Articolo 13 della Legge 11 maggio 1999, n. 140
Articolo 12Articolo 14
Versione
21 maggio 1999
Art. 13. (Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione
femminile) 1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 , anche attraverso l'indicazione di eventuali priorita' di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarita' degli interventi di volta in volta riordinati. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 .
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99), recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e' il seguente:
"Art. 12 (Disposizioni di attuazione). - 1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , che si conformano ai principi del presente decreto.
2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attivita' di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8, comma 2. Per gli interventi gia' concessi alla predetta data, le medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al comma 3".
- Il testo dell' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56), recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile", e' il seguente:
"Art. 2 (Beneficiari). - 1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 123, e' il seguente:
"Art. 10 (Programmazione degli interventi). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della conferenza Statoregioni o rispettivamente della conferenza Statocitta', la relazione di cui all' art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , allegata al Documento di programmazione economicofinanziaria, nella quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi".
Entrata in vigore il 21 maggio 1999
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