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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3446/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3446/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI GAETA MARIA GRAZIA
( VIA BIBLIOTECA AVALLONE 55 dal C.F._2 Parte_2 quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. DI GAETA MARIA GRAZIA ( VIA C.F._2
BIBLIOTECA AVALLONE 55 dal quale è rappresentato e difeso;
Pt_2 Parte_2
ATTORE
E
, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T. Controparte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI D'UNGHERIA, 132 P.IVA_1
SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. SORRENTINO ANTONIO (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Pagina 1 di 4 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal alla luce delle seguenti motivazioni: 1) la costituzione del convenuto, anche se CP_1 intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, rientrando nel genere che comprende non solo l'ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio stesso (cui si riferisce la rubrica dell'art. 157 c.p.c.), ma anche altre figure, tra le quali rientra altresì la cosiddetta "convalidazione" dell'atto per raggiungimento dello scopo, di cui al disposto dell'art. 156 c.p.c., comma ultimo, (Cass. 9 settembre 1997, n. 8804; Cass. 11 agosto
2004, n. 15530; Cass. 29 novembre 2004, n. 22486); 2) che, nella specie, non viene in considerazione l'inosservanza dell'art. 163 bis c.p.c., in riferimento al successivo art. 164 il quale, al comma 3, stabilisce che, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire, il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Nel merito, l'impugnativa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Gli opponenti hanno sostenuto che la delibera del 26.2.2018 sarebbe viziata per violazione dell'art. 71 bis disp. Att. C.c. ed in particolare della lettera g), atteso che l'amministratore non avrebbe provato di aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Tale motivo è privo di pregio giuridico, atteso che dall'esame dei punti all'ordine del giorno non vi è la nomina dell'amministratore.
Invero, la S.C. ha affermato che “È affetta da nullità la delibera assembleare che designi quale amministratore di condominio un soggetto carente dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dall' art. 71-bis disp. att. c.c. Tale invalidità deriva dalla violazione di una norma imperativa, in quanto i suddetti requisiti: sono posti a presidio di interessi generali della collettività; incidono direttamente sulla capacità del soggetto a contrarre quale amministratore” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 31/10/2024 , n. 28195).
Pertanto, gli attori avrebbero dovuto far valere tale vizio di nullità avverso la delibera di nomina dell'amministratore.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, concernente la verbalizzazione postuma ed infedele, anch'esso è infondato.
Pagina 2 di 4 A tal proposito, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, cosicché, chi intende impugnarne la veridicità sotto il profilo del suo contenuto non deve proporre querela di falso, essendo però tenuto a fornire la prova dei propri assunti quanto all'infedeltà di ciò che risulta dal verbale rispetto al reale andamento dell'adunanza circa dichiarazioni rese e voti espressi dai partecipanti ad essa (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ord. n. 16774 del 12.8.2015; cfr. altresì, Cass.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 11375 del 9.5.2017 e Cass., Sez. 6 - 2, Ord. n. 27163 del 16.11.2017; precedenti di legittimità qui richiamati pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Le parti attrici non hanno fornito alcun elemento / dato obiettivo capace di supportare
(anche in via indiretta / indiziaria) le deduzioni circa il difetto di corrispondenza tra contenuto del verbale ed effettivo andamento dell'assemblea del 26.2.2018.
Né la prova testimoniale articolata da parte attrice è idonea a dimostrate tale assunto, in considerazione della genericità dei capi formulati.
Peraltro, nell'ambito della disciplina condominiale non vi è alcuna norma che prescriva che il verbale di assemblea debba essere redatto contestualmente allo svolgimento dei lavori, atteso che, in proposito, l'art. 1136, comma 7 c.c. si limita ad affermare che “delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale, da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore“.
Infondato è anche il motivo afferente alla dedotta violazione dell'art. 1130 e 1131 c.c.
Invero, l'articolo 1105 del Codice civile, all'ultimo comma, stabilisce che se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Ne discende, che, nel caso di specie, il rimedio applicabile non è l'impugnativa della delibera successiva che non abbia dato corso alla volontà deliberata nella precedente, ma un ricorso in sede di volontaria giurisdizione, affinché sia la stessa autorità ad adottare gli opportuni provvedimenti ed eventualmente a nominare un amministratore a tale scopo.
Quanto all'ultimo motivo di impugnazione concernente la violazione dell'art. 1130 bis c.c., esso è infondato.
Invero, parte attrice non ha fornito la prova dei presunti vizi ed errori commessi dall'amministratore nella redazione del bilancio consuntivo oggetto di approvazione con la delibera impugnata.
Ne discende il rigetto dell'impugnativa.
Pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa;
2) Condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_3 lite in favore del che liquida in euro 1.278,00 per CP_1 CP_1 compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3446/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI GAETA MARIA GRAZIA
( VIA BIBLIOTECA AVALLONE 55 dal C.F._2 Parte_2 quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_3 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. DI GAETA MARIA GRAZIA ( VIA C.F._2
BIBLIOTECA AVALLONE 55 dal quale è rappresentato e difeso;
Pt_2 Parte_2
ATTORE
E
, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T. Controparte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI D'UNGHERIA, 132 P.IVA_1
SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. SORRENTINO ANTONIO (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Pagina 1 di 4 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal alla luce delle seguenti motivazioni: 1) la costituzione del convenuto, anche se CP_1 intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, rientrando nel genere che comprende non solo l'ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio stesso (cui si riferisce la rubrica dell'art. 157 c.p.c.), ma anche altre figure, tra le quali rientra altresì la cosiddetta "convalidazione" dell'atto per raggiungimento dello scopo, di cui al disposto dell'art. 156 c.p.c., comma ultimo, (Cass. 9 settembre 1997, n. 8804; Cass. 11 agosto
2004, n. 15530; Cass. 29 novembre 2004, n. 22486); 2) che, nella specie, non viene in considerazione l'inosservanza dell'art. 163 bis c.p.c., in riferimento al successivo art. 164 il quale, al comma 3, stabilisce che, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire, il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini.
Nel merito, l'impugnativa è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Gli opponenti hanno sostenuto che la delibera del 26.2.2018 sarebbe viziata per violazione dell'art. 71 bis disp. Att. C.c. ed in particolare della lettera g), atteso che l'amministratore non avrebbe provato di aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Tale motivo è privo di pregio giuridico, atteso che dall'esame dei punti all'ordine del giorno non vi è la nomina dell'amministratore.
Invero, la S.C. ha affermato che “È affetta da nullità la delibera assembleare che designi quale amministratore di condominio un soggetto carente dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dall' art. 71-bis disp. att. c.c. Tale invalidità deriva dalla violazione di una norma imperativa, in quanto i suddetti requisiti: sono posti a presidio di interessi generali della collettività; incidono direttamente sulla capacità del soggetto a contrarre quale amministratore” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 31/10/2024 , n. 28195).
Pertanto, gli attori avrebbero dovuto far valere tale vizio di nullità avverso la delibera di nomina dell'amministratore.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, concernente la verbalizzazione postuma ed infedele, anch'esso è infondato.
Pagina 2 di 4 A tal proposito, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, cosicché, chi intende impugnarne la veridicità sotto il profilo del suo contenuto non deve proporre querela di falso, essendo però tenuto a fornire la prova dei propri assunti quanto all'infedeltà di ciò che risulta dal verbale rispetto al reale andamento dell'adunanza circa dichiarazioni rese e voti espressi dai partecipanti ad essa (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ord. n. 16774 del 12.8.2015; cfr. altresì, Cass.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 11375 del 9.5.2017 e Cass., Sez. 6 - 2, Ord. n. 27163 del 16.11.2017; precedenti di legittimità qui richiamati pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Le parti attrici non hanno fornito alcun elemento / dato obiettivo capace di supportare
(anche in via indiretta / indiziaria) le deduzioni circa il difetto di corrispondenza tra contenuto del verbale ed effettivo andamento dell'assemblea del 26.2.2018.
Né la prova testimoniale articolata da parte attrice è idonea a dimostrate tale assunto, in considerazione della genericità dei capi formulati.
Peraltro, nell'ambito della disciplina condominiale non vi è alcuna norma che prescriva che il verbale di assemblea debba essere redatto contestualmente allo svolgimento dei lavori, atteso che, in proposito, l'art. 1136, comma 7 c.c. si limita ad affermare che “delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale, da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore“.
Infondato è anche il motivo afferente alla dedotta violazione dell'art. 1130 e 1131 c.c.
Invero, l'articolo 1105 del Codice civile, all'ultimo comma, stabilisce che se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Ne discende, che, nel caso di specie, il rimedio applicabile non è l'impugnativa della delibera successiva che non abbia dato corso alla volontà deliberata nella precedente, ma un ricorso in sede di volontaria giurisdizione, affinché sia la stessa autorità ad adottare gli opportuni provvedimenti ed eventualmente a nominare un amministratore a tale scopo.
Quanto all'ultimo motivo di impugnazione concernente la violazione dell'art. 1130 bis c.c., esso è infondato.
Invero, parte attrice non ha fornito la prova dei presunti vizi ed errori commessi dall'amministratore nella redazione del bilancio consuntivo oggetto di approvazione con la delibera impugnata.
Ne discende il rigetto dell'impugnativa.
Pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa;
2) Condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_3 lite in favore del che liquida in euro 1.278,00 per CP_1 CP_1 compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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