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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 881/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato l'8.11.2021 da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
Filippo Doni, giusta procura alle liti per notaio di Roma rep 21569/80974 del Per_1 21.7.2015, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Inps di Venezia, Dorsoduro 3500/D
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Galeotafiore, in virtù di CP_1 mandato rilasciato per il ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato in Venezia
Mestre, via Verdi 33 (studio avv. Azzarini)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 408/2021 del
7.10.2021
IN PUNTO: assegni familiari
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”preliminarmente dichiarare (periodo ante 2011-2012) cessata la materia del contendere.
Nel merito rigettarsi ogni domanda ulteriore per il periodo ante 2011-2012. Rigettarsi ogni domanda per il periodo 2015 per incompletezza della documentazione amministrativa.
In ogni caso compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine compensati.””
1
Per l'appellato: “”…rigetto integrale del ricorso in appello presentato dall' in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore e di tutte le domande in esso contenute, perché infondato sia in fatto che in diritto, con la conferma della sentenza n. 408/2021 del
Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro nel giudizio di primo grado avente RG
n.1119/2017. Spese, diritti, spese generali e onorari, rimborso forfettario rifusi, con distrazione a favore del procuratore anticipatario ””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto la domanda proposta da ed ha condannato l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 Pt_1 dell'importo di € 1.432,50 a titolo di assegni familiari per il periodo luglio 2011-febbraio 2012 e gennaio-luglio 2015, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria oltre alle spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamati i fatti di causa e gli atti processuali, ha rilevato che, quanto al periodo luglio 2011-febbraio 2012, in sede di costituzione l' non aveva Controparte_2 dedotto alcuna circostanza o contestazione riguardo al conteggio posto a base della quantificazione della domanda principale né con riferimento al reddito percepito dalla moglie convivente di , formulando tali rilievi solo con le note di trattazione CP_1 scritta ex art 221, co 4, d.l. 34/2020 (del 6.10.2021) e dunque tardivamente;
né l' CP_3 poteva invocare la eccezione di effettuato pagamento in quanto lo stesso era rilevabile d'ufficio sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti mentre nella fattispecie non era in discussione il pagamento del minor importo di € 540,10 effettuato dall' ma si Pt_1 trattava di ricostruire, sulla base di allegazioni tardive e di documenti prodotti in un momento in cui il contraddittorio non era più possibile, l'ammontare di un credito rispetto al quale constatare la satisfattività o meno del pagamento effettuato;
conseguentemente l'Ente era tenuto a corrispondere la differenza tra € 1.100,00 (richiesta con il ricorso introduttivo) e quanto pagato (€ 540,10).
2.1 Quanto agli assegni familiari relativi al secondo periodo l' non aveva spiegato la Pt_1 ragione per la quale le buste paga ed il modello SR 163 avessero essenziale rilevanza impeditiva rispetto al diritto, i cui fatti costitutivi non erano stati contestati;
peraltro, dalle produzioni attoree, risultava che alla domanda amministrativa presentata all' era stato Pt_1 allegato l'estratto conto previdenziale senza che l' avesse indicato quali ulteriori dati CP_3 retributivi ricavabili solo dalle buste paga fossero ancora necessari. Analogamente l'avvenuto pagamento degli ANF per il periodo precedente dimostrava che la documentazione in possesso dell'Ente era adeguata ed idonea ad un utile pagamento tenuto conto che l'IBAN era stato indicato nella precedente domanda trasmessa unitamente alla domanda per il periodo successivo.
3. L'Ente previdenziale ha impugnato la sentenza con due motivi.
ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della decisione di CP_1 primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 16 gennaio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'Ente appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto decaduto dal diritto di provare l'intervenuto pagamento integrale Pt_1
2 delle somme oggetto di causa, condannandolo al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già versate. L' ha evidenziato come in primo grado, fin dalla costituzione, era stata prodotta la prova del CP_3 pagamento della prestazione oggetto di causa per l'anno 2011 – 2012 rilevando che il pagamento era stato effettuato in misura minore rispetto al richiesto in quanto risultavano redditi del nucleo familiare (del coniuge del ricorrente) superiori a quelli dichiarati nella istanza amministrativa ed anche nel ricorso giudiziario.
In occasione dei rinvii disposti nel primo grado, parte ricorrente non aveva mai contestato tale circostanza, limitandosi ad eccepire che era incorso nella decadenza dalla prova della stessa Pt_1 ex art. 416 c.p.c.; con le note di trattazione scritta del 06.10.2021 aveva, poi, prodotto la Pt_1 prova dei redditi del coniuge con i conseguenziali calcoli. Ha evidenziato che le note di trattazione scritta erano da considerarsi come prima “udienza” nella quale era stato possibile produrre la documentazione relativa ai criteri di calcolo utilizzati dall' e le stesse erano configurate come esplicative del diritto alla difesa, surrogato di quello Pt_1 esercitabile in udienza.
Quanto prodotto ed eccepito in tale sede andava equiparato a quanto prodotto ed eccepito in udienza, con la conseguenza che, ove nuova documentazione era stata prodotta in tale sede, non poteva escludersene la utilizzabilità per il fatto di essere stata prodotta con le note di trattazione scritta. I documenti prodotti costituivano prova dell'esatto adempimento, ovvero, in altri termini, della cessazione della materia del contendere per gli relativi al primo rapporto di lavoro, Pt_2 declaratoria che, in quanto tale, era rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salvo il giudicato interno. La relativa documentazione ben poteva essere acquisita al di fuori dei limiti relativi all'ammissibilità delle prove in giudizio, sia nell'ambito dei poteri istruttori del Giudice del lavoro diretti all'accertamento della verità oggettiva, sia nell'ambito dei poteri istruttori connessi alla rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato (pagamento, cessazione della materia del contendere, interruzione della prescrizione, prescrizione in materia contributiva, ecc…). Con il secondo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui aveva omesso di dare rilievo alla circostanza della mancata comunicazione delle coordinate bancarie presso cui effettuare il pagamento, delle buste paga e della segnalazione all' . CP_4 L' aveva necessità di verificare la corrispondenza tra quanto indicato nell'estratto conto CP_3 previdenziale e quanto invece risultante dalle buste paga, anche per quantificare l'avverso diritto;
anche la segnalazione all' assumeva rilievo a tal fine, in quanto, in mancanza, l' CP_4 Pt_1 non poteva che ritenere che quanto dichiarato dal datore di lavoro (avvenuto pagamento degli A.N.F.) corrispondesse al vero. Quanto all'IBAN, lo stesso deve essere inoltrato con ogni domanda in modo che il pagamento si possa svolgere senza disguidi, non potendosi di per sé utilizzare le coordinate bancarie relative ad una distinta domanda amministrativa;
ciò in quanto il sistema non consente di abbinare gli IBAN relativi a diverse domande, ancorché di prestazioni dello stesso tipo per periodi differenti. L' era dunque impossibilitato a procedere al relativo pagamento e la relativa domanda CP_3 giudiziale andava rigettata per difetto di domanda amministrativa (o, comunque incompleta) con compensazione delle spese di lite.
6. L'appellato ha evidenziato che nel ricorso introduttivo del giudizio (paragrafo 4 CP_1 pagine 1-2) il ricorrente aveva dichiarato di possedere i requisiti reddituali richiesti per la concessione dell'assegno al nucleo familiare nel periodo lavorativo succitato e l' , nel costituirsi Pt_1 in giudizio, si era limitato a dedurre che in relazione al periodo luglio 2011 - Febbraio 2012, l'istituto ha provveduto alla liquidazione di quanto richiesto…,.” allegando il provvedimento di liquidazione dell'importo di €. 540,10 con data di disponibilità 01.03.2018. Ha rilevato che ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda a pena di decadenza ed indicare, sempre a pena di decadenza, i mezzi di prova di dei quali intende avvalersi.
Nella memoria di costituzione in giudizio l'istituto non aveva affatto contestato che il ricorrente non avesse i requisiti reddituali richiesti per la concessione dell'assegno al nucleo familiare nel succitato periodo nè aveva indicato alcun mezzo di prova in merito;
anche nel procedimento amministrativo l nulla aveva obiettato sul punto. Pt_1
3 Nel ricorso in appello l ha sostenuto di aver tempestivamente eccepito (all'udienza del 13 Pt_1 giugno 2018) che il pagamento era stato effettuato in misura minore rispetto al richiesto in quanto risultavano redditi del nucleo familiare del coniuge del ricorrente superiori a quelli dichiarati da parte ricorrente in sede di istanza amministrativa ed anche con il ricorso giudiziario, senza spiegare perché tale eccezione era stata svolta soltanto alla udienza tenutasi il 13 giugno 2018.
Non era dato, inoltre, comprendere per quali ragioni le note di trattazione scritta del 6 ottobre 2021 dovevano essere considerate come prima udienza.
Né potevano invocarsi i poteri istruttori del Giudice in casi di decadenza atteso che nella memoria di costituzione non risultava alcuna “semiplena probatio” né l'individuazione ex actis di una pista probatoria sì da poter porre in essere i poteri istruttori di cui all'art. 421 cpc. In merito alla dedotta mancata comunicazione dell'IBAN ha rilevato come l' ne era a Pt_1 conoscenza essendo stato comunicato all'Istituto con la domanda amministrativa relativa al periodo precedente ed in relazione alla quale l'Ente aveva provveduto ad effettuare il pagamento in data 01.03.2018, ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Quanto alle deduzioni relative alle buste paga, risultava provato dall'allegato 8 che il ricorrente, con Parte la domanda di aveva inviato all' l'estratto conto previdenziale dalle cui risultanze Pt_1 emergeva come l'Ente era in possesso dei dati relativi agli importi delle buste paga tenuto conto che tramite le comunicazioni telematiche, l' era in possesso di tutti i dati relativi ai rapporti di CP_3 lavoro (Emens). La pretestuosità dell'eccezione dell' risultava dimostrata anche dalla mail del 29.06.2017 con Pt_1 la quale l'Istituto aveva richiesto al ricorrente “copia della denuncia all'Ispettorato del Lavoro” e delle buste-paga da luglio 2014 a giugno 2015 della società Euromontaggi di AB SA e C. snc, società per la quale il ricorrente non aveva mai lavorato;
peraltro la normativa in materia non prevede assolutamente che il richiedente debba presentare una denuncia all'Ispettorato del Lavoro ovvero debba consegnare le buste-paga ed il modello SR163.
7. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Rispetto al primo motivo di impugnazione va precisato che l' , avuto riguardo all'elemento Pt_1 reddituale (che costituisce presupposto per il riconoscimento e la corretta erogazione degli ANF, collegati al reddito percepito dal nucleo familiare) sia nel corso del procedimento amministrativo e sia in sede giudiziale non ha mai contestato tale presupposto e nella memoria di costituzione in giudizio si è limitato semplicemente a precisare, avuto riguardo al periodo 7/2011-2/2012, di aver provveduto a liquidare la prestazione nella misura di € 540,10 senza null'altro dedurre in merito e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. L' ha provveduto a verificare il requisito reddituale solo in un momento successivo, CP_3 deducendo tale accertamento nel giudizio di primo grado solo con le note di trattazione scritta del
6.10.2021. Le deduzioni difensive e la produzione documentale effettuate con le note scritte del 6.10.2021 risultavano indiscutibilmente tardive rispetto alle previsioni di cui all'art. 416 c.p.c. con ogni conseguente preclusione processuale. Nessun rilievo assumono le deduzioni dell' per cui le eccezioni e le deduzioni formulate nelle Pt_1 note di trattazione scritta del 6.10.2021 erano da ritenersi tempestive dovendosi le stesse equipararsi alla prima udienza, nulla avendo dedotto riguardo.
9. Con riferimento agli ANF per il periodo 1/2015-7/2015 (di cui al secondo motivo di impugnazione) le deduzioni dell' sono prive di rilievo atteso che, per il riconoscimento della Pt_1 prestazione oggetto di causa, non è prevista alcuna preventiva denunzia da parte dell'interessato all'Ispettorato del Lavoro né è richiesta la produzione delle buste paga inerenti il rapporto di lavoro intercorso con il datore di lavoro atteso che l'Ente è in possesso dei dati retributivi del CP_2 lavoratore dipendente in ragione delle denunzie mensili che il datore di lavoro presenta all' ai Pt_1 fini contributivi. L' , peraltro, aveva richiesto le buste paga riferite alla Euromontaggi di AB SA e C. Pt_1 snc, società per la quale il ricorrente non aveva mai lavorato.
In occasione della presentazione della domanda il aveva, inoltre, correttamente allegato il CP_1 modello SR163. Nel merito, inoltre, l' non ha mai contestato la sussistenza dei presupposti per il Controparte_2 riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare per il periodo in oggetto (gennaio-luglio 2015).
4 10. Quanto alla dedotta mancata indicazione dell'IBAN, ancorchè non risultava indicato nella domanda presentata in via amministrativa in data 26.7.2016, tuttavia l' era in possesso dei Pt_1 relativi dati visto che poco prima della costituzione in giudizio aveva provveduto a liquidare in favore del la prestazione per il periodo precedente dedotto in giudizio e dunque ben avrebbe CP_1 potuto, anche dopo l'instaurazione del presente giudizio, erogare la prestazione richiesta non essendovi rilievi e/o contestazioni riguardo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione. In ogni caso l'iban è elemento irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di causa potendo, al più, determinare un ritardo nel pagamento della prestazione che l' ben CP_3 avrebbe potuto liquidare successivamente dopo la instaurazione del presente giudizio.
11. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (da € 1.100,00 ad € 5.200,00 ) e secondo le aliquote medie.
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva con distrazione in favore del procuratore costituito anticipatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato l'8.11.2021 da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1
Filippo Doni, giusta procura alle liti per notaio di Roma rep 21569/80974 del Per_1 21.7.2015, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Inps di Venezia, Dorsoduro 3500/D
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Galeotafiore, in virtù di CP_1 mandato rilasciato per il ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato in Venezia
Mestre, via Verdi 33 (studio avv. Azzarini)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 408/2021 del
7.10.2021
IN PUNTO: assegni familiari
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”preliminarmente dichiarare (periodo ante 2011-2012) cessata la materia del contendere.
Nel merito rigettarsi ogni domanda ulteriore per il periodo ante 2011-2012. Rigettarsi ogni domanda per il periodo 2015 per incompletezza della documentazione amministrativa.
In ogni caso compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine compensati.””
1
Per l'appellato: “”…rigetto integrale del ricorso in appello presentato dall' in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore e di tutte le domande in esso contenute, perché infondato sia in fatto che in diritto, con la conferma della sentenza n. 408/2021 del
Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro nel giudizio di primo grado avente RG
n.1119/2017. Spese, diritti, spese generali e onorari, rimborso forfettario rifusi, con distrazione a favore del procuratore anticipatario ””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto la domanda proposta da ed ha condannato l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 Pt_1 dell'importo di € 1.432,50 a titolo di assegni familiari per il periodo luglio 2011-febbraio 2012 e gennaio-luglio 2015, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria oltre alle spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamati i fatti di causa e gli atti processuali, ha rilevato che, quanto al periodo luglio 2011-febbraio 2012, in sede di costituzione l' non aveva Controparte_2 dedotto alcuna circostanza o contestazione riguardo al conteggio posto a base della quantificazione della domanda principale né con riferimento al reddito percepito dalla moglie convivente di , formulando tali rilievi solo con le note di trattazione CP_1 scritta ex art 221, co 4, d.l. 34/2020 (del 6.10.2021) e dunque tardivamente;
né l' CP_3 poteva invocare la eccezione di effettuato pagamento in quanto lo stesso era rilevabile d'ufficio sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti mentre nella fattispecie non era in discussione il pagamento del minor importo di € 540,10 effettuato dall' ma si Pt_1 trattava di ricostruire, sulla base di allegazioni tardive e di documenti prodotti in un momento in cui il contraddittorio non era più possibile, l'ammontare di un credito rispetto al quale constatare la satisfattività o meno del pagamento effettuato;
conseguentemente l'Ente era tenuto a corrispondere la differenza tra € 1.100,00 (richiesta con il ricorso introduttivo) e quanto pagato (€ 540,10).
2.1 Quanto agli assegni familiari relativi al secondo periodo l' non aveva spiegato la Pt_1 ragione per la quale le buste paga ed il modello SR 163 avessero essenziale rilevanza impeditiva rispetto al diritto, i cui fatti costitutivi non erano stati contestati;
peraltro, dalle produzioni attoree, risultava che alla domanda amministrativa presentata all' era stato Pt_1 allegato l'estratto conto previdenziale senza che l' avesse indicato quali ulteriori dati CP_3 retributivi ricavabili solo dalle buste paga fossero ancora necessari. Analogamente l'avvenuto pagamento degli ANF per il periodo precedente dimostrava che la documentazione in possesso dell'Ente era adeguata ed idonea ad un utile pagamento tenuto conto che l'IBAN era stato indicato nella precedente domanda trasmessa unitamente alla domanda per il periodo successivo.
3. L'Ente previdenziale ha impugnato la sentenza con due motivi.
ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della decisione di CP_1 primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 16 gennaio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'Ente appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto decaduto dal diritto di provare l'intervenuto pagamento integrale Pt_1
2 delle somme oggetto di causa, condannandolo al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già versate. L' ha evidenziato come in primo grado, fin dalla costituzione, era stata prodotta la prova del CP_3 pagamento della prestazione oggetto di causa per l'anno 2011 – 2012 rilevando che il pagamento era stato effettuato in misura minore rispetto al richiesto in quanto risultavano redditi del nucleo familiare (del coniuge del ricorrente) superiori a quelli dichiarati nella istanza amministrativa ed anche nel ricorso giudiziario.
In occasione dei rinvii disposti nel primo grado, parte ricorrente non aveva mai contestato tale circostanza, limitandosi ad eccepire che era incorso nella decadenza dalla prova della stessa Pt_1 ex art. 416 c.p.c.; con le note di trattazione scritta del 06.10.2021 aveva, poi, prodotto la Pt_1 prova dei redditi del coniuge con i conseguenziali calcoli. Ha evidenziato che le note di trattazione scritta erano da considerarsi come prima “udienza” nella quale era stato possibile produrre la documentazione relativa ai criteri di calcolo utilizzati dall' e le stesse erano configurate come esplicative del diritto alla difesa, surrogato di quello Pt_1 esercitabile in udienza.
Quanto prodotto ed eccepito in tale sede andava equiparato a quanto prodotto ed eccepito in udienza, con la conseguenza che, ove nuova documentazione era stata prodotta in tale sede, non poteva escludersene la utilizzabilità per il fatto di essere stata prodotta con le note di trattazione scritta. I documenti prodotti costituivano prova dell'esatto adempimento, ovvero, in altri termini, della cessazione della materia del contendere per gli relativi al primo rapporto di lavoro, Pt_2 declaratoria che, in quanto tale, era rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salvo il giudicato interno. La relativa documentazione ben poteva essere acquisita al di fuori dei limiti relativi all'ammissibilità delle prove in giudizio, sia nell'ambito dei poteri istruttori del Giudice del lavoro diretti all'accertamento della verità oggettiva, sia nell'ambito dei poteri istruttori connessi alla rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato (pagamento, cessazione della materia del contendere, interruzione della prescrizione, prescrizione in materia contributiva, ecc…). Con il secondo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui aveva omesso di dare rilievo alla circostanza della mancata comunicazione delle coordinate bancarie presso cui effettuare il pagamento, delle buste paga e della segnalazione all' . CP_4 L' aveva necessità di verificare la corrispondenza tra quanto indicato nell'estratto conto CP_3 previdenziale e quanto invece risultante dalle buste paga, anche per quantificare l'avverso diritto;
anche la segnalazione all' assumeva rilievo a tal fine, in quanto, in mancanza, l' CP_4 Pt_1 non poteva che ritenere che quanto dichiarato dal datore di lavoro (avvenuto pagamento degli A.N.F.) corrispondesse al vero. Quanto all'IBAN, lo stesso deve essere inoltrato con ogni domanda in modo che il pagamento si possa svolgere senza disguidi, non potendosi di per sé utilizzare le coordinate bancarie relative ad una distinta domanda amministrativa;
ciò in quanto il sistema non consente di abbinare gli IBAN relativi a diverse domande, ancorché di prestazioni dello stesso tipo per periodi differenti. L' era dunque impossibilitato a procedere al relativo pagamento e la relativa domanda CP_3 giudiziale andava rigettata per difetto di domanda amministrativa (o, comunque incompleta) con compensazione delle spese di lite.
6. L'appellato ha evidenziato che nel ricorso introduttivo del giudizio (paragrafo 4 CP_1 pagine 1-2) il ricorrente aveva dichiarato di possedere i requisiti reddituali richiesti per la concessione dell'assegno al nucleo familiare nel periodo lavorativo succitato e l' , nel costituirsi Pt_1 in giudizio, si era limitato a dedurre che in relazione al periodo luglio 2011 - Febbraio 2012, l'istituto ha provveduto alla liquidazione di quanto richiesto…,.” allegando il provvedimento di liquidazione dell'importo di €. 540,10 con data di disponibilità 01.03.2018. Ha rilevato che ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda a pena di decadenza ed indicare, sempre a pena di decadenza, i mezzi di prova di dei quali intende avvalersi.
Nella memoria di costituzione in giudizio l'istituto non aveva affatto contestato che il ricorrente non avesse i requisiti reddituali richiesti per la concessione dell'assegno al nucleo familiare nel succitato periodo nè aveva indicato alcun mezzo di prova in merito;
anche nel procedimento amministrativo l nulla aveva obiettato sul punto. Pt_1
3 Nel ricorso in appello l ha sostenuto di aver tempestivamente eccepito (all'udienza del 13 Pt_1 giugno 2018) che il pagamento era stato effettuato in misura minore rispetto al richiesto in quanto risultavano redditi del nucleo familiare del coniuge del ricorrente superiori a quelli dichiarati da parte ricorrente in sede di istanza amministrativa ed anche con il ricorso giudiziario, senza spiegare perché tale eccezione era stata svolta soltanto alla udienza tenutasi il 13 giugno 2018.
Non era dato, inoltre, comprendere per quali ragioni le note di trattazione scritta del 6 ottobre 2021 dovevano essere considerate come prima udienza.
Né potevano invocarsi i poteri istruttori del Giudice in casi di decadenza atteso che nella memoria di costituzione non risultava alcuna “semiplena probatio” né l'individuazione ex actis di una pista probatoria sì da poter porre in essere i poteri istruttori di cui all'art. 421 cpc. In merito alla dedotta mancata comunicazione dell'IBAN ha rilevato come l' ne era a Pt_1 conoscenza essendo stato comunicato all'Istituto con la domanda amministrativa relativa al periodo precedente ed in relazione alla quale l'Ente aveva provveduto ad effettuare il pagamento in data 01.03.2018, ossia dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Quanto alle deduzioni relative alle buste paga, risultava provato dall'allegato 8 che il ricorrente, con Parte la domanda di aveva inviato all' l'estratto conto previdenziale dalle cui risultanze Pt_1 emergeva come l'Ente era in possesso dei dati relativi agli importi delle buste paga tenuto conto che tramite le comunicazioni telematiche, l' era in possesso di tutti i dati relativi ai rapporti di CP_3 lavoro (Emens). La pretestuosità dell'eccezione dell' risultava dimostrata anche dalla mail del 29.06.2017 con Pt_1 la quale l'Istituto aveva richiesto al ricorrente “copia della denuncia all'Ispettorato del Lavoro” e delle buste-paga da luglio 2014 a giugno 2015 della società Euromontaggi di AB SA e C. snc, società per la quale il ricorrente non aveva mai lavorato;
peraltro la normativa in materia non prevede assolutamente che il richiedente debba presentare una denuncia all'Ispettorato del Lavoro ovvero debba consegnare le buste-paga ed il modello SR163.
7. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
8. Rispetto al primo motivo di impugnazione va precisato che l' , avuto riguardo all'elemento Pt_1 reddituale (che costituisce presupposto per il riconoscimento e la corretta erogazione degli ANF, collegati al reddito percepito dal nucleo familiare) sia nel corso del procedimento amministrativo e sia in sede giudiziale non ha mai contestato tale presupposto e nella memoria di costituzione in giudizio si è limitato semplicemente a precisare, avuto riguardo al periodo 7/2011-2/2012, di aver provveduto a liquidare la prestazione nella misura di € 540,10 senza null'altro dedurre in merito e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. L' ha provveduto a verificare il requisito reddituale solo in un momento successivo, CP_3 deducendo tale accertamento nel giudizio di primo grado solo con le note di trattazione scritta del
6.10.2021. Le deduzioni difensive e la produzione documentale effettuate con le note scritte del 6.10.2021 risultavano indiscutibilmente tardive rispetto alle previsioni di cui all'art. 416 c.p.c. con ogni conseguente preclusione processuale. Nessun rilievo assumono le deduzioni dell' per cui le eccezioni e le deduzioni formulate nelle Pt_1 note di trattazione scritta del 6.10.2021 erano da ritenersi tempestive dovendosi le stesse equipararsi alla prima udienza, nulla avendo dedotto riguardo.
9. Con riferimento agli ANF per il periodo 1/2015-7/2015 (di cui al secondo motivo di impugnazione) le deduzioni dell' sono prive di rilievo atteso che, per il riconoscimento della Pt_1 prestazione oggetto di causa, non è prevista alcuna preventiva denunzia da parte dell'interessato all'Ispettorato del Lavoro né è richiesta la produzione delle buste paga inerenti il rapporto di lavoro intercorso con il datore di lavoro atteso che l'Ente è in possesso dei dati retributivi del CP_2 lavoratore dipendente in ragione delle denunzie mensili che il datore di lavoro presenta all' ai Pt_1 fini contributivi. L' , peraltro, aveva richiesto le buste paga riferite alla Euromontaggi di AB SA e C. Pt_1 snc, società per la quale il ricorrente non aveva mai lavorato.
In occasione della presentazione della domanda il aveva, inoltre, correttamente allegato il CP_1 modello SR163. Nel merito, inoltre, l' non ha mai contestato la sussistenza dei presupposti per il Controparte_2 riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare per il periodo in oggetto (gennaio-luglio 2015).
4 10. Quanto alla dedotta mancata indicazione dell'IBAN, ancorchè non risultava indicato nella domanda presentata in via amministrativa in data 26.7.2016, tuttavia l' era in possesso dei Pt_1 relativi dati visto che poco prima della costituzione in giudizio aveva provveduto a liquidare in favore del la prestazione per il periodo precedente dedotto in giudizio e dunque ben avrebbe CP_1 potuto, anche dopo l'instaurazione del presente giudizio, erogare la prestazione richiesta non essendovi rilievi e/o contestazioni riguardo alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione. In ogni caso l'iban è elemento irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di causa potendo, al più, determinare un ritardo nel pagamento della prestazione che l' ben CP_3 avrebbe potuto liquidare successivamente dopo la instaurazione del presente giudizio.
11. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (da € 1.100,00 ad € 5.200,00 ) e secondo le aliquote medie.
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva con distrazione in favore del procuratore costituito anticipatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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