Art. 95.
Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.
((L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 490.500 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 490.500 per le ricevitorie con riscossione di oltre lire milioni annui.))
L'Amministrazione del lotto puo' provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie, trattenendone l'importo sul rimborso forfettario di cui al secondo comma del presente articolo.
Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.
--------------- AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , gli stampati sono forniti dall'Amministrazione del lotto". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 4 febbraio 1958, n. 39 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1956. -------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 febbraio 1958, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1955.
Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.
((L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 490.500 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 490.500 per le ricevitorie con riscossione di oltre lire milioni annui.))
L'Amministrazione del lotto puo' provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie, trattenendone l'importo sul rimborso forfettario di cui al secondo comma del presente articolo.
Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.
--------------- AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , gli stampati sono forniti dall'Amministrazione del lotto". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 4 febbraio 1958, n. 39 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1956. -------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 febbraio 1958, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1955.