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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/05/2024, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3484/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 23.4.2024, vertente tra
TRA
, con l'avv. Anna Zito Parte_1
RICORRENTE
E
, con gli avv.ti Maurizio Savioli e Carlo Cecchi Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
ha domandato che il Tribunale pronunci la Parte_1 separazione dal coniuge , con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in San Gregorio da OL (RM) il 31.5.1997, deducendo che dall'unione sono nati i figli il 16.06.2001 e il 17.3.2009. Per_1 Per_2
1 All'udienza del 23.4.2024 le parti hanno insistito nella domanda di separazione, rappresentando di aver raggiunto un accordo secondo le seguenti condizioni per il cui accoglimento hanno instato: “La figlia minore è affidata in via condivisa Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare che viene a quest'ultima assegnata;
il padre potrà vedere liberamente sulla base di accordi Per_2 assunti direttamente con la stessa;
il padre contribuirà al mantenimento di versando Per_2 alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00, rivalutata annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Tivoli; l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio.
Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.4.2024, ritiene il
Collegio che le stesse siano conformi alla legge e agli interessi della prole.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Gregorio Controparte_1 da OL (RM) il 31.5.1997;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di San Gregorio da OL (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1997, n. 9, p. II, s. A);
2 c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate all'udienza del 23.4.2024 indicate nella parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.5.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3484/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 23.4.2024, vertente tra
TRA
, con l'avv. Anna Zito Parte_1
RICORRENTE
E
, con gli avv.ti Maurizio Savioli e Carlo Cecchi Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
ha domandato che il Tribunale pronunci la Parte_1 separazione dal coniuge , con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in San Gregorio da OL (RM) il 31.5.1997, deducendo che dall'unione sono nati i figli il 16.06.2001 e il 17.3.2009. Per_1 Per_2
1 All'udienza del 23.4.2024 le parti hanno insistito nella domanda di separazione, rappresentando di aver raggiunto un accordo secondo le seguenti condizioni per il cui accoglimento hanno instato: “La figlia minore è affidata in via condivisa Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare che viene a quest'ultima assegnata;
il padre potrà vedere liberamente sulla base di accordi Per_2 assunti direttamente con la stessa;
il padre contribuirà al mantenimento di versando Per_2 alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00, rivalutata annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Tivoli; l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre”.
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio.
Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.4.2024, ritiene il
Collegio che le stesse siano conformi alla legge e agli interessi della prole.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Gregorio Controparte_1 da OL (RM) il 31.5.1997;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di San Gregorio da OL (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1997, n. 9, p. II, s. A);
2 c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate all'udienza del 23.4.2024 indicate nella parte motiva.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.5.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli dott. Michele Cappai
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