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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 25.03.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4879/2024
tra
A FAVORE Parte_1 in persona del Presidente e legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria, giusta procura in atti;
opponente e
, elett.te dom.ta in Napoli, alla Via G. Verdi n. 18, presso lo CP_1 studio degli avv.ti Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
opposto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.02.2024, la proponeva formale CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 103/2024, emesso dalla Sez. Lavoro del
Tribunale di Napoli, in data 18.01.2024 (R.G. 1055/2024), notificato il 18.01.2024, su istanza della sig.ra quale titolare di pensione di reversibilità del CP_1 coniuge, dott. , già pensionato dalla per l'importo di € Persona_1 CP_2
2.079,00, oltre spese di procedura.
Tutto ciò premesso parte opponente, ritenuta legittima la trattenuta operata sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà, chiedeva a questo giudice:
- in via preliminare, disporre la immediata, eventualmente anche con provvedimento inaudita altera parte, sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- in ogni caso, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 103/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18.01.2024, a seguito del ricorso della sig.ra , avente R.G. n. CP_1
1055/2024, notificato alla in pari data, per i motivi esposti nel presente atto;
CP_2 - e comunque accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, che nulla deve la alla sig.ra . CP_2 CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si costituiva l'opposta , la quale chiedeva di accertare CP_1
l'illegittimità del contributo di solidarietà per il periodo 2019-2023 con conseguente rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Va preliminarmente respinta l' eccezione dell' opponente incentrata sull'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo dal momento che l'odierno giudizio, a contraddittorio pieno, soggiace alle regole del processo di cognizione ove valutare, nel rispetto dei rispettivi oneri di allegazione e prova, la pretesa creditoria sollevata dall'opposto, attore in senso sostanziale.
Nel merito, l' opposizione va respinta.
Ai fini della risoluzione della controversia, il Tribunale intende fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha stabilito che non rientra nella competenza degli enti di previdenza privati la possibilità di imporre un prelievo forzoso sulle pensioni sotto forma di contributo di solidarietà. Questa potestà di intervento è infatti riservata al legislatore che la esercita nei limiti previsti dalla Costituzione secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
La Suprema Corte nella recente ordinanza n. 4263 del 10 febbraio 2023 ha da ultimo ribadito detto orientamento (tra le pronunce più recenti citate nell'ordinanza stessa si vedano: Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022;
Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n.
6897 del 2022).
La Cassazione ha difatti confermato la decisione della Corte d'Appello di condannare la alla restituzione del contributo di solidarietà che era Parte_3 stato trattenuto sul trattamento pensionistico di un iscritto nel periodo 2009 – 2013 e in quello 2014 – 2018.
Nell'ordinanza in questione la Suprema Corte richiama i precedenti giurisprudenziali, ricordando come più volte sia stato chiarito che gli enti previdenziali privati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento pensionistico già determinato e liquidato in base ai criteri ad esso applicabili secondo l'ordinamento vigente per ciascuna Pt_1
L'applicazione di un prelievo sulla pensione, sotto forma di contributo di solidarietà, non rientra a ben vedere nell'ambito dei criteri di determinazione del trattamento previdenziale per i quali il legislatore riconosce agli enti di previdenza privati una potestà di intervento attraverso l'adozione di apposite norme regolamentari, nel rispetto del criterio del pro – rata, ma costituisce un prelievo che è inquadrabile nella categoria generale delle prestazioni patrimoniali che secondo l'art. 23 Cost. possono essere imposte al cittadino esclusivamente dal legislatore (Corte cost. n. 173/2016). La Corte si pronuncia anche sull'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, sollevata dalla rispetto alla pretesa di restituzione avanzata dal pensionato. I giudici hanno Pt_1 respinto le argomentazioni della ritenendo che la più breve prescrizione Pt_1 quinquennale si applichi, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, nell'ipotesi in cui i ratei di pensione siano stati liquidati e messi a disposizione dell'interessato, mentre in questo caso debba essere applicata la ordinaria prescrizione decennale in quanto il credito (ossia il contributo di solidarietà prelevato e da restituire su richiesta del pensionato) non risulta liquido poiché la liquidità presuppone il completamento della procedura di pagamento e la messa a disposizione dei ratei non riscossi. Il pensionato ha riscosso i ratei della pensione decurtata del contributo di solidarietà e non anche il preteso importo privo della trattenuta, questo è stato oggetto di controversia e, dunque, il credito non può ritenersi liquido per cui si applica l'ordinaria prescrizione decennale.
I principi su evidenziati trovano poi senz' altro applicazione anche all' ipotesi di pensione di reversibilità così come stabilito dalla Corte di Appello di Milano ( c.f.r. Sentenza n. 1032/2021 pubbl. il 06/07/2021 RG n. 485/2021) in una fattispecie analoga alla presente laddove ad agire per la restituzione dell' illegittimo prelievo operato dall' ente previdenziale era una erede di un dottore commercialista anche sulla parte di contributo di solidarietà applicato sulla pensione di reversibilità. Avendo il Tribunale di primo grado accolto il ricorso dell' erede, la aveva interposto appello. Pt_1
In detta sentenza la Corte ha respinto l' appello rimarcando come “le questioni oggetto del presente procedimento sono già state decise , in senso sfavorevole a parte appellante
, da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito anche da recenti pronunce ( cfr. Cass. 28054/2020; Cass. 28055/2020 ; Cass. 27340/2020 , con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti) “ Con le ordinanze citate n. 28054 e n. 28055 depositate in data 9 dicembre 2020 la Corte di Cassazione , a parere della Corte di Appello di Milano, ribadendo il suo ormai consolidato orientamento in materia , ha rigettato il ricorso proposto dalla Pt_1 avverso le ordinanze con le quali la Corte di Appello di Torino aveva ritenuto inammissibile I'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. proposto dalla perché , Pt_1 proprio alla luce di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita , privo di una ragionevole probabilità di essere accolto. Si legge testualmente nella ordinanza 28055/2020 della Corte di Cassazione: “ con il primo motivo di censura, è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con I'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della del 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 Pt_1 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione, tutti, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con il secondo motivo, è dedotta la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della tutto in relazione all'art. Pt_1
360 c.p.c., comma 1, n. 3; entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;
i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n. 982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019). Si é affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_3
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
[...]
I'equilibrio di bilancio e la stabilita della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n.
31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare I'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresi, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Ancor più di recente la Cassazione con ordinanza n. 20701/2024 ha ulteriormente richiamato il consolidato orientamento iniziato con Cass. 25212/09 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, con cui la Suprema Corte, come detto, ha affermato quanto segue. Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato "ad emanare... uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente: "privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". I l D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse "privatizzate" "hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta " e che "la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Come evidenziato in Cass. n. 603/2019, "per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad Pt_1 introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti" (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti". Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, ... sicché ad essi - ... - non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate.
... Quest'ultima disposizione... - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti..." .... La Corte di Cassazione ha esposto tuttavia anche nell' ordinanza resa in data 25.7.2024 che, con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) , Parte_3
"L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto.... Esula, dunque, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata..." - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una "variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che - lungi dall' incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, L. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa applicabile alla fattispecie la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore". Conseguentemente l' opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 103/2024 emesso da questo giudice in data 18.1.2024 va dichiarato immediatamente esecutivo. Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico della Pt_1 opponente.
P.Q.M.
Respinge l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 103/2024 del 18.1.2024 che diviene immediatamente esecutivo. Condanna la Controparte_4 in persona del Presidente e legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.860,00, comprensivi di spese generali, oltre Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 25.3.2025. IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero