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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/09/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4661/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4661/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARBANERA Parte_1 C.F._1 FABIANA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. GIZZI LUIGI MARIA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto notificato il Parte_1 7.07.2022 (e teso ad ottenere il rilascio dell'immobile sito in Anzio, Via Volturno n. 17), eccependone la nullità per carenza di notifica del titolo esecutivo presupposto (decreto di trasferimento del tribunale civile di Velletri emesso in data 23.10.2013, cron. 9064 rep. 5750). La costituitasi, ha dichiarato di non aver dato seguito ad ulteriore attività esecutiva in CP_1 seguito alla notifica dell'atto di precetto, attendendo la perenzione del precetto opposto;
con la memoria istruttoria ha documentato di aver notificato nuovamente all'opponente il titolo esecutivo unitamente al precetto. Tanto premesso, la sopravvenuta inefficacia del precetto opposto determina la cessazione della materia del contendere, posto che l'esecuzione non è intervenuta entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica del precetto medesimo (cfr. art. 481 c.p.c.). Le spese di lite devono essere liquidate in forza del principio della soccombenza virtuale. Stante l'acclarata carenza di notifica del titolo esecutivo nei confronti del destinatario dell'azione esecutiva, l'opposizione avrebbe trovato senz'altro accoglimento. Le spese di lite seguono sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità (scaglione compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00), stante l'unicità della questione giuridica in contestazione e l'esigua attività processuale svolta. La manifesta fondatezza dell'opposizione conduce inoltre il tribunale a liquidare, in via equitativa, una somma pari ad Euro 500,00, oltre interessi sino al soddisfo, in favore dell'attore (cfr. art. 96 co. III c.p.c.).
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la sopravvenuta inefficacia del precetto notificato in data 7.07.2022, perento in relazione al decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. .
- Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in Euro 193,00 per esborsi ed in Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
- Condanna la parte convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte attrice che si liquida in Euro 500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo.
Si comunichi.
Velletri, lì 19/09/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4661/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARBANERA Parte_1 C.F._1 FABIANA
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. GIZZI LUIGI MARIA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto notificato il Parte_1 7.07.2022 (e teso ad ottenere il rilascio dell'immobile sito in Anzio, Via Volturno n. 17), eccependone la nullità per carenza di notifica del titolo esecutivo presupposto (decreto di trasferimento del tribunale civile di Velletri emesso in data 23.10.2013, cron. 9064 rep. 5750). La costituitasi, ha dichiarato di non aver dato seguito ad ulteriore attività esecutiva in CP_1 seguito alla notifica dell'atto di precetto, attendendo la perenzione del precetto opposto;
con la memoria istruttoria ha documentato di aver notificato nuovamente all'opponente il titolo esecutivo unitamente al precetto. Tanto premesso, la sopravvenuta inefficacia del precetto opposto determina la cessazione della materia del contendere, posto che l'esecuzione non è intervenuta entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica del precetto medesimo (cfr. art. 481 c.p.c.). Le spese di lite devono essere liquidate in forza del principio della soccombenza virtuale. Stante l'acclarata carenza di notifica del titolo esecutivo nei confronti del destinatario dell'azione esecutiva, l'opposizione avrebbe trovato senz'altro accoglimento. Le spese di lite seguono sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità (scaglione compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00), stante l'unicità della questione giuridica in contestazione e l'esigua attività processuale svolta. La manifesta fondatezza dell'opposizione conduce inoltre il tribunale a liquidare, in via equitativa, una somma pari ad Euro 500,00, oltre interessi sino al soddisfo, in favore dell'attore (cfr. art. 96 co. III c.p.c.).
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara la sopravvenuta inefficacia del precetto notificato in data 7.07.2022, perento in relazione al decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. .
- Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in Euro 193,00 per esborsi ed in Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
- Condanna la parte convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte attrice che si liquida in Euro 500,00 oltre interessi legali sino al soddisfo.
Si comunichi.
Velletri, lì 19/09/2025
Il Giudice
Angelo Baffa