Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli NO, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione al Collegio con provvedimento del 11/04/2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
( C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Alessia Polcaro presso il cui studio, sito in Napoli alla via Stadera 80 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Il Pubblico Ministero in data 15/05/2024 ha apposto il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c il 26/02/2024 il ricorrente Pt_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli in data 09/09/1998
[...]
con e che dalla loro unione non sono nati i figli, sulla scorta della CP_1
pronunciata separazione giudiziale dei coniugi e della loro mancata riconciliazione, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa senza assunzione di alcuna ulteriori statuizioni accessorie.
All'udienza del 25/02/2025 comparivano dinanzi al Giudice delegato la parte ricorrente ed il suo difensore, il quale evidenziava il deposito in atti della notifica rituale al resistente contumace del ricorso introduttivo;
all'esito dell'ascolto del ricorrente, il Giudice delegato, rilevata l'insussistenza della necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza a trattazione scritta in data 04/04/2025 al fine di consentire il deposito in atti della sentenza di separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Pertanto, con provvedimento dell'11.04.2025, sulla scorta delle note di parte e della documentazione allegata, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione al
Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia in giudizio di
[...]
che non risulta costituita in giudizio nonostante la rituale notifica nei suoi CP_1 confronti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ( cfr. dep telem. parte ricorrente del 18/02/2025)
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” dalla data di comparizione del ricorrente dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli NO (avvenuta in data 04/05/2022) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza di separazione personale n.
2756/2022 pubblicata in data 15/07/2022 e passata in giudicato;
inoltre dalla data
2 in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non essendo state avanzate domande accessorie alla pronuncia del divorzio ed in mancanza di figli va pronunciata solo sentenza sullo status.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, tenuto conto della contumacia della resistente, nulla si dispone sulle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia in giudizio di (nata a [...] il [...]) CP_1
b) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli in data
09/09/1998 (atto n. 54, parte I, S. /, Sez. E, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno1998) tra (nato a [...] il [...])) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) senza assunzione di statuizioni accessorie;
CP_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
d) Nulla dispone sulle spese del giudizio.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 23.05.2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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