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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
1.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12208/2024 R.G. avente ad
OGGETTO: differenze retributive-incentivi per funzioni tecniche
TRA cf. rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Panico e Lucia Rambone, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Torino
n.118, come da procura in atti ricorrente
E
( ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81. resistente
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
A) di essere dipendente della resistente, addetta presso la UOD Genio Civile di Napoli, con decorrenza ed inquadramento di cui alle buste paga, agli atti;
B) di essere stato incaricata dalla resistente, quale addetta in qualità di tecnico, alla gestione di numerosi lavori di intervento sul territorio regionale;
C) che, in virtù delle funzioni tecniche assegnatele, le veniva riconosciuto dalla resistente - che ne autorizzava, altresì, la liquidazione con appositi decreti - un importo lordo a titolo di spese/incentivi tecnici e di missioni per visite effettuate sul cantiere;
D) che veniva
1 addetta alla direzione tecnica dei lavori di intervento, nei modi e nei termini specificati nei seguenti decreti:
1. Decreto n.17 del 12.05.2023, il quale le riconosceva € 35,56 a titolo di incentivo tecnico;
2. Decreto n.24 del 15.05.2023, il quale le riconosceva € 107,41 a titolo di incentivo tecnico;
3. Decreto n.21 del 12.05.2023, il quale le riconosceva € 125,48 a titolo di incentivo tecnico;
4. Decreto n.25 del 18.05.2023, il quale le riconosceva € 98,97 a titolo di incentivo tecnico;
5. Decreto n.23 del 12.05.2023, il quale le riconosceva € 105,73 a titolo di incentivo tecnico;
6. Decreto n.31 del 06.07.2023, il quale le riconosceva € 124,47 a titolo di incentivo tecnico;
7. Decreto n.30 del 04.07.2023, il quale le riconosceva € 168,04 a titolo di incentivo tecnico;
8. Decreto n.27 del 30.05.2023, il quale le riconosceva € 142,36 a titolo di incentivo tecnico;
9. Decreto n.35 del 28.07.2023, il quale le riconosceva € 127,81 a titolo di incentivo tecnico;
il tutto, per un importo complessivo di € 1.035,83;
E) che gli importi di cui ai suddetti decreti venivano determinati dalla resistente secondo quanto previsto dalle norme di settore, nonché dal regolamento incentivi tecnici in uso presso la resistente, agli atti;
F) che gli incentivi richiesti facevano riferimento a procedure di gara avviate e concluse dalla resistente per interventi sul territorio regionale e che, per le suddette attività, venivano stanziati appositi fondi, le cui risorse venivano ripartite tra le varie attività, secondo quanto previsto dalle norme, come emergeva dai decreti sopra individuati;
G) che gli importi richiesti non superavano il 50% del trattamento economico percepito, come emergeva dalle buste paga (agli atti), nonché dalla esiguità delle somme richieste;
H) che, nonostante l'adozione del regolamento incentivi tecnici ed il riconoscimento degli importi di cui al capo D), la resistente non provvedeva all'erogazione di quanto dovuto, come evincibile dalle buste paga;
I) che la resistente non corrispondeva dunque alcun incentivo di cui ai suddetti decreti;
J) che tra le parti intercorreva un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c.;
K) che la disciplina vigente degli incentivi in esame è dettata dell'art. 113, d.lgs. n. 50/2016, da esaminarsi in combinato disposto con gli artt. 31 e 213, del medesimo d.lgs. n. 50/2016, nonché con le disposizioni di “maggior dettaglio” dettate dall'Anac.
Concludeva: “affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso Voglia così provvedere: A) Accertare il diritto del ricorrente a percepire gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche assegnatagli e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione
, in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato per la carica Controparte_1 presso Palazzo Santa Lucia sito alla via Santa Lucia n.81 in Napoli, al pagamento dell'importo di €
1.035,83 a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui ai decreti in atti richiamati;
B) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari”.
2 Con memoria in data 9.12.2024 si costituiva la che, in relazione a Controparte_1 specifici decreti, deduceva che i lavori espletati erano stati attribuiti ai rispettivi operatori economici tramite affidamento diretto, in assenza di una qualsiasi procedura comparativa, laddove la Corte dei Conti, pronunciatasi in materia, ha ribadito la necessità del preventivo espletamento della gara ai fini del riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del citato Codice;
in relazione ad altri decreti, deduceva l'assenza di un riferimento alla ricorrente quale soggetto effettivamente incaricato dello svolgimento di funzioni tecniche, con conseguente incertezza circa i criteri di quantificazione dei compensi così come individuati nell'atto introduttivo. Ha concluso per la reiezione del ricorso perché inammissibile ed infondata la domanda proposta, col favore delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e, quindi, decisa, con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
La domanda può essere accolta solo in parte, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, condividendo questo giudicante le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa Sezione Lavoro in analoghe controversie ( cfr. sent. n. 29196/2024 GL dott.
A. Santulli;
sent. n. 4181/2024 GL dott. M. Dell'Erario ) .
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del compenso incentivante di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50/2016 in favore del personale degli uffici tecnici per la progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici.
Orbene, la Suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n.
109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed, infine, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche".
Per la ricostruzione del quadro normativo (v. Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n.
2284/2019) occorre partire dalla originaria formulazione dell'art. 18 della n. 109/1994 che così disponeva: "(Incentivi per la progettazione). 1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad
3 apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici".
Successivamente il D.L.
3.4.1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L 2.6.1995 n. 216, ha modificato il richiamato art. 18 della L. n. 109 del 1994 nei termini che seguono: "1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per
l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'articolo 7 il responsabile del procedimento e i loro collaboratori."
A seguito dell'entrata in vigore della legge 15.5.1997 n. 127 (l'art. 16 c. 3) l'art. 18 è stato così riformulato:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
La legge 16.6.1998 n. 191 (art. 2 c. 18) ha apportato ulteriori innovazioni all'art. 18 che, per effetto delle modifiche, recita: "L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
Infine, la legge 17.5.1999 n. 140 ha disposto con l'art. 13 c. 4 la modifica dell'art. 18 commi 1
e 1 bis che, per effetto delle modifiche, così recita:
"Una somma non superiore all' 1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento
4 e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".
In continuità con i principi affermati dalla Suprema Corte (v. sent. n. 8344 del 2011 e n.
13937 del 2017), l'art. 18, nella formulazione originaria ed in quella derivata dalle modifiche apportate dal D.L. n. 101 del 1995, convertito con modificazioni dalla L. n. 216 del 1995, ha attribuito alla contrattazione collettiva decentrata la possibilità di individuare la quota della percentuale del costo preventivato di un'opera o di un lavoro da destinare alla costituzione del Fondo interno da ripartire tra i soggetti individuati dalla norma.
Tanto in sintonia con l'art. 49 del D. Lgs. n. 29 del 1993 che aveva demandato alla contrattazione collettiva la regolamentazione del trattamento retributivo, fondamentale ed accessorio, dei pubblici dipendenti con rapporto di lavoro privatizzato.
La norma, infatti, si era limitata a porre i limiti legali all'intervento della contrattazione collettiva decentrata.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 16 c. 3 della L. n. 127 del 1997 la individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo, destinato al pagamento dell'incentivo,
è stata attribuita alla potestà regolamentare della Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione nel rispetto della normativa primaria, regola, questa, confermata dalle modifiche introdotte dall' art. 2 c. 18 della L. n. 191 del 1998 che ha dettato più precisi criteri per l'esercizio della potestà regolamentare (responsabilità professionali degli autori dei progetti e dei piani e degli incaricati della direzione dei lavoro e dei collaudi in corso d'opera), mentre la riformulazione dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 ad opera dell'art. 13 c. 4 della L. n. 144 del 1999 ha previsto che la potestà regolamentare dell'Amministrazione aggiudicatrice debba in sostanza compendiarsi nel recepimento dei criteri di ripartizione stabiliti dalla contrattazione collettiva decentrata.
E', quindi, intervenuto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che ha abrogato la L. 11 febbraio 1994 n. 109 ed il testo dell'art. 18, come integrato dalla legge
5 interpretativa, è stato trasfuso, ma con modificazioni, nell'art. 92, comma 5, il quale così recita:
“ Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri” (comma così modificato dalla L. 22 dicembre 2008, n.
201, art. 1, comma 10-quater, di conversione del D.L. n. 162 del 2008, in vigore dal
23/12/2008, quindi abrogato dalla L. n. 114 del 2014, art. 13, in vigore dal 19/8/2014).
Il suddetto decreto legislativo, inoltre, ha – come si è detto - espressamente previsto, all'art. 256, l'abrogazione della legge n. 109/1994 e della norma interpretativa dettata dal richiamato art. 1, comma 207, della legge n. 266/2005 (v. Cass. n.21398 del 2019).
La disciplina è stata, poi, affidata al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche
Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
In particolare, l'art. 113, comma 2, consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”.
Tale fondo può essere finalizzato a premiare, “esclusivamente”, le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per
6 investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.
Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”.
Inoltre lo stesso comma 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2. Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.).
Anche quest'ultima norma ha subito un nuovo intervento legislativo (dopo quello avvenuto con il D.Lgs. 56/2017, ad opera, in particolare, della legge di Bilancio 2018 (L.
205/2017), con il D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in L. 55/2019.
Tenuto conto, quindi, delle innumerevoli modifiche al dettato normativo intervenute nel tempo, risulta necessario individuare quale delle disposizioni normative sia effettivamente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
Orbene, le attività per le quali è chiesto il compenso sarebbero state svolte nel vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Così ricostruita la cornice normativa di riferimento appare, innanzitutto, utile rammentare che, nella materia in oggetto, il legislatore ha derogato alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001.
Ha, infatti, previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, un compenso ulteriore da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, emerge, pertanto, come la ratio della stessa possa essere ravvisata nel destinare una quota di risorse pubbliche a “incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione pubblica;
peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravi di costi per il bilancio
7 dell'ente interessato” (Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti deliberazione n. 51/2011/CONTR).
Quanto, poi, alla tipologia delle prestazioni professionali “ incentivabili”, la tassatività della loro elencazione si deduce dall'utilizzo dell'avverbio “esclusivamente” che lo precede, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione che ne implica la non estendibilità in via analogica.
Le condizioni generali per l'applicabilità della citata normativa sono, pertanto, quelle di seguito elencate.
1. che l'amministrazione si sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati, sempre tenendo a mente il necessario collegamento tra l'erogazione dell'incentivo ed il completamento dell'opera o dell'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto, in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti;
2. che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
3. che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell'appalto attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell'importo dei lavori di manutenzione posti a base di gara;
4. che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo;
5. che la possibilità di svolgere le funzioni tecniche non risulti esclusa, in concreto, dalla circostanza che l'amministrazione proceda all'affidamento con modalità diverse dalla gara.
Il secondo comma dell'art. 113 richiede, infatti, che l'incentivazione sia destinata a quelle funzioni tecniche svolte dai dipendenti “ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
Si presuppone, pertanto, che a monte vi sia una “gara”, cui del resto è parametrato il limite percentuale massimo dell'incentivo ed in assenza della quale gli incentivi non saranno erogabili (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 2/SEZAUT/
2019/QMIG del 9 gennaio 2019).
Da ultimo, la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo Sardegna – Delibera n.
96/2022/PAR ha ribadito la necessità del preventivo espletamento della gara ai fini del riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del citato Codice.
I giudici contabili della Sardegna, in particolare, nel richiamare quanto già affermato dalla
Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo Campania (Delibera n. 14/2021/PAR), hanno segnalato che “presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 113 del Codice dei
8 Contratti pubblici è ritenuta «in modo unanime e pacifico (…) l'esternalizzazione della produzione di beni e servizi o, comunque, il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell'importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche»” ed hanno rilevato che il ricorso ad una modalità di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), sia abilitante ai fini dell'attribuzione degli emolumenti in questione solo se l'affidamento sia stato preceduto
“dall'esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione di cui all'articolo 30 del codice dei contratti”.
Inoltre, nella stessa delibera n. 96/2022/PAR si conferma l'esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici “dell'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici, «salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale
l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determina a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria» (cfr. deliberazione n. 121/2020/PAR)”. Parte_2
In relazione a quest'ultima condizione, d'altro canto, la medesima parte ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo riconosce, testualmente, che “ la giurisprudenza consultiva delle sezioni regionali di controllo ha avuto modo di enucleare i presupposti in presenza dei quali è possibile erogare l'incentivo in parola: a) che sia stata esperita una procedura di gara ad evidenza pubblica…”;
Tanto premesso in termini generali, dalla documentazione in atti emerge che con decreto n.58 del 24.3.2010 la resistente approvava il regolamento n.7/2010 in attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
e con successiva deliberazione n.401 del 2018, anch'essa in atti allegata, la CP_1 resistente provvedeva all'approvazione delle modifiche al citato Regolamento n.7/2010.
Emerge, altresì, come la ricorrente sia stata addetta alla direzione tecnica dei lavori di intervento specificati nei decreti indicati, in cui i singoli importi a titolo di spese/incentivi tecniche e missioni per visite in cantiere erano stati riconosciuti ed approvati per la liquidazione da parte della resistente, come di seguito:
1. Decreto n.17 del 12.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 35,56 a titolo di incentivo tecnico;
2. Decreto n.24 del 15.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 107,41 a titolo di incentivo tecnico;
3. Decreto n.21 del 12.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 125,48 a titolo di incentivo tecnico;
4. Decreto n.25 del 18.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 98,97 a titolo di incentivo tecnico;
9 5. Decreto n.23 del 12.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 105,73 a titolo di incentivo tecnico;
6. Decreto n.31 del 06.07.2023, il quale riconosce al ricorrente € 124,47 a titolo di incentivo tecnico;
7. Decreto n.30 del 04.07.2023, il quale riconosce al ricorrente € 168,04 a titolo di incentivo tecnico;
8. Decreto n.27 del 30.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 142,36 a titolo di incentivo tecnico;
9. Decreto n.35 del 28.07.2023, il quale riconosce al ricorrente € 127,81 a titolo di incentivo tecnico;
il tutto, per un importo complessivo di € 1.035,83 .
Ebbene, dalla lettura dei suindicati decreti emerge, inequivocabilmente, come, contrariamente a quanto dichiarato dalla parte ricorrente in merito all'avvenuta indicazione, in ciascuno di essi, delle specifiche procedure di gara avviate e concluse dalla resistente per interventi sul territorio regionale, i lavori espletati, di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti), sono stati attribuiti ai rispettivi operatori economici tramite affidamento diretto, in conformità alle modalità di cui all'articolo 36, comma II, in assenza di una qualsiasi procedura comparativa e, pertanto, in violazione della normativa vigente in materia.
A ben vedere, gli unici tra i decreti sopra analiticamente indicati ove vi è il riferimento al concreto espletamento di una procedura di pubblica gara e che risultano, pertanto, adottati nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti risultano i seguenti : Decreto n.24 del
15.05.2023, Decreto n.21 del 12.05.2023, Decreto n.25 del 18.05.2023, Decreto n.23 del
12.05.2023, per un importo complessivo di € 437,59.
Solo in relazione a tale minore importo - considerata la sussistenza di tutti gli altri presupposti così come previsti dalla normativa sia primaria che regolamentare vigente in materia- la domanda giudiziale può, pertanto, trovare accoglimento.
Al contrario, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, per effetto dell'accertamento della mancanza, nella specie, di una delle condizioni legittimanti l'erogabilità degli incentivi in esame, la domanda giudiziale, così come formulata, in relazione alla restante parte della domanda giudiziale - compresa quella relativa ai decreti per i quali, pur non essendo stati menzionati nella memoria di costituzione della si evidenzia la Controparte_1 mancanza di un riferimento all'espletamento di una pubblica gara - va rigettata a nulla potendo rilevare, in assenza della ricorrenza dei presupposti di legge, l'avvenuta adozione, da parte della in maniera certamente illegittima, dei decreti suindicati ai quali, CP_1 evidentemente, non è stata data attuazione proprio nella consapevolezza della mancanza dei requisiti di legge e, quindi, temendo di incorrere in giudizi di responsabilità contabile.
Alla luce di tali principi – ai quali questo giudice ritiene di dare continuità - deve, senz'altro, escludersi che la retribuzione premiante possa riconoscersi in assenza del
10 preventivo espletamento di una pubblica gara, residuando, in tale evenienza, solo un'azione di tipo risarcitorio, azione che, tuttavia, esula dal presente giudizio.
Non risulta, infatti, avanzata dalla parte ricorrente alcuna domanda avente ad oggetto il risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno asseritamente subìto nella sua sfera patrimoniale per effetto del mancato pagamento dei compensi accessori maturati sulle attività incentivate da lui effettivamente eseguite, dovuto al comportamento inadempiente della
Amministrazione.
In parziale accoglimento della domanda giudiziale la va, pertanto, Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 437,59.
Detta somma va maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo ex art. 22 della l. n. 724/94.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, vengono compensate per la metà. Nel residuo, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda giudiziale, condanna la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , per la causale Parte_1 di cui in parte motiva, dell'importo di € 437,59, oltre accessori di legge;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà Controparte_1 delle spese di lite, metà che liquida in euro 750,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Napoli, 1.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
In persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
1.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12208/2024 R.G. avente ad
OGGETTO: differenze retributive-incentivi per funzioni tecniche
TRA cf. rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Panico e Lucia Rambone, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Torino
n.118, come da procura in atti ricorrente
E
( ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81. resistente
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
A) di essere dipendente della resistente, addetta presso la UOD Genio Civile di Napoli, con decorrenza ed inquadramento di cui alle buste paga, agli atti;
B) di essere stato incaricata dalla resistente, quale addetta in qualità di tecnico, alla gestione di numerosi lavori di intervento sul territorio regionale;
C) che, in virtù delle funzioni tecniche assegnatele, le veniva riconosciuto dalla resistente - che ne autorizzava, altresì, la liquidazione con appositi decreti - un importo lordo a titolo di spese/incentivi tecnici e di missioni per visite effettuate sul cantiere;
D) che veniva
1 addetta alla direzione tecnica dei lavori di intervento, nei modi e nei termini specificati nei seguenti decreti:
1. Decreto n.17 del 12.05.2023, il quale le riconosceva € 35,56 a titolo di incentivo tecnico;
2. Decreto n.24 del 15.05.2023, il quale le riconosceva € 107,41 a titolo di incentivo tecnico;
3. Decreto n.21 del 12.05.2023, il quale le riconosceva € 125,48 a titolo di incentivo tecnico;
4. Decreto n.25 del 18.05.2023, il quale le riconosceva € 98,97 a titolo di incentivo tecnico;
5. Decreto n.23 del 12.05.2023, il quale le riconosceva € 105,73 a titolo di incentivo tecnico;
6. Decreto n.31 del 06.07.2023, il quale le riconosceva € 124,47 a titolo di incentivo tecnico;
7. Decreto n.30 del 04.07.2023, il quale le riconosceva € 168,04 a titolo di incentivo tecnico;
8. Decreto n.27 del 30.05.2023, il quale le riconosceva € 142,36 a titolo di incentivo tecnico;
9. Decreto n.35 del 28.07.2023, il quale le riconosceva € 127,81 a titolo di incentivo tecnico;
il tutto, per un importo complessivo di € 1.035,83;
E) che gli importi di cui ai suddetti decreti venivano determinati dalla resistente secondo quanto previsto dalle norme di settore, nonché dal regolamento incentivi tecnici in uso presso la resistente, agli atti;
F) che gli incentivi richiesti facevano riferimento a procedure di gara avviate e concluse dalla resistente per interventi sul territorio regionale e che, per le suddette attività, venivano stanziati appositi fondi, le cui risorse venivano ripartite tra le varie attività, secondo quanto previsto dalle norme, come emergeva dai decreti sopra individuati;
G) che gli importi richiesti non superavano il 50% del trattamento economico percepito, come emergeva dalle buste paga (agli atti), nonché dalla esiguità delle somme richieste;
H) che, nonostante l'adozione del regolamento incentivi tecnici ed il riconoscimento degli importi di cui al capo D), la resistente non provvedeva all'erogazione di quanto dovuto, come evincibile dalle buste paga;
I) che la resistente non corrispondeva dunque alcun incentivo di cui ai suddetti decreti;
J) che tra le parti intercorreva un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c.;
K) che la disciplina vigente degli incentivi in esame è dettata dell'art. 113, d.lgs. n. 50/2016, da esaminarsi in combinato disposto con gli artt. 31 e 213, del medesimo d.lgs. n. 50/2016, nonché con le disposizioni di “maggior dettaglio” dettate dall'Anac.
Concludeva: “affinché l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso Voglia così provvedere: A) Accertare il diritto del ricorrente a percepire gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche assegnatagli e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione
, in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato per la carica Controparte_1 presso Palazzo Santa Lucia sito alla via Santa Lucia n.81 in Napoli, al pagamento dell'importo di €
1.035,83 a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui ai decreti in atti richiamati;
B) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari”.
2 Con memoria in data 9.12.2024 si costituiva la che, in relazione a Controparte_1 specifici decreti, deduceva che i lavori espletati erano stati attribuiti ai rispettivi operatori economici tramite affidamento diretto, in assenza di una qualsiasi procedura comparativa, laddove la Corte dei Conti, pronunciatasi in materia, ha ribadito la necessità del preventivo espletamento della gara ai fini del riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del citato Codice;
in relazione ad altri decreti, deduceva l'assenza di un riferimento alla ricorrente quale soggetto effettivamente incaricato dello svolgimento di funzioni tecniche, con conseguente incertezza circa i criteri di quantificazione dei compensi così come individuati nell'atto introduttivo. Ha concluso per la reiezione del ricorso perché inammissibile ed infondata la domanda proposta, col favore delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e, quindi, decisa, con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
La domanda può essere accolta solo in parte, secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, condividendo questo giudicante le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa Sezione Lavoro in analoghe controversie ( cfr. sent. n. 29196/2024 GL dott.
A. Santulli;
sent. n. 4181/2024 GL dott. M. Dell'Erario ) .
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del compenso incentivante di cui all'art.113 del D.Lgs n. 50/2016 in favore del personale degli uffici tecnici per la progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici.
Orbene, la Suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciare su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato, dapprima, dall'art. 18 della legge n.
109/1994, più volte modificato dal legislatore, quindi dall'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 ed, infine, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione" ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche".
Per la ricostruzione del quadro normativo (v. Cass. n. 13937/2017 e, più di recente, Cass. n.
2284/2019) occorre partire dalla originaria formulazione dell'art. 18 della n. 109/1994 che così disponeva: "(Incentivi per la progettazione). 1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad
3 apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici".
Successivamente il D.L.
3.4.1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L 2.6.1995 n. 216, ha modificato il richiamato art. 18 della L. n. 109 del 1994 nei termini che seguono: "1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per
l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'articolo 7 il responsabile del procedimento e i loro collaboratori."
A seguito dell'entrata in vigore della legge 15.5.1997 n. 127 (l'art. 16 c. 3) l'art. 18 è stato così riformulato:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
La legge 16.6.1998 n. 191 (art. 2 c. 18) ha apportato ulteriori innovazioni all'art. 18 che, per effetto delle modifiche, recita: "L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
Infine, la legge 17.5.1999 n. 140 ha disposto con l'art. 13 c. 4 la modifica dell'art. 18 commi 1
e 1 bis che, per effetto delle modifiche, così recita:
"Una somma non superiore all' 1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento
4 e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".
In continuità con i principi affermati dalla Suprema Corte (v. sent. n. 8344 del 2011 e n.
13937 del 2017), l'art. 18, nella formulazione originaria ed in quella derivata dalle modifiche apportate dal D.L. n. 101 del 1995, convertito con modificazioni dalla L. n. 216 del 1995, ha attribuito alla contrattazione collettiva decentrata la possibilità di individuare la quota della percentuale del costo preventivato di un'opera o di un lavoro da destinare alla costituzione del Fondo interno da ripartire tra i soggetti individuati dalla norma.
Tanto in sintonia con l'art. 49 del D. Lgs. n. 29 del 1993 che aveva demandato alla contrattazione collettiva la regolamentazione del trattamento retributivo, fondamentale ed accessorio, dei pubblici dipendenti con rapporto di lavoro privatizzato.
La norma, infatti, si era limitata a porre i limiti legali all'intervento della contrattazione collettiva decentrata.
A seguito delle modifiche apportate dall'art. 16 c. 3 della L. n. 127 del 1997 la individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo, destinato al pagamento dell'incentivo,
è stata attribuita alla potestà regolamentare della Amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione nel rispetto della normativa primaria, regola, questa, confermata dalle modifiche introdotte dall' art. 2 c. 18 della L. n. 191 del 1998 che ha dettato più precisi criteri per l'esercizio della potestà regolamentare (responsabilità professionali degli autori dei progetti e dei piani e degli incaricati della direzione dei lavoro e dei collaudi in corso d'opera), mentre la riformulazione dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 ad opera dell'art. 13 c. 4 della L. n. 144 del 1999 ha previsto che la potestà regolamentare dell'Amministrazione aggiudicatrice debba in sostanza compendiarsi nel recepimento dei criteri di ripartizione stabiliti dalla contrattazione collettiva decentrata.
E', quindi, intervenuto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che ha abrogato la L. 11 febbraio 1994 n. 109 ed il testo dell'art. 18, come integrato dalla legge
5 interpretativa, è stato trasfuso, ma con modificazioni, nell'art. 92, comma 5, il quale così recita:
“ Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri” (comma così modificato dalla L. 22 dicembre 2008, n.
201, art. 1, comma 10-quater, di conversione del D.L. n. 162 del 2008, in vigore dal
23/12/2008, quindi abrogato dalla L. n. 114 del 2014, art. 13, in vigore dal 19/8/2014).
Il suddetto decreto legislativo, inoltre, ha – come si è detto - espressamente previsto, all'art. 256, l'abrogazione della legge n. 109/1994 e della norma interpretativa dettata dal richiamato art. 1, comma 207, della legge n. 266/2005 (v. Cass. n.21398 del 2019).
La disciplina è stata, poi, affidata al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche
Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
In particolare, l'art. 113, comma 2, consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”.
Tale fondo può essere finalizzato a premiare, “esclusivamente”, le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per
6 investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.
Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”.
Inoltre lo stesso comma 3 prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2. Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.).
Anche quest'ultima norma ha subito un nuovo intervento legislativo (dopo quello avvenuto con il D.Lgs. 56/2017, ad opera, in particolare, della legge di Bilancio 2018 (L.
205/2017), con il D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in L. 55/2019.
Tenuto conto, quindi, delle innumerevoli modifiche al dettato normativo intervenute nel tempo, risulta necessario individuare quale delle disposizioni normative sia effettivamente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
Orbene, le attività per le quali è chiesto il compenso sarebbero state svolte nel vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Così ricostruita la cornice normativa di riferimento appare, innanzitutto, utile rammentare che, nella materia in oggetto, il legislatore ha derogato alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal d.lgs. n. 165/2001.
Ha, infatti, previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, un compenso ulteriore da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, emerge, pertanto, come la ratio della stessa possa essere ravvisata nel destinare una quota di risorse pubbliche a “incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione pubblica;
peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravi di costi per il bilancio
7 dell'ente interessato” (Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti deliberazione n. 51/2011/CONTR).
Quanto, poi, alla tipologia delle prestazioni professionali “ incentivabili”, la tassatività della loro elencazione si deduce dall'utilizzo dell'avverbio “esclusivamente” che lo precede, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione che ne implica la non estendibilità in via analogica.
Le condizioni generali per l'applicabilità della citata normativa sono, pertanto, quelle di seguito elencate.
1. che l'amministrazione si sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati, sempre tenendo a mente il necessario collegamento tra l'erogazione dell'incentivo ed il completamento dell'opera o dell'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto, in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti;
2. che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
3. che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell'appalto attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell'importo dei lavori di manutenzione posti a base di gara;
4. che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo;
5. che la possibilità di svolgere le funzioni tecniche non risulti esclusa, in concreto, dalla circostanza che l'amministrazione proceda all'affidamento con modalità diverse dalla gara.
Il secondo comma dell'art. 113 richiede, infatti, che l'incentivazione sia destinata a quelle funzioni tecniche svolte dai dipendenti “ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
Si presuppone, pertanto, che a monte vi sia una “gara”, cui del resto è parametrato il limite percentuale massimo dell'incentivo ed in assenza della quale gli incentivi non saranno erogabili (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 2/SEZAUT/
2019/QMIG del 9 gennaio 2019).
Da ultimo, la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo Sardegna – Delibera n.
96/2022/PAR ha ribadito la necessità del preventivo espletamento della gara ai fini del riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del citato Codice.
I giudici contabili della Sardegna, in particolare, nel richiamare quanto già affermato dalla
Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo Campania (Delibera n. 14/2021/PAR), hanno segnalato che “presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 113 del Codice dei
8 Contratti pubblici è ritenuta «in modo unanime e pacifico (…) l'esternalizzazione della produzione di beni e servizi o, comunque, il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell'importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche»” ed hanno rilevato che il ricorso ad una modalità di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a), sia abilitante ai fini dell'attribuzione degli emolumenti in questione solo se l'affidamento sia stato preceduto
“dall'esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione di cui all'articolo 30 del codice dei contratti”.
Inoltre, nella stessa delibera n. 96/2022/PAR si conferma l'esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici “dell'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti pubblici, «salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale
l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determina a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria» (cfr. deliberazione n. 121/2020/PAR)”. Parte_2
In relazione a quest'ultima condizione, d'altro canto, la medesima parte ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo riconosce, testualmente, che “ la giurisprudenza consultiva delle sezioni regionali di controllo ha avuto modo di enucleare i presupposti in presenza dei quali è possibile erogare l'incentivo in parola: a) che sia stata esperita una procedura di gara ad evidenza pubblica…”;
Tanto premesso in termini generali, dalla documentazione in atti emerge che con decreto n.58 del 24.3.2010 la resistente approvava il regolamento n.7/2010 in attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
e con successiva deliberazione n.401 del 2018, anch'essa in atti allegata, la CP_1 resistente provvedeva all'approvazione delle modifiche al citato Regolamento n.7/2010.
Emerge, altresì, come la ricorrente sia stata addetta alla direzione tecnica dei lavori di intervento specificati nei decreti indicati, in cui i singoli importi a titolo di spese/incentivi tecniche e missioni per visite in cantiere erano stati riconosciuti ed approvati per la liquidazione da parte della resistente, come di seguito:
1. Decreto n.17 del 12.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 35,56 a titolo di incentivo tecnico;
2. Decreto n.24 del 15.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 107,41 a titolo di incentivo tecnico;
3. Decreto n.21 del 12.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 125,48 a titolo di incentivo tecnico;
4. Decreto n.25 del 18.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 98,97 a titolo di incentivo tecnico;
9 5. Decreto n.23 del 12.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 105,73 a titolo di incentivo tecnico;
6. Decreto n.31 del 06.07.2023, il quale riconosce al ricorrente € 124,47 a titolo di incentivo tecnico;
7. Decreto n.30 del 04.07.2023, il quale riconosce al ricorrente € 168,04 a titolo di incentivo tecnico;
8. Decreto n.27 del 30.05.2023, il quale riconosce al ricorrente € 142,36 a titolo di incentivo tecnico;
9. Decreto n.35 del 28.07.2023, il quale riconosce al ricorrente € 127,81 a titolo di incentivo tecnico;
il tutto, per un importo complessivo di € 1.035,83 .
Ebbene, dalla lettura dei suindicati decreti emerge, inequivocabilmente, come, contrariamente a quanto dichiarato dalla parte ricorrente in merito all'avvenuta indicazione, in ciascuno di essi, delle specifiche procedure di gara avviate e concluse dalla resistente per interventi sul territorio regionale, i lavori espletati, di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti), sono stati attribuiti ai rispettivi operatori economici tramite affidamento diretto, in conformità alle modalità di cui all'articolo 36, comma II, in assenza di una qualsiasi procedura comparativa e, pertanto, in violazione della normativa vigente in materia.
A ben vedere, gli unici tra i decreti sopra analiticamente indicati ove vi è il riferimento al concreto espletamento di una procedura di pubblica gara e che risultano, pertanto, adottati nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti risultano i seguenti : Decreto n.24 del
15.05.2023, Decreto n.21 del 12.05.2023, Decreto n.25 del 18.05.2023, Decreto n.23 del
12.05.2023, per un importo complessivo di € 437,59.
Solo in relazione a tale minore importo - considerata la sussistenza di tutti gli altri presupposti così come previsti dalla normativa sia primaria che regolamentare vigente in materia- la domanda giudiziale può, pertanto, trovare accoglimento.
Al contrario, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, per effetto dell'accertamento della mancanza, nella specie, di una delle condizioni legittimanti l'erogabilità degli incentivi in esame, la domanda giudiziale, così come formulata, in relazione alla restante parte della domanda giudiziale - compresa quella relativa ai decreti per i quali, pur non essendo stati menzionati nella memoria di costituzione della si evidenzia la Controparte_1 mancanza di un riferimento all'espletamento di una pubblica gara - va rigettata a nulla potendo rilevare, in assenza della ricorrenza dei presupposti di legge, l'avvenuta adozione, da parte della in maniera certamente illegittima, dei decreti suindicati ai quali, CP_1 evidentemente, non è stata data attuazione proprio nella consapevolezza della mancanza dei requisiti di legge e, quindi, temendo di incorrere in giudizi di responsabilità contabile.
Alla luce di tali principi – ai quali questo giudice ritiene di dare continuità - deve, senz'altro, escludersi che la retribuzione premiante possa riconoscersi in assenza del
10 preventivo espletamento di una pubblica gara, residuando, in tale evenienza, solo un'azione di tipo risarcitorio, azione che, tuttavia, esula dal presente giudizio.
Non risulta, infatti, avanzata dalla parte ricorrente alcuna domanda avente ad oggetto il risarcimento, ex art. 1218 c.c., del danno asseritamente subìto nella sua sfera patrimoniale per effetto del mancato pagamento dei compensi accessori maturati sulle attività incentivate da lui effettivamente eseguite, dovuto al comportamento inadempiente della
Amministrazione.
In parziale accoglimento della domanda giudiziale la va, pertanto, Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 437,59.
Detta somma va maggiorata degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo ex art. 22 della l. n. 724/94.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, vengono compensate per la metà. Nel residuo, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda giudiziale, condanna la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , per la causale Parte_1 di cui in parte motiva, dell'importo di € 437,59, oltre accessori di legge;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà Controparte_1 delle spese di lite, metà che liquida in euro 750,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Napoli, 1.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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