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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 932/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932/2024 promossa da:
( ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO MICHELOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Poggibonsi (SI), Via Del Commercio, n. 25/a PARTE RICORRENTE CONTRO
( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA TIEZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Largo I Maggio, n. 65 PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, 1) Affidare in via esclusiva il figlio al padre con collocazione presso Controparte_2 Parte_1 di lui;
2) Disciplinare il diritto di visita della madre prevedendo due giorni alla settimana presso la residenza del sig. secondo orari e modalità che il Tribunale Adito vorrà Parte_1 stabilire;
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di Parte_1 mantenimento a favore del figlio pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione CP_2
Istat, o quella diversa somma che dovrà essere ritenuta di giustizia, da versarsi mensilmente a favore della madre signora entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Porre a carico di CP_1 ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto e stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Arezzo. In ogni caso con ogni riserva sin da adesso
1 di poter modificare o introdurre nuove domande e richiedere nuovi mezzi di prova relativamente all'affidamento ed al mantenimento del figlio, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, così come previsto e disciplinato all'art. 473 bis. 19 cpc. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
*
la parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo contrariis reiectis per i motivi di cui in narrativa: -In via principale: 1) disporre che il figlio sia affidato in via condivisa ad Controparte_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Castiglion IB (AR) Via Giangeri n°8; 2) disporre che il padre e la madre tengano con sé il figlio a fine settimana alternati;
disporre che nella settimana in cui il figlio non starà con il padre per il weed end il padre tenga con se il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e giovedì prelevandolo all'uscita di scuola con riconsegna presso l'abitazione della madre alle 21:00; disporre che nella settimana in cui il figlio starà con il padre per il weed end il medesimo lo preleverà il venerdì all'uscita di scuola e lo riporterà a casa della madre alle ore 21:00 di domenica;
disporre che durante le vacanze estive il figlio trascorra almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore da comunicarsi per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno;
disporre che le vacanze invernali il figlio le trascorra dal 23 dicembre al 26 dicembre compreso con un genitore dal 29 dicembre al 1 gennaio compreso con l'altro genitore ad anni alternati;
disporre che il figlio trascorra il 6 gennaio con un genitore ad anni alternati;
disporre che il figlio trascorra con un genitore pasqua e pasquetta ad anni alternati;
compleanno con un genitore ad anni alternati;
ponti ed altre festività ad anni alternati;
3) disporre in attuazione della scrittura privata allegata e sottoscritta dalle parti, che il corrisponda alla resistente la somma di €425,00 mensili per il figlio ed Parte_1 CP_2
€425,00 mensili per il minore per la somma complessiva mensile di €850,00 quale Per_1 mantenimento ordinario entro il giorno 5 di ogni mese oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun minore eccetto le spese scolastiche poste a carico del nella misura del 75% per il figlio e del 50% per il minore Parte_1 CP_2
; assegno unico attribuito interamente alla madre;
pagamento da parte del Per_1 del 50% del canone di locazione dell'abitazione della -In via Parte_1 CP_1 subordinata nella denegata ipotesi in cui non si ritenga valida la scrittura privata sottoscritta dalle parti: 1) disporre che il figlio sia affidato in via condivisa ad Controparte_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Castiglion IB (AR) Via Giangeri n°8; 2) disporre che il padre e la madre tengano con sé il figlio a fine settimana alternati;
disporre che nella settimana in cui il figlio non starà con il padre per il weed end il padre tenga con se il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e giovedì prelevandolo all'uscita di scuola con riconsegna presso l'abitazione della madre alle 21:00; disporre che nella settimana in cui il figlio starà con il padre per il weed end il medesimo lo preleverà il venerdì all'uscita di scuola e lo riporterà a casa della madre alle ore 21:00 di domenica;
disporre che durante le vacanze estive il figlio trascorra almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore da comunicarsi per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno;
disporre che le vacanze invernali il figlio le trascorra dal 23 dicembre al 26 dicembre compreso con un genitore dal 29 dicembre al 1 gennaio compreso con l'altro genitore ad anni alternati;
disporre che il figlio trascorra il 6 gennaio con un genitore ad anni alternati;
disporre che il figlio trascorra con un genitore pasqua e pasquetta ad anni alternati;
compleanno con un genitore ad anni alternati;
ponti ed altre festività ad anni alternati;
3)
2 disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio CP_2 pari ad €1.000.00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre spese straordinarie al 50% ed assegno unico attribuito interamente alla madre;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 473 bis.12 e ss., depositato in data 02.05.2024, il ricorrente Parte_1 ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] il [...], Controparte_2 dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione paterna oltre che un determinato regime di visita madre – figlio. Ha altresì chiesto che venisse stabilito a suo carico un contributo al mantenimento ordinario pari ad euro 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo. A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che le parti decidevano, prima della fine della loro relazione, di sottoscrivere una scrittura privata al fine di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e che la suddetta scrittura si sarebbe rivelata insufficiente al momento dell'effettiva fine della relazione tra le parti. Ha altresì rappresentato che la resistente non sarebbe capace di assolvere ai compiti previsti dal ruolo genitoriale e che in più occasioni la stessa si sarebbe disinteressata del figlio minore, modificando il regime di frequentazione in base alle sue esigenze e anteponendo le sue necessità a quelle di . CP_2
Sul punto ha specificato che tutto quanto appena esposto avrebbe provocato un grave disagio per il ricorrente, il quale sarebbe stato costretto a adeguarsi ai cambi di programma della pur di non far pesare su la situazione familiare. CP_1 CP_2
Ha inoltre dedotto che la resistente negli ultimi mesi avrebbe palesato un atteggiamento immaturo e che la stessa non sarebbe capace di gestire un bilancio familiare in quanto asseconderebbe i propri desideri anche a scapito della famiglia. Ha rilevato di aver sempre inteso conservare un rapporto forte e solido con il figlio CP_2
e di avere un rapporto ottimo anche con l'altro figlio della , nato da una CP_1 Per_1 precedente relazione della stessa. Al riguardo ha evidenziato di aver da sempre supportato e assistito la per le difficoltà CP_1 scaturenti dal rapporto con il padre biologico di . Per_1
Ed ancora ha rappresentato diversi episodi in cui la non si sarebbe dimostrata in CP_1 grado di badare al minore, descrivendola come disattenta e incurante del benessere del figlio. In particolare, ha rilevato che la avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti in casa CP_1 alla presenza dei due figli e che sarebbe stata assente in diversi momenti importanti per
. CP_2
Ha altresì rilevato di aver contribuito da solo a tutte le spese necessarie per e che la CP_2 avrebbe sempre messo in secondo piano i suoi figli. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.06.2024, la resistente CP_1 ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e ha chiesto che venisse disposto
[...]
3 l'affidamento condiviso del figlio minore a ciascun genitore con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna oltre che un determinato regime di visita padre – figlio. Ha altresì chiesto, in attuazione della scrittura privata intercorsa tra le parti, un contributo al mantenimento a carico del ricorrente pari alla complessiva somma pari ad euro 850,00 mensili, di cui 425,00 euro per e 425,00 euro per , da corrispondere alla CP_2 Per_1 resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascun minore eccetto le spese scolastiche, poste a carico del al 75% per il figlio e al Parte_1 CP_2
50% per il minore . Per_1
Ha inoltre chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale oltre al pagamento a carico del ricorrente del 50% del canone di locazione dell'abitazione della resistente. In subordine, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore a ciascun genitore con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna oltre che un determinato regime di frequentazione padre – figlio.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito un contributo al mantenimento per il figlio e CP_2
a carico del ricorrente pari ad euro 1.000,00 mensili, da versare alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha infine chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale. La resistente ha contestato tutti gli episodi descritti dal ricorrente e ha rappresentato di non essere dedita all'uso di sostanze stupefacenti. Ha altresì rappresentato di aver cercato di emanciparsi economicamente con tanti sacrifici senza tralasciare il suo ruolo di madre. Ha eccepito di aver subito prevaricazioni e vessazioni da parte del ricorrente e che il durante la relazione, non le avrebbe permesso di detenere un'auto per impedirle Parte_1 movimenti autonomi. Ha aggiunto che il ricorrente si sarebbe appropriato di tutti i documenti del minore e che, pertanto, la resistente non sarebbe libera di poter accedere ad alcuna procedura e/o cura per il figlio. Ed ancora, ha rilevato di aver dovuto più volte concludere i rapporti di lavoro in quanto secondo il ricorrente gli orari di lavoro non coincidevano con le esigenze familiari. Ha eccepito di essere stata sempre presente per i suoi figli e di aver subito dal ricorrente diversi atteggiamenti manipolatori, messi in atto sia con aggressioni fisiche, sia con pressioni psicologiche. All'udienza del 16.07.2024, sentite le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. è stato disposto provvisoriamente in capo al ricorrente un contributo al mantenimento ordinario per CP_2 pari ad euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Con ordinanza del 15.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.10.2024, è stata disposta la CTU ed è stato nominato, quale consulente, il Dott. Per_2
l fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e le necessità oltre che le inclinazioni
[...] di e le possibili cause che hanno portato lo stesso ad allontanarsi dalla madre. CP_2
Con la medesima ordinanza è stata disposta la modifica dei provvedimenti provvisori in atto ed in particolare, è stata disposta la revoca del contributo mensile a carico del padre e sono state poste integralmente a carico del ricorrente le spese straordinarie. All'udienza del 08.05.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per
4 quanto di competenza.
*** Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue. Nel merito, relativamente all'affidamento di si ritiene opportuno, nell'interesse del CP_2 minore, disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna. Da quanto emerso attraverso la CTU predisposta e redatta a cura del Dott. si rileva, Per_2 nonostante alcune aree critiche della sfera affettiva, una buona capacità genitoriale delle parti oltre che il buon legame affettivo presente tra e gli stessi. CP_2
Altresì, emerge come nella relazione con i genitori non dimostri disagio emotivo e CP_2 che l'area di sofferenza del bambino sia provocata esclusivamente dalle forti tensioni e dalla profonda conflittualità tra le parti. Al riguardo il Dott. ha evidenziato che: “La richiesta del signor alla luce Per_2 Parte_1 di quanto emerso all'interno della Consulenza, non rappresenta una valida soluzione ai loro problemi nel gestire la cogenitorialità nei confronti di . I genitori di hanno CP_2 CP_2 portato dei limiti ben definiti e speculari nella loro relazione affettiva e, ad oggi, nel loro modo di collaborare, sono due persone che hanno avuto una grande capacità di evidenziare i limiti dell'altro e una grande difficoltà a riflettere sui propri. Privare la signora CP_1 di un ruolo centrale come la genitorialità, per questa persona significa farle ripetere nella sua storia, in una dimensione trigenerazionale, che tutte le donne della sua famiglia sono inadeguate e, pertanto, lei stessa verrebbe etichettata come inadeguata. Allo stesso tempo per il signor il distacco dalla compagna non ha prodotto una evoluzione Parte_1 personale ma si è ricollocato presso la casa dei suoi genitori. In particolare, la nonna paterna, figura forte, inconsapevolmente potrebbe sottrarre importanti funzioni genitoriali a lui stesso e, di conseguenza, alla signora Entrambi risultano carenti nelle relazioni CP_1 affettive, manca la dimensione affettiva, la dimensione accuditiva sul piano emotivo. Pertanto, è necessario uscire dalla logica che chi non è adeguato non deve avere l'affidamento del minore, invece questi genitori devono migliorare le loro rispettive competenze genitoriali e là dove possono sorgere dei problemi tra loro le decisioni le deve prendere un/una professionista a supporto”. (cfr. pag. 70 della CTU). Dunque, considerati gli elementi raccolti, si ritiene che, allo stato, il regime di affidamento maggiormente rispondente alle necessità attuali del minore sia quello dell'affido condiviso. In tal senso, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, il suo disinteresse verso il minore, fino anche a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, che deve essere tale da rendere quell'affidamento in concreto, e secondo le condizioni del momento, contrario all'interesse del minore. Per tutto quanto sopra esposto, risulterebbe particolarmente opportuno per entrambe le parti intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale o la nomina da parte degli stessi di un coordinatore genitoriale che possa essere di ausilio e supporto sia per il miglioramento delle rispettive capacità genitoriali sia della comunicazione tra le stesse parti nell'interesse di
. CP_2
Sul punto il Dott. ha evidenziato che: “Fondamentale che entrambi mentalizzino la Per_2 necessità di un percorso psicoterapeutico individuale per confrontarsi su quelle aree critiche che hanno una pesante ricaduta nel loro modo di essere genitori e non soltanto in quella parte della loro vita. Per il signor si tratterà di confrontarsi su sue modalità Parte_1 relazionali fortemente rigide, deve lavorare su sé stesso per sviluppare, far emergere più una
5 dimensione affettiva rispetto a una dimensione preponderante sul versante del controllo e della rigidità delle regole da mettere in atto. Per la signora si tratterà di elaborare CP_1 una serie di vissuti emotivi particolarmente pesanti che l'accompagnano nella sua storia familiare e personale, la rappresentazione della coppia sul piano affettivo, rinforzare l'immagine di sé stessa come donna e come madre in una dimensione concreta e non idealizzata. Necessità di un coordinatore genitoriale con funzioni di supporto alla coppia e che comunque possa essere un loro interlocutore riconosciuto qualora non dovessero effettuare psicoterapia.” (cfr. pag. 70 – 71 della CTU). In considerazione di tutto ciò, pertanto, si rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente di affido esclusivo del minore a suo favore. In ordine al regime di frequentazione, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato del rapporto del minore con entrambi i genitori, e consentirne la crescita e consolidamento, si recepiscono le indicazioni del C.T.U., ritenute più confacenti ai bisogni del bambino, come poi meglio precisate in parte dispositiva, ovvero: “ starà con il padre come segue a settimane CP_2 alterne nel periodo scolastico: Prima e Terza settimana
Durante la settimana i genitori prenderanno all'uscita della scuola e sarà sempre
CP_2 compito dei due genitori accompagnare il giorno successivo il figlio a scuola. Per il periodo estivo il dispositivo rimane invariato con l'unica differenza del passaggio di
CP_2 dall'uno all'altro genitore che avverrà presso le abitazioni del signor e della Parte_1 signora I due genitori si devono alternare in questi passaggi, quando il padre CP_1 accompagnerà presso la casa materna, sarà compito della madre, seguendo il
CP_2 calendario stabilito riaccompagnare il figlio presso la casa paterna e viceversa. Il passaggio di da un genitore all'altro avrà come orario le ore 15 del giorno stabilito.
CP_2
• Durante il periodo estivo potrà trascorrere due settimane di vacanza con il padre CP_2
e due con la madre. Ciascun genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le due settimane di vacanza sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore.
• Festività natalizie: anni alterni
Dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa
• Festività pasquali: anni alterni. Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i
6 restanti giorni di vacanze pasquali con il padre.
II° anno: viceversa Il periodo di Natale e Pasqua può essere frazionato diversamente se c'è accordo da parte di entrambi i genitori
• Compleanni: Indicativamente ambedue i genitori con , qualora non sia possibile CP_2 ad anni alterni con ciascun genitore.
• Ricorrenze: Nel caso in cui siano previsti per Gregorio eventi religiosi, come comunioni o cresime, è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, nel caso in cui ciò non avvenga il pranzo deve essere organizzato con uno dei genitori e la cena con l'altro.” Parimenti si ritiene necessario rigettare la richiesta di contributo al mantenimento del minore a carico del padre, sia come formulata dal ricorrente, sia come avanzata in via principale nonché in subordine dalla resistente. Nello specifico, preso atto della documentazione reddituale e/o patrimoniale depositata da entrambe le parti, si osserva non solo una grande differenza di disponibilità economica tra il e la ma anche un'incompletezza della documentazione depositata da Parte_1 CP_1 quest'ultima, non avendo la stessa allegato il contratto relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato “con scadenza il 24 settembre” e non avendo dato modo a questo Giudice di essere messo a conoscenza dell'effettiva ed attuale situazione economica della stessa. Pertanto, nell'interesse del minore, considerato anche il collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, si ritiene di disporre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, Controparte_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Riguardo alla richiesta di declaratoria di nullità della scrittura privata intercorsa tra le parti, come avanzata dal ricorrente, nonché riguardo alla richiesta del contributo al mantenimento per , come formulata da parte resistente in via principale, si precisa che le stesse non Per_1 possono essere accolte in questa sede, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss. c.p.c., per ragioni di mera connessione soggettiva. Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione assorbita o disattesa, così dispone: 1) dispone l'affido condiviso del minore , nato a [...] il Controparte_2
08.03.2017, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre;
Controparte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione, facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori:
starà con il padre come segue a settimane alterne nel periodo scolastico: Prima CP_2
e Terza settimana
7
Durante la settimana i genitori prenderanno all'uscita della scuola e sarà sempre
CP_2 compito dei due genitori accompagnare il giorno successivo il figlio a scuola. Per il periodo estivo il dispositivo rimane invariato con l'unica differenza del passaggio di
CP_2 dall'uno all'altro genitore che avverrà presso le abitazioni del signor e della Parte_1 signora I due genitori si devono alternare in questi passaggi, quando il padre CP_1 accompagnerà presso la casa materna, sarà compito della madre, seguendo il
CP_2 calendario stabilito riaccompagnare il figlio presso la casa paterna e viceversa. Il passaggio di da un genitore all'altro avrà come orario le ore 15 del giorno stabilito.
CP_2
• Durante il periodo estivo potrà trascorrere due settimane di vacanza con il padre CP_2
e due con la madre. Ciascun genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le due settimane di vacanza sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore.
• Festività natalizie: anni alterni
Dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa
• Festività pasquali: anni alterni. Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre.
II° anno: viceversa Il periodo di Natale e Pasqua può essere frazionato diversamente se c'è accordo da parte di entrambi i genitori
• Compleanni: Indicativamente ambedue i genitori con , qualora non sia possibile CP_2 ad anni alterni con ciascun genitore.
• Ricorrenze: Nel caso in cui siano previsti per Gregorio eventi religiosi, come comunioni o cresime, è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, nel caso in cui ciò non avvenga il pranzo deve essere organizzato con uno dei genitori e la cena con l'altro.”;
3) dispone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento Parte_1 ordinario per il figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, Controparte_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
[...] protocollo in uso presso questo Tribunale;
8 4) dichiara inammissibile le domande avanzate dal ricorrente e dalla resistente rispettivamente in ordine alla declaratoria di nullità della scrittura privata nonché al contributo al mantenimento per il minore;
Per_1
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Lucia Faltoni
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 932/2024 promossa da:
( ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO MICHELOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Poggibonsi (SI), Via Del Commercio, n. 25/a PARTE RICORRENTE CONTRO
( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA TIEZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Largo I Maggio, n. 65 PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, 1) Affidare in via esclusiva il figlio al padre con collocazione presso Controparte_2 Parte_1 di lui;
2) Disciplinare il diritto di visita della madre prevedendo due giorni alla settimana presso la residenza del sig. secondo orari e modalità che il Tribunale Adito vorrà Parte_1 stabilire;
3) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno di Parte_1 mantenimento a favore del figlio pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione CP_2
Istat, o quella diversa somma che dovrà essere ritenuta di giustizia, da versarsi mensilmente a favore della madre signora entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Porre a carico di CP_1 ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto e stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Arezzo. In ogni caso con ogni riserva sin da adesso
1 di poter modificare o introdurre nuove domande e richiedere nuovi mezzi di prova relativamente all'affidamento ed al mantenimento del figlio, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, così come previsto e disciplinato all'art. 473 bis. 19 cpc. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
*
la parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo contrariis reiectis per i motivi di cui in narrativa: -In via principale: 1) disporre che il figlio sia affidato in via condivisa ad Controparte_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Castiglion IB (AR) Via Giangeri n°8; 2) disporre che il padre e la madre tengano con sé il figlio a fine settimana alternati;
disporre che nella settimana in cui il figlio non starà con il padre per il weed end il padre tenga con se il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e giovedì prelevandolo all'uscita di scuola con riconsegna presso l'abitazione della madre alle 21:00; disporre che nella settimana in cui il figlio starà con il padre per il weed end il medesimo lo preleverà il venerdì all'uscita di scuola e lo riporterà a casa della madre alle ore 21:00 di domenica;
disporre che durante le vacanze estive il figlio trascorra almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore da comunicarsi per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno;
disporre che le vacanze invernali il figlio le trascorra dal 23 dicembre al 26 dicembre compreso con un genitore dal 29 dicembre al 1 gennaio compreso con l'altro genitore ad anni alternati;
disporre che il figlio trascorra il 6 gennaio con un genitore ad anni alternati;
disporre che il figlio trascorra con un genitore pasqua e pasquetta ad anni alternati;
compleanno con un genitore ad anni alternati;
ponti ed altre festività ad anni alternati;
3) disporre in attuazione della scrittura privata allegata e sottoscritta dalle parti, che il corrisponda alla resistente la somma di €425,00 mensili per il figlio ed Parte_1 CP_2
€425,00 mensili per il minore per la somma complessiva mensile di €850,00 quale Per_1 mantenimento ordinario entro il giorno 5 di ogni mese oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun minore eccetto le spese scolastiche poste a carico del nella misura del 75% per il figlio e del 50% per il minore Parte_1 CP_2
; assegno unico attribuito interamente alla madre;
pagamento da parte del Per_1 del 50% del canone di locazione dell'abitazione della -In via Parte_1 CP_1 subordinata nella denegata ipotesi in cui non si ritenga valida la scrittura privata sottoscritta dalle parti: 1) disporre che il figlio sia affidato in via condivisa ad Controparte_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Castiglion IB (AR) Via Giangeri n°8; 2) disporre che il padre e la madre tengano con sé il figlio a fine settimana alternati;
disporre che nella settimana in cui il figlio non starà con il padre per il weed end il padre tenga con se il figlio due pomeriggi a settimana nei giorni di lunedì e giovedì prelevandolo all'uscita di scuola con riconsegna presso l'abitazione della madre alle 21:00; disporre che nella settimana in cui il figlio starà con il padre per il weed end il medesimo lo preleverà il venerdì all'uscita di scuola e lo riporterà a casa della madre alle ore 21:00 di domenica;
disporre che durante le vacanze estive il figlio trascorra almeno una settimana consecutiva con ciascun genitore da comunicarsi per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno;
disporre che le vacanze invernali il figlio le trascorra dal 23 dicembre al 26 dicembre compreso con un genitore dal 29 dicembre al 1 gennaio compreso con l'altro genitore ad anni alternati;
disporre che il figlio trascorra il 6 gennaio con un genitore ad anni alternati;
disporre che il figlio trascorra con un genitore pasqua e pasquetta ad anni alternati;
compleanno con un genitore ad anni alternati;
ponti ed altre festività ad anni alternati;
3)
2 disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario del figlio CP_2 pari ad €1.000.00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre spese straordinarie al 50% ed assegno unico attribuito interamente alla madre;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 473 bis.12 e ss., depositato in data 02.05.2024, il ricorrente Parte_1 ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] il [...], Controparte_2 dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente . Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione paterna oltre che un determinato regime di visita madre – figlio. Ha altresì chiesto che venisse stabilito a suo carico un contributo al mantenimento ordinario pari ad euro 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Arezzo. A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che le parti decidevano, prima della fine della loro relazione, di sottoscrivere una scrittura privata al fine di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e che la suddetta scrittura si sarebbe rivelata insufficiente al momento dell'effettiva fine della relazione tra le parti. Ha altresì rappresentato che la resistente non sarebbe capace di assolvere ai compiti previsti dal ruolo genitoriale e che in più occasioni la stessa si sarebbe disinteressata del figlio minore, modificando il regime di frequentazione in base alle sue esigenze e anteponendo le sue necessità a quelle di . CP_2
Sul punto ha specificato che tutto quanto appena esposto avrebbe provocato un grave disagio per il ricorrente, il quale sarebbe stato costretto a adeguarsi ai cambi di programma della pur di non far pesare su la situazione familiare. CP_1 CP_2
Ha inoltre dedotto che la resistente negli ultimi mesi avrebbe palesato un atteggiamento immaturo e che la stessa non sarebbe capace di gestire un bilancio familiare in quanto asseconderebbe i propri desideri anche a scapito della famiglia. Ha rilevato di aver sempre inteso conservare un rapporto forte e solido con il figlio CP_2
e di avere un rapporto ottimo anche con l'altro figlio della , nato da una CP_1 Per_1 precedente relazione della stessa. Al riguardo ha evidenziato di aver da sempre supportato e assistito la per le difficoltà CP_1 scaturenti dal rapporto con il padre biologico di . Per_1
Ed ancora ha rappresentato diversi episodi in cui la non si sarebbe dimostrata in CP_1 grado di badare al minore, descrivendola come disattenta e incurante del benessere del figlio. In particolare, ha rilevato che la avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti in casa CP_1 alla presenza dei due figli e che sarebbe stata assente in diversi momenti importanti per
. CP_2
Ha altresì rilevato di aver contribuito da solo a tutte le spese necessarie per e che la CP_2 avrebbe sempre messo in secondo piano i suoi figli. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.06.2024, la resistente CP_1 ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e ha chiesto che venisse disposto
[...]
3 l'affidamento condiviso del figlio minore a ciascun genitore con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna oltre che un determinato regime di visita padre – figlio. Ha altresì chiesto, in attuazione della scrittura privata intercorsa tra le parti, un contributo al mantenimento a carico del ricorrente pari alla complessiva somma pari ad euro 850,00 mensili, di cui 425,00 euro per e 425,00 euro per , da corrispondere alla CP_2 Per_1 resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascun minore eccetto le spese scolastiche, poste a carico del al 75% per il figlio e al Parte_1 CP_2
50% per il minore . Per_1
Ha inoltre chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale oltre al pagamento a carico del ricorrente del 50% del canone di locazione dell'abitazione della resistente. In subordine, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore a ciascun genitore con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna oltre che un determinato regime di frequentazione padre – figlio.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito un contributo al mantenimento per il figlio e CP_2
a carico del ricorrente pari ad euro 1.000,00 mensili, da versare alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha infine chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale. La resistente ha contestato tutti gli episodi descritti dal ricorrente e ha rappresentato di non essere dedita all'uso di sostanze stupefacenti. Ha altresì rappresentato di aver cercato di emanciparsi economicamente con tanti sacrifici senza tralasciare il suo ruolo di madre. Ha eccepito di aver subito prevaricazioni e vessazioni da parte del ricorrente e che il durante la relazione, non le avrebbe permesso di detenere un'auto per impedirle Parte_1 movimenti autonomi. Ha aggiunto che il ricorrente si sarebbe appropriato di tutti i documenti del minore e che, pertanto, la resistente non sarebbe libera di poter accedere ad alcuna procedura e/o cura per il figlio. Ed ancora, ha rilevato di aver dovuto più volte concludere i rapporti di lavoro in quanto secondo il ricorrente gli orari di lavoro non coincidevano con le esigenze familiari. Ha eccepito di essere stata sempre presente per i suoi figli e di aver subito dal ricorrente diversi atteggiamenti manipolatori, messi in atto sia con aggressioni fisiche, sia con pressioni psicologiche. All'udienza del 16.07.2024, sentite le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. è stato disposto provvisoriamente in capo al ricorrente un contributo al mantenimento ordinario per CP_2 pari ad euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Con ordinanza del 15.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.10.2024, è stata disposta la CTU ed è stato nominato, quale consulente, il Dott. Per_2
l fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e le necessità oltre che le inclinazioni
[...] di e le possibili cause che hanno portato lo stesso ad allontanarsi dalla madre. CP_2
Con la medesima ordinanza è stata disposta la modifica dei provvedimenti provvisori in atto ed in particolare, è stata disposta la revoca del contributo mensile a carico del padre e sono state poste integralmente a carico del ricorrente le spese straordinarie. All'udienza del 08.05.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per
4 quanto di competenza.
*** Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue. Nel merito, relativamente all'affidamento di si ritiene opportuno, nell'interesse del CP_2 minore, disporne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna. Da quanto emerso attraverso la CTU predisposta e redatta a cura del Dott. si rileva, Per_2 nonostante alcune aree critiche della sfera affettiva, una buona capacità genitoriale delle parti oltre che il buon legame affettivo presente tra e gli stessi. CP_2
Altresì, emerge come nella relazione con i genitori non dimostri disagio emotivo e CP_2 che l'area di sofferenza del bambino sia provocata esclusivamente dalle forti tensioni e dalla profonda conflittualità tra le parti. Al riguardo il Dott. ha evidenziato che: “La richiesta del signor alla luce Per_2 Parte_1 di quanto emerso all'interno della Consulenza, non rappresenta una valida soluzione ai loro problemi nel gestire la cogenitorialità nei confronti di . I genitori di hanno CP_2 CP_2 portato dei limiti ben definiti e speculari nella loro relazione affettiva e, ad oggi, nel loro modo di collaborare, sono due persone che hanno avuto una grande capacità di evidenziare i limiti dell'altro e una grande difficoltà a riflettere sui propri. Privare la signora CP_1 di un ruolo centrale come la genitorialità, per questa persona significa farle ripetere nella sua storia, in una dimensione trigenerazionale, che tutte le donne della sua famiglia sono inadeguate e, pertanto, lei stessa verrebbe etichettata come inadeguata. Allo stesso tempo per il signor il distacco dalla compagna non ha prodotto una evoluzione Parte_1 personale ma si è ricollocato presso la casa dei suoi genitori. In particolare, la nonna paterna, figura forte, inconsapevolmente potrebbe sottrarre importanti funzioni genitoriali a lui stesso e, di conseguenza, alla signora Entrambi risultano carenti nelle relazioni CP_1 affettive, manca la dimensione affettiva, la dimensione accuditiva sul piano emotivo. Pertanto, è necessario uscire dalla logica che chi non è adeguato non deve avere l'affidamento del minore, invece questi genitori devono migliorare le loro rispettive competenze genitoriali e là dove possono sorgere dei problemi tra loro le decisioni le deve prendere un/una professionista a supporto”. (cfr. pag. 70 della CTU). Dunque, considerati gli elementi raccolti, si ritiene che, allo stato, il regime di affidamento maggiormente rispondente alle necessità attuali del minore sia quello dell'affido condiviso. In tal senso, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, il suo disinteresse verso il minore, fino anche a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale, che deve essere tale da rendere quell'affidamento in concreto, e secondo le condizioni del momento, contrario all'interesse del minore. Per tutto quanto sopra esposto, risulterebbe particolarmente opportuno per entrambe le parti intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale o la nomina da parte degli stessi di un coordinatore genitoriale che possa essere di ausilio e supporto sia per il miglioramento delle rispettive capacità genitoriali sia della comunicazione tra le stesse parti nell'interesse di
. CP_2
Sul punto il Dott. ha evidenziato che: “Fondamentale che entrambi mentalizzino la Per_2 necessità di un percorso psicoterapeutico individuale per confrontarsi su quelle aree critiche che hanno una pesante ricaduta nel loro modo di essere genitori e non soltanto in quella parte della loro vita. Per il signor si tratterà di confrontarsi su sue modalità Parte_1 relazionali fortemente rigide, deve lavorare su sé stesso per sviluppare, far emergere più una
5 dimensione affettiva rispetto a una dimensione preponderante sul versante del controllo e della rigidità delle regole da mettere in atto. Per la signora si tratterà di elaborare CP_1 una serie di vissuti emotivi particolarmente pesanti che l'accompagnano nella sua storia familiare e personale, la rappresentazione della coppia sul piano affettivo, rinforzare l'immagine di sé stessa come donna e come madre in una dimensione concreta e non idealizzata. Necessità di un coordinatore genitoriale con funzioni di supporto alla coppia e che comunque possa essere un loro interlocutore riconosciuto qualora non dovessero effettuare psicoterapia.” (cfr. pag. 70 – 71 della CTU). In considerazione di tutto ciò, pertanto, si rigetta la domanda avanzata da parte ricorrente di affido esclusivo del minore a suo favore. In ordine al regime di frequentazione, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato del rapporto del minore con entrambi i genitori, e consentirne la crescita e consolidamento, si recepiscono le indicazioni del C.T.U., ritenute più confacenti ai bisogni del bambino, come poi meglio precisate in parte dispositiva, ovvero: “ starà con il padre come segue a settimane CP_2 alterne nel periodo scolastico: Prima e Terza settimana
Durante la settimana i genitori prenderanno all'uscita della scuola e sarà sempre
CP_2 compito dei due genitori accompagnare il giorno successivo il figlio a scuola. Per il periodo estivo il dispositivo rimane invariato con l'unica differenza del passaggio di
CP_2 dall'uno all'altro genitore che avverrà presso le abitazioni del signor e della Parte_1 signora I due genitori si devono alternare in questi passaggi, quando il padre CP_1 accompagnerà presso la casa materna, sarà compito della madre, seguendo il
CP_2 calendario stabilito riaccompagnare il figlio presso la casa paterna e viceversa. Il passaggio di da un genitore all'altro avrà come orario le ore 15 del giorno stabilito.
CP_2
• Durante il periodo estivo potrà trascorrere due settimane di vacanza con il padre CP_2
e due con la madre. Ciascun genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le due settimane di vacanza sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore.
• Festività natalizie: anni alterni
Dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa
• Festività pasquali: anni alterni. Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i
6 restanti giorni di vacanze pasquali con il padre.
II° anno: viceversa Il periodo di Natale e Pasqua può essere frazionato diversamente se c'è accordo da parte di entrambi i genitori
• Compleanni: Indicativamente ambedue i genitori con , qualora non sia possibile CP_2 ad anni alterni con ciascun genitore.
• Ricorrenze: Nel caso in cui siano previsti per Gregorio eventi religiosi, come comunioni o cresime, è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, nel caso in cui ciò non avvenga il pranzo deve essere organizzato con uno dei genitori e la cena con l'altro.” Parimenti si ritiene necessario rigettare la richiesta di contributo al mantenimento del minore a carico del padre, sia come formulata dal ricorrente, sia come avanzata in via principale nonché in subordine dalla resistente. Nello specifico, preso atto della documentazione reddituale e/o patrimoniale depositata da entrambe le parti, si osserva non solo una grande differenza di disponibilità economica tra il e la ma anche un'incompletezza della documentazione depositata da Parte_1 CP_1 quest'ultima, non avendo la stessa allegato il contratto relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato “con scadenza il 24 settembre” e non avendo dato modo a questo Giudice di essere messo a conoscenza dell'effettiva ed attuale situazione economica della stessa. Pertanto, nell'interesse del minore, considerato anche il collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna, si ritiene di disporre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, Controparte_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Riguardo alla richiesta di declaratoria di nullità della scrittura privata intercorsa tra le parti, come avanzata dal ricorrente, nonché riguardo alla richiesta del contributo al mantenimento per , come formulata da parte resistente in via principale, si precisa che le stesse non Per_1 possono essere accolte in questa sede, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss. c.p.c., per ragioni di mera connessione soggettiva. Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione assorbita o disattesa, così dispone: 1) dispone l'affido condiviso del minore , nato a [...] il Controparte_2
08.03.2017, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre;
Controparte_1
2) dispone il seguente regime di frequentazione, facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori:
starà con il padre come segue a settimane alterne nel periodo scolastico: Prima CP_2
e Terza settimana
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Durante la settimana i genitori prenderanno all'uscita della scuola e sarà sempre
CP_2 compito dei due genitori accompagnare il giorno successivo il figlio a scuola. Per il periodo estivo il dispositivo rimane invariato con l'unica differenza del passaggio di
CP_2 dall'uno all'altro genitore che avverrà presso le abitazioni del signor e della Parte_1 signora I due genitori si devono alternare in questi passaggi, quando il padre CP_1 accompagnerà presso la casa materna, sarà compito della madre, seguendo il
CP_2 calendario stabilito riaccompagnare il figlio presso la casa paterna e viceversa. Il passaggio di da un genitore all'altro avrà come orario le ore 15 del giorno stabilito.
CP_2
• Durante il periodo estivo potrà trascorrere due settimane di vacanza con il padre CP_2
e due con la madre. Ciascun genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con il figlio entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le due settimane di vacanza sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore.
• Festività natalizie: anni alterni
Dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa
• Festività pasquali: anni alterni. Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre.
II° anno: viceversa Il periodo di Natale e Pasqua può essere frazionato diversamente se c'è accordo da parte di entrambi i genitori
• Compleanni: Indicativamente ambedue i genitori con , qualora non sia possibile CP_2 ad anni alterni con ciascun genitore.
• Ricorrenze: Nel caso in cui siano previsti per Gregorio eventi religiosi, come comunioni o cresime, è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, nel caso in cui ciò non avvenga il pranzo deve essere organizzato con uno dei genitori e la cena con l'altro.”;
3) dispone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento Parte_1 ordinario per il figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, Controparte_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versare alla resistente CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
[...] protocollo in uso presso questo Tribunale;
8 4) dichiara inammissibile le domande avanzate dal ricorrente e dalla resistente rispettivamente in ordine alla declaratoria di nullità della scrittura privata nonché al contributo al mantenimento per il minore;
Per_1
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente est. Dott.ssa Lucia Faltoni
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