Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 286 della convenzione, dall'articolo 8 del primo accordo interno e dall'articolo 31 del secondo accordo interno.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 286 della convenzione, dall'articolo 8 del primo accordo interno e dall'articolo 31 del secondo accordo interno.