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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3071/2023, promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VA) il 18/08/1975, rappresentata e difesa dall'Avv. CIBERTI ALESSANDRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/04/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. CICOGNANI DONATELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sed (Visto apposto in data 13/02/2024).
pagina 1 di 12 OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 06.11.2024 ex art. 473bis.28 c.p.c., richiamando i fogli di precisazione delle conclusioni già depositati in atti, come segue:
Per parte ricorrente : “conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1
ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: 1) rigettare tutte le domande ed eccezioni, nel merito e in via istruttoria, così come formulate da parte resistente nella comparsa di costituzione, nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. depositata in data
08.03.2024, nonché a verbale, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in atti;
2) dichiarare inammissibili ed improcedibili le deduzioni ex adverso formulate in relazione all'addebito della separazione in capo alla moglie, in quanto contenute unicamente nella parte narrativa della comparsa di costituzione e difettando nelle conclusioni di controparte l'articolazione della specifica domanda, come peraltro ammesso da controparte stessa a pag. 1 della propria memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.; 3) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, per tutti i motivi esposti nei paragrafi 1) e 2) del ricorso introduttivo e nei successivi atti di causa;
4) disporre che la casa familiare situata a Castiglione OL, Via
Giusti 13, di proprietà esclusiva del marito, resti nella disponibilità dello stesso comprensiva dell'arredo che la compone, dando atto che per gli oggetti di arredo e corredo sui quali è insorta controversia (specchio free-standing situato nella camera da letto principale, armadio piccolo a 2 ante, armadio grande a 6 ante, brandina e tapis roulant attualmente collocati nella seconda camera, asciugatrice, pouf situato in soggiorno, lampada con portalampada in soggiorno, servizio di bicchieri nella vetrina del soggiorno, batteria di pentole da cucina, televisore 50 pollici in soggiorno e televisore in cucina, tessili da cucina e da bagno regalati alla ricorrente dai propri genitori ) la ricorrente si riserva di rivendicarne la proprietà nell'opportuna separata Sede, a seguito del decreto di Codesto Ill.mo Giudice in data 18.12.2023; 5) per effetto dell'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Milano Sez. V Civile, all'esito dell'udienza in Camera di
Consiglio del 06.06.2024 (proc. n. 1271/2024 RG), che, in accoglimento del reclamo
pagina 2 di 12 proposto dalla IG.ra ai sensi dell'art. 473 bis n.24 c.p.c, ha Parte_1
riformato i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati da Codesto Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, porre a carico del IG. l'obbligo di versare alla moglie CP_1
l'importo mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di assegno di mantenimento in favore della stessa, con rivalutazione Istat annuale, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dal mese di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di separazione (v. doc. 37); IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse non sufficienti gli elementi di prova acquisiti, atti a determinare il convincimento del Giudicante in merito alla piena fondatezza delle domande di parte ricorrente quivi formulate, modificare i provvedimenti pronunciati ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria disponendo: 6) ammissione di prove per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che da circa 5 anni ho in cura la sig.ra per una patologia tiroidea e vero che negli anni Parte_1
2022 e 2023 ho prescritto alla stessa una cura basata sui farmaci Saxenda, Satilia, Eutirox
e Liquipef, come da relazioni (sub all. 13) che mi si rammostrano ed il cui contenuto confermo integralmente (teste dott. , Via Petrarca 53, GO Testimone_1
VA); 2) vero che la notte tra il 25 e il 26.11.2022, verso le ore 23.30 ho ricevuto una telefonata da mia figlia che piangeva e mi chiedeva di andare a casa sua in Pt_1 quanto il marito, l'aveva colpita al volto e lei voleva chiamare i Controparte_1
Carabinieri, ma diceva di aver paura della reazione del marito (testi Testimone_2
e , Via Lelio Basso n. 4, GO VA); 3) vero che nelle
[...] Testimone_3
circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 2) mi sono recato/a a casa di mia figlia , a Castiglione OL, Via Giusti 13 , e che, ivi giunto/a, Parte_1
l'ho vista con il viso tumefatto per cui le ho consigliato di chiamare immediatamente i
Carabinieri, cosa che ella ha fatto (testi e , Testimone_2 Testimone_3
Via Lelio Basso n. 4, GO VA); 4) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 3) ho chiamato un'autoambulanza per mia figlia Parte_1
(teste , Via Lelio Basso n. 4, GO VA); 5) vero che nei
[...] Testimone_3 primi mesi del 2023, in più di un'occasione, ho acquistato per mia figlia Parte_1
generi alimentari, prodotti per la cura della persona ed i farmaci antidepressivi,
[...]
in quanto mia figlia mi diceva che il marito rifiutava di darle un aiuto economico (testi
pagina 3 di 12 e , Via Lelio Basso n. 4, GO VA ); 6) Testimone_2 Testimone_3
vero che, a far tempo dal mese di ottobre 2022, quando mi recavo a casa di mia figlia
e del marito, a Castiglione OL, Via Giusti 13, entrando nell'appartamento ho Pt_1 visto in diverse occasioni mio genero nell'atto di riprendere mia figlia Controparte_1
con la videocamera del telefono cellulare e ho sentito mia figlia chiedere insistentemente al marito di smettere di effettuare dette riprese (testi e Testimone_2 Tes_3
, Via Lelio Basso n. 4, GO VA); 7) vero che abito a Castiglione OL, Via
[...]
Giusti 13 e che verso le 23.00 del 25.11.2022, ricordo di aver udito urla e rumori di oggetti che si rompevano, provenienti dall'appartamento sopra il mio, dove abitano il sig. CP_1
e la sig. , che conosco, e vero che ho udito la voce della stessa Parte_1
pronunciare le parole: “Ahia, mi hai fatto male!” (teste , Parte_1 Testimone_4
Via Giusti 13, Castiglione OL); 8) vero che sino al mese di ottobre 2022 vedevo la
IG.ra uscire con il marito IG. e frequentare Parte_1 Controparte_1
insieme la nostra compagnia di amici, prendendo parte a cene e aperitivi nei fine settimana in alcuni locali a AT PP (VA) (testi IG.ra residente a [...]
PP e IG. , residente in [...].); 9) vero che Parte_2
la IG.ra e il IG. si sono presentati insieme alla Parte_1 Controparte_1
cerimonia di Battesimo di mio figlio, che si è tenuta nel mese di settembre 2022 presso la chiesa parrocchiale di GO (testi e residenti a [...]
GO); 10) vero che sino al mese di ottobre 2022 ho visto mia figlia Parte_1
uscire insieme al marito a Castiglione OL e a GO (testi
[...] Controparte_1
e , Via Lelio Basso n. 4, GO VA), con Testimone_2 Testimone_3
riserva di indicare altri testi, articolare ulteriori circostanze e riformulare, se del caso, i già dedotti capitoli. Si chiede rigettarsi le eccezioni sollevate da parte resistente in punto di formulazione dei capitoli di prova da 2) a 7) in quanto al cap. 2) i testi indicati non sono de relato, bensì i soggetti che hanno ascoltato la telefonata della IG.ra ; le Parte_1 circostanze di cui ai capp. 3), 4), 5), 6) non incontrano i limiti di cui all'art. 2721 e ss. c.c.
e possono essere demandate a testi. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova e x adverso dedotti nella comparsa d i costituzione per tutti i motivi indicati al par. 3) della memoria ex art. 473 bis 17 co.1^ di parte ricorrente, da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto: in denegato caso di ammissione degli stessi, si chiede sin d'ora di
pagina 4 di 12 essere ammessi a prova contraria sui capitoli 4) e 5) con il teste Dott. Via Testimone_8
Montalbano 1 - Varese, e sul capitolo 6) con il teste IG. Via Lelio Testimone_2
Basso n.
4 -GO (VA). Ci si oppone altresì all'ammissione degli ulteriori capitoli di prova per testi articolati da controparte nella propria memoria ex art. 473 bis 17 co.2^
c.p.c. del 08.03.2024, per i motivi dedotti dalla scrivente difesa nella memoria 473 bis 17 co.3^ c.p.c., da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti. Ci si oppone alla richiesta, e x adverso formulata, di acquisizione degli atti del fascicolo relativo al proc.
4750/2022 RGNR pendente in fase di indagini preliminari avanti la Procura della
Repubblica presso Codesto Tribunale di Varese in quanto tuttora coperti dal segreto istruttorio;
7) nel caso in cui parte convenuta non provvedesse alla produzione spontanea della dichiarazione dei redditi 2023 (anno di imposta 2022), allo stato non presente in atti,
e/o non provvedesse ai dovuti aggiornamenti reddituali come di rito, ordinare ad Agenzia delle Entrate l'esibizione di detta dichiarazione, ed in ogni caso, disporre gli accertamenti che verranno ritenuti più opportuni, anche a mezzo della polizia tributaria, ai fini di una complessiva ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale dello stesso nonché dell'effettivo tenore di vita;
IN OGNI CASO: 8) condannare il resistente a Controparte_1
rifondere alla ricorrente spese e competenze di lite, per le quali il Parte_1 sottoscritto avvocato formula sin d'ora istanza di liquidazione a norma di legge, disponendo, per effetto della provvisoria ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art 133 TUSG
***** Parte ricorrente chiede sin d'ora l'accoglimento di tutte le domande formulate nelle conclusioni come sopra precisate. Con riserva di depositare comparsa conclusionale ed eventuale memoria di replica negli assegnati termini di cui all'art. 473 bis 28 co. 1^ lett. b)
e c) c.p.c. oltre ad eventuale, ulteriore documentazione sopravvenuta e rilevante ai fini della presente causa, nonché con espressa riserva di agire in separato giudizio in ordine alle domande che Codesto Ill.mo Giudice ha ritenuto non doversi trattare nel presente procedimento in quanto non dotate di connessione qualificata (rilascio beni mobili, risarcimento del danno da illecito endo-familiare).”;
Per parte resistente “in via principale e nel merito CP_1
pagina 5 di 12 a) respinte le avverse istanze in punto di addebito, pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) dichiarare che, attesa l'autosufficienza economica delle parti come documentata in atti ed in modifica del decreto della Corte d'Appello di Milano nel procedimento 1271/2024, nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento ovvero, in estremo subordine, dichiarare confermata l'ordinanza del Tribunale di Varese del 15 aprile 2024;
c) disporre che la casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. rimanga allo CP_1
stesso assegnata, ivi inclusi tutti gli arredi e complementi ivi esistenti;
d) ordinare alla IG.ra il rilascio dell'abitazione di proprietà del IG. Parte_1 entro e non oltre 15 giorni dall'udienza di prima comparizione, ordinando altresì CP_1
alla IG.ra di asportare dalla detta dimora anche il gatto LI poiché di Parte_1
proprietà della ricorrente;
e) respinta ogni altra avversa istanza in quanto inammissibile per incompetenza del
Giudice adito;
f) vinte le spese, i diritti ed onorari del procedimento;
in via istruttoria si insta affinchè il procedimento venga rimesso sul ruolo e vengano ammesse le prove tutte articolate con la comparsa di costituzione datata 16 febbraio 2024 e con la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. dell'8 marzo 2024, atti che devono intendersi qui trascritti e a cui si rimanda integralmente.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2023 la parte ricorrente sig.ra ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
separazione personale nei confronti della parte resistente sig. in Controparte_1
relazione al matrimonio contratto, dopo 10 anni di convivenza, in data 18/06/2022 in
Castiglione OL (VA); da tale unione non sono nati figli.
La parte ricorrente ha chiesto che la separazione venga pronunciata con addebito di responsabilità in capo al marito, in ragione dei comportamenti del marito, con lesioni pagina 6 di 12 refertate dal P.S. Varese per 20 giorni di prognosi per l'episodio del 25/11/2022, nonché per i comportamenti maltrattanti denunciati nell'aprile 2023.
La ricorrente ha chiesto, altresì, che l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del marito resti nella disponibilità dello stesso, fatta eccezione per taluni beni mobili di esclusiva proprietà della signora, con previsione di un termine congruo di almeno 90 giorni per il rilascio dell'immobile, nonché con autorizzazione all'asportazione di un beni mobili che elenca dettagliatamente, oltre agli effetti personali;
ancora la ricorrente ha chiesto un mantenimento per sé per € 500,00 mensili;
la ricorrente ha poi chiesto espressamente l'assegnazione a sé in uso dell'autovettura Golf di proprietà del marito, nonché la regolamentazione del gatto LI, con richiesta di assegnazione dello stesso, regime di frequentazione settimanale per lo stesso, nonché contribuzione economica al 50%; con condanna del resistente per illecito endofamiliare da liquidarsi secondo equità, salva l'azione civile nel processo penale in corso;
con vittoria di spese di lite.
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il resistente sig. il quale, aderendo alla domanda di separazione personale, ha Controparte_1
chiesto che la pronuncia avvenga senza addebito, con assegnazione di un minor termine alla moglie per il rilascio dell'immobile di proprietà, nonché senza altre condizioni, per rigetto delle domande della ricorrente ovvero per inammissibilità delle stesse attesa l'incompetenza del giudicante adito sul punto;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, il resistente ha negato di avere mai assunto atteggiamenti violenti nei confronti della moglie, precisando di avere effettivamente dichiarato alla stessa di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti, momento dal quale la stessa avrebbe iniziato con comportamenti ossessivi nelle mura domestiche;
che tale tesi era supportata dalla archiviazione richiesta dal P.M. in relazione all'originaria denuncia per maltrattamenti per episodi intervenuti fra il 2018 e il 2022, rimanendo oggetto di giudizio penale esclusivamente il capo delle lesioni per l'episodio del 25/11/2022 su cui la moglie oggi fonda la sua domanda di addebito. Ricostruita la situazione patirmoniale di entrambi, ivi compreso il venir meno del rapporto lavorativo della moglie alale dipendenze del marito in conseguenza del matrimonio, su suggerimento del commercialista di famiglia,
pagina 7 di 12 il resistente ha precisato che la moglie avrebbe continuato a lavorare, ma in nero, con conseguente insussistenza dei requisiti per l'assegno richiesto.
Sono state regolarmente depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza riservata 15/04/2024 è stato disposto: “In via temporanea ed urgente: 1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, prendendo atto della disponibilità di 15 giorni del resistente ai fini di cui in parte motiva;
2) DISPONE che il marito resistente corrisponda alla moglie Controparte_1
ricorrente a titolo di assegno di mantenimento la somma Parte_1 di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità in cui avverrà il rilascio dell'immobile ex casa coniugale;
oltre rivalutazione annuale Istat”.
Rigettate le prove richieste dalle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c.; nelle more è pervenuto l'esito del reclamo svolto in sede di appello, ove l'assegno di mantenimento è stato stabilito in € 500,00 decorrenti dalla data della domanda.
L'udienza decisoria di è regolarmente svolta in data 06/11/2024 e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/04/1979, i quali hanno contratto matrimonio in Castiglione OL (VA) in data
18/06/2022.
La ferma volontà di entrambi i coniugi di proseguire nel vincolo coniugale, al di là della formale convivenza allo stato ancora protrattasi nella ex casa coniugale, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, in uno altresì alla formulata domanda di addebito di pagina 8 di 12 responsabilità, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2) La domanda di addebito
La domanda è fondata.
Invero, al di là delle motivazioni addotte a spiegazioni dalle parti, risulta documentale la lesione subita dalla ricorrente e refertata dal ponto soccorso con 20 giorni di prognosi per frattura delle ossa nasali, avvenuta in data 25/11/2022, allorquando in casa vi erano solo i due coniugi (Cfr. doc. 7 ricorso).
Sebbene sia sintomatica la circostanza per cui, nonostante le lesioni e la volontà di separarsi manifestata anche giudizialmente, la ricorrente si sia sentita sufficientemente sicura a rimanere ad abitare presso detto immobile assieme al marito stesso, convivenza che, per quanto noto, non apre essersi ancora di fatto interrotta, ritiene il Collegio che la gravità delle lesioni sia tale da comportare la pronuncia di addebito, come anche da giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. civ., n. 22294/2024).
3) Le pronunce economiche
Ritiene il Collegio che possa essere riconosciuto in favore della ricorrente un assegno di mantenimento, nella minor somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, decorrenti dalla prima mensilità in scadenza dopo il deposito del ricorso introduttivo
(id est gennaio 2024 compreso;
non sono ammessi effetti retroattivi).
Ed infatti, è indubbio che le parti abbiano da sempre svolto entrambi attività lavorativa, regolarmente retribuita, fino alle nozze del giugno 2022, con conseguente equilibrio di risorse e reciproca autosufficienza economica.
La ricorrente era lavoratrice dipendente, seppur part-time, dell'impresa del marito, rapporto venuto meno nel giugno 2022 in conseguenza delle nozze, con relativa liquidazione del TFR fino a quel tempo maturato. Il resistente, al contempo, è titolare pagina 9 di 12 dell'impresa individuale DM IMPIANTI svolgendo l'attività di “artigiano metalmeccanico”.
La ricorrente, a fronte del licenziamento intervenuto, ha dato conto di aver percepito somme a titolo di Naspi per circa € 900,00 mensili, secondo poi il noto meccanismo a scalare;
successivamente, la stessa ha reperito occupazione lavorativa presso l'aeroporto di
Malpensa per € 1.035,00 netti mensili come dichiarato, con un contratto a termine al
30.06.2024. successivamente, non è nota l'occupazione.
Il resistente, al contrario, ha depositato le dichiarazioni dei redditi fiscalmente rilavanti, dalle quali emerge per l'anno 2022 un reddito annuo lordo per € 31.975,00.
Quanto agli oneri, la ricorrente è gravata dal finanziamento di un'auto e per una operazione estetica personale per complessivi € 260,00 mensili circa.
Il resistente è gravato dal mutuo per l'abitazione di proprietà per € 719,00 mensili;
egli rappresenta poi costi per l'attività lavorativa: rateo del muto per il capannone dell'attività lavorativa per € 480,00 mensili, oltre a due finanziamenti per i due automezzi utilizzati per il lavoro per € 462,00 ed € 480,00 mensili;
questi ultimi però sono oneri dell'impresa, come tali non inerenti il resistente personalmente.
In definitiva, preso atto dello squilibrio attualmente esistente, valutata la situazione lavorativa della ricorrente più precaria ma dotata di una buona capacità lavorativa generica, essendo in grado di reperire occupazioni lavorative in breve tempo, valutati gli oneri abitativi del marito e quello della moglie non quantificabile in quanto non ancora attuato, permanendo ella nell'immobile coniugale ove non ha più alcun titolo per rimanere, ritiene il
Collegio che l'assegno debba essere quantificato in € 300,00 mensili, a supporto e integrazione dei redditi della stessa ovvero dei supporti alla disoccupazione alternativi.
Certamente non vincolante la quantificazione operata dalla Corte in sede di reclamo, alla luce della diversa natura della cognizione, solo sommaria in tale sede, e piena nella presente sede contenziosa collegiale.
4) Le ulteriori domande
Parte ricorrente ha formulato ulteriori domande, inammissibili.
pagina 10 di 12 In primo luogo, la ricorrente ha chiesto di disporre che la casa del marito resti nella di lui proprietà e disponibilità; tale domanda è chiaramente inammissibile in difetto di prole, non potendo regolarsi il godimento del bene immobile diversamente dal titolo di proprietà; peraltro, la domanda, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, confligge con al circostanza ribadita anche all'ultima udienza che la ricorrente stessa non è ancora fuoriuscita da tale immobile, pur non avendo alcun titolo per abitarvi ed essendo ampiamente trascorsi i 15 giorni di tempo per il rilascio assegnati con l'ordinanza
15/04/2024.
In secondo luogo, è del tutto inammissibile ala domanda di divisione dei beni mobili contenuti nell'abitazione; ogni bene segue le sorti del suo titolo di proprietà, dovendosi ogni questione rimettere, eventualmente, avanti al giudice competente, e cioè al giudice contenzioso ordinario e non al giudice della famiglia.
Le ulteriori domande inizialmente formulate in ricorso introduttivo non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, sono decadute.
Parimenti inammissibili le ulteriori domande formulate dal resistente, per le medesime motivazioni (espresso ordine di rilascio;
asportazione del gatto).
5) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
pagina 11 di 12 06/04/1979, i quali hanno contratto matrimonio in Castiglione OL (VA) in data
18/06/2022;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DICHIARA che la separazione è addebitabile al resistente;
4) DISPONE che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 300,00 entro il giorno 10 di goni mese, con decorrenza
[...]
dalla prima mensilità in scadenza successiva alla domanda (e quindi gennaio 2024 compreso), oltre rivalutazione annuale di legge (prima rivalutazione gennaio 2025);
5) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande;
6) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05/12/2024.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3071/2023, promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VA) il 18/08/1975, rappresentata e difesa dall'Avv. CIBERTI ALESSANDRA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/04/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. CICOGNANI DONATELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sed (Visto apposto in data 13/02/2024).
pagina 1 di 12 OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 06.11.2024 ex art. 473bis.28 c.p.c., richiamando i fogli di precisazione delle conclusioni già depositati in atti, come segue:
Per parte ricorrente : “conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1
ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: 1) rigettare tutte le domande ed eccezioni, nel merito e in via istruttoria, così come formulate da parte resistente nella comparsa di costituzione, nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. depositata in data
08.03.2024, nonché a verbale, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in atti;
2) dichiarare inammissibili ed improcedibili le deduzioni ex adverso formulate in relazione all'addebito della separazione in capo alla moglie, in quanto contenute unicamente nella parte narrativa della comparsa di costituzione e difettando nelle conclusioni di controparte l'articolazione della specifica domanda, come peraltro ammesso da controparte stessa a pag. 1 della propria memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.; 3) pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, per tutti i motivi esposti nei paragrafi 1) e 2) del ricorso introduttivo e nei successivi atti di causa;
4) disporre che la casa familiare situata a Castiglione OL, Via
Giusti 13, di proprietà esclusiva del marito, resti nella disponibilità dello stesso comprensiva dell'arredo che la compone, dando atto che per gli oggetti di arredo e corredo sui quali è insorta controversia (specchio free-standing situato nella camera da letto principale, armadio piccolo a 2 ante, armadio grande a 6 ante, brandina e tapis roulant attualmente collocati nella seconda camera, asciugatrice, pouf situato in soggiorno, lampada con portalampada in soggiorno, servizio di bicchieri nella vetrina del soggiorno, batteria di pentole da cucina, televisore 50 pollici in soggiorno e televisore in cucina, tessili da cucina e da bagno regalati alla ricorrente dai propri genitori ) la ricorrente si riserva di rivendicarne la proprietà nell'opportuna separata Sede, a seguito del decreto di Codesto Ill.mo Giudice in data 18.12.2023; 5) per effetto dell'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Milano Sez. V Civile, all'esito dell'udienza in Camera di
Consiglio del 06.06.2024 (proc. n. 1271/2024 RG), che, in accoglimento del reclamo
pagina 2 di 12 proposto dalla IG.ra ai sensi dell'art. 473 bis n.24 c.p.c, ha Parte_1
riformato i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati da Codesto Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, porre a carico del IG. l'obbligo di versare alla moglie CP_1
l'importo mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) a titolo di assegno di mantenimento in favore della stessa, con rivalutazione Istat annuale, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dal mese di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di separazione (v. doc. 37); IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse non sufficienti gli elementi di prova acquisiti, atti a determinare il convincimento del Giudicante in merito alla piena fondatezza delle domande di parte ricorrente quivi formulate, modificare i provvedimenti pronunciati ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria disponendo: 6) ammissione di prove per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che da circa 5 anni ho in cura la sig.ra per una patologia tiroidea e vero che negli anni Parte_1
2022 e 2023 ho prescritto alla stessa una cura basata sui farmaci Saxenda, Satilia, Eutirox
e Liquipef, come da relazioni (sub all. 13) che mi si rammostrano ed il cui contenuto confermo integralmente (teste dott. , Via Petrarca 53, GO Testimone_1
VA); 2) vero che la notte tra il 25 e il 26.11.2022, verso le ore 23.30 ho ricevuto una telefonata da mia figlia che piangeva e mi chiedeva di andare a casa sua in Pt_1 quanto il marito, l'aveva colpita al volto e lei voleva chiamare i Controparte_1
Carabinieri, ma diceva di aver paura della reazione del marito (testi Testimone_2
e , Via Lelio Basso n. 4, GO VA); 3) vero che nelle
[...] Testimone_3
circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 2) mi sono recato/a a casa di mia figlia , a Castiglione OL, Via Giusti 13 , e che, ivi giunto/a, Parte_1
l'ho vista con il viso tumefatto per cui le ho consigliato di chiamare immediatamente i
Carabinieri, cosa che ella ha fatto (testi e , Testimone_2 Testimone_3
Via Lelio Basso n. 4, GO VA); 4) vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente capitolo 3) ho chiamato un'autoambulanza per mia figlia Parte_1
(teste , Via Lelio Basso n. 4, GO VA); 5) vero che nei
[...] Testimone_3 primi mesi del 2023, in più di un'occasione, ho acquistato per mia figlia Parte_1
generi alimentari, prodotti per la cura della persona ed i farmaci antidepressivi,
[...]
in quanto mia figlia mi diceva che il marito rifiutava di darle un aiuto economico (testi
pagina 3 di 12 e , Via Lelio Basso n. 4, GO VA ); 6) Testimone_2 Testimone_3
vero che, a far tempo dal mese di ottobre 2022, quando mi recavo a casa di mia figlia
e del marito, a Castiglione OL, Via Giusti 13, entrando nell'appartamento ho Pt_1 visto in diverse occasioni mio genero nell'atto di riprendere mia figlia Controparte_1
con la videocamera del telefono cellulare e ho sentito mia figlia chiedere insistentemente al marito di smettere di effettuare dette riprese (testi e Testimone_2 Tes_3
, Via Lelio Basso n. 4, GO VA); 7) vero che abito a Castiglione OL, Via
[...]
Giusti 13 e che verso le 23.00 del 25.11.2022, ricordo di aver udito urla e rumori di oggetti che si rompevano, provenienti dall'appartamento sopra il mio, dove abitano il sig. CP_1
e la sig. , che conosco, e vero che ho udito la voce della stessa Parte_1
pronunciare le parole: “Ahia, mi hai fatto male!” (teste , Parte_1 Testimone_4
Via Giusti 13, Castiglione OL); 8) vero che sino al mese di ottobre 2022 vedevo la
IG.ra uscire con il marito IG. e frequentare Parte_1 Controparte_1
insieme la nostra compagnia di amici, prendendo parte a cene e aperitivi nei fine settimana in alcuni locali a AT PP (VA) (testi IG.ra residente a [...]
PP e IG. , residente in [...].); 9) vero che Parte_2
la IG.ra e il IG. si sono presentati insieme alla Parte_1 Controparte_1
cerimonia di Battesimo di mio figlio, che si è tenuta nel mese di settembre 2022 presso la chiesa parrocchiale di GO (testi e residenti a [...]
GO); 10) vero che sino al mese di ottobre 2022 ho visto mia figlia Parte_1
uscire insieme al marito a Castiglione OL e a GO (testi
[...] Controparte_1
e , Via Lelio Basso n. 4, GO VA), con Testimone_2 Testimone_3
riserva di indicare altri testi, articolare ulteriori circostanze e riformulare, se del caso, i già dedotti capitoli. Si chiede rigettarsi le eccezioni sollevate da parte resistente in punto di formulazione dei capitoli di prova da 2) a 7) in quanto al cap. 2) i testi indicati non sono de relato, bensì i soggetti che hanno ascoltato la telefonata della IG.ra ; le Parte_1 circostanze di cui ai capp. 3), 4), 5), 6) non incontrano i limiti di cui all'art. 2721 e ss. c.c.
e possono essere demandate a testi. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova e x adverso dedotti nella comparsa d i costituzione per tutti i motivi indicati al par. 3) della memoria ex art. 473 bis 17 co.1^ di parte ricorrente, da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto: in denegato caso di ammissione degli stessi, si chiede sin d'ora di
pagina 4 di 12 essere ammessi a prova contraria sui capitoli 4) e 5) con il teste Dott. Via Testimone_8
Montalbano 1 - Varese, e sul capitolo 6) con il teste IG. Via Lelio Testimone_2
Basso n.
4 -GO (VA). Ci si oppone altresì all'ammissione degli ulteriori capitoli di prova per testi articolati da controparte nella propria memoria ex art. 473 bis 17 co.2^
c.p.c. del 08.03.2024, per i motivi dedotti dalla scrivente difesa nella memoria 473 bis 17 co.3^ c.p.c., da intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti. Ci si oppone alla richiesta, e x adverso formulata, di acquisizione degli atti del fascicolo relativo al proc.
4750/2022 RGNR pendente in fase di indagini preliminari avanti la Procura della
Repubblica presso Codesto Tribunale di Varese in quanto tuttora coperti dal segreto istruttorio;
7) nel caso in cui parte convenuta non provvedesse alla produzione spontanea della dichiarazione dei redditi 2023 (anno di imposta 2022), allo stato non presente in atti,
e/o non provvedesse ai dovuti aggiornamenti reddituali come di rito, ordinare ad Agenzia delle Entrate l'esibizione di detta dichiarazione, ed in ogni caso, disporre gli accertamenti che verranno ritenuti più opportuni, anche a mezzo della polizia tributaria, ai fini di una complessiva ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale dello stesso nonché dell'effettivo tenore di vita;
IN OGNI CASO: 8) condannare il resistente a Controparte_1
rifondere alla ricorrente spese e competenze di lite, per le quali il Parte_1 sottoscritto avvocato formula sin d'ora istanza di liquidazione a norma di legge, disponendo, per effetto della provvisoria ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art 133 TUSG
***** Parte ricorrente chiede sin d'ora l'accoglimento di tutte le domande formulate nelle conclusioni come sopra precisate. Con riserva di depositare comparsa conclusionale ed eventuale memoria di replica negli assegnati termini di cui all'art. 473 bis 28 co. 1^ lett. b)
e c) c.p.c. oltre ad eventuale, ulteriore documentazione sopravvenuta e rilevante ai fini della presente causa, nonché con espressa riserva di agire in separato giudizio in ordine alle domande che Codesto Ill.mo Giudice ha ritenuto non doversi trattare nel presente procedimento in quanto non dotate di connessione qualificata (rilascio beni mobili, risarcimento del danno da illecito endo-familiare).”;
Per parte resistente “in via principale e nel merito CP_1
pagina 5 di 12 a) respinte le avverse istanze in punto di addebito, pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) dichiarare che, attesa l'autosufficienza economica delle parti come documentata in atti ed in modifica del decreto della Corte d'Appello di Milano nel procedimento 1271/2024, nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento ovvero, in estremo subordine, dichiarare confermata l'ordinanza del Tribunale di Varese del 15 aprile 2024;
c) disporre che la casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. rimanga allo CP_1
stesso assegnata, ivi inclusi tutti gli arredi e complementi ivi esistenti;
d) ordinare alla IG.ra il rilascio dell'abitazione di proprietà del IG. Parte_1 entro e non oltre 15 giorni dall'udienza di prima comparizione, ordinando altresì CP_1
alla IG.ra di asportare dalla detta dimora anche il gatto LI poiché di Parte_1
proprietà della ricorrente;
e) respinta ogni altra avversa istanza in quanto inammissibile per incompetenza del
Giudice adito;
f) vinte le spese, i diritti ed onorari del procedimento;
in via istruttoria si insta affinchè il procedimento venga rimesso sul ruolo e vengano ammesse le prove tutte articolate con la comparsa di costituzione datata 16 febbraio 2024 e con la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. dell'8 marzo 2024, atti che devono intendersi qui trascritti e a cui si rimanda integralmente.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2023 la parte ricorrente sig.ra ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
separazione personale nei confronti della parte resistente sig. in Controparte_1
relazione al matrimonio contratto, dopo 10 anni di convivenza, in data 18/06/2022 in
Castiglione OL (VA); da tale unione non sono nati figli.
La parte ricorrente ha chiesto che la separazione venga pronunciata con addebito di responsabilità in capo al marito, in ragione dei comportamenti del marito, con lesioni pagina 6 di 12 refertate dal P.S. Varese per 20 giorni di prognosi per l'episodio del 25/11/2022, nonché per i comportamenti maltrattanti denunciati nell'aprile 2023.
La ricorrente ha chiesto, altresì, che l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del marito resti nella disponibilità dello stesso, fatta eccezione per taluni beni mobili di esclusiva proprietà della signora, con previsione di un termine congruo di almeno 90 giorni per il rilascio dell'immobile, nonché con autorizzazione all'asportazione di un beni mobili che elenca dettagliatamente, oltre agli effetti personali;
ancora la ricorrente ha chiesto un mantenimento per sé per € 500,00 mensili;
la ricorrente ha poi chiesto espressamente l'assegnazione a sé in uso dell'autovettura Golf di proprietà del marito, nonché la regolamentazione del gatto LI, con richiesta di assegnazione dello stesso, regime di frequentazione settimanale per lo stesso, nonché contribuzione economica al 50%; con condanna del resistente per illecito endofamiliare da liquidarsi secondo equità, salva l'azione civile nel processo penale in corso;
con vittoria di spese di lite.
Attivato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il resistente sig. il quale, aderendo alla domanda di separazione personale, ha Controparte_1
chiesto che la pronuncia avvenga senza addebito, con assegnazione di un minor termine alla moglie per il rilascio dell'immobile di proprietà, nonché senza altre condizioni, per rigetto delle domande della ricorrente ovvero per inammissibilità delle stesse attesa l'incompetenza del giudicante adito sul punto;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, il resistente ha negato di avere mai assunto atteggiamenti violenti nei confronti della moglie, precisando di avere effettivamente dichiarato alla stessa di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti, momento dal quale la stessa avrebbe iniziato con comportamenti ossessivi nelle mura domestiche;
che tale tesi era supportata dalla archiviazione richiesta dal P.M. in relazione all'originaria denuncia per maltrattamenti per episodi intervenuti fra il 2018 e il 2022, rimanendo oggetto di giudizio penale esclusivamente il capo delle lesioni per l'episodio del 25/11/2022 su cui la moglie oggi fonda la sua domanda di addebito. Ricostruita la situazione patirmoniale di entrambi, ivi compreso il venir meno del rapporto lavorativo della moglie alale dipendenze del marito in conseguenza del matrimonio, su suggerimento del commercialista di famiglia,
pagina 7 di 12 il resistente ha precisato che la moglie avrebbe continuato a lavorare, ma in nero, con conseguente insussistenza dei requisiti per l'assegno richiesto.
Sono state regolarmente depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza riservata 15/04/2024 è stato disposto: “In via temporanea ed urgente: 1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, prendendo atto della disponibilità di 15 giorni del resistente ai fini di cui in parte motiva;
2) DISPONE che il marito resistente corrisponda alla moglie Controparte_1
ricorrente a titolo di assegno di mantenimento la somma Parte_1 di € 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità in cui avverrà il rilascio dell'immobile ex casa coniugale;
oltre rivalutazione annuale Istat”.
Rigettate le prove richieste dalle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c.; nelle more è pervenuto l'esito del reclamo svolto in sede di appello, ove l'assegno di mantenimento è stato stabilito in € 500,00 decorrenti dalla data della domanda.
L'udienza decisoria di è regolarmente svolta in data 06/11/2024 e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/04/1979, i quali hanno contratto matrimonio in Castiglione OL (VA) in data
18/06/2022.
La ferma volontà di entrambi i coniugi di proseguire nel vincolo coniugale, al di là della formale convivenza allo stato ancora protrattasi nella ex casa coniugale, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, in uno altresì alla formulata domanda di addebito di pagina 8 di 12 responsabilità, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2) La domanda di addebito
La domanda è fondata.
Invero, al di là delle motivazioni addotte a spiegazioni dalle parti, risulta documentale la lesione subita dalla ricorrente e refertata dal ponto soccorso con 20 giorni di prognosi per frattura delle ossa nasali, avvenuta in data 25/11/2022, allorquando in casa vi erano solo i due coniugi (Cfr. doc. 7 ricorso).
Sebbene sia sintomatica la circostanza per cui, nonostante le lesioni e la volontà di separarsi manifestata anche giudizialmente, la ricorrente si sia sentita sufficientemente sicura a rimanere ad abitare presso detto immobile assieme al marito stesso, convivenza che, per quanto noto, non apre essersi ancora di fatto interrotta, ritiene il Collegio che la gravità delle lesioni sia tale da comportare la pronuncia di addebito, come anche da giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. civ., n. 22294/2024).
3) Le pronunce economiche
Ritiene il Collegio che possa essere riconosciuto in favore della ricorrente un assegno di mantenimento, nella minor somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, decorrenti dalla prima mensilità in scadenza dopo il deposito del ricorso introduttivo
(id est gennaio 2024 compreso;
non sono ammessi effetti retroattivi).
Ed infatti, è indubbio che le parti abbiano da sempre svolto entrambi attività lavorativa, regolarmente retribuita, fino alle nozze del giugno 2022, con conseguente equilibrio di risorse e reciproca autosufficienza economica.
La ricorrente era lavoratrice dipendente, seppur part-time, dell'impresa del marito, rapporto venuto meno nel giugno 2022 in conseguenza delle nozze, con relativa liquidazione del TFR fino a quel tempo maturato. Il resistente, al contempo, è titolare pagina 9 di 12 dell'impresa individuale DM IMPIANTI svolgendo l'attività di “artigiano metalmeccanico”.
La ricorrente, a fronte del licenziamento intervenuto, ha dato conto di aver percepito somme a titolo di Naspi per circa € 900,00 mensili, secondo poi il noto meccanismo a scalare;
successivamente, la stessa ha reperito occupazione lavorativa presso l'aeroporto di
Malpensa per € 1.035,00 netti mensili come dichiarato, con un contratto a termine al
30.06.2024. successivamente, non è nota l'occupazione.
Il resistente, al contrario, ha depositato le dichiarazioni dei redditi fiscalmente rilavanti, dalle quali emerge per l'anno 2022 un reddito annuo lordo per € 31.975,00.
Quanto agli oneri, la ricorrente è gravata dal finanziamento di un'auto e per una operazione estetica personale per complessivi € 260,00 mensili circa.
Il resistente è gravato dal mutuo per l'abitazione di proprietà per € 719,00 mensili;
egli rappresenta poi costi per l'attività lavorativa: rateo del muto per il capannone dell'attività lavorativa per € 480,00 mensili, oltre a due finanziamenti per i due automezzi utilizzati per il lavoro per € 462,00 ed € 480,00 mensili;
questi ultimi però sono oneri dell'impresa, come tali non inerenti il resistente personalmente.
In definitiva, preso atto dello squilibrio attualmente esistente, valutata la situazione lavorativa della ricorrente più precaria ma dotata di una buona capacità lavorativa generica, essendo in grado di reperire occupazioni lavorative in breve tempo, valutati gli oneri abitativi del marito e quello della moglie non quantificabile in quanto non ancora attuato, permanendo ella nell'immobile coniugale ove non ha più alcun titolo per rimanere, ritiene il
Collegio che l'assegno debba essere quantificato in € 300,00 mensili, a supporto e integrazione dei redditi della stessa ovvero dei supporti alla disoccupazione alternativi.
Certamente non vincolante la quantificazione operata dalla Corte in sede di reclamo, alla luce della diversa natura della cognizione, solo sommaria in tale sede, e piena nella presente sede contenziosa collegiale.
4) Le ulteriori domande
Parte ricorrente ha formulato ulteriori domande, inammissibili.
pagina 10 di 12 In primo luogo, la ricorrente ha chiesto di disporre che la casa del marito resti nella di lui proprietà e disponibilità; tale domanda è chiaramente inammissibile in difetto di prole, non potendo regolarsi il godimento del bene immobile diversamente dal titolo di proprietà; peraltro, la domanda, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, confligge con al circostanza ribadita anche all'ultima udienza che la ricorrente stessa non è ancora fuoriuscita da tale immobile, pur non avendo alcun titolo per abitarvi ed essendo ampiamente trascorsi i 15 giorni di tempo per il rilascio assegnati con l'ordinanza
15/04/2024.
In secondo luogo, è del tutto inammissibile ala domanda di divisione dei beni mobili contenuti nell'abitazione; ogni bene segue le sorti del suo titolo di proprietà, dovendosi ogni questione rimettere, eventualmente, avanti al giudice competente, e cioè al giudice contenzioso ordinario e non al giudice della famiglia.
Le ulteriori domande inizialmente formulate in ricorso introduttivo non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, sono decadute.
Parimenti inammissibili le ulteriori domande formulate dal resistente, per le medesime motivazioni (espresso ordine di rilascio;
asportazione del gatto).
5) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...], e C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
pagina 11 di 12 06/04/1979, i quali hanno contratto matrimonio in Castiglione OL (VA) in data
18/06/2022;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DICHIARA che la separazione è addebitabile al resistente;
4) DISPONE che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 300,00 entro il giorno 10 di goni mese, con decorrenza
[...]
dalla prima mensilità in scadenza successiva alla domanda (e quindi gennaio 2024 compreso), oltre rivalutazione annuale di legge (prima rivalutazione gennaio 2025);
5) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande;
6) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05/12/2024.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 12 di 12