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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 24224/21
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Brancaccio Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via S. Aspreno n. 13 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giovanbattista Luca Capuano, elettivamente domiciliato presso la Casa comunale giusta procura in atti;
in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Pietro D'Alessandro, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Greci n. 36 giusta procura in atti. CONVENUTI
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che l'istante è stata Dirigente del dal 1984 al 2003 e Controparte_1
successivamente, fino al 1° novembre 2020, capo dipartimento, direttore centrale, direttore apicale, ed in tale veste, diretta referente del Sindaco e degli organi politici;
- che in un periodo in cui l'opinione pubblica cittadina era scossa a causa di vicende politiche ed arresti di alcuni imprenditori e politici, tra i vari reati commessi contro la
Pubblica Amministrazione veniva coinvolta l'istante;
- che l'ipotesi era che la dott.ssa avesse compiuto una serie di reati da sola, in Per_1
concorso con imprese private o per coadiuvare privati e, senza nemmeno verificare la credibilità di tali circostanze, si provvedeva a screditarla attraverso la stampa, l'immagine e l'onorabilità professionale, nonché attraverso denunce, querele, costituzioni di parte civile e procedimenti disciplinari. Anche nelle sedute consiliari si continuava a discutere delle presunte nefandezze dell'istante e di gravi illeciti penali dalla stessa commessi;
- che tale vicenda assumeva contorni ancor più gravi quando le vennero ridotti gli stipendi, anche con effetto retroattivo attraverso presunte e immotivate ripetizioni dell'indebito che sottraevano all'istante la propria retribuzione, in parte attraverso progressive riduzioni e, in parte, attraverso presunte ripetizioni di somme non spettanti per anni pregressi;
- che costituiva uno dei nuclei fondamentali il comportamento del Controparte_1
nell'accusa di concorso in peculato e bancarotta fraudolenta, presuntamente realizzato attraverso accordi e connivenze con la ditta AIP di Milano, capofila della concessionaria
ATI-AIP dal 1997 al 2004 e socia dal 2005 al 2009 del nella società Controparte_1
mista appositamente costituita in Napoli (49% privati e 51% ente CP_2 CP_1 scegliendo con gara il partner privato per la riscossione dei canoni pubblicitari e la realizzazione del servizio affissionale;
- che era palese la totale ed evidente infondatezza dell'accusa per molteplici assorbenti motivi che vanno dalla circostanza che parte attrice aveva in dieci anni introdotto innovazioni di rilievo nazionale nel settore della pubblicità esterna e aveva lavorato per sottrarre ai privati il servizio affissionale indirizzando il tutto verso modalità di gestione tutte rigorosamente devolute al solo Ente pubblico, alla circostanza, del rigore mantenuto nel controllo delle aziende private ( ) succedutesi nella gestione CP_3
del settore;
- che il procedimento penale, che doveva essere archiviato in tempi celeri, ha invece avuto inizio nel 2010-2011 e si è concluso solo nel 2021, comportando gravi danni ed esborsi dell'istante per la costituzione di parte civile del per la Controparte_1
costituzione di parte civile della per le accuse, articolate in un procedimento CP_2
disciplinare avviato nel febbraio 2012 e, soprattutto, per l'estrema difficoltà incontrata per ottenere dall'interno del le documentazioni indispensabili per predisporre CP_1
una adeguata difesa;
- che il procedimento disciplinare infarcito di accuse senza costrutto e le costituzioni di parte civile contro l'imputata avevano determinato inoltre, la conseguente impossibilità di richiedere che la difesa venisse svolta, a spese del e mediante un avvocato di CP_1
comune gradimento come previsto dall'allora vigente Contratto Collettivo di Lavoro per la dirigenza e la necessità di rinunciare per iscritto alle possibilità di prescrizione, al fine di ottenere il rimborso delle spese legali;
- che più precisamente il 20 giugno 2011 iniziava per l'istante il procedimento penale n.
61094/2010 R.G.N.R. – n. 2416/2013 R.G Trib. dinanzi al Tribunale di Milano in composizione collegiale, Sezione Seconda Penale definito con una condanna a sei anni di reclusione e una provvisionale di 13.960.484,00 (14 milioni di euro). Il procedimento
(3879/2017 R.G. App.) proseguiva avanti la Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda
Penale e, su ricorso ed costituite parti civili, avanti la Corte di Cassazione, CP_1 CP_2
Sezione Quinta Penale e veniva definito con sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello in data 12 luglio 2019 con le formule per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, confermata l'11 febbraio 2021;
-che nel corso di questo lungo calvario, ci si avvaleva di testimoni/periti che avrebbero avuto veste di contro interessati, di avvocati che avrebbero avuto il dovere di astenersi, si rigettava ogni tentativo di accesso, tentando in tutti i modi di impedire all'istante l'articolazione della difesa;
- che si trattava di un comportamento costante e generalizzato concretatosi nel riuscito tentativo di sottoporre l'istante a processi ultra decennali, stravolgendone, nel contempo, la carriera e la vita, per fini non comprensibili, e fra essi, il conseguito obiettivo di “tenere “libera” una posizione apicale nella pianta organica del CP_1
[...]
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza dell'illecito civile nel comportamento assunto dal chiedeva di Controparte_1
accertare e dichiarare l'esistenza dell'illecito civile nel comportamento assunto dalla
[...]
e per l'effetto, condannare entrambi a risarcire l'attrice di tutti i danni Controparte_2
subiti e subendi materiali e morali nella misura di € 200.000,00 + 1.000.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva il il quale chiedeva di dichiarare la nullità della domanda Controparte_1
per assoluta incertezza della causa petendi e del petitum. Chiedeva inoltre il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata ed il rigetto della richiesta di consulenza tecnica, assolutamente generica, in merito al danno patrimoniale lamentato.
Si costituiva la società la quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di CP_2
citazione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata. Chiedeva inoltre la condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
Prodotta documentazione, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite veniva riserva in decisione all'udienza del 26.09.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, proposta dal e Controparte_1
dalla per indeterminatezza, e cioè per violazione dell'art.163 Controparte_2
nn.3) e 4) c.p.c.
A tal riguardo, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - cui questo Giudice aderisce - la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art.164, comma 4, c.p.c. postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del “petitum” - inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e, nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento - ovvero l'omessa determinazione della “causa petendi”, che integra l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Detta ipotesi non ricorre quando, da un complessivo esame dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma esteso anche a quella espositiva, e dallo scrutinio dei documenti ad esso allegati, detti elementi risultino, comunque, sostanzialmente individuabili (cfr. Cass. Civ., sez. II , 27/01/2012 , n. 1236;
Cass. Civ., sez. I , 25/09/2014, n. 20294).
Secondo la Suprema Corte, la “ratio” ispiratrice del precitato art.163 nn.3) e 4) c.p.c. - che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda - risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che “non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa” (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 22/05/2012, n.8077; Cass. Civ., sez. I, 12/11/2003, n. 17023; Cass.
Civ., sez. III , 21/11/2008, n. 27670).
Nel caso di specie, atteso che, da una complessiva lettura dell'atto di citazione, si evincono chiaramente le questioni giuridiche e fattuali oggetto delle doglianze espresse dall'attrice - individuate nel risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal comportamento, a suo dire, illecito perpetrato dalle parti convenute e nel rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale - ed in considerazione della compiuta articolazione, ad opera del e della , Controparte_1 Controparte_2
delle proprie difese sin dalle rispettive comparse di costituzione, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti necessari ai fini della declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Del pari non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dalla Controparte_2
nei confronti della . Al riguardo, si premette che la predetta
[...] Pt_1
eccezione risulta tempestivamente sollevata, essendosi la società convenuta costituita con comparsa di risposta depositata in data 16.05.2022 e, dunque, nei termini di cui agli artt.166 e 167 c.p.c. (nella formulazione vigente prima del 28 febbraio 2023 e pertanto applicabile ratione temporis alla fattispecie) di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Analizzando poi nel merito l'eccezione sollevata, va precisato che quella proposta dalla vada qualificata come azione ex art.2043 c.c. - dolendosi l'attrice della violazione Pt_1
del precetto del “neminem laedere” - per l'effetto assoggettata al termine di prescrizione quinquennale decorrente, ai sensi dell'art.2935 c.c., dal giorno in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Segnatamente, la Suprema Corte, con la recente sentenza del 23.02.2023, n. 5650
(pronunciata con riguardo ad una fattispecie - analoga ma non identica a quella in esame
- avente ad oggetto un'azione di risarcimento danni promossa da un commercialista che aveva subito procedimenti penali, dai quali era stato assolto) ha ritenuto che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza”. Ebbene, circoscrivendo parte attrice la fonte dell'illecito all'esercizio, ad opera della convenuta, dell'azione civile nel processo penale sia pure con la consapevole infondatezza della propria pretesa - ricostruzione suffragata, a suo dire, dalla pronuncia assolutoria che ha definito il giudizio di impugnazione - il Tribunale ritiene che, nella specie, il dies a quo della decorrenza del limite prescrizionale debba essere individuato nella sentenza della Corte di Appello di Milano, pubblicata in data 12.07.2019 e passata in giudicato, ai sensi dell'art.648, comma 2, c.p.p., per effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione del 12.02.2021, trattandosi del momento in cui l' , avendo realmente e concretamente percepito l'insorgenza del pregiudizio nella Pt_1
propria sfera giuridica, ha potuto, in coerenza con il già menzionato art.2935 c.c., proporre la domanda giudiziale di risarcimento dei danni che lamenta.
Sulla scorta dei principi che precedono, tenuto conto che l'atto di citazione è stato notificato alla in data 06.10.2021, il diritto assunto dall'attrice Controparte_2
deve ritenersi non prescritto.
Risolte come sopra indicato le questioni preliminari, occorre poi valutare la fondatezza nel merito delle domande proposte nei confronti delle parti convenute.
Segnatamente, l'attrice assume l'illegittimità della costituzione dell'ente e dalla
[...]
quale parte civile nel procedimento penale a suo carico, perché animata Controparte_2
dalla “consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).
Sul punto, giova premettere che l'art.2043 c.c., laddove prevede l'obbligo del risarcimento del danno, è volto a ristorare un pregiudizio derivante da una condotta che, in quanto contrassegnata da un contegno colposo del suo autore a cui il danno sia eziologicamente riconducibile, e lesiva di una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, si qualifica come illecita. Ed invero, la prova dell'accertamento della responsabilità ai sensi della precitata disposizione, in base al principio del “neminem laedere”, si incentra sull'applicazione delle regole in tema di distribuzione dell'onere della prova, incombendo su chi agisce in giudizio comprovare l'esistenza di un danno derivante da un comportamento colposo.
A tal riguardo, il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità interpreta la clausola generale, espressa dalla formula “danno ingiusto” di cui all'art.2043 c.c., come esemplificativa della risarcibilità del danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia,
e cioè “il danno arrecato non iure, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di giustificazione, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento”
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22/07/1999, n.500).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, nel caso di specie, il risarcimento del danno non possa essere riconosciuto, non avendo parte attrice adeguatamente assolto il proprio “onus probandi” in ordine all'ingiustizia del pregiudizio come legata ad una colpa dei supposti danneggianti, quali elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Al riguardo, prima di analizzarne compiutamente le motivazioni, si rende necessario preliminarmente superare - sia pure per mera completezza espositiva - le doglianze di parte attrice aventi ad oggetto il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della a costituirsi parti civili (succeduta, in seguito al fallimento di Controparte_2
alla riscossione dei proventi dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle CP_4
pubbliche affissioni in favore del , in quanto prive di alcun Controparte_1
fondamento.
Ciò in considerazione, per un verso, delle ragioni - difatti ritenute legittime dal Giudice - addotte dalla convenuta a sostegno della sua costituzione in sede penale - rinvenute, essenzialmente, nella “confusione dei patrimoni” tra le realtà imprenditoriali della CP_4
e della e nella “coincidenza personale tra i rappresentanti legali, nonché
[...] CP_2
responsabili dei singoli atti di gestione delle due persone giuridiche” e, infine, “negli evidenti danni patrimoniali e non patrimoniali, morali ex art.185 c.p. e di immagine imprenditoriale cagionati dagli imputati” (tra i quali vi era ) - e, per altro Persona_2 verso, nella autonomia patrimoniale e personalità giuridica che contraddistinguono le società pubbliche (quand'anche limitatamente partecipate dall'ente comunale).
Sul punto, è sufficiente affermare che non è questa la sede per valutare la legittimazione a costituirsi parti civili in processo penale peraltro già concluso e soprattutto ponendo l'accento sulla mancata individuazione dai danni correlati a tale avvenuta costituzione, non avendo l'attrice esercitato positivamente la facoltà riconosciuta dall'art. 80 cpp.
Del pari si appalesa inconferente il richiamo, ancora operato dalla difesa di parte attrice, alla rinunzia alle pretese restitutorie vantate nei confronti della fallita per il CP_4
complessivo ammontare di € 4.752.000,00, attuata mediante intesa transattiva a firma della convenuta . Controparte_2
Ed invero, come correttamente sottolineato anche dalla società convenuta, appare innanzitutto evidente che l'atto di transazione, allegato alla comparsa di costituzione, abbia riguardato soltanto una parte del (contro)credito complessivamente vantato nei confronti di nella specie relativa ai servizi di “outsourcing” afferenti al CP_4
biennio 2008-2009, sino al fallimento della società (cfr. pag. 4 della transazione, ove si legge che “le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere in base a detti rapporti di
Outsourcing. Resta inteso che la presente transazione non ha ad oggetto la pretese vantate da nei confronti di A.I.P. a titolo di “bollettazione da riscuotere” in CP_2
relazione alle somme erroneamente versate dai clienti su conti correnti della A.I.P. e da questa non riversate alla In relazione a dette somme la formula espressa CP_2 CP_2
riserva di agire per far valere il proprio credito”).
Ma in ogni caso, in considerazione della natura di meccanismo deflattivo del contenzioso, integrante la formulazione di reciproche concessioni incidenti sulle pretese di derivazione negoziale vantate dai contendenti, la transazione prescinde dall'affermazione o dalla negazione di qualunque vicendevole responsabilità e l'eventuale ammissione, in essa contenuta, di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte - quale ben potrebbe essere il riconoscimento di una posizione debitoria - è da intendersi meramente strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di risoluzione della controversia in via stragiudiziale (cfr. Cass. Civ., sez. I , 29/09/2004 , n. 19549; Cass.
Civ., sez. III , 19/06/2015, n. 12691).
Pertanto, poiché l'accordo conciliativo ex art.1965 c.c. lungi dall'integrare una dichiarazione di intenti di natura confessoria, la scelta della di Controparte_2
transigere, in parte, sulle proprie pretese restitutorie non può tradursi in una surrettizia rinuncia preventiva all'azione civile in sede penale, con conseguente legittimità, anche sotto tale ulteriore profilo, del relativo esercizio.
Tanto delineato, volgendo al merito del rigetto, deve darsi atto che la costituzione di parte civile integra una legittima facoltà concessa dall'ordinamento al danneggiato dal reato per esercitare l'azione civile in sede penale, dalla quale non può certamente evincersi, in assenza di elementi difensivi che conducano ad una differente conclusione, un intento ritorsivo né, a fortiori, calunniatorio.
A riprova di ciò basta infatti sottolineare, per un verso, che il procedimento penale che ha coinvolto l'attrice - poi conclusosi con formula assolutoria - sia stato avviato officiosamente, tenuto conto del regime di procedibilità dei delitti di bancarotta per distrazione e di peculato cui erano astrattamente ascrivibili le condotte perpetrate dalla
; per altro verso, che l'esercizio dell'azione civile in sede penale spiegata Pt_1
dell'amministrazione convenuta abbia attuato una prassi, vigente anche all'epoca della costituzione di cui trattasi, elaborata dall'Ente comunale a tutela della propria immagine anche nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati contro la Pubblica
Amministrazione, secondo la novella di cui alla legge n.190/2012 (cfr. Delibera di
Giunta comunale n. 321 del 2013, avente ad oggetto “elaborazione di nuovi indirizzi per la costituzione di parte civile dell'Amministrazione comunale nei procedimenti penali”, allegata alla comparsa di costituzione del . Controparte_1
Ciò pertanto dimostra che l'utilizzo di tale strumento processuale non fu specificamente volto a ledere l'onore, la dignità e la reputazione dell'attrice, invece rappresentando quella del una condotta giudiziale tenuta, in via più generale, in Controparte_1
presenza di procedimenti penali coinvolgenti i propri dipendenti e produttivi di danni. Sulla scorta dei principi che precedono, non potendo la costituzione di parte civile, tanto più che nel caso di specie, qualificarsi come una ipotesi di abuso del processo - e dunque quale modalità di sostanziale strumentalizzazione delle facoltà processuali concesse dall'ordinamento - deve ritenersi che le condotte perpetrate dal e Controparte_1
dalla non siano “non iure”, poiché giustificate dalla legge ai Controparte_2
sensi degli artt.76 ss. c.p.p.
Passando poi alla valutazione della domanda di risarcimento del danno, anche di tipo morale, che l'attrice assume di aver subito nei rapporti sociali e nelle relazioni professionali intrattenute in ragione dei compiti e delle funzioni istituzionali in seguito alla diffusione, anche a mezzo stampa, delle notizie afferenti alle vicende processuali di cui è causa, mette conto evidenziare che, non potendo le iniziative di tipo giudiziale intraprese dal e dalla essere qualificate quali Controparte_1 Controparte_2
un fatto illecito fonte di una lesione della situazione giuridica protetta dall'ordinamento
(cd. danno evento), non è dato neppure ravvisare conseguenze dannose, nella sfera giuridica dell'istante, derivanti dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione (cd. danno conseguenza).
Segnatamente, quando abbiano fonte extracontrattuale, il danno patrimoniale e, nelle sue varie componenti, quello non patrimoniale devono essere generalmente provati, ai sensi degli artt.2043 e 2059 c.c., da chi ne pretende il risarcimento;
invece, in assenza di alcun riscontro probatorio in ordine alle affermazioni, di cui all'atto di citazione, relative a quanto l' avrebbe teoricamente corrisposto ad uffici legali e consulenti, alle spese Pt_1
di viaggio e di permanenza a Milano (cfr. pag. 12) ai demansionamenti, ai “ritenuti legittimi cambiamenti di posti di lavoro per esercizio dello ius variandi del Sindaco”, alla perdita netta stipendiale di oltre mezzo milione di euro e di chance di carriera (cfr. pag.
14), le circostanze restano dedotte ma non provate.
Del pari, parte attrice non ha in questa sede neppure provveduto a contestare in modo idoneo il presunto silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta formulata per il rimborso delle spese legali sostenute, limitandosi a fare riferimento alla “mancanza di adeguati riscontri alle richieste di accesso”, utilizzando il convenuto il CP_1 proprio potere così da “non valutare con trasparenza ed efficienza quali fossero i diritti azionati, per infilarsi sui binari di rigetti immotivati e pretestuosi” (cfr. pag. 16 dell'atto di citazione).
Né può, evidentemente, ricorrersi alla liquidazione del pregiudizio in via equitativa - pure richiamata dall'odierna attrice - che, presupponendo l'esistenza certa e concreta di un danno, soccorre il giudice quando, ai sensi dell'art.1226 c.c., non sia possibile o riesca difficoltosa la precisa determinazione del pregiudizio, restando invece inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'an debeatur del diritto al risarcimento, che andrebbe dimostrato sulla scorta di elementi atti a fornire parametri plausibili di quantificazione del pregiudizio lamentato (cfr. Cass. Civ., sez. lav.,
30/10/2020 , n. 24146; Cass. Civ., sez. I, 15/02/2008, n. 3794).
Non può poi che giungersi ad eguale soluzione anche con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, attinente, secondo la prospettazione fornita da parte attrice, alla componente morale ed al prestigio.
Va, infatti, ribadito che la dedotta sofferenza soggettiva, in assenza di profili lesivi del decoro o della reputazione, non ravvisabili nella fattispecie in esame, non può ritenersi prodottasi “ex se” dall'esercizio di una facoltà processuale - qual è la costituzione di parte civile - potendo invece integrare una rilevanza giuridica al solo sussistere di una lesione immediata e di un ingiusto turbamento d'animo per l'offesa subita che, sia pur dedotti, non sono stati sufficientemente dimostrati.
Tale conclusione è, peraltro, coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. III, 13/12/2012, n. 22890) secondo cui “in tema di danni non patrimoniali (ma il principio è ovviamente applicabile a qualsivoglia tipo di danno e, più in generale
a qualsiasi tipo di pretesa azionata in giudizio, stante il fondamentale disposto dell'art. 2697 c.c.), è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure - che, nel caso della lesione del diritto all'immagine, è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o in settori o categorie di essi con le quali il danneggiato abbia ad interagire (Cass. Civ.,, sez. I, 27/04/2016, n.
8397 - non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa”.
Quanto poi alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute dalla difesa di parte attrice, occorre prendere in considerazione la specifica disciplina - richiamata pure dal convenuto - recata dall'art.1, commi 1015-22, legge n.178 del 2020, attuata con CP_1
successivo decreto ministeriale del 20.12.2021, che conferma, delineandone i criteri e le modalità di erogazione, il principio generale di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente pubblico assolto da un giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio.
Va precisato che parte attrice, a titolo di danni, afferma che “Per tale motivo fra i danni materiali compete alla oltre al rimborso delle spese legali già azionato con ricorso per decreto Per_1
ingiuntivo, il danno prodotto con il silenzio e la mancanza di adeguati riscontri alle richieste di accesso, nonché il danno prodotto rifiutando di considerare cessato di diritto il procedimento disciplinare (già instaurato fuori termine e motivato sul falso di una gara mai esistita) alla sentenza di assoluzione del luglio 2019, provvedendo all'archiviazione solo nel maggio 2020 e alla restitutio in integrum solo nel settembre 2020.” Pertanto in relazione al rimborso delle spese legali la stessa afferma di avere proposto autonoma domanda limitando, dunque, in questo giudizio la richiesta risarcitoria ad un danno del tutto evanescente pur volendo in ipotesi considerare esistente una condotta colposa.
In sede di comparsa conclusionale parte attrice chiede altresì “Quanto detto impone che nell'interesse della concludente sia insito il diritto alla restituzione per responsabilità contrattuale della P.A. convenuta, di quanto la dott.ssa ha maturato a titolo retributivo nel corso degli anni e non ottenuto, Controparte_5
in regime dell'incontestato rapporto di lavoro intercorso tra essa ed il domanda del Controparte_1
tutto tardiva e sfornita sin anche di supporto probatorio tale da renderla del tutto inammissibile.
Ciononostante, non merita comunque accoglimento la domanda, proposta dalla
[...]
ai sensi dell'art.96 c.p.c., la cui condanna presuppone il carattere Controparte_2
temerario della lite, ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass. Civ., sez. III, 06/06/2003, n.9060). Nel caso di specie, pur risultando infondati i rilievi svolti da parte attrice, questi non attingono al livello della temerarietà, non risultando una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., Sez. lav., 15/02/2021, n.3830).
Quanto infine alle spese di lite, le stesse vanno regolate, ai sensi art.91 c.p.c., in base al principio della soccombenza sullo scaglione del deductum indicato nel corpo della citazione e si liquidano come da dispositivo che segue al medio dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., che invece segue il minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta la domande proposte da nei confronti del Controparte_5 CP_1
della ;
[...] Controparte_2
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_5 [...]
che liquida in € 11.268,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario;
CP_1
c) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_5 [...]
, che liquida in € 11.268,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario. Controparte_2
Napoli, 2.01.2015
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 24224/21
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Brancaccio Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via S. Aspreno n. 13 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giovanbattista Luca Capuano, elettivamente domiciliato presso la Casa comunale giusta procura in atti;
in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Pietro D'Alessandro, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Greci n. 36 giusta procura in atti. CONVENUTI
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che l'istante è stata Dirigente del dal 1984 al 2003 e Controparte_1
successivamente, fino al 1° novembre 2020, capo dipartimento, direttore centrale, direttore apicale, ed in tale veste, diretta referente del Sindaco e degli organi politici;
- che in un periodo in cui l'opinione pubblica cittadina era scossa a causa di vicende politiche ed arresti di alcuni imprenditori e politici, tra i vari reati commessi contro la
Pubblica Amministrazione veniva coinvolta l'istante;
- che l'ipotesi era che la dott.ssa avesse compiuto una serie di reati da sola, in Per_1
concorso con imprese private o per coadiuvare privati e, senza nemmeno verificare la credibilità di tali circostanze, si provvedeva a screditarla attraverso la stampa, l'immagine e l'onorabilità professionale, nonché attraverso denunce, querele, costituzioni di parte civile e procedimenti disciplinari. Anche nelle sedute consiliari si continuava a discutere delle presunte nefandezze dell'istante e di gravi illeciti penali dalla stessa commessi;
- che tale vicenda assumeva contorni ancor più gravi quando le vennero ridotti gli stipendi, anche con effetto retroattivo attraverso presunte e immotivate ripetizioni dell'indebito che sottraevano all'istante la propria retribuzione, in parte attraverso progressive riduzioni e, in parte, attraverso presunte ripetizioni di somme non spettanti per anni pregressi;
- che costituiva uno dei nuclei fondamentali il comportamento del Controparte_1
nell'accusa di concorso in peculato e bancarotta fraudolenta, presuntamente realizzato attraverso accordi e connivenze con la ditta AIP di Milano, capofila della concessionaria
ATI-AIP dal 1997 al 2004 e socia dal 2005 al 2009 del nella società Controparte_1
mista appositamente costituita in Napoli (49% privati e 51% ente CP_2 CP_1 scegliendo con gara il partner privato per la riscossione dei canoni pubblicitari e la realizzazione del servizio affissionale;
- che era palese la totale ed evidente infondatezza dell'accusa per molteplici assorbenti motivi che vanno dalla circostanza che parte attrice aveva in dieci anni introdotto innovazioni di rilievo nazionale nel settore della pubblicità esterna e aveva lavorato per sottrarre ai privati il servizio affissionale indirizzando il tutto verso modalità di gestione tutte rigorosamente devolute al solo Ente pubblico, alla circostanza, del rigore mantenuto nel controllo delle aziende private ( ) succedutesi nella gestione CP_3
del settore;
- che il procedimento penale, che doveva essere archiviato in tempi celeri, ha invece avuto inizio nel 2010-2011 e si è concluso solo nel 2021, comportando gravi danni ed esborsi dell'istante per la costituzione di parte civile del per la Controparte_1
costituzione di parte civile della per le accuse, articolate in un procedimento CP_2
disciplinare avviato nel febbraio 2012 e, soprattutto, per l'estrema difficoltà incontrata per ottenere dall'interno del le documentazioni indispensabili per predisporre CP_1
una adeguata difesa;
- che il procedimento disciplinare infarcito di accuse senza costrutto e le costituzioni di parte civile contro l'imputata avevano determinato inoltre, la conseguente impossibilità di richiedere che la difesa venisse svolta, a spese del e mediante un avvocato di CP_1
comune gradimento come previsto dall'allora vigente Contratto Collettivo di Lavoro per la dirigenza e la necessità di rinunciare per iscritto alle possibilità di prescrizione, al fine di ottenere il rimborso delle spese legali;
- che più precisamente il 20 giugno 2011 iniziava per l'istante il procedimento penale n.
61094/2010 R.G.N.R. – n. 2416/2013 R.G Trib. dinanzi al Tribunale di Milano in composizione collegiale, Sezione Seconda Penale definito con una condanna a sei anni di reclusione e una provvisionale di 13.960.484,00 (14 milioni di euro). Il procedimento
(3879/2017 R.G. App.) proseguiva avanti la Corte d'Appello di Milano, Sezione Seconda
Penale e, su ricorso ed costituite parti civili, avanti la Corte di Cassazione, CP_1 CP_2
Sezione Quinta Penale e veniva definito con sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello in data 12 luglio 2019 con le formule per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste, confermata l'11 febbraio 2021;
-che nel corso di questo lungo calvario, ci si avvaleva di testimoni/periti che avrebbero avuto veste di contro interessati, di avvocati che avrebbero avuto il dovere di astenersi, si rigettava ogni tentativo di accesso, tentando in tutti i modi di impedire all'istante l'articolazione della difesa;
- che si trattava di un comportamento costante e generalizzato concretatosi nel riuscito tentativo di sottoporre l'istante a processi ultra decennali, stravolgendone, nel contempo, la carriera e la vita, per fini non comprensibili, e fra essi, il conseguito obiettivo di “tenere “libera” una posizione apicale nella pianta organica del CP_1
[...]
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza dell'illecito civile nel comportamento assunto dal chiedeva di Controparte_1
accertare e dichiarare l'esistenza dell'illecito civile nel comportamento assunto dalla
[...]
e per l'effetto, condannare entrambi a risarcire l'attrice di tutti i danni Controparte_2
subiti e subendi materiali e morali nella misura di € 200.000,00 + 1.000.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva il il quale chiedeva di dichiarare la nullità della domanda Controparte_1
per assoluta incertezza della causa petendi e del petitum. Chiedeva inoltre il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata ed il rigetto della richiesta di consulenza tecnica, assolutamente generica, in merito al danno patrimoniale lamentato.
Si costituiva la società la quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di CP_2
citazione, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata. Chiedeva inoltre la condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc.
Prodotta documentazione, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite veniva riserva in decisione all'udienza del 26.09.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, proposta dal e Controparte_1
dalla per indeterminatezza, e cioè per violazione dell'art.163 Controparte_2
nn.3) e 4) c.p.c.
A tal riguardo, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - cui questo Giudice aderisce - la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art.164, comma 4, c.p.c. postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del “petitum” - inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e, nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento - ovvero l'omessa determinazione della “causa petendi”, che integra l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Detta ipotesi non ricorre quando, da un complessivo esame dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma esteso anche a quella espositiva, e dallo scrutinio dei documenti ad esso allegati, detti elementi risultino, comunque, sostanzialmente individuabili (cfr. Cass. Civ., sez. II , 27/01/2012 , n. 1236;
Cass. Civ., sez. I , 25/09/2014, n. 20294).
Secondo la Suprema Corte, la “ratio” ispiratrice del precitato art.163 nn.3) e 4) c.p.c. - che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda - risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che “non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa” (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 22/05/2012, n.8077; Cass. Civ., sez. I, 12/11/2003, n. 17023; Cass.
Civ., sez. III , 21/11/2008, n. 27670).
Nel caso di specie, atteso che, da una complessiva lettura dell'atto di citazione, si evincono chiaramente le questioni giuridiche e fattuali oggetto delle doglianze espresse dall'attrice - individuate nel risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal comportamento, a suo dire, illecito perpetrato dalle parti convenute e nel rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale - ed in considerazione della compiuta articolazione, ad opera del e della , Controparte_1 Controparte_2
delle proprie difese sin dalle rispettive comparse di costituzione, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti necessari ai fini della declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Del pari non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dalla Controparte_2
nei confronti della . Al riguardo, si premette che la predetta
[...] Pt_1
eccezione risulta tempestivamente sollevata, essendosi la società convenuta costituita con comparsa di risposta depositata in data 16.05.2022 e, dunque, nei termini di cui agli artt.166 e 167 c.p.c. (nella formulazione vigente prima del 28 febbraio 2023 e pertanto applicabile ratione temporis alla fattispecie) di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Analizzando poi nel merito l'eccezione sollevata, va precisato che quella proposta dalla vada qualificata come azione ex art.2043 c.c. - dolendosi l'attrice della violazione Pt_1
del precetto del “neminem laedere” - per l'effetto assoggettata al termine di prescrizione quinquennale decorrente, ai sensi dell'art.2935 c.c., dal giorno in cui “il diritto può essere fatto valere”.
Segnatamente, la Suprema Corte, con la recente sentenza del 23.02.2023, n. 5650
(pronunciata con riguardo ad una fattispecie - analoga ma non identica a quella in esame
- avente ad oggetto un'azione di risarcimento danni promossa da un commercialista che aveva subito procedimenti penali, dai quali era stato assolto) ha ritenuto che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza”. Ebbene, circoscrivendo parte attrice la fonte dell'illecito all'esercizio, ad opera della convenuta, dell'azione civile nel processo penale sia pure con la consapevole infondatezza della propria pretesa - ricostruzione suffragata, a suo dire, dalla pronuncia assolutoria che ha definito il giudizio di impugnazione - il Tribunale ritiene che, nella specie, il dies a quo della decorrenza del limite prescrizionale debba essere individuato nella sentenza della Corte di Appello di Milano, pubblicata in data 12.07.2019 e passata in giudicato, ai sensi dell'art.648, comma 2, c.p.p., per effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione del 12.02.2021, trattandosi del momento in cui l' , avendo realmente e concretamente percepito l'insorgenza del pregiudizio nella Pt_1
propria sfera giuridica, ha potuto, in coerenza con il già menzionato art.2935 c.c., proporre la domanda giudiziale di risarcimento dei danni che lamenta.
Sulla scorta dei principi che precedono, tenuto conto che l'atto di citazione è stato notificato alla in data 06.10.2021, il diritto assunto dall'attrice Controparte_2
deve ritenersi non prescritto.
Risolte come sopra indicato le questioni preliminari, occorre poi valutare la fondatezza nel merito delle domande proposte nei confronti delle parti convenute.
Segnatamente, l'attrice assume l'illegittimità della costituzione dell'ente e dalla
[...]
quale parte civile nel procedimento penale a suo carico, perché animata Controparte_2
dalla “consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione).
Sul punto, giova premettere che l'art.2043 c.c., laddove prevede l'obbligo del risarcimento del danno, è volto a ristorare un pregiudizio derivante da una condotta che, in quanto contrassegnata da un contegno colposo del suo autore a cui il danno sia eziologicamente riconducibile, e lesiva di una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento, si qualifica come illecita. Ed invero, la prova dell'accertamento della responsabilità ai sensi della precitata disposizione, in base al principio del “neminem laedere”, si incentra sull'applicazione delle regole in tema di distribuzione dell'onere della prova, incombendo su chi agisce in giudizio comprovare l'esistenza di un danno derivante da un comportamento colposo.
A tal riguardo, il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità interpreta la clausola generale, espressa dalla formula “danno ingiusto” di cui all'art.2043 c.c., come esemplificativa della risarcibilità del danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia,
e cioè “il danno arrecato non iure, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di giustificazione, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento”
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22/07/1999, n.500).
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, nel caso di specie, il risarcimento del danno non possa essere riconosciuto, non avendo parte attrice adeguatamente assolto il proprio “onus probandi” in ordine all'ingiustizia del pregiudizio come legata ad una colpa dei supposti danneggianti, quali elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Al riguardo, prima di analizzarne compiutamente le motivazioni, si rende necessario preliminarmente superare - sia pure per mera completezza espositiva - le doglianze di parte attrice aventi ad oggetto il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della a costituirsi parti civili (succeduta, in seguito al fallimento di Controparte_2
alla riscossione dei proventi dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle CP_4
pubbliche affissioni in favore del , in quanto prive di alcun Controparte_1
fondamento.
Ciò in considerazione, per un verso, delle ragioni - difatti ritenute legittime dal Giudice - addotte dalla convenuta a sostegno della sua costituzione in sede penale - rinvenute, essenzialmente, nella “confusione dei patrimoni” tra le realtà imprenditoriali della CP_4
e della e nella “coincidenza personale tra i rappresentanti legali, nonché
[...] CP_2
responsabili dei singoli atti di gestione delle due persone giuridiche” e, infine, “negli evidenti danni patrimoniali e non patrimoniali, morali ex art.185 c.p. e di immagine imprenditoriale cagionati dagli imputati” (tra i quali vi era ) - e, per altro Persona_2 verso, nella autonomia patrimoniale e personalità giuridica che contraddistinguono le società pubbliche (quand'anche limitatamente partecipate dall'ente comunale).
Sul punto, è sufficiente affermare che non è questa la sede per valutare la legittimazione a costituirsi parti civili in processo penale peraltro già concluso e soprattutto ponendo l'accento sulla mancata individuazione dai danni correlati a tale avvenuta costituzione, non avendo l'attrice esercitato positivamente la facoltà riconosciuta dall'art. 80 cpp.
Del pari si appalesa inconferente il richiamo, ancora operato dalla difesa di parte attrice, alla rinunzia alle pretese restitutorie vantate nei confronti della fallita per il CP_4
complessivo ammontare di € 4.752.000,00, attuata mediante intesa transattiva a firma della convenuta . Controparte_2
Ed invero, come correttamente sottolineato anche dalla società convenuta, appare innanzitutto evidente che l'atto di transazione, allegato alla comparsa di costituzione, abbia riguardato soltanto una parte del (contro)credito complessivamente vantato nei confronti di nella specie relativa ai servizi di “outsourcing” afferenti al CP_4
biennio 2008-2009, sino al fallimento della società (cfr. pag. 4 della transazione, ove si legge che “le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere in base a detti rapporti di
Outsourcing. Resta inteso che la presente transazione non ha ad oggetto la pretese vantate da nei confronti di A.I.P. a titolo di “bollettazione da riscuotere” in CP_2
relazione alle somme erroneamente versate dai clienti su conti correnti della A.I.P. e da questa non riversate alla In relazione a dette somme la formula espressa CP_2 CP_2
riserva di agire per far valere il proprio credito”).
Ma in ogni caso, in considerazione della natura di meccanismo deflattivo del contenzioso, integrante la formulazione di reciproche concessioni incidenti sulle pretese di derivazione negoziale vantate dai contendenti, la transazione prescinde dall'affermazione o dalla negazione di qualunque vicendevole responsabilità e l'eventuale ammissione, in essa contenuta, di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte - quale ben potrebbe essere il riconoscimento di una posizione debitoria - è da intendersi meramente strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di risoluzione della controversia in via stragiudiziale (cfr. Cass. Civ., sez. I , 29/09/2004 , n. 19549; Cass.
Civ., sez. III , 19/06/2015, n. 12691).
Pertanto, poiché l'accordo conciliativo ex art.1965 c.c. lungi dall'integrare una dichiarazione di intenti di natura confessoria, la scelta della di Controparte_2
transigere, in parte, sulle proprie pretese restitutorie non può tradursi in una surrettizia rinuncia preventiva all'azione civile in sede penale, con conseguente legittimità, anche sotto tale ulteriore profilo, del relativo esercizio.
Tanto delineato, volgendo al merito del rigetto, deve darsi atto che la costituzione di parte civile integra una legittima facoltà concessa dall'ordinamento al danneggiato dal reato per esercitare l'azione civile in sede penale, dalla quale non può certamente evincersi, in assenza di elementi difensivi che conducano ad una differente conclusione, un intento ritorsivo né, a fortiori, calunniatorio.
A riprova di ciò basta infatti sottolineare, per un verso, che il procedimento penale che ha coinvolto l'attrice - poi conclusosi con formula assolutoria - sia stato avviato officiosamente, tenuto conto del regime di procedibilità dei delitti di bancarotta per distrazione e di peculato cui erano astrattamente ascrivibili le condotte perpetrate dalla
; per altro verso, che l'esercizio dell'azione civile in sede penale spiegata Pt_1
dell'amministrazione convenuta abbia attuato una prassi, vigente anche all'epoca della costituzione di cui trattasi, elaborata dall'Ente comunale a tutela della propria immagine anche nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati contro la Pubblica
Amministrazione, secondo la novella di cui alla legge n.190/2012 (cfr. Delibera di
Giunta comunale n. 321 del 2013, avente ad oggetto “elaborazione di nuovi indirizzi per la costituzione di parte civile dell'Amministrazione comunale nei procedimenti penali”, allegata alla comparsa di costituzione del . Controparte_1
Ciò pertanto dimostra che l'utilizzo di tale strumento processuale non fu specificamente volto a ledere l'onore, la dignità e la reputazione dell'attrice, invece rappresentando quella del una condotta giudiziale tenuta, in via più generale, in Controparte_1
presenza di procedimenti penali coinvolgenti i propri dipendenti e produttivi di danni. Sulla scorta dei principi che precedono, non potendo la costituzione di parte civile, tanto più che nel caso di specie, qualificarsi come una ipotesi di abuso del processo - e dunque quale modalità di sostanziale strumentalizzazione delle facoltà processuali concesse dall'ordinamento - deve ritenersi che le condotte perpetrate dal e Controparte_1
dalla non siano “non iure”, poiché giustificate dalla legge ai Controparte_2
sensi degli artt.76 ss. c.p.p.
Passando poi alla valutazione della domanda di risarcimento del danno, anche di tipo morale, che l'attrice assume di aver subito nei rapporti sociali e nelle relazioni professionali intrattenute in ragione dei compiti e delle funzioni istituzionali in seguito alla diffusione, anche a mezzo stampa, delle notizie afferenti alle vicende processuali di cui è causa, mette conto evidenziare che, non potendo le iniziative di tipo giudiziale intraprese dal e dalla essere qualificate quali Controparte_1 Controparte_2
un fatto illecito fonte di una lesione della situazione giuridica protetta dall'ordinamento
(cd. danno evento), non è dato neppure ravvisare conseguenze dannose, nella sfera giuridica dell'istante, derivanti dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione (cd. danno conseguenza).
Segnatamente, quando abbiano fonte extracontrattuale, il danno patrimoniale e, nelle sue varie componenti, quello non patrimoniale devono essere generalmente provati, ai sensi degli artt.2043 e 2059 c.c., da chi ne pretende il risarcimento;
invece, in assenza di alcun riscontro probatorio in ordine alle affermazioni, di cui all'atto di citazione, relative a quanto l' avrebbe teoricamente corrisposto ad uffici legali e consulenti, alle spese Pt_1
di viaggio e di permanenza a Milano (cfr. pag. 12) ai demansionamenti, ai “ritenuti legittimi cambiamenti di posti di lavoro per esercizio dello ius variandi del Sindaco”, alla perdita netta stipendiale di oltre mezzo milione di euro e di chance di carriera (cfr. pag.
14), le circostanze restano dedotte ma non provate.
Del pari, parte attrice non ha in questa sede neppure provveduto a contestare in modo idoneo il presunto silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta formulata per il rimborso delle spese legali sostenute, limitandosi a fare riferimento alla “mancanza di adeguati riscontri alle richieste di accesso”, utilizzando il convenuto il CP_1 proprio potere così da “non valutare con trasparenza ed efficienza quali fossero i diritti azionati, per infilarsi sui binari di rigetti immotivati e pretestuosi” (cfr. pag. 16 dell'atto di citazione).
Né può, evidentemente, ricorrersi alla liquidazione del pregiudizio in via equitativa - pure richiamata dall'odierna attrice - che, presupponendo l'esistenza certa e concreta di un danno, soccorre il giudice quando, ai sensi dell'art.1226 c.c., non sia possibile o riesca difficoltosa la precisa determinazione del pregiudizio, restando invece inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'an debeatur del diritto al risarcimento, che andrebbe dimostrato sulla scorta di elementi atti a fornire parametri plausibili di quantificazione del pregiudizio lamentato (cfr. Cass. Civ., sez. lav.,
30/10/2020 , n. 24146; Cass. Civ., sez. I, 15/02/2008, n. 3794).
Non può poi che giungersi ad eguale soluzione anche con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, attinente, secondo la prospettazione fornita da parte attrice, alla componente morale ed al prestigio.
Va, infatti, ribadito che la dedotta sofferenza soggettiva, in assenza di profili lesivi del decoro o della reputazione, non ravvisabili nella fattispecie in esame, non può ritenersi prodottasi “ex se” dall'esercizio di una facoltà processuale - qual è la costituzione di parte civile - potendo invece integrare una rilevanza giuridica al solo sussistere di una lesione immediata e di un ingiusto turbamento d'animo per l'offesa subita che, sia pur dedotti, non sono stati sufficientemente dimostrati.
Tale conclusione è, peraltro, coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. III, 13/12/2012, n. 22890) secondo cui “in tema di danni non patrimoniali (ma il principio è ovviamente applicabile a qualsivoglia tipo di danno e, più in generale
a qualsiasi tipo di pretesa azionata in giudizio, stante il fondamentale disposto dell'art. 2697 c.c.), è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure - che, nel caso della lesione del diritto all'immagine, è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o in settori o categorie di essi con le quali il danneggiato abbia ad interagire (Cass. Civ.,, sez. I, 27/04/2016, n.
8397 - non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa”.
Quanto poi alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute dalla difesa di parte attrice, occorre prendere in considerazione la specifica disciplina - richiamata pure dal convenuto - recata dall'art.1, commi 1015-22, legge n.178 del 2020, attuata con CP_1
successivo decreto ministeriale del 20.12.2021, che conferma, delineandone i criteri e le modalità di erogazione, il principio generale di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente pubblico assolto da un giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio.
Va precisato che parte attrice, a titolo di danni, afferma che “Per tale motivo fra i danni materiali compete alla oltre al rimborso delle spese legali già azionato con ricorso per decreto Per_1
ingiuntivo, il danno prodotto con il silenzio e la mancanza di adeguati riscontri alle richieste di accesso, nonché il danno prodotto rifiutando di considerare cessato di diritto il procedimento disciplinare (già instaurato fuori termine e motivato sul falso di una gara mai esistita) alla sentenza di assoluzione del luglio 2019, provvedendo all'archiviazione solo nel maggio 2020 e alla restitutio in integrum solo nel settembre 2020.” Pertanto in relazione al rimborso delle spese legali la stessa afferma di avere proposto autonoma domanda limitando, dunque, in questo giudizio la richiesta risarcitoria ad un danno del tutto evanescente pur volendo in ipotesi considerare esistente una condotta colposa.
In sede di comparsa conclusionale parte attrice chiede altresì “Quanto detto impone che nell'interesse della concludente sia insito il diritto alla restituzione per responsabilità contrattuale della P.A. convenuta, di quanto la dott.ssa ha maturato a titolo retributivo nel corso degli anni e non ottenuto, Controparte_5
in regime dell'incontestato rapporto di lavoro intercorso tra essa ed il domanda del Controparte_1
tutto tardiva e sfornita sin anche di supporto probatorio tale da renderla del tutto inammissibile.
Ciononostante, non merita comunque accoglimento la domanda, proposta dalla
[...]
ai sensi dell'art.96 c.p.c., la cui condanna presuppone il carattere Controparte_2
temerario della lite, ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (cfr. Cass. Civ., sez. III, 06/06/2003, n.9060). Nel caso di specie, pur risultando infondati i rilievi svolti da parte attrice, questi non attingono al livello della temerarietà, non risultando una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Civ., Sez. lav., 15/02/2021, n.3830).
Quanto infine alle spese di lite, le stesse vanno regolate, ai sensi art.91 c.p.c., in base al principio della soccombenza sullo scaglione del deductum indicato nel corpo della citazione e si liquidano come da dispositivo che segue al medio dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., che invece segue il minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta la domande proposte da nei confronti del Controparte_5 CP_1
della ;
[...] Controparte_2
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_5 [...]
che liquida in € 11.268,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario;
CP_1
c) condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_5 [...]
, che liquida in € 11.268,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario. Controparte_2
Napoli, 2.01.2015
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio