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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 6 6 7 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 667 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Pietro Infantino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lagonegro (PZ), alla Via degli Eucalipti n. 12
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'Elia
Antonio Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza (PZ) al Corso
XVIII Agosto 1860, n. 28
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 13.06.2023, Parte_1
incardinava il presente giudizio sulla base delle risultanze della relazione del CTU, depositata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 409/2021), al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_1
causazione dei danni al proprio terreno per mancata ultimazione dei lavori di drenaggio delle acque;
ordinare allo stesso i lavori necessari a ripristinare lo status quo ante e condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi.
In particolare, il ricorrente assumeva: di essere proprietario del terreno sito in Nemoli (PZ), alla C.da Isola del Bosco, distinto al catasto al Foglio n. 11, part. 230; che all'interno del descritto terreno si trovava un canale di drenaggio la cui realizzazione veniva iniziata dalla
Regione Basilicata, per il tramite dei Cantieri Forestali, al fine di consentire la raccolta e l'incanalamento delle acque piovane;
che detta opera non veniva mai completata e che ciò determinava un peggioramento del dissesto idrogeologico e delle condizioni di instabilità del terreno oltre che della salute delle piantagioni ivi insistenti;
che a causa di tale omissione l'acqua sfociava direttamente nel terreno dell'interessato, provocando un dilavamento con conseguente sprofondamento e una continua erosione.
Ciò premesso, il ricorrente esponeva di aver adito il Giudice di Pace di Lagonegro e chiedeva di nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché procedesse a descrivere lo stato dei luoghi controversi;
accertare i lavori da eseguirsi per ripristinare lo status quo ante; accertare le cause dei danni;
accertare e qualificare i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, comprensivi di quelli ulteriori da mancato utilizzo dei beni da parte sua e dei propri familiari;
che il nominato CTU geom. previo tentativo di conciliazione, depositava Per_1
l'elaborato finale recante data 10.03.2023 e appurava che: “Sulla faccia rinvenuta, faccia esterna, non si notano sedimenti di terriccio né si notano muschi aderenti alle pietre. Ciò porta a dedurre che il drenaggio non raccoglie le sole acque del terreno, le quali filtrando lentamente negli strati lasciano i segni di cui sopra ma riceve acque, di ben maggiore portata, provenienti da monte dell'appezzamento e incanalate nel manufatto. Sull'intero appezzamento non si notano segni di dilavamento o solchi la cui presenza avrebbe segnalato acque libere di scorrimento o dilavamento. La rigogliosa vegetazione d'erba, che dal fosso si estende oltre la linea di compluvio caratterizza una forte presenza d'acqua” (quesito n.1); che il CTU affermava che le cause dovevano essere rinvenute in un inidoneo deflusso delle acque piovane provenienti dal drenaggio e nell'inidoneità del fosso a smaltire le acque, che creavano un impantanamento che determinava l'impossibilità di porre a dimora qualsiasi tipo di albero o coltura;
che con riferimento ai danni lamentati dal ricorrente, il CTU li quantificava in euro 592,86 di cui euro 496,86 per danni ed euro 96,00 per mancato utilizzo.
Fatte queste premesse, il Giudice ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 28.11.2023, assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza. Con comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2023 si costituiva il Controparte_1
, il quale rappresentava che sul terreno di proprietà del ricorrente non era
[...]
presente nessuna opera idrica appartenente al e contestava gli accertamenti tecnici CP_1
eseguiti dal CTU nel procedimento per a.t.p., concludendo per il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e la condanna al pagamento delle spese di lite sia del presente giudizio di merito, sia della precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
La causa veniva istruita essenzialmente in via documentale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva assunta in decisione.
2. Tanto premesso, il Tribunale osserva che il con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che nei terreni del ricorrente non sono presenti opere idrauliche di bonifica di cui il abbia titolo di proprietà, possesso o custodia, CP_1
specificando, inoltre, che gli interventi richiesti non rientrerebbero nel novero delle attività affidate dalle disposizioni normative vigenti e applicabili alla propria competenza amministrativa.
A fronte di tale specifica contestazione il ricorrente, a sostegno della domanda di risarcimento in forma specifica e per equivalente proposta per i danni subiti al terreno di sua proprietà, sito in Nemoli (Pz) alla c.da Isola del Bosco, distinto al catasto al fg n. 11 part. n. 230, a causa del mancato completamento, sul detto terreno, di un canale di drenaggio iniziato dalla Regione
Basilicata al fine di consentire la raccolta e l'incanalamento delle acque piovane, il ricorrente ha dedotto che il Comune di Nemoli rientrerebbe “all'interno del piano di classifica consortile, il quale oltre a delimitare il perimetro di contribuenza individua anche le proprietà immobiliari (tra le quali vi è appunto quella del ricorrente) che ricevono il beneficio dall'attività di bonifica e irrigazione del resistente”. Tali assunti sono rimasti CP_1
tuttavia sforniti di prova.
Ed invero, volendo inquadrare la domanda nell'ambito della responsabilità da cose in custodia
(art. 2051 c.c.), il ricorrente non ha provato il rapporto di custodia tra il convenuto CP_1
e l'opera idraulica indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, insistente sul terreno alla c.da Isola del Bosco di Nemoli (Pz).
Il ricorrente ha depositato solo la ctu espletata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro che tuttavia non contiene né avrebbe potuto contenere alcun elemento utile per provare tale aspetto che attiene evidentemente al merito della domanda giudiziale ed esula da ogni valutazione di tipo tecnico demandata all'ausiliario del giudice. Il ricorrente ha, inoltre, prodotto il titolo di proprietà del terreno, una perizia di parte e alcuni solleciti trasmessi non solo al convenuto ma CP_1 anche al ai quali non risulta che il Controparte_2 [...]
abbia mai fornito riscontro. Inoltre, con le note scritte ex art. 127 ter Controparte_1
c.p.c. depositate il 27.11.2023, il ricorrente ha depositato una ricevuta di pagamento pagoPA che tuttavia non appare utile per individuare il rapporto di custodia e che oltretutto indica quale ente creditore il . Controparte_1 CP_2
In assenza di prova sul rapporto di custodia in capo al Controparte_1
rispetto al canale di drenaggio indicato dal ricorrente nel ricorso non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni.
A medesime conclusioni è dato pervenire qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. non avendo il ricorrente provato la condotta illecita dell'ente convenuto così come l'elemento soggettivo. In particolare il ricorrente non ha depositato documentazione né ha articolato richieste di prove orali per comprovare l'incompleta esecuzione, a cura del CP_1
convenuto, del canale di drenaggio per la raccolta e l'incanalamento delle acque piovane che,
a suo dire, sarebbe stata la causa del dissesto idrogeologico e delle condizioni di instabilità del terreno di sua proprietà.
Per i motivi esposti la domanda di parte ricorrente va integralmente rigettata.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
3. Le spese di lite, incluse quelle del procedimento per atp, seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato in gazzetta l'08.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del giudizio e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese della ctu disposta nel procedimento per atp dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore del , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi euro 1.832,00 per compensi, oltre rimb. Parte_1
spese forf. nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, se dovuti. 3) pone definitivamente a carico di le spese della CTU disposta nel Parte_1
procedimento per a.t.p. iscritto al n. r.g. 496/2021 dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro.
Così deciso in Lagonegro in data 18.02.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 667 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Pietro Infantino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lagonegro (PZ), alla Via degli Eucalipti n. 12
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'Elia
Antonio Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza (PZ) al Corso
XVIII Agosto 1860, n. 28
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 13.06.2023, Parte_1
incardinava il presente giudizio sulla base delle risultanze della relazione del CTU, depositata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 409/2021), al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_1
causazione dei danni al proprio terreno per mancata ultimazione dei lavori di drenaggio delle acque;
ordinare allo stesso i lavori necessari a ripristinare lo status quo ante e condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi.
In particolare, il ricorrente assumeva: di essere proprietario del terreno sito in Nemoli (PZ), alla C.da Isola del Bosco, distinto al catasto al Foglio n. 11, part. 230; che all'interno del descritto terreno si trovava un canale di drenaggio la cui realizzazione veniva iniziata dalla
Regione Basilicata, per il tramite dei Cantieri Forestali, al fine di consentire la raccolta e l'incanalamento delle acque piovane;
che detta opera non veniva mai completata e che ciò determinava un peggioramento del dissesto idrogeologico e delle condizioni di instabilità del terreno oltre che della salute delle piantagioni ivi insistenti;
che a causa di tale omissione l'acqua sfociava direttamente nel terreno dell'interessato, provocando un dilavamento con conseguente sprofondamento e una continua erosione.
Ciò premesso, il ricorrente esponeva di aver adito il Giudice di Pace di Lagonegro e chiedeva di nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché procedesse a descrivere lo stato dei luoghi controversi;
accertare i lavori da eseguirsi per ripristinare lo status quo ante; accertare le cause dei danni;
accertare e qualificare i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, comprensivi di quelli ulteriori da mancato utilizzo dei beni da parte sua e dei propri familiari;
che il nominato CTU geom. previo tentativo di conciliazione, depositava Per_1
l'elaborato finale recante data 10.03.2023 e appurava che: “Sulla faccia rinvenuta, faccia esterna, non si notano sedimenti di terriccio né si notano muschi aderenti alle pietre. Ciò porta a dedurre che il drenaggio non raccoglie le sole acque del terreno, le quali filtrando lentamente negli strati lasciano i segni di cui sopra ma riceve acque, di ben maggiore portata, provenienti da monte dell'appezzamento e incanalate nel manufatto. Sull'intero appezzamento non si notano segni di dilavamento o solchi la cui presenza avrebbe segnalato acque libere di scorrimento o dilavamento. La rigogliosa vegetazione d'erba, che dal fosso si estende oltre la linea di compluvio caratterizza una forte presenza d'acqua” (quesito n.1); che il CTU affermava che le cause dovevano essere rinvenute in un inidoneo deflusso delle acque piovane provenienti dal drenaggio e nell'inidoneità del fosso a smaltire le acque, che creavano un impantanamento che determinava l'impossibilità di porre a dimora qualsiasi tipo di albero o coltura;
che con riferimento ai danni lamentati dal ricorrente, il CTU li quantificava in euro 592,86 di cui euro 496,86 per danni ed euro 96,00 per mancato utilizzo.
Fatte queste premesse, il Giudice ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 28.11.2023, assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza. Con comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2023 si costituiva il Controparte_1
, il quale rappresentava che sul terreno di proprietà del ricorrente non era
[...]
presente nessuna opera idrica appartenente al e contestava gli accertamenti tecnici CP_1
eseguiti dal CTU nel procedimento per a.t.p., concludendo per il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e la condanna al pagamento delle spese di lite sia del presente giudizio di merito, sia della precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
La causa veniva istruita essenzialmente in via documentale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva assunta in decisione.
2. Tanto premesso, il Tribunale osserva che il con la Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta ha dedotto che nei terreni del ricorrente non sono presenti opere idrauliche di bonifica di cui il abbia titolo di proprietà, possesso o custodia, CP_1
specificando, inoltre, che gli interventi richiesti non rientrerebbero nel novero delle attività affidate dalle disposizioni normative vigenti e applicabili alla propria competenza amministrativa.
A fronte di tale specifica contestazione il ricorrente, a sostegno della domanda di risarcimento in forma specifica e per equivalente proposta per i danni subiti al terreno di sua proprietà, sito in Nemoli (Pz) alla c.da Isola del Bosco, distinto al catasto al fg n. 11 part. n. 230, a causa del mancato completamento, sul detto terreno, di un canale di drenaggio iniziato dalla Regione
Basilicata al fine di consentire la raccolta e l'incanalamento delle acque piovane, il ricorrente ha dedotto che il Comune di Nemoli rientrerebbe “all'interno del piano di classifica consortile, il quale oltre a delimitare il perimetro di contribuenza individua anche le proprietà immobiliari (tra le quali vi è appunto quella del ricorrente) che ricevono il beneficio dall'attività di bonifica e irrigazione del resistente”. Tali assunti sono rimasti CP_1
tuttavia sforniti di prova.
Ed invero, volendo inquadrare la domanda nell'ambito della responsabilità da cose in custodia
(art. 2051 c.c.), il ricorrente non ha provato il rapporto di custodia tra il convenuto CP_1
e l'opera idraulica indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, insistente sul terreno alla c.da Isola del Bosco di Nemoli (Pz).
Il ricorrente ha depositato solo la ctu espletata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro che tuttavia non contiene né avrebbe potuto contenere alcun elemento utile per provare tale aspetto che attiene evidentemente al merito della domanda giudiziale ed esula da ogni valutazione di tipo tecnico demandata all'ausiliario del giudice. Il ricorrente ha, inoltre, prodotto il titolo di proprietà del terreno, una perizia di parte e alcuni solleciti trasmessi non solo al convenuto ma CP_1 anche al ai quali non risulta che il Controparte_2 [...]
abbia mai fornito riscontro. Inoltre, con le note scritte ex art. 127 ter Controparte_1
c.p.c. depositate il 27.11.2023, il ricorrente ha depositato una ricevuta di pagamento pagoPA che tuttavia non appare utile per individuare il rapporto di custodia e che oltretutto indica quale ente creditore il . Controparte_1 CP_2
In assenza di prova sul rapporto di custodia in capo al Controparte_1
rispetto al canale di drenaggio indicato dal ricorrente nel ricorso non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni.
A medesime conclusioni è dato pervenire qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. non avendo il ricorrente provato la condotta illecita dell'ente convenuto così come l'elemento soggettivo. In particolare il ricorrente non ha depositato documentazione né ha articolato richieste di prove orali per comprovare l'incompleta esecuzione, a cura del CP_1
convenuto, del canale di drenaggio per la raccolta e l'incanalamento delle acque piovane che,
a suo dire, sarebbe stata la causa del dissesto idrogeologico e delle condizioni di instabilità del terreno di sua proprietà.
Per i motivi esposti la domanda di parte ricorrente va integralmente rigettata.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
3. Le spese di lite, incluse quelle del procedimento per atp, seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato in gazzetta l'08.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del giudizio e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese della ctu disposta nel procedimento per atp dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore del , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi euro 1.832,00 per compensi, oltre rimb. Parte_1
spese forf. nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, se dovuti. 3) pone definitivamente a carico di le spese della CTU disposta nel Parte_1
procedimento per a.t.p. iscritto al n. r.g. 496/2021 dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro.
Così deciso in Lagonegro in data 18.02.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara