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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9425/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP 12707/2023) vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te dom.ta in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 36, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede CP_1 di Napoli via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala (comunicazioni alla PEC:
t; ) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere già titolare di pensione di inabilità dal 2020, e che tale prestazione le veniva revocata a seguito di visita di revisione effettuata in data 14/02/2023, ritenendosi affetta da un complesso morboso tale da renderla invalida nella misura del 100%, chiedeva il riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità.
Aggiungeva che visitata dalla Commissione Sanitaria in sede di revisione era stata giudicata invalida nella misura del 80% e che, successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. questi concludeva ritenendo sussistente uno stato di invalidità pari all'80% dalla visita di revisione, con conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un TU (dr. diverso da quello già Persona_1 nominato nella fase dell'ATP (dr. . Persona_2 All'udienza del 13.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 12707/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda non è fondata. E' stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia TU, effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il TU dr. in fase di ATPO aveva escluso che fosse affetta Per_2 Parte_1 da un complesso morboso tale da renderla invalida nella misura richiesta, avendo concluso ritenendo sussistente uno stato di invalidità pari all'80%, con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Peraltro il TU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato Per_2
e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente. Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo TU, il dr. che ha, del Per_1 pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il TU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il TU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, riconoscendo una percentuale invalidante nella misura dell'84% e che la ricorrente non ha, perciò, diritto alla pensione di inabilità. Nell'elaborato peritale il TU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente. Ha scritto, infatti, il TU dr. nella perizia da ultimo depositata che Persona_1 le patologie che affliggono la ricorrente sono le seguenti:“il periziando è risultato affetto da”ESITI DI LNH A CELLULE B TRATTATA CON IMMUNOCHEMIOTERAPIA(2018- 2019) E (2020) IN FOLLOW-UP - CARDIOPATIA Controparte_2
ISCHEMICA TRATTATA CON PTCA + STENT IN PREGRESSA(2022)
IN II CLASSE NYHA- DIABETE MELLITO TIPO II IN Controparte_3
TRATTAMENTO CON IO- OBESITA' DI GRADO LIEVE IMC 35)- IPERPLASIA
NODULA DELLA TIROIDE- IVC ARTO INF.DX-NOTE DI BRONCHITE CRONICA IN
TABAGISTA – NOTE ANSIOSE“..Siamo dunque di fronte ad un soggetto giovane di anni
63 che presenta un quadro clinico caratterizzatesi essenzialmente da una forma onco- ematologica dato da un Linfoma Non Hodgkin manifestatosi nel 2018 e trattato con immunochemioterapia sino ad aprile del 2019. Nel 2020, per la comparsa di aree ipercaptanti linfonodali inguinale dx si provvedeva ad trattamento radioterapico locale con asportazione degli stessi. Da allore a tutt'oggi vi è remissione completa ed il quadro è in Follow-Up stretto. L'inquadramento tabellare è a cavallo dei Cod,9322 e 9323 con il 35% dove la compromissione funzionale modesta è da ricercare nella IVC all'arto inferiore dx da linfostasi. La cardiopatia ischemica, infartuatasi nel 2016 e trattata con PTCA e Stent,con l'episodio di pleuropericardite del 2022 è in buon compenso emodinamico tant'è che da allora non si è reso necessario praticare esami funzionali. Il quadro è ascrivibile in II Classe NYHA ,Cod. 6442 con il 45%. Il diabete mellito tipo II in trattamento con IO con la obesità lieve (IMC 35) non complicata da osteoartrosi sec. rientra tra le s. plurimetaboliche a cui è possibile attribuire con il Cod. 9309 il 41%. Le note di bronchite cronica in tabagista senza deficit ventilatori clinicamente evidenti incidono con il Cod. 6013 con 11%. L'orientamento psichiatrico del 2023 desunta da una sola osservazione riportante uno stato ansiosodepressivo potrebbe incidere al massimo con il Cod.2207 con il 15%. L'iperplasia tiroidea in trattamento ormonoterapico infine è valutabile con il Cod. 7102 con l'11%. Il quadro clinico e medico legale inquadrato in tutti i vari aspetti funzionali non si scosta di molto da quanto già evidenziato dalla
Commissione di revisione prima e dalla TU di ATP poi, potendone condividere nella sostanza la valutazione. In sostanza, la concessione dell'inabilità civile del 2020 così come il comma 3 Art.3 della L.104 era da ricondurre alla recidiva linfonodale del LNH che trattato ed in remissione da allora ha fatto riconsiderare poi ,giustamente, il quadro clinico come non più attivo e quindi meritevole di altra valutazione e con esso di altro beneficio assistenziale. Le altre patologie riscontrate, Singolarmente o complessivamente considerate, pur riducendo le capacità lavorative non configurano una inabilità civile”. Quindi, tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'attività lavorativa generica, il TU ha così concluso: Per_1
In definitiva detto quadro morboso, usando il Calcolo riduzionistico che dice
IT=IP1+IP2-(IP1xIP2) condiziona una invalidità civile complessiva del 84%”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, parte ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto della pensione di inabilità, tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del TU e l'altra del TU Per_2
. Per_1
Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti. Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del TU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve essere rigettata Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche relativa alla CP_1 fase di ATPO, liquidate con separati decreti.
Napoli, 17.3.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 13.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9425/2024 (cui è stato riunito il fascicolo di ATP 12707/2023) vertente
TRA
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elett.te dom.ta in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 36, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede CP_1 di Napoli via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
Alessandra Maria Ingala (comunicazioni alla PEC:
t; ) Email_2
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere già titolare di pensione di inabilità dal 2020, e che tale prestazione le veniva revocata a seguito di visita di revisione effettuata in data 14/02/2023, ritenendosi affetta da un complesso morboso tale da renderla invalida nella misura del 100%, chiedeva il riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità.
Aggiungeva che visitata dalla Commissione Sanitaria in sede di revisione era stata giudicata invalida nella misura del 80% e che, successivamente, avverso l'esito negativo della procedura attivata nella fase amministrativa, aveva esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; nominato il c.t.u. questi concludeva ritenendo sussistente uno stato di invalidità pari all'80% dalla visita di revisione, con conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un TU (dr. diverso da quello già Persona_1 nominato nella fase dell'ATP (dr. . Persona_2 All'udienza del 13.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 12707/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
La domanda non è fondata. E' stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una doppia TU, effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Già il TU dr. in fase di ATPO aveva escluso che fosse affetta Per_2 Parte_1 da un complesso morboso tale da renderla invalida nella misura richiesta, avendo concluso ritenendo sussistente uno stato di invalidità pari all'80%, con sostanziale conferma del giudizio “negativo” espresso nella fase amministrativa. Peraltro il TU aveva dato prova di avere compiutamente esaminato, analizzato Per_2
e valutato la corposa documentazione medico-sanitaria esibita nonché risposto in modo più che adeguato alle deduzioni difensive di parte ricorrente. Nella fase di opposizione il procuratore di parte ricorrente insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali e lo scrivente nominava, quale nuovo TU, il dr. che ha, del Per_1 pari, pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e, non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale) avendo il TU svolto l'incarico a lui affidato con diligenza e con adeguata perizia. Il TU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, riconoscendo una percentuale invalidante nella misura dell'84% e che la ricorrente non ha, perciò, diritto alla pensione di inabilità. Nell'elaborato peritale il TU nominato nella fase di opposizione ha, del pari, esaminato, dandone conto nel suo giudizio peritale, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente. Ha scritto, infatti, il TU dr. nella perizia da ultimo depositata che Persona_1 le patologie che affliggono la ricorrente sono le seguenti:“il periziando è risultato affetto da”ESITI DI LNH A CELLULE B TRATTATA CON IMMUNOCHEMIOTERAPIA(2018- 2019) E (2020) IN FOLLOW-UP - CARDIOPATIA Controparte_2
ISCHEMICA TRATTATA CON PTCA + STENT IN PREGRESSA(2022)
IN II CLASSE NYHA- DIABETE MELLITO TIPO II IN Controparte_3
TRATTAMENTO CON IO- OBESITA' DI GRADO LIEVE IMC 35)- IPERPLASIA
NODULA DELLA TIROIDE- IVC ARTO INF.DX-NOTE DI BRONCHITE CRONICA IN
TABAGISTA – NOTE ANSIOSE“..Siamo dunque di fronte ad un soggetto giovane di anni
63 che presenta un quadro clinico caratterizzatesi essenzialmente da una forma onco- ematologica dato da un Linfoma Non Hodgkin manifestatosi nel 2018 e trattato con immunochemioterapia sino ad aprile del 2019. Nel 2020, per la comparsa di aree ipercaptanti linfonodali inguinale dx si provvedeva ad trattamento radioterapico locale con asportazione degli stessi. Da allore a tutt'oggi vi è remissione completa ed il quadro è in Follow-Up stretto. L'inquadramento tabellare è a cavallo dei Cod,9322 e 9323 con il 35% dove la compromissione funzionale modesta è da ricercare nella IVC all'arto inferiore dx da linfostasi. La cardiopatia ischemica, infartuatasi nel 2016 e trattata con PTCA e Stent,con l'episodio di pleuropericardite del 2022 è in buon compenso emodinamico tant'è che da allora non si è reso necessario praticare esami funzionali. Il quadro è ascrivibile in II Classe NYHA ,Cod. 6442 con il 45%. Il diabete mellito tipo II in trattamento con IO con la obesità lieve (IMC 35) non complicata da osteoartrosi sec. rientra tra le s. plurimetaboliche a cui è possibile attribuire con il Cod. 9309 il 41%. Le note di bronchite cronica in tabagista senza deficit ventilatori clinicamente evidenti incidono con il Cod. 6013 con 11%. L'orientamento psichiatrico del 2023 desunta da una sola osservazione riportante uno stato ansiosodepressivo potrebbe incidere al massimo con il Cod.2207 con il 15%. L'iperplasia tiroidea in trattamento ormonoterapico infine è valutabile con il Cod. 7102 con l'11%. Il quadro clinico e medico legale inquadrato in tutti i vari aspetti funzionali non si scosta di molto da quanto già evidenziato dalla
Commissione di revisione prima e dalla TU di ATP poi, potendone condividere nella sostanza la valutazione. In sostanza, la concessione dell'inabilità civile del 2020 così come il comma 3 Art.3 della L.104 era da ricondurre alla recidiva linfonodale del LNH che trattato ed in remissione da allora ha fatto riconsiderare poi ,giustamente, il quadro clinico come non più attivo e quindi meritevole di altra valutazione e con esso di altro beneficio assistenziale. Le altre patologie riscontrate, Singolarmente o complessivamente considerate, pur riducendo le capacità lavorative non configurano una inabilità civile”. Quindi, tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'attività lavorativa generica, il TU ha così concluso: Per_1
In definitiva detto quadro morboso, usando il Calcolo riduzionistico che dice
IT=IP1+IP2-(IP1xIP2) condiziona una invalidità civile complessiva del 84%”.
In definitiva a causa delle patologie accertate e sopra indicate, parte ricorrente non si trova nella condizione di potere accedere al beneficio richiesto della pensione di inabilità, tanto sulla base di due consulenze tecniche (una del TU e l'altra del TU Per_2
. Per_1
Lo scrivente ritiene, quindi, anche di non potere effettuare in questo giudizio una terza consulenza anche per l'assenza di ogni ulteriori e specifiche censure, diverse da quelle già esaminate dagli stessi consulenti. Lo scrivente giudice ritiene di recepire le conclusioni del TU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la relativa domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve essere rigettata Le spese processuali non possono essere valutate avendo parte ricorrente effettuato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. nelle forme previste dalla medesima norma. Le spese della consulenza tecnica cedono a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
3) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica di ufficio, anche relativa alla CP_1 fase di ATPO, liquidate con separati decreti.
Napoli, 17.3.2025
IL GIUDICE
Dr. Federico Bile