Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
NRG. 5948/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Simona D'Auria, a seguito dell' udienza tenutasi ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 5948/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
) ed elettivamente domiciliato in NA alla Via C.F._1
Renato Gomez D'Ayala n. 6 presso lo studio dell' Avv. Nerino Allocati (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di giusta procura C.F._2
in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
P. IVA e numero d'iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di NA in persona del suo P.IVA_1
Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. Ing. , dom.to CP_2
per la carica in NA alla Via G. B. Marino, 1, rapp.to e difeso dall'Avv.
Francesco Grillo ( con studio in NA alla Via C.F._3
Francesco Galeota n°8, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Inquadramento e differenze retributive.
1
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 24-03-2023 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente della far data dal 03/07/2000 e di CP_1
svolgere la mansione di autista di autobus di linea con inquadramento CCNL
Autoferrotranvieri del 27-11-2000 , nel profilo professionale “Operatore di
ER”(140 – 158 – 175 e 183), raggiungendo, infine, il parametro 175 che aveva mantenuto sino alla data del 01/07/2022; di essere stato sopraggiunto da infermità, in seguito alla quale era stato giudicato non più idoneo alla guida degli autobus, prima temporaneamente e poi definitivamente;
di essere stato, di seguito, assegnato alla mansione di “Agente di Polizia Amministrativa” incaricato della verifica dei titoli di viaggio, ovvero preposto alle attività di accertamento e contestazione degli illeciti nei confronti degli utenti sprovvisti di titolo valido, tuttavia, mantenendo il suo inquadramento nell'area esercizio ed il parametro conseguito;
che successivamente, la società resistente aveva disposto la riqualificazione del personale già divenuto inidoneo;
che gli era stato illegittimamente attribuito un nuovo profilo professionale di “Operatore
Qualificato di Mobilità” con inquadramento nel parametro 151, pur continuando però ad espletare le superiori mansioni di VTV e di agente di polizia amministrativa.
A seguito di tale riqualificazione, il ricorrente evidenziava di essere stato penalizzato circa gli anni di servizio a seguito dei quali poter fare domanda di pensionamento, stante che il minor numero di anni richiesto a tal fine è concesso unicamente al personale c.d. viaggiante, ovvero a quello inquadrato ed operante nell'Area ER prevista dalla contrattazione collettiva, tra cui vi è compreso l'Operatore di ER, quand'anche assegnato a compiti di
2 Polizia Amministrativa;
che gli era preclusa la possibilità di partecipare a tutte Contro le job opportunity avviate da per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori, essendo precluse tali opportunità ai dipendenti inquadrati nel parametro 151.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo di:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale, O.d.s. n. 70 del 21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento del ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità, parametro 151, inferiore a quello posseduto antecedentemente a tale data , e per l'effetto Contro condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di
ER, quand'anche assegnato a mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica di Titoli di Viaggio.
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Opera professionale dell'Operatore di ER (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per l'effetto condannare la al predetto inquadramento ed al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro e quello spettante per il superiore parametro del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato , giudizio.
3) In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al
3 profilo professionale dell'Operatore di ER (parametro 175), , quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Titoli di Viaggio e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1
differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante e per il superiore parametro 175 del CCNL
Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Si è costituita la società resistente Controparte_1
che, con articolate difese ha concluso per il rigetto del ricorso, poiché
[...]
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
In esito alla udienza, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., questo giudice decideva la causa mediante la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è infondata e non può essere accolta, per come già ritenuto da altri magistrati della sezione, ai cui precedenti ci si riporta in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. sentenza n. 2146/2024 pubbl. il 21/03/2024, g.l. dr Urzini;
sentenza 2977/24 g.l. Dell'Erario; sentenza n. 776/34 g.l. Liguori;
sentenza 7627/24 g.l. Correggia;
sentenza 4113/24 Corte d'appello NA ) .
Il ricorrente, come risulta dal suo stato di servizio, è stato assunto in data dal 03-
07-2000, con l'inquadramento nella terza Area Professionale del CCNL con
4 profilo professionale di “Operatore di ER”, parametro da ultimo 175, e mansioni di conducente.
Non è in contestazione, dunque, tra le parti l'attribuzione al ricorrente del parametro 175, che ha mantenuto sino alla data del 01/07/2022; pure è pacifica l'assegnazione a far data dal 21-07-2022 del ricorrente al parametro di
Operatore qualificato della Mobilità parametro 151, con conseguente svolgimento della mansione di Agente di Polizia Amministrativa, incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio con l'iniziale conservazione del suo inquadramento nell'Area ER e del parametro conseguito. Pertanto, la circostanza relativa al fatto che il ricorrente non svolga più mansioni di guida appare pacifica tra le parti.
Il tema d'indagine verte sulla controversa legittimità della riqualificazione Contro disposta dall nei confronti del ricorrente, mediante l'attribuzione del nuovo profilo professionale di Operatore Qualificato della Mobilità, parametro
151.
Egli afferma che tale provvedimento è censurabile dal momento che egli ha Contro mantenuto l'adibizione al servizio di Controlleria di in qualità di agente di Polizia Amministrativa incaricato della Verifica Titoli di Viaggio, ovvero preposto non solo alla verifica dei titoli di viaggio, ma anche all'accertamento e contestazione degli illeciti nei confronti degli utenti sprovvisti di valido titolo di viaggio, con mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, a suo dire riconducibili al profilo professionale di Operatore di ER posseduto fino al giudizio di inidoneità. In altri termini, l'assunto di parte ricorrente si sostanzia nel sostenere di aver continuato, dopo l'inidoneità alla guida, ad essere assegnato sempre alle stesse mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa esattamente fungibili con quelle dell'Operatore di ER svolte prima dell'inidoneità.
5 Contro L osserva che l'attribuzione del profilo professionale di Operatore di esercizio è strettamente correlata alla prevalente mansione di guida che -in quanto “effettiva” - difetta nel caso del ricorrente, in conseguenza della sua inidoneità permanente a tale attività e ritiene che la volontà delle parti sociali sia di individuare nello svolgimento delle mansioni di guida il tratto distintivo e qualificante del profilo professionale di Operatore di ER e che sussistono ulteriori dati contrattuali confermativi della volontà delle parti sociali di individuare nella “guida dei mezzi aziendali” la mansione caratterizzante, prevalente ed imprescindibile dell'Operatore di ER;
che, in conseguenza della definitiva inidoneità del ricorrente alla mansione di
Operatore di ER, è legittima l'adozione del provvedimento da parte Contro dell con cui il lavoratore è stato riqualificato nel profilo di “Operatore
Qualificato della Mobilità” , analogamente a tanti altri ex autisti giudicati inidonei alla guida ed idonei all'attività di VTV.
Giova rilevare che l'Accordo del prevede che “in caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3 lett. C dell'Accordo nazionale 12.7.85, provvede alla ricollocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo , ove possibile, l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo” (v. art 3 lett. b n. 3 del detto Accordo) Tanto premesso in linea generale in ordine alla ricollocazione del personale dichiarato inidoneo, secondo l'Accordo nazionale del
27.11.2000, sopra menzionato, l'attribuzione delle nuove figure professionali avviene sulla base della tabella di derivazione. Sono poi disciplinate specificamente le ipotesi in cui, per varie ragioni, non trova applicazione la tabella predetta ( cfr. nn 3/6 art. 2 punto D ).
6 In particolare, al num. 5, è precisato che “ i dipendenti ai quali è attribuita una qualifica che, ai sensi delle tabelle di derivazione , non trova corrispondenza in una nuova figura professionale sono ricollocati aziendalmente in queste ultime, anche mediante attività formative, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione”.
Tale disposizione rende evidente che la nuova disciplina relativa all'inquadramento non integra per i dipendenti una mera progressione in carriera della qualifica di appartenenza, trattandosi di una generale riclassificazione delle mansioni effettivamente svolte dal personale.
Orbene, in base alle contrapposte posizioni processuali delle parti, non è rilevante né utile a fini decisionali, l'accertamento delle concrete modalità di svolgimento delle attività di polizia amministrativa espletate dal ricorrente. Va condivisa la prospettazione del ricorrente secondo cui la controversia non Contro riguarda la possibilità dell di riqualificare il personale risultato inidoneo alla guida, bensì il thema decidendum attiene alla conservazione del livello posseduto al momento del giudizio di inidoneità alle mansioni di guida, sostenendo che di tale livello egli ha continuato a svolgere le mansioni caratterizzanti.
Tale precisazione, da un lato, è corretta e rende infondata l'eccezione di improponibilità/inammissibilità del ricorso ma, dall'altro, non giova alla prospettazione del ricorrente.
Invero, risultano meritevoli di considerazione le argomentazioni difensive Contro dell , nella parte in cui si fa leva sulla ricostruzione della volontà delle parti sociali di individuare nel tempo di protrazione dell'attività di “guida effettiva” l'elemento significativo per la progressione stipendiale all'interno del profilo, dal momento che l'acquisizione dei parametri retributivi superiori al 140 è correlata alla maturazione di un certo numero di “anni di guida
7 effettiva” (dopo 8 anni di guida effettiva per il par. 158; dopo 16 per il par.
175; dopo 21 per il par. 183).
Si tratta di circostanze rilevanti ai fini che ne occupano dal momento che ineriscono strettamente alla valutazione dei tratti caratterizzanti i due profili in contestazione.
Ed invero, entrambi i profili di “Operatore di ER” e di “Operatore
Qualificato della Mobilità” appartengono alla Professionale, la cui CP_3
declaratoria si riferisce ai: “Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza.”
Il profilo di operatore di esercizio parametro 175, di cui il ricorrente invoca il ripristino, identifica: “i lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto.
Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
È evidente che l'operatore di esercizio svolge per definizione, mansioni di guida di mezzi aziendali come si evince dal tenore letterale della declaratoria, da cui
è possibile trarre la conseguenza che tale attività debba essere prevalente e debba essere necessariamente “eseguibile” dal personale a ciò abilitato.
8 Va, in proposito, richiamato il primo periodo della declaratoria, ove l'inciso
“all'occorrenza” connota il carattere integrativo e residuale delle “attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi”. Che l'attività di guida debba essere prevalente, si evince anche dal secondo periodo della declaratoria, in cui è previsto che essa, pur sempre astrattamente eseguibile, possa anche non essere effettivamente svolta laddove il lavoratore “in alternativa alle prevalenti mansioni di guida”, sia adibito alle attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore svolga la conduzione dei mezzi aziendali, può provvedere “all'occorrenza” alla vendita e alla verifica dei titoli di viaggio, ossia a compiere anche compiti secondari;
può anche, in alternativa alle “prevalenti mansioni di guida”, svolgere attività di polizia amministrativa.
Per la ricorrenza di ciascuna delle due ipotesi, l'abilitazione alla guida e il possibile esercizio delle mansioni di guida rientrano nella declaratoria dell'operatore di esercizio, da cui consegue, con il loro possesso, l'adeguatezza dell'attribuzione del profilo di operatore di esercizio.
A tale riguardo, si evidenzia che, con condivisibile orientamento, la Corte di
Cassazione, nella sentenza del 21/10/2021, n. 29357 (che ha riguardato una controversia concernente l'aspirazione di un lavoratore, privo della patente di guida, di conseguire il profilo di operatore di esercizio, possedendo quello di collaboratore di esercizio), ha sancito che: “…va rilevato che per il profilo di collaboratore di esercizio, posseduto dal R., la guida di mezzi per il traporto di persone e le attività di manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, di soccorso in linea, di rimozione di auto private si completa con la vendita e verifica di titoli di viaggio, l'informazione ed il supporto alla clientela ed il versamento incassi. Al contrario l'operatore di esercizio, che comprende il
9 parametro 140 chiesto, vede sostanzialmente due tipologie di mansioni tra loro alternative. La guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone ed all'occorrenza la verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento di incassi da una parte. In alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa”.
Ne deriva che il supremo organo di nomofilachia, nell'ambito delle questioni ad essa sottoposte, non ha affatto affermato che in ordine ai requisiti di accesso al profilo di operatore di esercizio, si possa prescindere dall'attitudine/abilitazione alla guida, bensì si è limitata ad enunciare l'alternatività tra due tipologie di mansioni, valorizzando la possibilità che alla mansione prevalente di guida possa sostituirsi la mansione alternativa di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Inoltre, va rimarcato che non di mansioni alternative si tratta, nel senso di obbligazioni alternative rimesse al lavoratore bensì di obbligazione con facoltà alternativa a favore del creditore (datore di lavoro).
Difatti, la declaratoria accomuna due gruppi di compiti il cui comune denominatore è lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni prevalenti di guida.
Nel primo caso, il conducente abilitato alla guida viene utilizzato in tale mansione prevalente e all'occorrenza in mansioni di VTV;
nel secondo caso,
l'opzione in ordine all'utilizzo del lavoratore tra le due alternative previste, consente al datore di lavoro di affidargli, in alternativa allo svolgimento di mansioni prevalenti di guida, l'esecuzione di attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa, ipotesi che sarebbe del tutto inapplicabile laddove una di tali alternative non fosse in concreto esercitabile, come nel caso del lavoratore inidoneo alle mansioni di guida.
10 Tale riscontro che valorizza il carattere prevalente dell'attività di guida, rende rilevante il motivo per il quale l'attività di guida non viene in concreto svolta, dal momento che l'impedimento soggettivo per inidoneità priva il lavoratore anche dell'astratta possibilità di svolgere la mansione prevalente del profilo di Contro operatore di esercizio, confortando l'assunto dell secondo cui è indubbio che l'Operatore di ER, idoneo a tutte le mansioni, alla luce della relativa declaratoria possa essere assegnato anche a mansioni di verifica titoli e contestazione delle relative infrazioni, seppur queste ultime “in alternativa alle prevalenti mansioni di guida”, laddove la questione è esattamente opposta, poiché il dipendente definitivamente inidoneo alla guida, quale è il ricorrente, non ha la potenzialità di offrire quell'alternativa, non potendo essere assegnato alle prevalenti mansioni di guida.
È in ogni caso corretto attribuire alla categoria di lavoratori definitivamente inidonei alla guida, nel cui ambito è annoverabile il ricorrente -i quali provvedono alla vendita e alla verifica dei titoli di viaggio nonché all'attività di polizia amministrativa, senza guidare i mezzi aziendali- il profilo di operatore qualificato della mobilità parametro 151 per l'evidente ragione che in tale profilo è comunque compresa l'attività di polizia amministrativa.
Infatti, la declaratoria dell'operatore qualificato della mobilità identifica “i lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari: - attività di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997; - competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c) e d) - comma 2 dell'art. 158 - del D.lgs. n. 285 del 1992) nonché all'effettuazione di
11 tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche procedure amministrative e/o tecniche anche complesse;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate” e nella descrizione delle mansioni vi è l'espresso riferimento alle attività di cui ai commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997; - competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c)
e d) e al comma 2 dell'art. 158 - del D.lgs. n. 285 del 1992) con tutte le attività connesse.
Orbene, i commi 132 e 133 dell'art. 17 della l. n. 127/1997 (oggi abrogata), prevedevano che: “132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi (…) 133.
Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità, di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzioni e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
L'art. 12 bis del D. Lgs. n. 285/92, prevede che: “1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o dele società private e pubbliche esercenti la
12 gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi (…) 2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale nominativamente desinato in tale funzione con provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stese modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. A tale personale è, quindi:
“conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e
158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale
è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza”.
In base a tali norme, il lavoratore che provvede alle funzioni di polizia amministrativa dirette all'accertamento e contestazione delle infrazioni in materia di sosta, demandabili, ex art. 117 (co. 133 e 134) della l. n. 127/97 ed art. 12 bis del D. Lgs. n. 285/92, previa formazione e provvedimento comunale, al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico che svolge attività di verifica dei titoli di sosta, non compie attività dissimile dalle funzioni di polizia amministrativa inerenti all'accertamento e contestazione delle infrazioni in materia di titoli di viaggio, demandabili, ex art. 40 della citata L.R. n. 3/2002, previa formazione e provvedimento regionale, al
13 personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico che svolge attività di verifica titoli di viaggio, appartenenti al profilo di Qualificato della Mobilità
(parametro 151) riconosciuto dall'azienda convenuta.
Dunque, le mansioni svolte dal ricorrente dopo la riqualificazione, non possono ricondursi al profilo dell'Operatore di ER di cui difetta anche solo l'astratta possibilità di adibizione alla mansione prevalente di guida per l'idoneità permanente a tale attività, mentre risultano confacenti al profilo di
Operatore qualificato della Mobilità. Contro La condotta dell risulta pertanto coerente con la disciplina nazionale relativa alla gestione del personale inidoneo e in particolare del punto 3) dell'allegato 2 dell'Accordo 3 luglio 1986 il quale prevede che: “In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la
Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3 lett. C) dell'Accordo nazionale 12.7.1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile, l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo”.
Pertanto, il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va rigettato.
Le spese in considerazione della particolarità delle questioni esaminate e della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale anche di merito, possono devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese tra le parti.
Si comunichi.
NA, 27-05-2025.
14 Si comunichi.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria
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