Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 05/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 288 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 288 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 09/01/2025 e promosso da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...]12 PAL C INT 1 47042 C.F._1
CESENATICO (FC), con il patrocinio dell'avv. BATTISTINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE ROMA 53 47042
CESENATICO (FC)
- ricorrente
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...]2875 47521 CESENA (FC), con il patrocinio dell'avv.
BRUNELLI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIALE DE
AMICIS 15/C 47042 CESENATICO (FC)
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
1
Il Tribunale
visti la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi predetti nelle note depositate rispettivamente in data 01/10/2024 dal ricorrente e il 30/09/2024 dalla resistente e confermate con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 09/01/2025, nel procedimento instaurato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 06/02/2024; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il
26/05/2020) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del 15/06/2020;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 16/08/2003 a Cesena) e Persona_1
(il 14/12/2007 a Cesena); Persona_2
visto il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in data 22/05/2024;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di seguito integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Paduli (BS), in regime di separazione dei beni, tra la Sig.ra e il Sig. e trascritto nel registro degli atti Controparte_1 Parte_1
di matrimonio del Comune di Paduli dell'anno 2002 Atto n.13 P.II S.4, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. assegnare a l'abitazione di Cesenatico Via Montello n.12 pal. C int. 1, Controparte_1
di proprietà esclusiva di ivi stabilendo la propria residenza entro l'udienza, Parte_1
perché vi abiti unitamente alle figlie fino alla loro indipendenza economica;
gli arredi ed i mobili ivi presenti resteranno nella disponibilità dell'assegnataria; utenze domestiche e spese condominiali dell'abitazione di Cesenatico rimarranno a carico del fino alla Parte_1
concorrenza massima di € 3.000,00 annui (corrispondenti ad una media mensile di circa €
250,00);
2 3. affidare la figlia minore di anni 16, congiuntamente ai genitori, con esercizio Per_2
separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre in
Cesenatico (FC), Via Montello n.12 pal. C int. 1, e ampia libertà per la stessa di frequentare il padre quando lo vorrà; i genitori si sono accordati affinché Per_2
intraprenda un percorso psicologico che la aiuti ad accettare il divorzio, individuando il professionista nella persona della dottoressa psicologa Persona_3
psicoterapeuta di Cesenatico, i cui costi verranno interamente sostenuti da Parte_1
il quale dichiara di non essersi mai avvalso di detta professionista;
4. La figlia RA, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, rimarrà collocata presso la madre in Via Montello n.12 pal. C int. 1, con ampia libertà per la stessa di frequentare il padre quando lo vorrà;
5. Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere indirettamente alla sig.ra Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di € Controparte_1 Per_2
300,00 (trecento/00) mensili, somma rivalutabile anno per anno secondo gli indici
Istat, mediante bonifico bancario su conto intestato alla resistente, fino alla maggiore età della figlia e, successivamente, mediante mantenimento diretto alla Persona_2
della somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, somma rivalutabile anno per anno secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario su conto intestato alla stessa;
6.
7. Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere direttamente alla figlia Parte_1
maggiorenne fino alla sua indipendenza economica, la somma di € Persona_1
300,00 (trecento/00) mensili, somma rivalutabile anno per anno secondo gli indici
Istat, mediante bonifico bancario su conto alla stessa intestato;
8. Le spese straordinarie, come da protocollo approvato dal Tribunale di Forlì, che qui si integre integralmente richiamato e approvato, saranno per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre, tra le spese straordinarie devono intendersi ricomprese le spese assicurative dell'auto intestata a RA, nonché le spese di manutenzione;
9. Assegno unico al 50%;
10. Entrambi i genitori si impegnano a informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute delle figlie, delle visite mediche, dei colloqui scolastici, cene
3 scolastiche o altre attività a cui i già menzionati hanno diritto di partecipare come genitori;
11. In caso di malattia il genitore presso il quale si troveranno i figli ne darà pronta comunicazione all'altro;
12. Entrambi genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunicare all'altro genitore gli spostamenti fuori Regione con i figli con almeno 10 giorni di anticipo;
13. Dichiarare il sig. obbligato a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto intestato alla , da rivalutarsi annualmente;
CP_1
14. Le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.” rilevato che, avendo le parti contratto matrimonio religioso, va pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento, essendo comunque ininfluente l'erronea indicazione contenuta nell'accordo tra le parti in quanto errore attinente a mera qualificazione giuridica;
rilevato che sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese legali;
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 06/10/2002 in Paduli (BN) tra nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...] (Atto iscritto al n. 13 S. A Controparte_1
Anno 2002), recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Paduli di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato;
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4 manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
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