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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3105/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3105/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto Parte_1
di citazione, dall'avv. GAETA PIETRO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276;
ATTORE
E in persona del socio Controparte_1
accomandatario nonché , in Controparte_1 Controparte_1
proprio, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. VISONE DOMENICO, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Andrea
Carbone n. 21;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la in persona del socio Controparte_1
accomandatario, nonché, in proprio, onde sentir condannare i Controparte_1 predetti convenuti, in virtù della garanzia autonoma a prima richiesta, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 35.000,00, oltre danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 20.000,00.
A fondamento della proposta domanda, l'attore ha dedotto di essere stato socio della società e di aver ceduto tali quote alla Controparte_2 Controparte_1
con scrittura del 12.11.2012; nonché, di essere stato socio della
[...]
e di aver ceduto tali quote alla Controparte_3 Controparte_1
con atto del 12.11.2012. Ha aggiunto che, con l'atto di cessione,
[...]
e si dichiaravano uniche debitrici di tutte le rispettive Controparte_2 Controparte_3
passività, verso chiunque maturate, o per eventuali insussistenze di attività, anche se accertate successivamente alla stipula del contratto. Inoltre, si Controparte_1
costituiva garante autonomo in via solidale con la società cessionaria in favore del cedente, odierno attore, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione. , altresì, Controparte_1
si obbligava, personalmente, a tener indenne, a prima richiesta scritta, il cedente “da qualsiasi danno e/o conseguenza negativa comunque pregiudizievole, che potesse a lui derivare da eventuali azioni e/o iniziative della società nei suoi confronti, ovvero scaturenti da atti o fatti ad esse collegate”.
L'attore ha poi dedotto che, con scrittura privata del 19.05.2020, le parti concordavano l'estensione della garanzia anche ad “ogni altra obbligazione pecuniaria nascente dai predetti contratti” tra cui gli effetti di cui alla sentenza n.
313/2020 della Corte d'Appello di Milano R.G. n. 4378/2020. Inoltre, le parti convenivano di differire il termine indicato alla data del 30.06.2020, prevedendo l'estensione della garanzia autonoma a prima richiesta in capo a Controparte_1
sino al 31 dicembre 2020.
L'attore ha precisato che, in seguito all'interruzione da parte della del Controparte_3
pagamento dei canoni di locazione finanziaria relativi al contratto di locazione stipulato con la Locat S.p.A., quest'ultima aveva ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo, contro il quale , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 e , quali fideiussori, avevano proposto giudizio Controparte_4 Parte_1
di opposizione, conclusosi con sentenza di condanna di tutti gli opponenti in solido tra di loro. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, aveva Parte_1
proposto appello unitamente a e agli altri fideiussori, giudizio CP_3
conclusosi con sentenza di rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'attore quindi ha chiesto, in virtù della garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata dagli odierni convenuti, il rimborso della somma di euro 35.000,00 a titolo di spese legali sostenute per difendersi nei giudizi incardinati innanzi al Tribunale di
Milano ed alla Corte di Appello di Milano, oltre al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la in persona del Controparte_1
socio accomandatario, nonché in proprio, quale garante autonomo Controparte_1
della suddetta società, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione proposta. Le parti convenute, in particolare, hanno contestato l'interpretazione data dall'attore alla garanzia autonoma, ritenendo che la stessa non si potesse applicare al regime delle spese legali dei diversi giudizi incardinati, non costituendo le stesse obbligazioni pecuniarie coperte dalle prestate garanzie.
I convenuti hanno poi aggiunto che, a seguito della sentenza della Corte di Appello di
Milano, era intervenuta tra le parti una transazione del 24.07.2020 con la quale, i condebitori da una parte e la dall'altra, avevano dichiarato di non Controparte_5
aver null'altro a pretendere per qualsivoglia pretesa dedotta nei giudizi transatti.
Istaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del
10.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudizio è stato assegnato a sentenza con concessione dei termini di Legge.
Ciò premesso in ordine ai fatti di causa, va esaminata la domanda di pagamento di parte attrice sulla scorta della valutazione dei documenti in atti.
Ebbene, dagli atti di causa emerge che e la società cessionaria, Controparte_1
si obbligavano, in solido, a garanzia Controparte_1 “del puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione e di ogni altra obbligazione pecuniaria nascente dai Contratti, fino all'importo massimo di Euro 440.000,00 (per quanto riguarda la cessione quote della ...” (art. 3 contratto di cessione); inoltre, si CP_3 Controparte_1
obbligava a “tenere indenne, a prima richiesta scritta il cedente da Parte_1
qualsiasi danno e/o conseguenza negativa comunque pregiudizievole, che potesse a lui derivare da eventuali azioni e/o iniziative della società nei suoi confronti ovvero scaturente da atti o fatti ad esse collegate”.
Infine, con scrittura del 19.05.2020, le parti concordavano l'estensione della garanzia anche ad “ogni altra obbligazione pecuniaria nascente dai predetti contratti di cessione (tra cui gli effetti di cui alla sentenza n. 313/2020 della Corte d'Appello di
Milano R.G. n. 4378/2020)”.
È evidente quindi che l'oggetto della garanzia assunta dagli odierni opponenti non si estenda a quanto richiesto con il presente giudizio, ovvero alle spese legali asseritamente sostenute dall'odierno attore per difendersi nei giudizi R.G.
88640/2013 innanzi al Tribunale di Milano e R.G. n. 4378/2020 innanzi alla Corte
d'Appello.
A ben vedere, infatti, tali spese, evidentemente, non costituiscono né obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto di cessione di quote, né obbligazioni derivanti da azioni o iniziative della contro Controparte_1
, né, infine, può ritenersi che integrino gli “effetti di cui alla Parte_1
sentenza n. 313/2020 della Corte di Appello di Milano” cui fa riferimento la scrittura integrativa del 19.05.2020.
Tale scrittura, come detto, si riferisce, espressamente, agli “effetti della sentenza” che, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza di primo grado relativamente alla condanna ivi statuita al pagamento dell'importo di € 719.954,32 in favore della e compensato le spese di lite di entrambi i gradi. Controparte_6
La sentenza richiamata non contiene alcuna condanna alle spese e “gli effetti della sentenza” deve allora ritenersi che afferiscano alla condanna al pagamento nei confronti della e non anche alle spese che eventualmente una Controparte_6
parte abbia sostenuto per difendersi in giudizio.
Non appare allora condivisibile la prospettazione fornita dall'odierno attore che, richiamando la predetta scrittura, nonché, i suindicati atti di garanzia, ha chiesto il pagamento delle spese legali sostenute per difendersi nel giudizio R.g. 4378/2018 innanzi alla Corte d'Appello di Milano (esitato nella sentenza n. 313/2020), oltre che delle spese sostenute per il giudizio R.g. 88640/2013, innanzi al Tribunale di Milano, senza che, tuttavia, né nella scrittura del 19.05.2020, né ancor meno negli ulteriori atti prodotti dall'attore stesso, si rinvenga un riferimento all'oggetto della presente domanda.
Si rileva inoltre che, come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha chiesto di ottenere l'importo di € 35.000,00 a titolo di spese sostenute per i predetti giudizi senza, tuttavia, provare di avere effettivamente realizzato il suddetto esborso.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014, come aggiornati ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, nonché, in favore di in Controparte_1 Controparte_1
proprio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, come per legge. Nola, il 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3105/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto Parte_1
di citazione, dall'avv. GAETA PIETRO, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 276;
ATTORE
E in persona del socio Controparte_1
accomandatario nonché , in Controparte_1 Controparte_1
proprio, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. VISONE DOMENICO, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Andrea
Carbone n. 21;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la in persona del socio Controparte_1
accomandatario, nonché, in proprio, onde sentir condannare i Controparte_1 predetti convenuti, in virtù della garanzia autonoma a prima richiesta, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 35.000,00, oltre danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 20.000,00.
A fondamento della proposta domanda, l'attore ha dedotto di essere stato socio della società e di aver ceduto tali quote alla Controparte_2 Controparte_1
con scrittura del 12.11.2012; nonché, di essere stato socio della
[...]
e di aver ceduto tali quote alla Controparte_3 Controparte_1
con atto del 12.11.2012. Ha aggiunto che, con l'atto di cessione,
[...]
e si dichiaravano uniche debitrici di tutte le rispettive Controparte_2 Controparte_3
passività, verso chiunque maturate, o per eventuali insussistenze di attività, anche se accertate successivamente alla stipula del contratto. Inoltre, si Controparte_1
costituiva garante autonomo in via solidale con la società cessionaria in favore del cedente, odierno attore, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione. , altresì, Controparte_1
si obbligava, personalmente, a tener indenne, a prima richiesta scritta, il cedente “da qualsiasi danno e/o conseguenza negativa comunque pregiudizievole, che potesse a lui derivare da eventuali azioni e/o iniziative della società nei suoi confronti, ovvero scaturenti da atti o fatti ad esse collegate”.
L'attore ha poi dedotto che, con scrittura privata del 19.05.2020, le parti concordavano l'estensione della garanzia anche ad “ogni altra obbligazione pecuniaria nascente dai predetti contratti” tra cui gli effetti di cui alla sentenza n.
313/2020 della Corte d'Appello di Milano R.G. n. 4378/2020. Inoltre, le parti convenivano di differire il termine indicato alla data del 30.06.2020, prevedendo l'estensione della garanzia autonoma a prima richiesta in capo a Controparte_1
sino al 31 dicembre 2020.
L'attore ha precisato che, in seguito all'interruzione da parte della del Controparte_3
pagamento dei canoni di locazione finanziaria relativi al contratto di locazione stipulato con la Locat S.p.A., quest'ultima aveva ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo, contro il quale , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 e , quali fideiussori, avevano proposto giudizio Controparte_4 Parte_1
di opposizione, conclusosi con sentenza di condanna di tutti gli opponenti in solido tra di loro. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, aveva Parte_1
proposto appello unitamente a e agli altri fideiussori, giudizio CP_3
conclusosi con sentenza di rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'attore quindi ha chiesto, in virtù della garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata dagli odierni convenuti, il rimborso della somma di euro 35.000,00 a titolo di spese legali sostenute per difendersi nei giudizi incardinati innanzi al Tribunale di
Milano ed alla Corte di Appello di Milano, oltre al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la in persona del Controparte_1
socio accomandatario, nonché in proprio, quale garante autonomo Controparte_1
della suddetta società, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione proposta. Le parti convenute, in particolare, hanno contestato l'interpretazione data dall'attore alla garanzia autonoma, ritenendo che la stessa non si potesse applicare al regime delle spese legali dei diversi giudizi incardinati, non costituendo le stesse obbligazioni pecuniarie coperte dalle prestate garanzie.
I convenuti hanno poi aggiunto che, a seguito della sentenza della Corte di Appello di
Milano, era intervenuta tra le parti una transazione del 24.07.2020 con la quale, i condebitori da una parte e la dall'altra, avevano dichiarato di non Controparte_5
aver null'altro a pretendere per qualsivoglia pretesa dedotta nei giudizi transatti.
Istaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del
10.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudizio è stato assegnato a sentenza con concessione dei termini di Legge.
Ciò premesso in ordine ai fatti di causa, va esaminata la domanda di pagamento di parte attrice sulla scorta della valutazione dei documenti in atti.
Ebbene, dagli atti di causa emerge che e la società cessionaria, Controparte_1
si obbligavano, in solido, a garanzia Controparte_1 “del puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione e di ogni altra obbligazione pecuniaria nascente dai Contratti, fino all'importo massimo di Euro 440.000,00 (per quanto riguarda la cessione quote della ...” (art. 3 contratto di cessione); inoltre, si CP_3 Controparte_1
obbligava a “tenere indenne, a prima richiesta scritta il cedente da Parte_1
qualsiasi danno e/o conseguenza negativa comunque pregiudizievole, che potesse a lui derivare da eventuali azioni e/o iniziative della società nei suoi confronti ovvero scaturente da atti o fatti ad esse collegate”.
Infine, con scrittura del 19.05.2020, le parti concordavano l'estensione della garanzia anche ad “ogni altra obbligazione pecuniaria nascente dai predetti contratti di cessione (tra cui gli effetti di cui alla sentenza n. 313/2020 della Corte d'Appello di
Milano R.G. n. 4378/2020)”.
È evidente quindi che l'oggetto della garanzia assunta dagli odierni opponenti non si estenda a quanto richiesto con il presente giudizio, ovvero alle spese legali asseritamente sostenute dall'odierno attore per difendersi nei giudizi R.G.
88640/2013 innanzi al Tribunale di Milano e R.G. n. 4378/2020 innanzi alla Corte
d'Appello.
A ben vedere, infatti, tali spese, evidentemente, non costituiscono né obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto di cessione di quote, né obbligazioni derivanti da azioni o iniziative della contro Controparte_1
, né, infine, può ritenersi che integrino gli “effetti di cui alla Parte_1
sentenza n. 313/2020 della Corte di Appello di Milano” cui fa riferimento la scrittura integrativa del 19.05.2020.
Tale scrittura, come detto, si riferisce, espressamente, agli “effetti della sentenza” che, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza di primo grado relativamente alla condanna ivi statuita al pagamento dell'importo di € 719.954,32 in favore della e compensato le spese di lite di entrambi i gradi. Controparte_6
La sentenza richiamata non contiene alcuna condanna alle spese e “gli effetti della sentenza” deve allora ritenersi che afferiscano alla condanna al pagamento nei confronti della e non anche alle spese che eventualmente una Controparte_6
parte abbia sostenuto per difendersi in giudizio.
Non appare allora condivisibile la prospettazione fornita dall'odierno attore che, richiamando la predetta scrittura, nonché, i suindicati atti di garanzia, ha chiesto il pagamento delle spese legali sostenute per difendersi nel giudizio R.g. 4378/2018 innanzi alla Corte d'Appello di Milano (esitato nella sentenza n. 313/2020), oltre che delle spese sostenute per il giudizio R.g. 88640/2013, innanzi al Tribunale di Milano, senza che, tuttavia, né nella scrittura del 19.05.2020, né ancor meno negli ulteriori atti prodotti dall'attore stesso, si rinvenga un riferimento all'oggetto della presente domanda.
Si rileva inoltre che, come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha chiesto di ottenere l'importo di € 35.000,00 a titolo di spese sostenute per i predetti giudizi senza, tuttavia, provare di avere effettivamente realizzato il suddetto esborso.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando i parametri di cui D.M. 55/2014, come aggiornati ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, nonché, in favore di in Controparte_1 Controparte_1
proprio, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, come per legge. Nola, il 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi