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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1749/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 febbraio 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott. ssa Daniela Francesca
Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1749/2020 R.G., promossa da
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Massimiliano Marinelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in Palermo, via Marchese di Villabianca, n.54;
ricorrente
contro l' – in persona del Presidente, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell' rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Stefano Dolce;
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 23.11.2020 parte ricorrente di cui in epigrafe agiva in opposizione
PER L'
[...]
e Notificazione n. 000350733/DDL del 21 giugno 2013, Controparte_2
notificato tramite affissione all'albo comunale dall'1 all'8 agosto 2013, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 125.572,00 a titolo di contributi previdenziali omessi, e di € 49.082,00
a titolo di somme aggiuntive;
Del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 000350733/T01 del 21 giugno 2013, notificato tramite affissione all'albo comunale dall'1 all'8 agosto 2013, con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 817,50 per avere “impiegato prima della regolare assunzione n. 05 lavoratori subordinati, per un totale di giorni 109, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”, e di € 5.000,00, per avere “impiegato prima della regolare assunzione n. 05
lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Ciò premesso, nel merito deduceva l'infondatezza della pretese avversarie giacchè a torto 'Istituto
avrebbe contestato la genuinità dei contratti di collaborazione a progetto conclusi dal nel periodo oggetto di accertamento, e precisamente dal giugno Parte_1
2008 al gennaio 2013.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza nel merito del ricorso e ne chiedevano il rigetto. CP_3
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza. *******
Il ricorso va qualificato come inammissibile in ossequio alla giurisprudenza formatasi in tema di impugnazione dei verbali di accertamento, cui questo Tribunale ha in diverse occasioni mostrato di prestare piena adesione, giacchè appunto difetterebbe un concreto interesse ad agire ( diversamente da quanto dedotto dal ricorrente non è stato intimato/ingiunto il pagamento immediato di Parte_1
somme né esiste un titolo esecutivo/ avviso di addebito relativo ai pretesi crediti contributivi giacchè
i verbali contengono solo la quantificazione delle somme che il datore di lavoro è tenuto a versare e la diffida a regolarizzare la propria posizione).
Ed invero la giurisprudenza di legittimità prevalente, è orientata nel senso che "in tema di sanzioni
amministrativi, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice
ordinario da parte dell'interessato ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, trattandosi di
un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva,
la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento
conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza-ingiunzione, unico atto contro
cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fatto eccezione solo per le contravvenzioni al
codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza di
normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed
a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-
ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della L. n. 689 del 1981, il
verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile
in sede giurisdizionale (Cass. 18 luglio 2003 n. 11236; 12 ottobre 2004 n. 20167; 30 maggio 2007 n.
12696; 3 agosto 2007 n. 18320; 12 ottobre 2007 n. 21493; 28 dicembre 2009 n. 27373)". Tale condivisibile orientamento è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione (
Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11369 ) che con condivisibile argomentare ha statuito che : Il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro.
Ed ancora : Quando invece riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà di pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione (Cass. S.U. 16/2007 e 18320/2007).
Non essendovi ragioni per discostarsi dal suddetto orientamento e conformemente all'indirizzo seguito dall'intestato Tribunale, rilevato il difetto della prefata condizione dell'azione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va dichiarata la inammissibilità dell'odierno ricorso.
L'esistenza di giurisprudenza non univoca sul punto, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
dichiara il ricorso inammissibile;
Compensa le spese di lite.
Enna, 11 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro