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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10446 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. EL AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 54135 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 1, partita I.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Antonio Quattrociocchi Branca) ATTRICE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._1
(Avv. Stefania Sielo) CONVENUTA
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 12.3.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 221, comma 4°, L. n. 77 del 2020
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: accertare e dichiarare che la Sig.ra è debitrice nei confronti della Controparte_1 [...] dell'importo di € 11.100,00, ovvero di quella somma maggiore o minore Controparte_2
che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre imposta IVA, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, dalla data della diffida del 23.2.2021, data della prima richiesta di adempimento, sino al saldo, per i motivi tuti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 11.100,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre imposta IVA, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, dalla data del 232.2.2021 sino al saldo.”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito:
Rigettare il ricorso della essendo infondato in fatto e diritto;
Pt_1
Accogliere la domanda riconvenzionale della comparente accertando e dichiarando la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della con condanna della stessa a pagare alla signora Pt_1 2
la somma di euro 25.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia anche determinata CP_1
secondo equità.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione ai sottoscritti legali che si dichiarano antistatari e con condanna ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma c.p.c. ed alla cancellazione dell'espressione sconveniente ed offensiva in ordine all'asserita falsità di dichiarazioni rese innanzi a pubblico ufficiale.
In subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e di condanna della signora al CP_1
pagamento di una provvigione, Voglia il Tribunale compensare - anche parzialmente - la relativa somma con quanto oggetto di condanna a carico della in accoglimento della domanda Pt_1
risarcitoria.
Compensare le spese in caso di accoglimento della domanda ex art. 92 c.p.c.
In via istruttoria
Si reitera la richiesta di prova per interrogatorio del sig. e testi sulle seguenti Controparte_3
circostanze di fatto chiedendo la revoca della ordinanza di rigetto del 20.12.22, rappresentando che la prima proposta risale al 7.12.19 (doc. 1 a) e quella per cui la pretende il pagamento è del Pt_1
3.12.20 (doc. 1d ed 1 e) mentre la revoca della proposta è del 4.12.20 (doc. 1f) e che le trattative sono avvenute tramite messaggi e colloqui telefonici: vero è che il sig. nel 2019, concordò con la signora di ricercarle gratuitamente CP_3 CP_1
un acquirente del suo immobile in Via Laura Mantegazza;
b. vero è che la signora chiese specificamente al sig. di vendere l'immobile CP_1 CP_3
allorquando avesse individuato un immobile da acquistare;
c. vero è che il sig. e la signora convennero di porre in vendita il bene ad un CP_3 CP_1
prezzo di euro 420.000,00 per poter ottenere un prezzo minimo di euro 390.000,00;
d. vero è che il sig. comunicò alla signora che non avrebbe dovuto CP_3 CP_1
sottoscrivere alcun incarico in quanto il corrispettivo della sua attività sarebbe stato a carico della sola parte acquirente;
e. vero è che la signora si è sempre interfacciata per tutta la trattativa, fino alla sua CP_1
interruzione del 4 dicembre 2020, soltanto con il sig. CP_3
f. Vero è che la signora informò il sig. circa la proposta ed il preliminare di CP_1 CP_3
acquisto di via Bessarione;
nonché, limitatamente all'interrogatorio formale, sulle seguenti: 3
g. riconosce il messaggio whatsapp inviato in data 3.12.2020 dalla sua utenza di telefonia mobile
3487893008 ed alla utenza della signora 3456203184 - messaggio che le si esibisce CP_1
(doc. 1 d);
h. riconosce i messaggi vocali da lai inviati dalla sua utenza a quella della signora la cui CP_1
trascrizione le viene esibita (doc. 16)?
Si indicano a testi le signore:
Via Quirico Filopanti n. 3, Roma;
Testimone_1
2) Via della Balduina, n. 76 Roma. Testimone_2
Si chiede in ogni caso la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionale e replica.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7.9.2021, proponeva al Tribunale Parte_3
di Roma la seguente domanda, nei confronti di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che la Sig.ra è debitrice nei confronti della Società Controparte_1 dell'importo di € 11.100,00, ovvero di quella somma maggiore o minore Parte_1
che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre imposta IVA, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, dalla data della diffida del 23.2.2021, data della prima richiesta di adempimento, sino al saldo, per i motivi tuti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagmento della somma di € 11.100,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre imposta IVA, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, dalla data del 232.2.2021 sino al saldo. Con vittoria di onorari e spese di lite.”
A sostegno della domanda, la parte ricorrente esponeva, che nell'esercizio dell'attività
d'intermediazione immobiliare, ES CH le aveva conferito l'incarico di intermediare la vendita del proprio bene immobile, sito in Roma, Via Laura Mantegazza n. 16, senza aver pattuito l'entità della provvigione;
che il 3.12.2020 aveva formulato la proposta d'acquisito del bene immobile al Persona_1 prezzo di € 370.000, in forma scritta presso l'esponente (documento n.1), il contratto preliminare di compravendita era stato stipulato con scrittura privata del 12.3.2021 (documento n. 2) e il contratto di compravendita, rogato il 12.5.2021 dal notaio Dott. (repertorio n. 11369, Persona_2 raccolta n. 10246), all'ultimo capoverso dell'art. 6, la venditrice recava la dichiarazione secondo cui la venditrice si era avvalsa dell'attività di mediazione di con cui aveva Controparte_3 concordato la gratuità della prestazione (documento n. 4), ed egli era socio dell'esponente, privo di potere dispositivo o decisionale;
4
che, richiesto invano il pagamento della provvisione (documento n. 3), era stato svolto il procedimento di mediazione, definito con esito negativo.
La parte ricorrente deduceva di aver svolto attività che aveva determinato la conclusione della compravendita e, “in difetto di accordo espresso sul punto”, chiedeva il pagamento della provvigione di € 11.000 oltre imposta I.v.a., pari al tre per cento del prezzo del bene immobile, in base alla Raccolta Provinciale degli Usi tenuta dalla Camera di Commercio di Roma, la cui appendice, a pagina 119, indicava i dati statistici delle percentuali applicate nella mediazione immobiliare (documento n. 5),
Fissata l'udienza dell'1.3.2022, poi differita al 10.5.2022, si costituiva in Controparte_1
giudizio il 6.4.2022 e contestava la fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito:
In via preliminare
Previa eventuale conversione del rito, autorizzare la chiamata in causa del sig. Controparte_3
sopra generalizzato al quale la parte comparente ritiene comune la causa e dal quale pretende di essere garantita ed a tal uopo Voglia differire la prima udienza di comparizione per consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
In via principale
Rigettare il ricorso della essendo infondato in fatto e diritto;
Pt_1
Accogliere la domanda riconvenzionale della comparente accertando e dichiarando la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del sig. e/o della con condanna CP_3 Pt_1
degli stessi eventualmente in solido, o di chi fosse ritenuto responsabile, a pagare alla signora la somma di euro 25.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia anche determinata CP_1
secondo equità.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione ai sottoscritti legali che si dichiarano antistatari e con condanna ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma c.p.c. ed alla cancellazione dell'espressione sconveniente ed offensiva in ordine all'asserita falsità di dichiarazioni rese innanzi a pubblico ufficiale.
In subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e di condanna della signora al CP_1
pagamento di una provvigione, Voglia il Tribunale: compensare - anche parzialmente - la relativa somma con quanto oggetto di condanna a carico della in accoglimento della domanda risarcitoria;
Pt_1 5
condannare il signor a manlevare e/o tenere indenne la signora Controparte_3 CP_1
dalle conseguenze della lite anche condannandolo direttamente a pagare alla quanto la Pt_1
stessa fosse condannata a pagargli.
Compensare le spese in caso di accoglimento della domanda ex art. 92 c.p.c.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui
[...]
esponeva che nel 2019 si era determinata a vendere il suindicato bene immobile e CP_1
amico di famiglia, si era offerto di reperire un acquirente a titolo gratuito e gli Controparte_3 era stato indicato il prezzo di € 420.000, da non ridurre a un importo inferiore a € 390.000; che aveva fatto visitare l'appartamento a varie persone e, con e-mail inoltrata il con CP_3
30.12.2019 da con l'inciso “come da accordi con il sig. , era stata Persona_3 CP_3 comunicata la proposta d'acquisto dell'immobile formulata da al prezzo Persona_4
380.000, con scrittura privata a sua firma (documento n. 1), che non era stata accettata;
che il 26.10.2020 l'esponente aveva ricevuto un'e-mail con altra proposta da che Persona_3 aveva specificato d'inviarla “come da accordi con il sig. , controfirmata dal medesimo, CP_3 con cui aveva offerto il prezzo di € 390.000 (documenti n. 1b e 1c), e questa Persona_4
proposta era stata accettata;
che, con scrittura privata del 26.10.2020, aveva riconosciuto l'obbligazione di Persona_4 pagamento della provvigione dell'importo di € 9.000 oltre I.v.a. a favore di Parte_1 cui aveva consegnato un assegno bancario dell'importo di € 5.000, che aveva emesso in pari data a favore dell'esponente (documento n. 2) che, avendo confidato in tale operazione, l'11.11.2020, l'esponente e il coniuge avevano concluso il preliminare di acquisto del bene immobile sito in Roma, Via Bessarione, al prezzo di euro
1.030.000, obbligandosi a stipulare la compravendita entro il 10.1.2021 e avevano conseguito un finanziamento di euro 450.000 (documenti n. 3 e 25); che informato di ciò, il 26.11.2020 aveva comunicato all'esponente che Controparte_3
non aveva ottenuto il mutuo e occorreva ridurre il prezzo e, con messaggio Whatsapp del Per_4
20.11.2020, l'esponente aveva diffidato a mantenere immutate le obbligazioni assunte, CP_3 anche circa la custodia dell'assegno dell'importo di euro 5.000 (documento n. 4); che, invece, aveva restituito a l'assegno consegnato all'esponente e intestato CP_3 Per_4
alla medesima alla formulazione della proposta del 26.10.2020, a titolo di caparra confirmatoria, e, tramite whatsapp, le aveva inviato ulteriore proposta formulata da il 3.12.2020 al minor Per_4 prezzo a € 370.000 e condizioni più onerose (documenti n. 1d - 1e); che il 4.12.2020 la revoca di questa proposta era stata comunicata all'esponente (documento n. 1f), la quale, acquisite le visure camerali delle società Gruppo Fism Parioli e e consultato Parte_1 6
il ruolo degli agenti immobiliari (documenti n. 5, 6 e 7), con missiva inviata dal legale il 9.12.2020 tramite posta elettronica certificata (P.e.c.), aveva chiesto a tali società e a chiarimenti CP_3 circa la restituzione dell'assegno, senza aver ricevuto riscontro (documenti n. 8 – 8a e 8b); che l'esponente aveva promesso di vendere il proprio bene immobile con il contratto preliminare dell'11.11.2020 (documento n. 3) e aveva richiesto l'erogazione del mutuo (documento n. 25), e, mentre attendeva di effettuare tale vendita, aveva dovuto conseguire un finanziamento aggiuntivo
(documento n. 9) per il cui rimborso si era obbligata a versare, con il coniuge, alla società finanziatrice la somma di € 19.814,00 per interessi, spese e provvigioni;
che l'indicata richiesta di chiarimenti era stata reiterata invano ai medesimi destinatari con P.e.c. del
18.12.2020 (documento n. 12) e poi rivolta a , con lettera raccomandata del 25.1.2021 Per_4
(documento n. 13); che la successiva trattativa condotta dai legali dell'esponente con era stata definita con Per_4
l'accordo transattivo del 7-19.2.2021 e poi era stato promosso il procedimento di mediazione nei confronti di e che aveva avuto esito negativo, come l'invito rivolto a di Pt_1 CP_3 CP_3
partecipare al procedimento di negoziazione assistita (documenti n. 14, 15 e 24). contestava la sussistenza del diritto al pagamento della provvigione, Controparte_1 assumendo che l'attività di mediazione era stata svolta da privo dell'iscrizione Controparte_3 presso la camera di commercio come mediatore, né l'esponente aveva conferito alcun incarico alla società attrice, con la quale non aveva avuto alcun contatto;
esponeva di aver chiesto verbalmente di reperire un acquirente per il proprio bene immobile a con cui aveva pattuito la gratuità della prestazione, il cui espletamento le aveva Controparte_3 causato un danno, poiché egli aveva “interrotto inopinatamente le trattative volte a compravendere
l'immobile secondo la proposta degli acquirenti per il prezzo di euro 390.000,00 restituendo
l'assegno intestato alla signora che gli era stato consegnato a titolo di caparra CP_1 confirmatoria”; deduceva l'interruzione del nesso di causalità tra la proposta del 3.12.2020 e la conclusione della compravendita, stante la revoca della proposta che le era pervenuta da prima della scadenza Pt_1 del termine per l'accettazione (documento n. 1 f) e poiché la compravendita immobiliare era stata conclusa in esito all'accordo transattivo definito dai legali dell'esponente e di , Persona_4
risultante dalla corrispondenza di posta elettronica (documento n. 14).
Circa la provvigione, la parte convenuta evidenziava che ricorrente aveva prodotto “soltanto una raccolta di dati statistici peraltro smentita dai chiarimenti offerti dalla Camera di Commercio e dalla verifica della prassi locale (doc. 20 e 21) che invece individuano l'applicazione, nel , di Tes_2 una provvigione pari al 2% del prezzo di vendita nei confronti dell'acquirente e uno zero % nei 7
confronti del venditore”; aggiungeva che aveva ricevuto un sollecito di pagamento del minor importo di € 9.250,00 e che aveva subito un danno causato dal comportamento di CP_3
e della controparte, che aveva consentito a di recedere dalla proposta di
[...] Per_4 acquisto del 26.10.2020 e gli aveva restituito l'assegno emesso a titolo di caparra confirmatoria.
Respinta l'istanza ex art. 269 c.p.c., disposta la trattazione della causa con il rito ordinario di cognizione, prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 12.3.2025, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 20.12.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Procedendo all'esame delle questioni oggetto di giudizio, atteso il principio processuale della 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass.,Sez.Un.Civ., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass.
Sez. 5 civ., sentenza n. 11458 del 11.5.2018 e ordinanza n. 363 del 9.1.2019), si rileva che la parte attrice non ha fornito alcuna prova, documentale o non, circa il controverso incarico di mediazione da parte di in relazione alla vendita del bene immobile dito in Controparte_1
Roma, Via Laura Mantegazza n. 16, né può essere considerata utilmente, al riguardo, alcuna delle comunicazioni delle offerte di acquisto formulate da , contenenti il riferimento Persona_4
ad accordi intercorsi tra la destinataria, attuale parte convenuta, e (c.f. Controparte_3
), soggetto privo dell'iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari, come C.F._2
risulta dalla comunicazione inviata il 3.5.2021 alla convenuta dalla Camera di Commercio di Roma
(documento di parte convenuta).
Va considerato che, in assenza dell'istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la parte attrice ha allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la proposta d'acquisto al prezzo di €
370.000 del suddetto bene immobile formulata da il 3.12.2020, su un modulo Persona_4 prestampato intestato “Gruppo FISM – Consulenti Immobiliari”, compilato con testo manoscritto e recante le sottoscrizioni del proponente l'acquisto e di (documento n. 1), il Controparte_3
contratto preliminare e di compravendita stipulati da e , Controparte_1 Persona_4
rispettivamente, in date 12.3.2021 e 12.5.2021 (documenti n. 2 e 4), la richiesta di pagamento della provvisione (documento n. 3) e la Raccolta Provinciale degli Usi formata per il 2013 dalla Camera di Commercio di Roma (documento n. 5). In data 3.5.2022, la parte attrice ha depositato la tessera attestante l'iscrizione al Ruolo degli agenti immobiliari di legale rappresentante di Parte_2 8
e la visura camerale della stessa società, da cui risulta che Parte_1 Controparte_3
è titolare del venti per cento delle quote di partecipazione alla medesima società, ma non è stata documentata la sua eventuale iscrizione nel Ruolo degli adenti d'intermediazione immobiliare.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “Tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'apposito ruolo professionale, a norma dell'art. 3, comma quinto, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, mentre secondo l'art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività. Ne consegue che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.”
(Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8708 del 9.4.2009, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 607843-01; conf.
Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1507 del 24.1.2007).
In diritto si osserva che “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.” (Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 25851 del 9.12.2014, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 633808-01; conf.
Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 20.12.2005, n. 28231; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 869 del
16.1.2018).
A norma dell'art. 1755 c.c., il diritto al compenso sorge quando la conclusione dell'affare è il risultato dell'intervento del mediatore, la cui prestazione si può esaurire nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, ma la conclusione dell'affare deve potersi ritenere conseguenza prossima o remota dell'opera del mediatore che deve essere tale che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata;
la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i principi in base ai quali: “Il diritto del mediatore alla 9
provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, il diritto alla provvigione è stato riconosciuto al mediatore che aveva fissato un appuntamento presso il cantiere della società alienante, aveva fatto visionare al futuro acquirente l'intero complesso edilizio oggetto della trattativa ed aveva mostrato una delle unità immobiliari di cui il complesso stesso si componeva, senza attribuire rilievo ostativo all'intervallo di circa sette mesi intercorso tra tale attività e la conclusione del contratto).” (Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 3438 del 8.3.2002, ivi, Rv. 552947-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
23438 del 16.12.2004) ed è stato affermato: “Ai sensi dell'art.1754 cod. civ. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 28231 del 20.12.2005; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9884 del 15.4.2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 19705 del 17.7.2008; Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 25851 del 9.12.2014; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 869 del 16.1.2018).
Nel caso in esame, non è stato provato il controverso conferimento dell'incarico di mediazione da a né che questa abbia svolto l'attività d'intermediazione Controparte_1 Parte_1
che ha portato alla stipulazione del contratto preliminare e della compravendita de qua, sicché la domanda di parte attrice va respinta. 10
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, si rileva che la parte istante non ha fornito alcuna allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, che, in relazione alla controparte risulta smentita dalla negazione di alcun rapporto contrattuale intercorso tra le parti stesse, mentre non va resta alcuna pronuncia nei confronti di il quale non è Controparte_3
parte in causa.
Le spese processuali vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da nei confronti di con il Parte_1 Controparte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della causa civile iscritta al n. 54135/2021 R.G. e rigetta la domanda riconvenzionale.
Spese processuali compensate.
Roma, 9.7.2025
Il Giudice
EL AE
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. EL AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 54135 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA con sede in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 1, partita I.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_1 Parte_2
(Avv. Antonio Quattrociocchi Branca) ATTRICE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._1
(Avv. Stefania Sielo) CONVENUTA
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 12.3.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 221, comma 4°, L. n. 77 del 2020
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: accertare e dichiarare che la Sig.ra è debitrice nei confronti della Controparte_1 [...] dell'importo di € 11.100,00, ovvero di quella somma maggiore o minore Controparte_2
che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre imposta IVA, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, dalla data della diffida del 23.2.2021, data della prima richiesta di adempimento, sino al saldo, per i motivi tuti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 11.100,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre imposta IVA, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, dalla data del 232.2.2021 sino al saldo.”
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito:
Rigettare il ricorso della essendo infondato in fatto e diritto;
Pt_1
Accogliere la domanda riconvenzionale della comparente accertando e dichiarando la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della con condanna della stessa a pagare alla signora Pt_1 2
la somma di euro 25.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia anche determinata CP_1
secondo equità.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione ai sottoscritti legali che si dichiarano antistatari e con condanna ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma c.p.c. ed alla cancellazione dell'espressione sconveniente ed offensiva in ordine all'asserita falsità di dichiarazioni rese innanzi a pubblico ufficiale.
In subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e di condanna della signora al CP_1
pagamento di una provvigione, Voglia il Tribunale compensare - anche parzialmente - la relativa somma con quanto oggetto di condanna a carico della in accoglimento della domanda Pt_1
risarcitoria.
Compensare le spese in caso di accoglimento della domanda ex art. 92 c.p.c.
In via istruttoria
Si reitera la richiesta di prova per interrogatorio del sig. e testi sulle seguenti Controparte_3
circostanze di fatto chiedendo la revoca della ordinanza di rigetto del 20.12.22, rappresentando che la prima proposta risale al 7.12.19 (doc. 1 a) e quella per cui la pretende il pagamento è del Pt_1
3.12.20 (doc. 1d ed 1 e) mentre la revoca della proposta è del 4.12.20 (doc. 1f) e che le trattative sono avvenute tramite messaggi e colloqui telefonici: vero è che il sig. nel 2019, concordò con la signora di ricercarle gratuitamente CP_3 CP_1
un acquirente del suo immobile in Via Laura Mantegazza;
b. vero è che la signora chiese specificamente al sig. di vendere l'immobile CP_1 CP_3
allorquando avesse individuato un immobile da acquistare;
c. vero è che il sig. e la signora convennero di porre in vendita il bene ad un CP_3 CP_1
prezzo di euro 420.000,00 per poter ottenere un prezzo minimo di euro 390.000,00;
d. vero è che il sig. comunicò alla signora che non avrebbe dovuto CP_3 CP_1
sottoscrivere alcun incarico in quanto il corrispettivo della sua attività sarebbe stato a carico della sola parte acquirente;
e. vero è che la signora si è sempre interfacciata per tutta la trattativa, fino alla sua CP_1
interruzione del 4 dicembre 2020, soltanto con il sig. CP_3
f. Vero è che la signora informò il sig. circa la proposta ed il preliminare di CP_1 CP_3
acquisto di via Bessarione;
nonché, limitatamente all'interrogatorio formale, sulle seguenti: 3
g. riconosce il messaggio whatsapp inviato in data 3.12.2020 dalla sua utenza di telefonia mobile
3487893008 ed alla utenza della signora 3456203184 - messaggio che le si esibisce CP_1
(doc. 1 d);
h. riconosce i messaggi vocali da lai inviati dalla sua utenza a quella della signora la cui CP_1
trascrizione le viene esibita (doc. 16)?
Si indicano a testi le signore:
Via Quirico Filopanti n. 3, Roma;
Testimone_1
2) Via della Balduina, n. 76 Roma. Testimone_2
Si chiede in ogni caso la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionale e replica.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 7.9.2021, proponeva al Tribunale Parte_3
di Roma la seguente domanda, nei confronti di Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che la Sig.ra è debitrice nei confronti della Società Controparte_1 dell'importo di € 11.100,00, ovvero di quella somma maggiore o minore Parte_1
che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre imposta IVA, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, dalla data della diffida del 23.2.2021, data della prima richiesta di adempimento, sino al saldo, per i motivi tuti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagmento della somma di € 11.100,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre imposta IVA, oltre interessi moratori, ai sensi del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, dalla data del 232.2.2021 sino al saldo. Con vittoria di onorari e spese di lite.”
A sostegno della domanda, la parte ricorrente esponeva, che nell'esercizio dell'attività
d'intermediazione immobiliare, ES CH le aveva conferito l'incarico di intermediare la vendita del proprio bene immobile, sito in Roma, Via Laura Mantegazza n. 16, senza aver pattuito l'entità della provvigione;
che il 3.12.2020 aveva formulato la proposta d'acquisito del bene immobile al Persona_1 prezzo di € 370.000, in forma scritta presso l'esponente (documento n.1), il contratto preliminare di compravendita era stato stipulato con scrittura privata del 12.3.2021 (documento n. 2) e il contratto di compravendita, rogato il 12.5.2021 dal notaio Dott. (repertorio n. 11369, Persona_2 raccolta n. 10246), all'ultimo capoverso dell'art. 6, la venditrice recava la dichiarazione secondo cui la venditrice si era avvalsa dell'attività di mediazione di con cui aveva Controparte_3 concordato la gratuità della prestazione (documento n. 4), ed egli era socio dell'esponente, privo di potere dispositivo o decisionale;
4
che, richiesto invano il pagamento della provvisione (documento n. 3), era stato svolto il procedimento di mediazione, definito con esito negativo.
La parte ricorrente deduceva di aver svolto attività che aveva determinato la conclusione della compravendita e, “in difetto di accordo espresso sul punto”, chiedeva il pagamento della provvigione di € 11.000 oltre imposta I.v.a., pari al tre per cento del prezzo del bene immobile, in base alla Raccolta Provinciale degli Usi tenuta dalla Camera di Commercio di Roma, la cui appendice, a pagina 119, indicava i dati statistici delle percentuali applicate nella mediazione immobiliare (documento n. 5),
Fissata l'udienza dell'1.3.2022, poi differita al 10.5.2022, si costituiva in Controparte_1
giudizio il 6.4.2022 e contestava la fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito:
In via preliminare
Previa eventuale conversione del rito, autorizzare la chiamata in causa del sig. Controparte_3
sopra generalizzato al quale la parte comparente ritiene comune la causa e dal quale pretende di essere garantita ed a tal uopo Voglia differire la prima udienza di comparizione per consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
In via principale
Rigettare il ricorso della essendo infondato in fatto e diritto;
Pt_1
Accogliere la domanda riconvenzionale della comparente accertando e dichiarando la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del sig. e/o della con condanna CP_3 Pt_1
degli stessi eventualmente in solido, o di chi fosse ritenuto responsabile, a pagare alla signora la somma di euro 25.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia anche determinata CP_1
secondo equità.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione ai sottoscritti legali che si dichiarano antistatari e con condanna ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma c.p.c. ed alla cancellazione dell'espressione sconveniente ed offensiva in ordine all'asserita falsità di dichiarazioni rese innanzi a pubblico ufficiale.
In subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e di condanna della signora al CP_1
pagamento di una provvigione, Voglia il Tribunale: compensare - anche parzialmente - la relativa somma con quanto oggetto di condanna a carico della in accoglimento della domanda risarcitoria;
Pt_1 5
condannare il signor a manlevare e/o tenere indenne la signora Controparte_3 CP_1
dalle conseguenze della lite anche condannandolo direttamente a pagare alla quanto la Pt_1
stessa fosse condannata a pagargli.
Compensare le spese in caso di accoglimento della domanda ex art. 92 c.p.c.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui
[...]
esponeva che nel 2019 si era determinata a vendere il suindicato bene immobile e CP_1
amico di famiglia, si era offerto di reperire un acquirente a titolo gratuito e gli Controparte_3 era stato indicato il prezzo di € 420.000, da non ridurre a un importo inferiore a € 390.000; che aveva fatto visitare l'appartamento a varie persone e, con e-mail inoltrata il con CP_3
30.12.2019 da con l'inciso “come da accordi con il sig. , era stata Persona_3 CP_3 comunicata la proposta d'acquisto dell'immobile formulata da al prezzo Persona_4
380.000, con scrittura privata a sua firma (documento n. 1), che non era stata accettata;
che il 26.10.2020 l'esponente aveva ricevuto un'e-mail con altra proposta da che Persona_3 aveva specificato d'inviarla “come da accordi con il sig. , controfirmata dal medesimo, CP_3 con cui aveva offerto il prezzo di € 390.000 (documenti n. 1b e 1c), e questa Persona_4
proposta era stata accettata;
che, con scrittura privata del 26.10.2020, aveva riconosciuto l'obbligazione di Persona_4 pagamento della provvigione dell'importo di € 9.000 oltre I.v.a. a favore di Parte_1 cui aveva consegnato un assegno bancario dell'importo di € 5.000, che aveva emesso in pari data a favore dell'esponente (documento n. 2) che, avendo confidato in tale operazione, l'11.11.2020, l'esponente e il coniuge avevano concluso il preliminare di acquisto del bene immobile sito in Roma, Via Bessarione, al prezzo di euro
1.030.000, obbligandosi a stipulare la compravendita entro il 10.1.2021 e avevano conseguito un finanziamento di euro 450.000 (documenti n. 3 e 25); che informato di ciò, il 26.11.2020 aveva comunicato all'esponente che Controparte_3
non aveva ottenuto il mutuo e occorreva ridurre il prezzo e, con messaggio Whatsapp del Per_4
20.11.2020, l'esponente aveva diffidato a mantenere immutate le obbligazioni assunte, CP_3 anche circa la custodia dell'assegno dell'importo di euro 5.000 (documento n. 4); che, invece, aveva restituito a l'assegno consegnato all'esponente e intestato CP_3 Per_4
alla medesima alla formulazione della proposta del 26.10.2020, a titolo di caparra confirmatoria, e, tramite whatsapp, le aveva inviato ulteriore proposta formulata da il 3.12.2020 al minor Per_4 prezzo a € 370.000 e condizioni più onerose (documenti n. 1d - 1e); che il 4.12.2020 la revoca di questa proposta era stata comunicata all'esponente (documento n. 1f), la quale, acquisite le visure camerali delle società Gruppo Fism Parioli e e consultato Parte_1 6
il ruolo degli agenti immobiliari (documenti n. 5, 6 e 7), con missiva inviata dal legale il 9.12.2020 tramite posta elettronica certificata (P.e.c.), aveva chiesto a tali società e a chiarimenti CP_3 circa la restituzione dell'assegno, senza aver ricevuto riscontro (documenti n. 8 – 8a e 8b); che l'esponente aveva promesso di vendere il proprio bene immobile con il contratto preliminare dell'11.11.2020 (documento n. 3) e aveva richiesto l'erogazione del mutuo (documento n. 25), e, mentre attendeva di effettuare tale vendita, aveva dovuto conseguire un finanziamento aggiuntivo
(documento n. 9) per il cui rimborso si era obbligata a versare, con il coniuge, alla società finanziatrice la somma di € 19.814,00 per interessi, spese e provvigioni;
che l'indicata richiesta di chiarimenti era stata reiterata invano ai medesimi destinatari con P.e.c. del
18.12.2020 (documento n. 12) e poi rivolta a , con lettera raccomandata del 25.1.2021 Per_4
(documento n. 13); che la successiva trattativa condotta dai legali dell'esponente con era stata definita con Per_4
l'accordo transattivo del 7-19.2.2021 e poi era stato promosso il procedimento di mediazione nei confronti di e che aveva avuto esito negativo, come l'invito rivolto a di Pt_1 CP_3 CP_3
partecipare al procedimento di negoziazione assistita (documenti n. 14, 15 e 24). contestava la sussistenza del diritto al pagamento della provvigione, Controparte_1 assumendo che l'attività di mediazione era stata svolta da privo dell'iscrizione Controparte_3 presso la camera di commercio come mediatore, né l'esponente aveva conferito alcun incarico alla società attrice, con la quale non aveva avuto alcun contatto;
esponeva di aver chiesto verbalmente di reperire un acquirente per il proprio bene immobile a con cui aveva pattuito la gratuità della prestazione, il cui espletamento le aveva Controparte_3 causato un danno, poiché egli aveva “interrotto inopinatamente le trattative volte a compravendere
l'immobile secondo la proposta degli acquirenti per il prezzo di euro 390.000,00 restituendo
l'assegno intestato alla signora che gli era stato consegnato a titolo di caparra CP_1 confirmatoria”; deduceva l'interruzione del nesso di causalità tra la proposta del 3.12.2020 e la conclusione della compravendita, stante la revoca della proposta che le era pervenuta da prima della scadenza Pt_1 del termine per l'accettazione (documento n. 1 f) e poiché la compravendita immobiliare era stata conclusa in esito all'accordo transattivo definito dai legali dell'esponente e di , Persona_4
risultante dalla corrispondenza di posta elettronica (documento n. 14).
Circa la provvigione, la parte convenuta evidenziava che ricorrente aveva prodotto “soltanto una raccolta di dati statistici peraltro smentita dai chiarimenti offerti dalla Camera di Commercio e dalla verifica della prassi locale (doc. 20 e 21) che invece individuano l'applicazione, nel , di Tes_2 una provvigione pari al 2% del prezzo di vendita nei confronti dell'acquirente e uno zero % nei 7
confronti del venditore”; aggiungeva che aveva ricevuto un sollecito di pagamento del minor importo di € 9.250,00 e che aveva subito un danno causato dal comportamento di CP_3
e della controparte, che aveva consentito a di recedere dalla proposta di
[...] Per_4 acquisto del 26.10.2020 e gli aveva restituito l'assegno emesso a titolo di caparra confirmatoria.
Respinta l'istanza ex art. 269 c.p.c., disposta la trattazione della causa con il rito ordinario di cognizione, prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 12.3.2025, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 20.12.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Procedendo all'esame delle questioni oggetto di giudizio, atteso il principio processuale della 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass.,Sez.Un.Civ., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass.
Sez. 5 civ., sentenza n. 11458 del 11.5.2018 e ordinanza n. 363 del 9.1.2019), si rileva che la parte attrice non ha fornito alcuna prova, documentale o non, circa il controverso incarico di mediazione da parte di in relazione alla vendita del bene immobile dito in Controparte_1
Roma, Via Laura Mantegazza n. 16, né può essere considerata utilmente, al riguardo, alcuna delle comunicazioni delle offerte di acquisto formulate da , contenenti il riferimento Persona_4
ad accordi intercorsi tra la destinataria, attuale parte convenuta, e (c.f. Controparte_3
), soggetto privo dell'iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari, come C.F._2
risulta dalla comunicazione inviata il 3.5.2021 alla convenuta dalla Camera di Commercio di Roma
(documento di parte convenuta).
Va considerato che, in assenza dell'istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la parte attrice ha allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la proposta d'acquisto al prezzo di €
370.000 del suddetto bene immobile formulata da il 3.12.2020, su un modulo Persona_4 prestampato intestato “Gruppo FISM – Consulenti Immobiliari”, compilato con testo manoscritto e recante le sottoscrizioni del proponente l'acquisto e di (documento n. 1), il Controparte_3
contratto preliminare e di compravendita stipulati da e , Controparte_1 Persona_4
rispettivamente, in date 12.3.2021 e 12.5.2021 (documenti n. 2 e 4), la richiesta di pagamento della provvisione (documento n. 3) e la Raccolta Provinciale degli Usi formata per il 2013 dalla Camera di Commercio di Roma (documento n. 5). In data 3.5.2022, la parte attrice ha depositato la tessera attestante l'iscrizione al Ruolo degli agenti immobiliari di legale rappresentante di Parte_2 8
e la visura camerale della stessa società, da cui risulta che Parte_1 Controparte_3
è titolare del venti per cento delle quote di partecipazione alla medesima società, ma non è stata documentata la sua eventuale iscrizione nel Ruolo degli adenti d'intermediazione immobiliare.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “Tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'apposito ruolo professionale, a norma dell'art. 3, comma quinto, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, mentre secondo l'art. 11 del relativo regolamento di attuazione, emanato con D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, in caso di esercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante di essa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività. Ne consegue che per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti.”
(Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8708 del 9.4.2009, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 607843-01; conf.
Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1507 del 24.1.2007).
In diritto si osserva che “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.” (Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 25851 del 9.12.2014, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 633808-01; conf.
Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 20.12.2005, n. 28231; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 869 del
16.1.2018).
A norma dell'art. 1755 c.c., il diritto al compenso sorge quando la conclusione dell'affare è il risultato dell'intervento del mediatore, la cui prestazione si può esaurire nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, ma la conclusione dell'affare deve potersi ritenere conseguenza prossima o remota dell'opera del mediatore che deve essere tale che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata;
la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i principi in base ai quali: “Il diritto del mediatore alla 9
provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, il diritto alla provvigione è stato riconosciuto al mediatore che aveva fissato un appuntamento presso il cantiere della società alienante, aveva fatto visionare al futuro acquirente l'intero complesso edilizio oggetto della trattativa ed aveva mostrato una delle unità immobiliari di cui il complesso stesso si componeva, senza attribuire rilievo ostativo all'intervallo di circa sette mesi intercorso tra tale attività e la conclusione del contratto).” (Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 3438 del 8.3.2002, ivi, Rv. 552947-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
23438 del 16.12.2004) ed è stato affermato: “Ai sensi dell'art.1754 cod. civ. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 28231 del 20.12.2005; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9884 del 15.4.2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 19705 del 17.7.2008; Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 25851 del 9.12.2014; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 869 del 16.1.2018).
Nel caso in esame, non è stato provato il controverso conferimento dell'incarico di mediazione da a né che questa abbia svolto l'attività d'intermediazione Controparte_1 Parte_1
che ha portato alla stipulazione del contratto preliminare e della compravendita de qua, sicché la domanda di parte attrice va respinta. 10
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, si rileva che la parte istante non ha fornito alcuna allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, che, in relazione alla controparte risulta smentita dalla negazione di alcun rapporto contrattuale intercorso tra le parti stesse, mentre non va resta alcuna pronuncia nei confronti di il quale non è Controparte_3
parte in causa.
Le spese processuali vanno compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da nei confronti di con il Parte_1 Controparte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della causa civile iscritta al n. 54135/2021 R.G. e rigetta la domanda riconvenzionale.
Spese processuali compensate.
Roma, 9.7.2025
Il Giudice
EL AE