, per tutte le ragioni rappresentate, accertare e dichiarare in ogni caso (i) integralmente assorbita la cauzione prestata dalla società appellata, impiegata per il ripristino dell'unità locata (ii) e comunque compensata, ex art. 1243 del codice civile, la pretesa economica avanzata col ricorso per arbitrato.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante non condivida le ragioni giuridiche dedotte dalla società appellante, per l'effetto disporre una CTU ovvero ritenere utile la CTU prodotta sub 21) poiché disposta in altro procedimento arbitrale connesso, e ricondurre ex lege il quantum domandato a titolo di indennità risarcitoria con declaratoria di compensazione ex art. 1243 del codice civile con ogni credito comunque vantato dalla società appellata in forza di tutti i rapporti meglio indicati in narrativa”.
Per la convenuta in impugnazione:
“chiede che codesta Ecc.ma Corte, previa conferma del lodo arbitrale emesso dalla Camera di Commercio di Pescara 07.07.2023, prot. Num. 30020, reso esecutivo dal Tribunale di
Pescara in data 17.07.2023, r.g. n. 1513/2023 ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'appello, voglia dichiarare la domanda inammissibile e per effetto rigettarla, condannando parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. ha impugnato il lodo arbitrale emesso in data 7.07.2023 dall'Arbitro Parte_1
unico, avv. Enrico Quinzio, nella controversia insorta tra e Controparte_2 relativa all'esecuzione del contratto di locazione concluso tra le parti in Parte_1 data 20.09.2014, con il quale si è così deliberato: “ – accoglie le domande della ricorrente per quanto di ragione e per l'effetto condanna la società al Parte_1
pagamento in favore della Società della complessiva Controparte_2 somma di €uro 161.840,00 di cui € 150.590,00 per indennità risarcitoria ex art. 31 legge
n. 392/78 pari a 40 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto (€ 3.764,75 x
40) ed € 11.250,00 a titolo di deposito cauzionale non restituito, oltre interessi legali dalla domanda;
- Rigetta tutte le richieste formulate nel merito ed in via riconvenzionale dalla parte resistente - Condanna la Parte_1 CP_3
al pagamento delle spese legali in favore della Società
[...] Controparte_2 che liquida in complessivi €uro 22.457,00, oltre 15% per rimborso
[...] forfettario ex art. 2 D.M. 44/14, CPA e Iva se dovuta. – Pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento arbitrale, liquidate ai Parte_1 sensi dell'art. 40 del Regolamento, dal Consiglio Arbitrale nella riunione del
19/06/2023 e precisamente: Onorari camera arbitrale (escluso Iva) € 800,00, Onorari
Arbitro Unico € 10.000,00 oltre Cpa 4% ed Iva del 22% ed Onorari per funzioni di cancelleria € 1.000,00 (10% del compenso netto dell'arbitro”.
1.1. L'Arbitro Unico dava preliminarmente atto che l'istante Controparte_2
aveva introdotto il giudizio arbitrale, rappresentando: - di avere diritto a vedersi corrispondere ex adverso € 180.708,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 31 della L.
392/78 in virtù del contratto di locazione inter partes in data 20.09.2014 (decorrente dal
1.10.2014), con cui essa, già aveva ricevuto in locazione parte Controparte_4 dell'immobile sito alla Via A. D'Andrea, n. 1, di Montesilvano, facente parte del complesso commerciale denominato “ ”, nonché dell'apposita area di mq. 50 Parte_1
specificatamente individuata nella galleria di detto complesso;
- che in data 3.12.2018
[...]
le aveva comunicato il diniego al rinnovo della locazione de qua esplicitando Pt_1
l'intenzione di utilizzare l'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale nel settore dell'abbigliamento; - che in data 4.12.2020, una volta redatto il verbale di riconsegna dell'immobile, le aveva versato € 67.770,00 a titolo di avviamento Parte_1 commerciale ex art. 34 della L. n. 392/78; - che, dopo essersi vista riconsegnare l'immobile,
l'avversaria l'aveva poi concesso in locazione a terzi;
- di avere diritto a vedersi corrispondere ex adverso € 11.250,00 a titolo di rimborso del deposito cauzionale versato alla controparte in sede di stipula della locazione controversa.
L'Arbitro unico dava, inoltre, atto che con memoria difensiva di Parte_1
costituzione, si era costituita nel giudizio arbitrale ed (opponendo alle avverse deduzioni: - che era da escludersi il diritto della controparte all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non avendo la locataria prodotto tale avviamento considerato che essa esponente svolgeva attività di programmazione e marketing promozionale del centro commerciale, come previsto dal contratto di locazione de quo, nonché dal regolamento condominiale relativo all'immobile controverso;
- che pertanto aveva diritto a vedersi restituire l'importo di € 67.770,00, precedentemente versato alla controparte a titolo di detta indennità ex art. 34 della L.
392/78; - che aveva inoltre diritto a vedersi risarcire ex adverso i danni provocati dalla locataria sull'immobile locato, riscontrati da essa all'atto della riconsegna di quest'ultimo, relativi al costo per il rispristino dello status quo ante (per € 92.332,16), nonché ai canoni mensili di locazione non incassati nel periodo di sei mesi necessario ai lavori per detto ripristino (per € 22.436,00), nonché alle spese tecniche della pratica edilizia relativa a detti lavori di rispristino, nonché alla perdita di chance (per € 180.000,00), riconducibile all'aver le riferite vicende dannose comportato il recesso della ditta grossista che avrebbe dovuto fornirle la merce per la l'attività commerciale nel settore dell'abbigliamento (che aveva reso noto alla controparte di voler avviare nell'immobile controverso una volta rilasciato quest'ultimo), per avere le riferite vicende determinato il recesso della ditta fornitrice dal contratto preliminare di fornitura di capi d'abbigliamento stipulato con quest'ultima in data 30.09.2020; - che essa resistente aveva diritto a vedersi corrispondere l'importo di € 260.000,00, quale differenza tra il primo prezzo prospettatole da un primo appaltatore, per i ripetuti lavori di rispristino, ed il prezzo pattuito con la ditta occupatasi poi effettivamente di tali lavori, essendo quest'ultimo prezzo più alto a causa del notorio aumento del 20% dei prezzi di mercato) aveva formulato le seguenti richieste: - accertarsi che nulla fosse dovuto alla ricorrente a titolo di indennità ex art. 34 della L. 392/78 né a titolo di rimborso del deposito cauzionale né a titolo di cauzione;
- in via riconvenzionale condannarsi la controparte alla corresponsione in suo favore di € 67.770,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di ripetizione dell'indennità di avviamento commerciale ex art. 34 della L. 392/78 precedentemente versata e non dovuta;
- in via riconvenzionale condannarsi la controparte a corrisponderle a titolo risarcitorio il complessivo importo di €
580.694,16, - in subordine rideterminarsi il credito azionato ex adverso nel minor importo determinato all'esito della compensazione dare avere inter partes.
1.2. Ciò premesso l'Arbitro unico, riteneva fondata la domanda avanzata ex art. 31 della L.
392/1978, considerato: - che v'era prova in giudizio del fatto che la disdetta della locazione controversa era stata comunicata da a al Parte_1 Controparte_2 solo fine di dare l'immobile in parola in locazione alla ditta AP CA (essendo quest'ultima circostanza stata confermata dal teste all'udienza del Testimone_1
29.11.2022); - che andavano pertanto applicati al caso di specie gli artt. 29 e 31 della L. n.
392/78, secondo il cui combinato disposto la poteva rientrare nel Parte_1 possesso dell'immobile de quo, all'esito della locazione per cui è causa, onde locarlo a terzi con canoni maggiori, unicamente tramite disdetta di cui alla prima norma, incorrendo però nella sanzione di cui alla seconda;
- che in seguito alla disdetta della locazione per cui è causa la si era vista costretta a dismettere la propria attività Controparte_2
commerciale ivi esercitata, subendo un danno quantificabile ex art. 1226 c.c. nella misura corrispondente a quaranta mensilità del canone di locazione per complessivi € 150.590,00
(€ 3.764,75x40).
1.3. Riteneva fondata la domanda la domanda dell'istante di ottenere dalla controparte la ripetizione di € 11.250,00, quale importo versato alla locatrice in data 24.11.2017, a titolo di deposito cauzionale, non condividendo l'assunto della resistente per cui detto importo era totalmente assorbito dal costo per il rispristino dello status quo ante.
1.4. Riteneva invece infondata la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla
[...]
volta ad ottenere la ripetizione dell'importo di € 67.700,00 versato alla Parte_1 controparte al momento della riconsegna dell'immobile, a titolo di indennità ex art. 34 della
L. n. 392/78, per l'avviamento commerciale, non condividendo l'assunto della resistente, secondo cui quest'ultimo avviamento coincidesse con quello del centro commerciale, ergo non riferibile alla locataria.
1.5. Rigettava poi le ulteriori domande spiegate in via riconvenzionale dalla Pt_1 Pt_1
presupponendo tali domande l'alterazione dello stato dell'immobile al momento della
[...]
riconsegna e la conseguente necessità del ripristino del relativo status quo ante, e considerato: - che non sussisteva in capo alla conduttrice un obbligo di rispristino di tale stato, avendo la stessa provveduto ad eliminare le opere realizzate sull'immobile dal precedente conduttore, laddove l'art. 11.3. del contratto del 20.09.2014 prevedeva che i lavori di smantellamento di tali opere erano a carico della locatrice;
- che nel corso dell'esecuzione del contratto locatizio la locatrice non aveva mai lamentato alcunché né aveva attivato la procedura prevista dall'art.
9.14 del contratto in parola (secondo cui “la locatrice se, al termine o nel corso della locazione dovesse riscontrare danni o deterioramenti alle cose locate, salvo il proprio diritto al risarcimento di ogni danno da ciò derivante, potrà: (i) intimare per iscritto alla
Conduttrice di provvedere immediatamente alle riparazioni o sostituzioni;
(ii) fare eseguire, a propria cura, ed
a spese della conduttrice, le riparazioni o sostituzioni, nell'ipotesi in cui la conduttrice, pur essendone stata intimata, non vi abbia provveduto entro un congruo termine e, comunque, non oltre 15 giorni dall'avvio dell'intimazione, fermo il diritto all'escussione della garanzia prevista dall'art.
6.1. che precede”); - che dalle risultanze della prova testimoniale era desumibile che i lavori di ripristino de quibus si erano resi necessari unicamente onde poterli dare in gestione ad altro operatore svolgente diversa attività commerciale;
- che la voce di danno quantificata dalla ricorrente in € 260.000,00, ricondotta alla differenza tra il prezzo prospettato inizialmente per i lavori anzidetti e quello poi effettivamente pattuito con la ditta appaltatrice, non era configurabile per la relativa genericità di deduzione nonché per mancanza di prova;
- che neppure era configurabile la voce di danno addotta dalla resistente, quantificata in e 180.000,00, rappresentata dalla perdita di chance e ricondotta al recesso da parte di un potenziale nuovo conduttore, quale dal preliminare di locazione dell'immobile controverso a causa delle vicende CP_5 in esame, considerato che i contratti tra quest'ultima società e la resistente avrebbero dovuto avere attuazione entro il settembre 2018, per cui le ripetute vicende non avrebbero potuto minimamente interferire al riguardo perché verificatesi successivamente rispetto a detto arco temporale, recando il contratto per cui è causa scadenza alla data del 30.09.2020, ed essendone la disdetta stata inoltrata in data 4.12.2018.
1.6. Rigettava infine la domanda della resistente volta ad ottenere dalla controparte il rimborso della fattura n. 150 del 10.08.2018 di € 9.126,00 relativa alla rimozione di una cappa di aspirazione dall'immobile per cui è causa, per essere emerso dall'espletata istruttoria che tale elemento era preesistente alla locazione controversa.
2. A sostegno dell'impugnazione ha denunciato la nullità del lodo per i Parte_1 seguenti vizi: 1) “nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.”; 2)
“Nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.”; 3) “Nullità del lodo per violazione e/o falsa applicazione della L. 392/78, con riferimento al deposito cauzionale”;
4) “Nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art. 34 a L. 392/78, in riferimento all'indennità di avviamento”; 5) “Nullità del lodo per violazione o falsa applicazione dell'art.
2043 c.c., con riferimento alle domande riconvenzionali”; 5) “Sulla nullità del lodo per omessa pronuncia sulla richiesta di riunione dei procedimenti arbitrali e sulla richiesta risarcitoria discendente dalla rimozione di un manufatto (cappa). Violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c. da cui discendeva un esame incompleto dell'Arbitro Unico e una moltiplicazione ingiustificata dei costi e spese della procedura”.
3. La convenuta si è costituita nel presente giudizio d'impugnazione ed ha contestato il gravame domandando dichiararsi la sua inammissibilità e affermarsi la sua infondatezza, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 4.06.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 15.04.2025, (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 15.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
17.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito si espongono.
5.1. Con i primi quattro motivi l'impugnante denuncia la nullità del lodo unicamente per violazioni di norme relative al merito.
Il Collegio -a prescindere da ogni valutazione in ordine alla non ravvisabilità nelle censure in concreto formulate dall'attrice in impugnazione della denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto in iudicando (la quale, come è noto, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. 16559/2020; Cass. 21802/2006), mentre nella specie le doglianze involgono sostanzialmente il merito della controversia, avendo l'attrice dissentito dalla valutazione delle prove, dolendosi inoltre della insufficienza della motivazione, senza indicazione del punto e del modo in cui l'arbitro si sarebbe discostato dalle norme che assume violate, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione dell'attrice in impugnazione a quella accolta nel lodo impugnato)- rileva comunque che l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto afferenti al merito della controversia deve essere rilevata sotto altro, dirimente, profilo.
5.2. Al riguardo si rammenta che l'art. 829 comma 3 prevede espressamente che
“L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso
l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”.
Nella specie non risulta espressamente prevista l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, atteso che la clausola arbitrale, contenuta nell'art. 17 del contratto di locazione sottoscritto in data 20.09.2014, dispone che “qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto e/o a suoi atti modificativi, esecutivi ed estintivi, comprese le controversie inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e, comunque, tutte le controversie traenti origine dal Contratto saranno deferite ad arbitrato regolamentato secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale di Pescara, che le Parti hanno acquisito e che, quindi, dichiarano di conoscere ed accettare interamente, rinviando per quanto non previsto dal summenzionato
Regolamento, alle norme del codice di procedura civile”.
Né le parti (in particolare l'attrice in impugnazione) ha provveduto a produrre il regolamento della “Camera Arbitrale di Pescara” al fine di dimostrare l'eventuale presenza nello stesso di clausola contenente previsione di impugnabilità del lodo anche per violazione di norme di diritto attinenti al merito. Neanche è ravvisabile (e del resto non è stata dedotta) la contrarietà del lodo all'ordine pubblico, sicché, anche sotto tale profilo, l'impugnazione proposta per violazione di norme di diritto attinenti al merito, si rivela inammissibile.
5.3. Si rammenta che l'art. 829 c.p.c. reca una tassativa elencazione dei possibili motivi dell'impugnazione per nullità, la quale, come tale, si configura come impugnazione a critica limitata, proponibile, per l'appunto, nei soli limiti fissati dalla norma.
Anche recentemente la S.C. ha chiarito che “quello di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'articolo 829, comma 3, Cpc (nel testo come modificato dal Dlgs n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma” (Cassazione civile sez. I, 09/04/2024, n.9429).
5.4. L'impugnazione si rivela inammissibile anche con riferimento al quinto motivo di gravame, con il quale lamenta che l'Arbitro unico non si è pronunciato in Parte_1 ordine alla propria richiesta di riunione del giudizio arbitrale oggetto d'impugnazione (n.
1/2021), con quello n. 3/2021, conseguentemente omettendo di disporre detta riunione, e, quindi, rigettando la propria domanda di rimborso dell'importo versato per far rimuovere la cappa di aspirazione apposta sull'immobile dalla locataria (questione questa oggetto del giudizio da ultimo citato).
Al riguardo è appena il caso di rilevare che la denunciata violazione non rientra in alcuno dei vizi di nullità del lodo di cui all'art. 829 c.p.c., dovendosi oltretutto evidenziare come neanche con riferimento ai giudizi che si svolgono dinanzi all'autorità giudiziaria sia possibile sindacare, in sede di impugnazione, l'esercizio discrezionale del potere di disporre o meno la riunione dei procedimenti.
5.5. In conclusione, l'impugnazione proposta da non supera la fase Parte_1
rescindente.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dell'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi (data la non complessità della questione giuridica trattata) relativi allo scaglione di riferimento con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione. 7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'impugnazione consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'impugnazione;
2) CONDANNA l'attrice in impugnazione al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.256,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attrice in impugnazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8.05.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani)
La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi).