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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1941/2025 RG VG promossa congiuntamente
da
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Aiello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Aiello presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del
1 ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusta sentenza n. 3213/2024 emessa dal Tribunale
[...]
di Catania il 25/06/2024, e di non essersi mai riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Motta Sant'Anastasia, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati, in Catania, i figli (il Persona_1
09.05.2010) ed l'08.03.2016), entrambi ad oggi minorenni. Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del 25/06/2024 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo ed in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, le parti hanno stabilito che:
“1) Il figlio rimanga collocato presso la madre, attualmente residente Persona_1
nel comune di Biancavilla (CT), Via Monte Santo n. 70;
2) Il figlio enga collocato presso il padre attualmente residente in [...]
Biancavilla (CT), Via Fallica n. 3;
3) L'affidamento rimane condiviso tra i genitori, i quali, conservando ogni diritto e dovere connesso con l'esercizio della potestà genitoriale, continueranno a prendere insieme tutte le
2 decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Ogni genitore, rispettivamente al figlio non collocatario, manterrà un diritto di visita ampio e flessibile, volto a garantire la continuità affettiva con entrambi i figli, nonché la frequentazione tra i figli;
pertanto, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei figli, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore Per_1
21:00, e la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il martedì e giovedì Per_2
dalle ore 16:00 alle ore 21:00; Inoltre i figli ed rascorreranno insieme i fine Per_1 Per_2
settimana alternati, presso un genitore, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, per due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
5) Inoltre ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé e verserà all'altro genitore la somma di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore collocato presso quest'ultimo, oltre al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., ed a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate nella misura del 50%.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento in proprio favore, riconoscendo di essere economicamente indipendenti.
8) Ciascun coniuge percepirà dall'INPS il 50% dell'Assegno Unico riconosciutogli dalla legge.”.
Tali accordi vanno confermati, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, precisandosi che il Collegio ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in ordine alla collocazione di ciascun minore presso un genitore diverso, tenuto conto del fatto che entrambi i genitori risiedono nel Comune di Biancavilla, onde la diversa collocazione dei fratelli non appare pregiudizievole, considerata la vicinanza dei rispettivi domicili e fermo restando che entrambi i genitori dovranno
3 rendersi immediatamente disponibili e collaborativi nelle richieste di rilascio di tutte le autorizzazioni e permessi funzionali alle necessità (scolastiche, abitative, ludiche e sportive) dei figli.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Motta Sant'Anastasia il
19.08.2016 tra e , trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia al n. 20, parte I, anno
2016, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1941/2025 RG VG promossa congiuntamente
da
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Aiello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Aiello presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del
1 ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusta sentenza n. 3213/2024 emessa dal Tribunale
[...]
di Catania il 25/06/2024, e di non essersi mai riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Motta Sant'Anastasia, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati, in Catania, i figli (il Persona_1
09.05.2010) ed l'08.03.2016), entrambi ad oggi minorenni. Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del 25/06/2024 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo ed in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, le parti hanno stabilito che:
“1) Il figlio rimanga collocato presso la madre, attualmente residente Persona_1
nel comune di Biancavilla (CT), Via Monte Santo n. 70;
2) Il figlio enga collocato presso il padre attualmente residente in [...]
Biancavilla (CT), Via Fallica n. 3;
3) L'affidamento rimane condiviso tra i genitori, i quali, conservando ogni diritto e dovere connesso con l'esercizio della potestà genitoriale, continueranno a prendere insieme tutte le
2 decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) Ogni genitore, rispettivamente al figlio non collocatario, manterrà un diritto di visita ampio e flessibile, volto a garantire la continuità affettiva con entrambi i figli, nonché la frequentazione tra i figli;
pertanto, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei figli, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore Per_1
21:00, e la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio il martedì e giovedì Per_2
dalle ore 16:00 alle ore 21:00; Inoltre i figli ed rascorreranno insieme i fine Per_1 Per_2
settimana alternati, presso un genitore, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, per due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
5) Inoltre ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé e verserà all'altro genitore la somma di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore collocato presso quest'ultimo, oltre al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., ed a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate nella misura del 50%.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento in proprio favore, riconoscendo di essere economicamente indipendenti.
8) Ciascun coniuge percepirà dall'INPS il 50% dell'Assegno Unico riconosciutogli dalla legge.”.
Tali accordi vanno confermati, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, precisandosi che il Collegio ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in ordine alla collocazione di ciascun minore presso un genitore diverso, tenuto conto del fatto che entrambi i genitori risiedono nel Comune di Biancavilla, onde la diversa collocazione dei fratelli non appare pregiudizievole, considerata la vicinanza dei rispettivi domicili e fermo restando che entrambi i genitori dovranno
3 rendersi immediatamente disponibili e collaborativi nelle richieste di rilascio di tutte le autorizzazioni e permessi funzionali alle necessità (scolastiche, abitative, ludiche e sportive) dei figli.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Motta Sant'Anastasia il
19.08.2016 tra e , trascritto nel Registro degli Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia al n. 20, parte I, anno
2016, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
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