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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6881/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/07/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BOSCO BELARDO presente
Parte_2
Avv. BOSCO BELARDO
Parte_3 Parte_4
Avv. BOSCO BELARDO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FALIVENA LUCA avv. Minelli in sost.
CP_2
Avv.
Controparte_3
Avv.
È presente per la pratica forense il dott tessera nr P 80459 ordine avvocati di Controparte_4
Roma
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'appellante evidenzia che, in relazione a quanto eccepito da controparte, la Corte si è già pronunciata escludendo il litisconsorzio necessario e rappresenta di aver comunque tentato la notifica al successore della CP_2
L'appellante si richiama ai motivi di appello evidenziando che l'anatocismo dei contratti bancari è stato escluso dalla Sent Cassazione n 21344/2024.
Per quanto riguarda la violazione della normativa antitrust, l'appellante richiama la Sent Cassazione
27243/24, che ne prevede l'applicazione a tutte le fideiussioni
L'avv Minelli si riporta ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6881/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_5 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Belardo Bosco (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Formello (Rm), Via Roma n. 10/A, giusta delega in atti
- APPELLANTI –
E
Codice Fiscale e Partita IVA n. ), società Controparte_1 P.IVA_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico iscritta Controparte_5 all'Albo delle Banche, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona della
Responsabile Credit Servicing Management e del Responsabile Workout, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Falivena (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5 in Roma, via Federico Cesi n. 72, giusta delega in atti
-APPELLATA–
E
Controparte_6
-APPELLATA CONTUMACE-
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Parte_5
Roma n. 14231/2019, pubblicata il 4.07.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione in opposizione a precetto gli opponenti proponevano opposizione avverso l'atto di precetto azionato da per un importo complessivo di euro 209.268,46, in virtù del Controparte_1 contratto di finanziamento stipulato in data 12.12.2007 tra e Gli CP_7 Controparte_3 opponenti lamentavano: - la nullità del contratto di finanziamento azionato per il superamento del tasso soglia antiusura;
- Il calcolo anatocistico degli interessi.
L'opposta si costituiva correttamente in giudizio, contestando la genericità delle doglianze mosse da controparte;
in particolare, sottolineava come il tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento fosse un tasso fisso e che lo stesso contratto escludeva all'art. 4 qualunque tipo di capitalizzazione periodica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Rigetta l'opposizione. 2) Condanna gli opponenti al pagamento in favore di elle spese di Controparte_1 lite liquidate nella misura di € 7.795,00 oltre oneri di legge”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
che hanno svolto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Parte_5
Corte di Appello Civile di Roma, in totale riforma della gravata Sentenza n. 14231/2019, Rep.
n.14199/2019, emessa dal Tribunale di Roma, IV Sezione Civile in composizione monocratica, G.U.
Dott.ssa Flora Mazzaro in data 04.07.2019, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio di prime cure R.G. 37435/2014, notificata in data 27.09.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, in accoglimento del presente appello:
A) In via principale:
1- accertare e dichiarare la nullità del Contratto di Mutuo rogato in data
12.12.2007 dal Notaio , Rep. n.79.466, Racc. n. 14.371, stipulato dalla Banca Nazionale Per_1 del Lavoro con la in p.l.r.p.t., nella qualità di debitrice, con il sig. Controparte_3 Parte_1
e la sig.ra nella qualità di fideiussori e terzi datori d'ipoteca, nonché con il Parte_2 sig. , nella qualità di fideiussore, in quanto costituente reato, poiché Parte_5 stipulato in violazione dell'art.644 c.p. e, per l'effetto dichiarare che gli appellanti nulla devono pagare all'appellata in forza del suddetto contratto di mutuo;
2- condannare la società convenuta a risarcire agli appellanti, ai sensi e per gli effetti dell'art.2059 c.c., il danno morale conseguito alla commissione del reato di usura, che si indica provvisoriamente nella misura di €.5.000,00 per ognuno degli appellanti, e/o in quella diversa misura minore o maggiore, che ad istruzione probatoria esaurita, apparirà di giustizia, o comunque equa. B) In subordine:
3- accertare e dichiarare, previa eventuale declaratoria di nullità delle clausole considerate vessatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1815 c.c., la nullità della clausola di previsione degli interessi corrispettivi e di quelli di mora (A
CAGIONE DI QUANTO PREVISTO L'ART.4, COMMA 1, DEL PREDETTO CONTRATTO) afferenti il Contratto di Finanziamento rogato in data 12.12.2007 dal Notaio , Rep. Per_1
n.79.466, Racc. n. 14.371, stipulato dalla con la in Controparte_1 Controparte_3
p.l.r.p.t., nella qualità di debitrice, con il sig. e la sig.ra nella Parte_1 Parte_2 qualità di fideiussori e terzi datori d'ipoteca, nonché il sig. , nella qualità Parte_5 di fideiussore, per superamento del tasso soglia usurario (ESSENDO PREVISTA NELL'ART.4
COMMA 1, DEL PREDETTO CONTRATTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LA
SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON QUELLI DI MORA, E NON INVECE
LA SOSTITUZIONE DEGLI UNI CON GLI ALTRI, INOLTRE PERCHE' TALE SOMMATORIA E'
STATA POI IN CONCRETO OPERATA E APPLICATA DALLA BANCA APPELLATA CON L'ATTO
DI PRECETTO IMPUGNATO) e per l'effetto dichiarare la parziale inesistenza giuridica del credito vantato dalla ovvero che non sono dovuti dagli appellati, interessi di alcun genere;
4.- CP_7 operare ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 c.c., a seguito di CTU, che anche in questa sede si chiede espressamente di disporre, la sottrazione dal capitale netto residuo di tutte le somme già pagate dalla debitrice a titolo di interessi comunque qualificati, o, in ogni caso compensare gli importi pagati a titolo di interessi comunque qualificati, con il capitale netto residuo, che risulterà effettivamente dovuto;
5- accertare che la società convenuta ha anche commesso la violazione dell'art.1283 c.c., e dichiarare, anche per questa via, la parziale inesistenza giuridica del credito vantato dalla società convenuta e rideterminare l'importo del capitale netto residuo;
In ogni caso:
6- condannare la società appellata a risarcire agli appellanti sigg.ri e Parte_1 Parte_2
in solido tra di loro, ai sensi e per gli effetti degli artt.185 c.p., 96, 2° comma c.p.c., e
[...]
2043 e ss. c.c., il danno patrimoniale causato loro per avere eseguito in forza dell'impugnato Pt_6
e malgrado la sua impugnazione, il pignoramento immobiliare di un immobile commerciale
[...] di loro comproprietà, e poi per avere indebitamente incassato il ricavato della sua vendita in sede di
Asta Giudiziaria dello 06.04.2017, e che si indica provvisoriamente, salvo ulteriore e definitiva precisazione in corso di causa nella misura di €100.00,00 (Euro Centomila/00);
7- condannare la società appellata al pagamento in favore degli appellanti dei compensi professionali di causa, oltre spese, anche generali nella misura di legge, e CPA, relativi al doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e per l'effetto, confermare la sentenza n. 14231/2019 emessa
[...] dal Tribunale Civile di Roma;
2) nel merito respingere comunque l'appello proposto da Parte_1
, e perché infondato in fatto ed in diritto,
[...] Parte_2 Parte_5
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 14231/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Veniva rigettata, in data 23.12.2020, la richiesta di nuovo termine per la notifica dell'appello ai successori della cancellata dal registro delle imprese. Controparte_2
La Corte, infine, rigettate le istanze istruttorie degli appellanti, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni.
In data 14.10.2020 veniva dichiarata la contumacia della Controparte_6
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
In primis e quanto all'eccezione sollevata da parte appellata va richiamata l'ordinanza della Corte del 23.12.2020 con la quale veniva rigettata la richiesta di nuovo termine per la notifica alla CP_2
“ritenuto che non può essere assegnato un nuovo termine per lo stesso incombente, vista la sua
[...] perentorietà e in considerazione del fatto che, in ogni caso, si verte nell'ipotesi di cui all'art. 332 c.p.c.”.
La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione,
l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, quale quella per cui è causa, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02). E, nella specie, trattasi di fattispecie ex art. 332 c.p.c. quanto alla ed i termini per l'appello sono Controparte_2 senz'altro scaduti.
Va pure disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, anche recentemente, ha avuto modo di rilevare: a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore (fra le tante (Cassazione civile sez. VI Civile
- 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI,
30/05/2018, n. 13535).
Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, criticando la valutazione delle prove testimoniali, con ciò dando atto di aver contestato la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, in uno allo sviluppo delle ragioni di diritto.
L'eccezione è quindi infondata.
L'appello di , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
è articolato in un unico motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli
[...] artt. 644 c.p., 12 preleggi c.c., e 1283,1815 e 2033 c.c.- erronea valutazione delle prove e delle allegazioni offerte da parte opponente/odierna appellante e delle risultanze processuali- errata motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Parti appellanti contestano il capo della sentenza con il quale si è ritenuta infondata l'opposizione deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, gli interessi convenzionali conservano la loro natura e non si trasformano in capitale da restituire alla finanziatrice. Rilevano che la convenzione, precisamente l'art. 4 del contratto di mutuo, ove stabilisce che, in caso di ritardato pagamento, sugli interessi corrispettivi si calcolino anche gli ulteriori interessi di mora, integrerebbe un fenomeno usurario, posto che il tasso di interessi moratori indicati nel contratto, già di per sé era pari al tasso soglia antiusura. Pertanto, deducono che la previsione e l'applicazione della clausola di contabilizzazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi con conseguente superamento del tasso soglia antiusura, come attestato dalla documentazione allegata, è da considerarsi nulla ai sensi dell'art. 1418-
1419 c.c., viziando per nullità derivata l'intero rapporto contrattuale. Lamentano, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali richiamati e delle novelle legislative in materia, la violazione degli artt. 12 preleggi, 1283, 1815 e 2033 c.c. oltre che dell'art. 644 c.p.
La sentenza impugnata è così motivata: “Nel merito l'opposizione è infondata. In primo luogo, per quanto attiene la questione relativa alla nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia antiusura, occorre preliminarmente rilevare come gli opponenti non abbiano fornito alcuna prova a sostegno del proprio assunto. In ogni caso, dalla lettura del contratto di finanziamento, si evince che al momento della stipula dello stesso, veniva previsto un tasso di interesse corrispettivo pari al 6,50 % ed un interesse moratorio pari al 9,09 %. Dalla documentazione prodotta dalla Banca opposta, che ha allegato copia dei decreti del Ministero del Tesoro, si evince che, nello stesso periodo, il tasso soglia antiusura era pari al 9,09 %; di conseguenza non è possibile ritenere nullo il contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia. Né trova alcun fondamento normativo o giurisprudenziale l'assunto di parte opponente secondo cui ai fini della valutazione del superamento della soglia di usura occorrerebbe sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio (in tal senso, Cass. 5598/2017). In secondo luogo, in merito al calcolo anatocistico degli interessi, occorre rilevare come, al momento della stipula del contratto, in virtù della delibera
C.I.C.R. del 9.2.2000, richiamata dall'art. 120 T.U.B., sono da ritenersi legittime le clausole volte a consentire il decorso degli interessi di mora sull'intero importo delle rate insolute, in deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c. Tale previsione veniva avallata dalla stessa Corte di Cassazione, la quale, in merito, ha più volte affermato che “la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario” (ex multis, Cass. 11400/2004). L'opposizione pertanto deve essere respinta. Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza”.
Il motivo propugnato non merita di essere condiviso.
Risulta per tabulas che in data 12.12.2007 per atto notar Rep. n.79.466, Racc. n. 14.371, Per_1 veniva stipulato dalla con la in p.l.r.p.t., nella qualità Controparte_1 Controparte_3 di debitrice, con e nella qualità di fideiussori e terzi datori Parte_1 Parte_2
d'ipoteca, nonché con , nella qualità di fideiussore, atto di mutuo con la Parte_5 pattuizione delle seguenti condizioni economiche: art. 2 (tasso di interesse e commissioni): “La debitrice si obbliga a corrispondere alla sul presente finanziamento gli interessi calcolati sulla CP_1 base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni, in via trimestrale posticipata al tasso del 6,50% (sei virgola cinquanta per cento) nominale annuo, pari al 6,66% (sei virgola sessantasei per cento) effettivo annuo. …..”; art. 3) (modalità, termini di erogazione e di rimborso): “….
2. il finanziamento dovrà essere rimborsato mediante rate trimestrali constanti posticipate, comprensive della quota capitale e degli interessi, aventi scadenza il 31 maggio il 31 agosto il 30 novembre ed il 28 febbraio di ogni anno. L'inizio dell'ammortamento del finanziamento viene fissato al 1° marzo 2008 e quindi la prima rata scadrà il 31 maggio 2008 e l'ultima il 30 novembre 2022. 3. In relazione a quanto sopra previsto, la Debitrice si obbliga a pagare alla Banca n.
59 rate ammontanti ciascuna a Euro 6.355,29 (seimilatrecentocinquantacinque/29), secondo il piano di ammortamento al tasso del 6,50% (sei virgola cinquanta per cento) nominale annuo che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega al presente contratto sotto la lettera E”.
4. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento saranno anch'essi corrisposti in via trimestrale posticipata alle predette scadenze, a decorrere dal giorno dell'erogazione o, in ogni caso di più erogazioni, dal giorno delle singole erogazioni fino all'inizio dell'ammortamento, allo stesso tasso del 6,50% (sei virgola cinquanta per cento) nominale annuo”.
Il piano di ammortamento, sottoscritto ed approvato da tutte le parti, veniva allegato al suddetto atto ed ivi erano indicate le rate di mutuo con la quota capitale e la quota interessi di ciascuna rata, tutte dell'importo complessivo di Euro 6.355,29. All'art. 4) del detto contratto di mutuo venivano determinati gli interessi di mora nel seguente modo: “1. In ogni caso di ritardato pagamento di qualunque somma dovuta a qualsiasi titolo, per capitale, interessi, spese e accessori, in dipendenza del presente contratto, saranno dovuti dalla Debitrice alla Banca, dal giorno successivo a quello in cui tali somme avrebbero dovuto essere pagate fino alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura del 9,090% (nove virgola cinquanta per cento) annuo, calcolati per il numero effettivo dei giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni, non soggetti a capitalizzazione periodica.”.
In primo luogo, la doglianza relativa alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse del contratto di mutuo de quo deve essere rigettata in quanto infondata.
Il tasso di interesse corrispettivo e l'ISC o tasso effettivo sono stati invero previsti in misura inferiore alla soglia d'usura vigente ratione temporis, come anche il tasso moratorio. Dalla documentazione prodotta dalla Banca opposta, che ha allegato copia dei decreti del Ministero del Tesoro, si evince che, nello stesso periodo, il tasso soglia antiusura era pari al 9,09 %.
Non è pertanto condivisibile la tesi attorea che deduce l'usurarietà degli interessi pattuiti sulla base della sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori;
argomento sul quale si fondano sostanzialmente le domande di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di conseguente gratuità del mutuo azionato.
Infatti, in caso di applicazione degli interessi moratori, questi si sostituiscono integralmente agli interessi corrispettivi e non si aggiungono, sommandosi, ai primi.
Una tale sommatoria non si verifica nemmeno in considerazione del fatto – contestato da parte attrice – che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate, quindi anche sulla quota degli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate. Tale clausola che comunque non costituisce una sommatoria di tassi di interesse, risulta legittimamente pattuita trattandosi di contratto di finanziamento con piano di ammortamento debitamente sottoscritto, a rate costanti in cui è ricompresa una quota di capitale ed una quota di interessi (cfr Cass SS.UU. 15130/24).
In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata costituisce un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori;
unicum rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.
Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto (per inadempimento del mutuatario), gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi non ancora maturati.
Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, come quello di specie, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi;
tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse, che restano sempre tra di loro alternativi.
Esclusa in ogni caso ed in radice la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi non risulta conferente la sentenza della Cassazione n. 21344/24, come richiamata in udienza dalla parte appellante posto che essa stabilisce tale divieto a prescindere dalla emanazione da parte del CICR della delibera circa le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Va nello specifico rilevato come le Sezioni Unite della Suprema Corte aderiscono all'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013,
603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è 'plausibile l'assunto' che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è
l'affermazione del 'principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione' e la circostanza che “il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” indi la conclusione che l'art. 1 della legge n. 108 del
1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017).
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato” donde la formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma II, c.c., pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020). Prova, quella del tasso usurario in concreto applicato che, nella specie, non risulta raggiunta.
La Corte condivide l'orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte ed i principi su cui si fonda, evidenziando altresì che la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815
c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Si rileva ancora la differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass. n. 09237 del 20/05/2020, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615 del 04/11/2021).
Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass. civ. n. 8109 del 14/3/2022).
Ed allora, la clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute nemmeno in astratto può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo in ipotesi anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo, pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento. L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Nella specie, i tassi di interesse corrispettivi e moratori sono stati pattuiti pacificamente in misura inferiore alla soglia d'usura vigente ratione temporis, quindi si sottraggono alle doglianze attoree.
Sono pertanto infondate le domande attoree di nullità parziale del contratto di mutuo inter partes ex art. 1815, co. II c.c. ed ogni consequenziale domanda attorea a prescindere da ogni profilo di inammissibilità per novità delle questioni prospettate.
Gli appellanti hanno poi sollevato eccezione di nullità per violazione della c.d. legge antitrust riproducendo le tre clausole (nn. 2, 6 e 8), che apparterrebbero allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) dichiarate nulle dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Orbene, e quanto al rilievo di nullità della fideiussione annessa al contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust, come prospettata dagli appellanti in sede di udienza del 25.3.2025 e poi ribadita all'odierna udienza, vanno svolte le seguenti considerazioni. Nel caso in esame, l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità di cui qui si discute, riguardante la nullità della fideiussione prestata in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017, impone di ritenere che, quando essa è proposta per la prima volta, in appello, come accaduto nella specie, la stessa risulta evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate;
tale eccezione, tuttavia, poggia su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
la concreta riferibilità di quanto sancito in quest'ultimo, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, nel 2007, come dedotto nelle note conclusive dell'appellante) che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo, già in primo grado. Tale impostazione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 15/07/2024,
n.19401. Alteris verbis, gli appellanti avrebbero dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al
Tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nella doglianza in esame, ricavandosene, anzi, il contrario), i fatti costitutivi idonei a fondare la nullità da loro poi invocata in appello o la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della stessa.
La quaestio nullitatis come sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi obbliga il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza, o meno ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato siano stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
La Corte di Cassazione ha chiarito, altresì, che la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame - a mente della quale "Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" - pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalle menzionate, più recenti, Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del
2024). Nell'odierna vicenda, quindi, l'avvenuta produzione, ad opera degli appellanti solo in sede di gravame, del menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 a corredo della ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità della fideiussione da loro sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo argomentato circa la impossibilità, al medesimo non imputabile, di produrla in precedenza.
Né la produzione predetta potrebbe considerarsi legittima unicamente valorizzando il fatto che l'eccezione di nullità della fideiussione suddetta era stata sollevata solo in appello, come, peraltro, sarebbe stato pienamente possibile, trattandosi di eccezione in senso lato. Così opinando, infatti, oltre a sovrapporsi non correttamente il profilo della proponibilità dell'eccezione con quello dell'ammissibilità della produzione documentale, si verrebbe ad ammettere detta produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in tal modo facendo ricorso, in sostanza, - latamente ed immotivatamente - ad un criterio di indispensabilità che, invece, non assume più rilievo nella vigente disciplina dell'ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello.
A tanto deve aggiungersi che, nella specie, il giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 4.7.2019 e che, pertanto, trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall'art. 54, del D.L. n. 83 del 2012, - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - avendo la Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato
D.L. trova applicazione - mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum - solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del 2024).
Va osservato, inoltre, che, come recentemente opinato da Cass. n. 16289 del 2024 (cfr. pag. 13-14 della motivazione), "Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia.
Va infine ed ulteriormente rammentato che i contratti di fideiussione "a valle" dell'intesa sanzionata dall'allora Autorità Garante, con il menzionato provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell'articolo 1419 c.c., dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite n. 41994/2021 salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione.
Ma, a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che, come è del resto intuitivo, spetta "a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto" (Cass. n. 18794 del 2023).
Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d'ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà. E nel caso di specie una tale prova manca del tutto.
Va poi argomentato, per completezza, che l'appellante avrebbe dovuto provare che il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità siano esattamente corrispondenti con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza. Nella specie neppure è stato prodotto lo schema ABI cui fa riferimento il provvedimento di Banca d'Italia
n. 55.
Va quindi data continuità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a
Cass. n. 20713/2023)
In definitiva ed alla luve delle considerazioni che precedono, l'eccezione va integralmente disattesa e ciò anche a voler considerare applicabile la dedotta nullità pure alle fideiussioni specifiche come pure statuito di recente dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 27243/24.
Gli appellanti hanno poi eccepito, sempre in questo grado, la nullità di protezione ex art. 33 Cod.
Cons. ed hanno pure rilevato in conseguenza l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. atteso che dalla dedotta nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. si ricaverebbe la riespansione di tale norma. Sicchè, il rilievo da ultimo esposto impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c. che la Corte di Cassazione ha ribadito numerosissime volte come l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria abbia natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Detto ciò, appare in ogni caso evidente che il era l'amministratore della società Pt_1 Controparte_3 debitrice, mentre la qualifica di consumatori da parte della moglie del e del Parte_2 Pt_7 Parte_5 avrebbe dovuto essere debitamente provata dagli appellanti quanto meno allegando elementi presuntivi ed essa non è certo configurabile in capo a , amministratore della società finanziata;
per Parte_1 quest'ultimo, invero, vi è evidenza documentale del suo collegamento con la detta società essendo la garanzia a favore della debitrice afferente proprio alla sfera dell'attività professionale del Controparte_3 garante ed apparendo finalizzata a rafforzare la posizione del debitore principale anche nell'interesse dell'amministratore. Né può desumersi la qualifica di consumatore in capo al che ha agito in Parte_5 qualità di legale rappresentante della società commerciale indubbiamente collegata con Controparte_8 la attesa la coincidenza delle sedi legali site in Guidonia Montecelio via Tenuta del Controparte_3
Cavaliere n. 1 (cfr contratto di finanziamento); mentre alcuna allegazione, neppure in termini presuntivi ed in punto di qualifica di consumatore è stata addotta per l'altra appellante Parte_2 coniuge del in regime di comunione legale dei beni, non potendo in ogni caso la rilevabilità Parte_1
d'ufficio della dedotta nullità estendersi sino al appunto da sovvertire l'onere probatorio del denunciante.
Infine, valgono, anche in questa sede, i rilievi in punto di mancanza di deduzione alcuna in ordine alle ragioni per le quali le clausole supposte nulle per violazione del codice consumeristico dovrebbero riverberarsi per ciò solo sull'intero contratto fideiussorio, ferma la sopra esposta ed assorbente considerazione in ordine alla tardiva eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c.
Ne deriva, conclusivamente, che anche il detto rilievo deve ritenersi infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 147/22 tenuto conto del numero e del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle caratteristiche dell'attività prestata e del valore dell'affare (disputatum/ valore indeterminabile complessità bassa):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00.
Poiché l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del tribunale di
Roma n. 14231/2019, pubblicata il 4.07.2019 indicata in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
⎯ condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
in solido al rimborso, in favore di
[...] Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquidano in complessivi euro 8469 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_5 solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 6881/2019
All'udienza collegiale del giorno 08/07/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BOSCO BELARDO presente
Parte_2
Avv. BOSCO BELARDO
Parte_3 Parte_4
Avv. BOSCO BELARDO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FALIVENA LUCA avv. Minelli in sost.
CP_2
Avv.
Controparte_3
Avv.
È presente per la pratica forense il dott tessera nr P 80459 ordine avvocati di Controparte_4
Roma
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. L'appellante evidenzia che, in relazione a quanto eccepito da controparte, la Corte si è già pronunciata escludendo il litisconsorzio necessario e rappresenta di aver comunque tentato la notifica al successore della CP_2
L'appellante si richiama ai motivi di appello evidenziando che l'anatocismo dei contratti bancari è stato escluso dalla Sent Cassazione n 21344/2024.
Per quanto riguarda la violazione della normativa antitrust, l'appellante richiama la Sent Cassazione
27243/24, che ne prevede l'applicazione a tutte le fideiussioni
L'avv Minelli si riporta ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6881/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_5 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Belardo Bosco (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Formello (Rm), Via Roma n. 10/A, giusta delega in atti
- APPELLANTI –
E
Codice Fiscale e Partita IVA n. ), società Controparte_1 P.IVA_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico iscritta Controparte_5 all'Albo delle Banche, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona della
Responsabile Credit Servicing Management e del Responsabile Workout, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Falivena (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5 in Roma, via Federico Cesi n. 72, giusta delega in atti
-APPELLATA–
E
Controparte_6
-APPELLATA CONTUMACE-
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Parte_5
Roma n. 14231/2019, pubblicata il 4.07.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione in opposizione a precetto gli opponenti proponevano opposizione avverso l'atto di precetto azionato da per un importo complessivo di euro 209.268,46, in virtù del Controparte_1 contratto di finanziamento stipulato in data 12.12.2007 tra e Gli CP_7 Controparte_3 opponenti lamentavano: - la nullità del contratto di finanziamento azionato per il superamento del tasso soglia antiusura;
- Il calcolo anatocistico degli interessi.
L'opposta si costituiva correttamente in giudizio, contestando la genericità delle doglianze mosse da controparte;
in particolare, sottolineava come il tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento fosse un tasso fisso e che lo stesso contratto escludeva all'art. 4 qualunque tipo di capitalizzazione periodica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Rigetta l'opposizione. 2) Condanna gli opponenti al pagamento in favore di elle spese di Controparte_1 lite liquidate nella misura di € 7.795,00 oltre oneri di legge”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
che hanno svolto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Parte_5
Corte di Appello Civile di Roma, in totale riforma della gravata Sentenza n. 14231/2019, Rep.
n.14199/2019, emessa dal Tribunale di Roma, IV Sezione Civile in composizione monocratica, G.U.
Dott.ssa Flora Mazzaro in data 04.07.2019, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio di prime cure R.G. 37435/2014, notificata in data 27.09.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, in accoglimento del presente appello:
A) In via principale:
1- accertare e dichiarare la nullità del Contratto di Mutuo rogato in data
12.12.2007 dal Notaio , Rep. n.79.466, Racc. n. 14.371, stipulato dalla Banca Nazionale Per_1 del Lavoro con la in p.l.r.p.t., nella qualità di debitrice, con il sig. Controparte_3 Parte_1
e la sig.ra nella qualità di fideiussori e terzi datori d'ipoteca, nonché con il Parte_2 sig. , nella qualità di fideiussore, in quanto costituente reato, poiché Parte_5 stipulato in violazione dell'art.644 c.p. e, per l'effetto dichiarare che gli appellanti nulla devono pagare all'appellata in forza del suddetto contratto di mutuo;
2- condannare la società convenuta a risarcire agli appellanti, ai sensi e per gli effetti dell'art.2059 c.c., il danno morale conseguito alla commissione del reato di usura, che si indica provvisoriamente nella misura di €.5.000,00 per ognuno degli appellanti, e/o in quella diversa misura minore o maggiore, che ad istruzione probatoria esaurita, apparirà di giustizia, o comunque equa. B) In subordine:
3- accertare e dichiarare, previa eventuale declaratoria di nullità delle clausole considerate vessatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1815 c.c., la nullità della clausola di previsione degli interessi corrispettivi e di quelli di mora (A
CAGIONE DI QUANTO PREVISTO L'ART.4, COMMA 1, DEL PREDETTO CONTRATTO) afferenti il Contratto di Finanziamento rogato in data 12.12.2007 dal Notaio , Rep. Per_1
n.79.466, Racc. n. 14.371, stipulato dalla con la in Controparte_1 Controparte_3
p.l.r.p.t., nella qualità di debitrice, con il sig. e la sig.ra nella Parte_1 Parte_2 qualità di fideiussori e terzi datori d'ipoteca, nonché il sig. , nella qualità Parte_5 di fideiussore, per superamento del tasso soglia usurario (ESSENDO PREVISTA NELL'ART.4
COMMA 1, DEL PREDETTO CONTRATTO IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, LA
SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON QUELLI DI MORA, E NON INVECE
LA SOSTITUZIONE DEGLI UNI CON GLI ALTRI, INOLTRE PERCHE' TALE SOMMATORIA E'
STATA POI IN CONCRETO OPERATA E APPLICATA DALLA BANCA APPELLATA CON L'ATTO
DI PRECETTO IMPUGNATO) e per l'effetto dichiarare la parziale inesistenza giuridica del credito vantato dalla ovvero che non sono dovuti dagli appellati, interessi di alcun genere;
4.- CP_7 operare ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 c.c., a seguito di CTU, che anche in questa sede si chiede espressamente di disporre, la sottrazione dal capitale netto residuo di tutte le somme già pagate dalla debitrice a titolo di interessi comunque qualificati, o, in ogni caso compensare gli importi pagati a titolo di interessi comunque qualificati, con il capitale netto residuo, che risulterà effettivamente dovuto;
5- accertare che la società convenuta ha anche commesso la violazione dell'art.1283 c.c., e dichiarare, anche per questa via, la parziale inesistenza giuridica del credito vantato dalla società convenuta e rideterminare l'importo del capitale netto residuo;
In ogni caso:
6- condannare la società appellata a risarcire agli appellanti sigg.ri e Parte_1 Parte_2
in solido tra di loro, ai sensi e per gli effetti degli artt.185 c.p., 96, 2° comma c.p.c., e
[...]
2043 e ss. c.c., il danno patrimoniale causato loro per avere eseguito in forza dell'impugnato Pt_6
e malgrado la sua impugnazione, il pignoramento immobiliare di un immobile commerciale
[...] di loro comproprietà, e poi per avere indebitamente incassato il ricavato della sua vendita in sede di
Asta Giudiziaria dello 06.04.2017, e che si indica provvisoriamente, salvo ulteriore e definitiva precisazione in corso di causa nella misura di €100.00,00 (Euro Centomila/00);
7- condannare la società appellata al pagamento in favore degli appellanti dei compensi professionali di causa, oltre spese, anche generali nella misura di legge, e CPA, relativi al doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e per l'effetto, confermare la sentenza n. 14231/2019 emessa
[...] dal Tribunale Civile di Roma;
2) nel merito respingere comunque l'appello proposto da Parte_1
, e perché infondato in fatto ed in diritto,
[...] Parte_2 Parte_5
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 14231/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Veniva rigettata, in data 23.12.2020, la richiesta di nuovo termine per la notifica dell'appello ai successori della cancellata dal registro delle imprese. Controparte_2
La Corte, infine, rigettate le istanze istruttorie degli appellanti, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni.
In data 14.10.2020 veniva dichiarata la contumacia della Controparte_6
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
In primis e quanto all'eccezione sollevata da parte appellata va richiamata l'ordinanza della Corte del 23.12.2020 con la quale veniva rigettata la richiesta di nuovo termine per la notifica alla CP_2
“ritenuto che non può essere assegnato un nuovo termine per lo stesso incombente, vista la sua
[...] perentorietà e in considerazione del fatto che, in ogni caso, si verte nell'ipotesi di cui all'art. 332 c.p.c.”.
La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale;
in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione,
l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, quale quella per cui è causa, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02). E, nella specie, trattasi di fattispecie ex art. 332 c.p.c. quanto alla ed i termini per l'appello sono Controparte_2 senz'altro scaduti.
Va pure disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, anche recentemente, ha avuto modo di rilevare: a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore (fra le tante (Cassazione civile sez. VI Civile
- 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI,
30/05/2018, n. 13535).
Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, criticando la valutazione delle prove testimoniali, con ciò dando atto di aver contestato la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, in uno allo sviluppo delle ragioni di diritto.
L'eccezione è quindi infondata.
L'appello di , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
è articolato in un unico motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli
[...] artt. 644 c.p., 12 preleggi c.c., e 1283,1815 e 2033 c.c.- erronea valutazione delle prove e delle allegazioni offerte da parte opponente/odierna appellante e delle risultanze processuali- errata motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Parti appellanti contestano il capo della sentenza con il quale si è ritenuta infondata l'opposizione deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, gli interessi convenzionali conservano la loro natura e non si trasformano in capitale da restituire alla finanziatrice. Rilevano che la convenzione, precisamente l'art. 4 del contratto di mutuo, ove stabilisce che, in caso di ritardato pagamento, sugli interessi corrispettivi si calcolino anche gli ulteriori interessi di mora, integrerebbe un fenomeno usurario, posto che il tasso di interessi moratori indicati nel contratto, già di per sé era pari al tasso soglia antiusura. Pertanto, deducono che la previsione e l'applicazione della clausola di contabilizzazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi con conseguente superamento del tasso soglia antiusura, come attestato dalla documentazione allegata, è da considerarsi nulla ai sensi dell'art. 1418-
1419 c.c., viziando per nullità derivata l'intero rapporto contrattuale. Lamentano, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali richiamati e delle novelle legislative in materia, la violazione degli artt. 12 preleggi, 1283, 1815 e 2033 c.c. oltre che dell'art. 644 c.p.
La sentenza impugnata è così motivata: “Nel merito l'opposizione è infondata. In primo luogo, per quanto attiene la questione relativa alla nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia antiusura, occorre preliminarmente rilevare come gli opponenti non abbiano fornito alcuna prova a sostegno del proprio assunto. In ogni caso, dalla lettura del contratto di finanziamento, si evince che al momento della stipula dello stesso, veniva previsto un tasso di interesse corrispettivo pari al 6,50 % ed un interesse moratorio pari al 9,09 %. Dalla documentazione prodotta dalla Banca opposta, che ha allegato copia dei decreti del Ministero del Tesoro, si evince che, nello stesso periodo, il tasso soglia antiusura era pari al 9,09 %; di conseguenza non è possibile ritenere nullo il contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia. Né trova alcun fondamento normativo o giurisprudenziale l'assunto di parte opponente secondo cui ai fini della valutazione del superamento della soglia di usura occorrerebbe sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio (in tal senso, Cass. 5598/2017). In secondo luogo, in merito al calcolo anatocistico degli interessi, occorre rilevare come, al momento della stipula del contratto, in virtù della delibera
C.I.C.R. del 9.2.2000, richiamata dall'art. 120 T.U.B., sono da ritenersi legittime le clausole volte a consentire il decorso degli interessi di mora sull'intero importo delle rate insolute, in deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c. Tale previsione veniva avallata dalla stessa Corte di Cassazione, la quale, in merito, ha più volte affermato che “la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario” (ex multis, Cass. 11400/2004). L'opposizione pertanto deve essere respinta. Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza”.
Il motivo propugnato non merita di essere condiviso.
Risulta per tabulas che in data 12.12.2007 per atto notar Rep. n.79.466, Racc. n. 14.371, Per_1 veniva stipulato dalla con la in p.l.r.p.t., nella qualità Controparte_1 Controparte_3 di debitrice, con e nella qualità di fideiussori e terzi datori Parte_1 Parte_2
d'ipoteca, nonché con , nella qualità di fideiussore, atto di mutuo con la Parte_5 pattuizione delle seguenti condizioni economiche: art. 2 (tasso di interesse e commissioni): “La debitrice si obbliga a corrispondere alla sul presente finanziamento gli interessi calcolati sulla CP_1 base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni, in via trimestrale posticipata al tasso del 6,50% (sei virgola cinquanta per cento) nominale annuo, pari al 6,66% (sei virgola sessantasei per cento) effettivo annuo. …..”; art. 3) (modalità, termini di erogazione e di rimborso): “….
2. il finanziamento dovrà essere rimborsato mediante rate trimestrali constanti posticipate, comprensive della quota capitale e degli interessi, aventi scadenza il 31 maggio il 31 agosto il 30 novembre ed il 28 febbraio di ogni anno. L'inizio dell'ammortamento del finanziamento viene fissato al 1° marzo 2008 e quindi la prima rata scadrà il 31 maggio 2008 e l'ultima il 30 novembre 2022. 3. In relazione a quanto sopra previsto, la Debitrice si obbliga a pagare alla Banca n.
59 rate ammontanti ciascuna a Euro 6.355,29 (seimilatrecentocinquantacinque/29), secondo il piano di ammortamento al tasso del 6,50% (sei virgola cinquanta per cento) nominale annuo che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega al presente contratto sotto la lettera E”.
4. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento saranno anch'essi corrisposti in via trimestrale posticipata alle predette scadenze, a decorrere dal giorno dell'erogazione o, in ogni caso di più erogazioni, dal giorno delle singole erogazioni fino all'inizio dell'ammortamento, allo stesso tasso del 6,50% (sei virgola cinquanta per cento) nominale annuo”.
Il piano di ammortamento, sottoscritto ed approvato da tutte le parti, veniva allegato al suddetto atto ed ivi erano indicate le rate di mutuo con la quota capitale e la quota interessi di ciascuna rata, tutte dell'importo complessivo di Euro 6.355,29. All'art. 4) del detto contratto di mutuo venivano determinati gli interessi di mora nel seguente modo: “1. In ogni caso di ritardato pagamento di qualunque somma dovuta a qualsiasi titolo, per capitale, interessi, spese e accessori, in dipendenza del presente contratto, saranno dovuti dalla Debitrice alla Banca, dal giorno successivo a quello in cui tali somme avrebbero dovuto essere pagate fino alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura del 9,090% (nove virgola cinquanta per cento) annuo, calcolati per il numero effettivo dei giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni, non soggetti a capitalizzazione periodica.”.
In primo luogo, la doglianza relativa alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse del contratto di mutuo de quo deve essere rigettata in quanto infondata.
Il tasso di interesse corrispettivo e l'ISC o tasso effettivo sono stati invero previsti in misura inferiore alla soglia d'usura vigente ratione temporis, come anche il tasso moratorio. Dalla documentazione prodotta dalla Banca opposta, che ha allegato copia dei decreti del Ministero del Tesoro, si evince che, nello stesso periodo, il tasso soglia antiusura era pari al 9,09 %.
Non è pertanto condivisibile la tesi attorea che deduce l'usurarietà degli interessi pattuiti sulla base della sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori;
argomento sul quale si fondano sostanzialmente le domande di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di conseguente gratuità del mutuo azionato.
Infatti, in caso di applicazione degli interessi moratori, questi si sostituiscono integralmente agli interessi corrispettivi e non si aggiungono, sommandosi, ai primi.
Una tale sommatoria non si verifica nemmeno in considerazione del fatto – contestato da parte attrice – che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate, quindi anche sulla quota degli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate. Tale clausola che comunque non costituisce una sommatoria di tassi di interesse, risulta legittimamente pattuita trattandosi di contratto di finanziamento con piano di ammortamento debitamente sottoscritto, a rate costanti in cui è ricompresa una quota di capitale ed una quota di interessi (cfr Cass SS.UU. 15130/24).
In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata costituisce un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori;
unicum rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.
Soltanto nell'ipotesi di risoluzione del contratto (per inadempimento del mutuatario), gli interessi di mora vanno calcolati sul capitale residuo depurato degli interessi corrispettivi non ancora maturati.
Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, come quello di specie, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi;
tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse, che restano sempre tra di loro alternativi.
Esclusa in ogni caso ed in radice la violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi non risulta conferente la sentenza della Cassazione n. 21344/24, come richiamata in udienza dalla parte appellante posto che essa stabilisce tale divieto a prescindere dalla emanazione da parte del CICR della delibera circa le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Va nello specifico rilevato come le Sezioni Unite della Suprema Corte aderiscono all'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013,
603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è 'plausibile l'assunto' che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è
l'affermazione del 'principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione' e la circostanza che “il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” indi la conclusione che l'art. 1 della legge n. 108 del
1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017).
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato” donde la formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma II, c.c., pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020). Prova, quella del tasso usurario in concreto applicato che, nella specie, non risulta raggiunta.
La Corte condivide l'orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte ed i principi su cui si fonda, evidenziando altresì che la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815
c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Si rileva ancora la differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass. n. 09237 del 20/05/2020, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 31615 del 04/11/2021).
Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass. civ. n. 8109 del 14/3/2022).
Ed allora, la clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute nemmeno in astratto può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo in ipotesi anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo, pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento. L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Nella specie, i tassi di interesse corrispettivi e moratori sono stati pattuiti pacificamente in misura inferiore alla soglia d'usura vigente ratione temporis, quindi si sottraggono alle doglianze attoree.
Sono pertanto infondate le domande attoree di nullità parziale del contratto di mutuo inter partes ex art. 1815, co. II c.c. ed ogni consequenziale domanda attorea a prescindere da ogni profilo di inammissibilità per novità delle questioni prospettate.
Gli appellanti hanno poi sollevato eccezione di nullità per violazione della c.d. legge antitrust riproducendo le tre clausole (nn. 2, 6 e 8), che apparterrebbero allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) dichiarate nulle dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Orbene, e quanto al rilievo di nullità della fideiussione annessa al contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust, come prospettata dagli appellanti in sede di udienza del 25.3.2025 e poi ribadita all'odierna udienza, vanno svolte le seguenti considerazioni. Nel caso in esame, l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità di cui qui si discute, riguardante la nullità della fideiussione prestata in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca
d'Italia n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017, impone di ritenere che, quando essa è proposta per la prima volta, in appello, come accaduto nella specie, la stessa risulta evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate;
tale eccezione, tuttavia, poggia su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
la concreta riferibilità di quanto sancito in quest'ultimo, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, nel 2007, come dedotto nelle note conclusive dell'appellante) che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo, già in primo grado. Tale impostazione da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 15/07/2024,
n.19401. Alteris verbis, gli appellanti avrebbero dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al
Tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nella doglianza in esame, ricavandosene, anzi, il contrario), i fatti costitutivi idonei a fondare la nullità da loro poi invocata in appello o la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della stessa.
La quaestio nullitatis come sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi obbliga il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza, o meno ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato siano stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
La Corte di Cassazione ha chiarito, altresì, che la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame - a mente della quale "Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" - pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità'' degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalle menzionate, più recenti, Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del
2024). Nell'odierna vicenda, quindi, l'avvenuta produzione, ad opera degli appellanti solo in sede di gravame, del menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 a corredo della ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità della fideiussione da loro sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo argomentato circa la impossibilità, al medesimo non imputabile, di produrla in precedenza.
Né la produzione predetta potrebbe considerarsi legittima unicamente valorizzando il fatto che l'eccezione di nullità della fideiussione suddetta era stata sollevata solo in appello, come, peraltro, sarebbe stato pienamente possibile, trattandosi di eccezione in senso lato. Così opinando, infatti, oltre a sovrapporsi non correttamente il profilo della proponibilità dell'eccezione con quello dell'ammissibilità della produzione documentale, si verrebbe ad ammettere detta produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in tal modo facendo ricorso, in sostanza, - latamente ed immotivatamente - ad un criterio di indispensabilità che, invece, non assume più rilievo nella vigente disciplina dell'ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello.
A tanto deve aggiungersi che, nella specie, il giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 4.7.2019 e che, pertanto, trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall'art. 54, del D.L. n. 83 del 2012, - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - avendo la Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato
D.L. trova applicazione - mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum - solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del 2024).
Va osservato, inoltre, che, come recentemente opinato da Cass. n. 16289 del 2024 (cfr. pag. 13-14 della motivazione), "Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia.
Va infine ed ulteriormente rammentato che i contratti di fideiussione "a valle" dell'intesa sanzionata dall'allora Autorità Garante, con il menzionato provvedimento n. 55 del 2005, sono stati ritenuti parzialmente nulli, nel quadro di applicazione dell'articolo 1419 c.c., dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite n. 41994/2021 salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti: salvo che, in altri termini, non risulti che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione.
Ma, a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che, come è del resto intuitivo, spetta "a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto" (Cass. n. 18794 del 2023).
Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d'ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà. E nel caso di specie una tale prova manca del tutto.
Va poi argomentato, per completezza, che l'appellante avrebbe dovuto provare che il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità siano esattamente corrispondenti con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza. Nella specie neppure è stato prodotto lo schema ABI cui fa riferimento il provvedimento di Banca d'Italia
n. 55.
Va quindi data continuità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a
Cass. n. 20713/2023)
In definitiva ed alla luve delle considerazioni che precedono, l'eccezione va integralmente disattesa e ciò anche a voler considerare applicabile la dedotta nullità pure alle fideiussioni specifiche come pure statuito di recente dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 27243/24.
Gli appellanti hanno poi eccepito, sempre in questo grado, la nullità di protezione ex art. 33 Cod.
Cons. ed hanno pure rilevato in conseguenza l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. atteso che dalla dedotta nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. si ricaverebbe la riespansione di tale norma. Sicchè, il rilievo da ultimo esposto impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c. che la Corte di Cassazione ha ribadito numerosissime volte come l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria abbia natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Detto ciò, appare in ogni caso evidente che il era l'amministratore della società Pt_1 Controparte_3 debitrice, mentre la qualifica di consumatori da parte della moglie del e del Parte_2 Pt_7 Parte_5 avrebbe dovuto essere debitamente provata dagli appellanti quanto meno allegando elementi presuntivi ed essa non è certo configurabile in capo a , amministratore della società finanziata;
per Parte_1 quest'ultimo, invero, vi è evidenza documentale del suo collegamento con la detta società essendo la garanzia a favore della debitrice afferente proprio alla sfera dell'attività professionale del Controparte_3 garante ed apparendo finalizzata a rafforzare la posizione del debitore principale anche nell'interesse dell'amministratore. Né può desumersi la qualifica di consumatore in capo al che ha agito in Parte_5 qualità di legale rappresentante della società commerciale indubbiamente collegata con Controparte_8 la attesa la coincidenza delle sedi legali site in Guidonia Montecelio via Tenuta del Controparte_3
Cavaliere n. 1 (cfr contratto di finanziamento); mentre alcuna allegazione, neppure in termini presuntivi ed in punto di qualifica di consumatore è stata addotta per l'altra appellante Parte_2 coniuge del in regime di comunione legale dei beni, non potendo in ogni caso la rilevabilità Parte_1
d'ufficio della dedotta nullità estendersi sino al appunto da sovvertire l'onere probatorio del denunciante.
Infine, valgono, anche in questa sede, i rilievi in punto di mancanza di deduzione alcuna in ordine alle ragioni per le quali le clausole supposte nulle per violazione del codice consumeristico dovrebbero riverberarsi per ciò solo sull'intero contratto fideiussorio, ferma la sopra esposta ed assorbente considerazione in ordine alla tardiva eccezione di estinzione ex art. 1957 c.c.
Ne deriva, conclusivamente, che anche il detto rilievo deve ritenersi infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 147/22 tenuto conto del numero e del grado di complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle caratteristiche dell'attività prestata e del valore dell'affare (disputatum/ valore indeterminabile complessità bassa):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00.
Poiché l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del tribunale di
Roma n. 14231/2019, pubblicata il 4.07.2019 indicata in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
⎯ condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
in solido al rimborso, in favore di
[...] Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquidano in complessivi euro 8469 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_5 solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-