Articolo 22 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 21Articolo 23
Versione
11 aprile 1953
Art. 22.
Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:
il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;
il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;
il 65 per cento allo Stato.
Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato e' portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'art. 7.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953