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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11061 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4506 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Del Greco, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- , nato a [...] il [...] ( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Carlo Bogino, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Viterbo in data 29.06.2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2002, atto n. 50, parte 1, serie Ufficio
1), dal quale nascevano i figli (30 giugno 2003) e (3 aprile 2006); la Per_1 Per_2 residenza familiare era stabilita in un immobile in Roma, Via Franco Bartoloni n. 47, di proprietà del marito;
nel corso del tempo veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso del figlio minore , l'assegnazione a sé della casa coniugale (sita in Roma Via Franco Bartoloni Per_2
n. 47), ove avrebbe vissuto unitamente ai due figli, un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 1.200 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché un contributo per il proprio mantenimento di € 300 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di separazione formulata CP_1 dalla moglie e di affido condiviso del figlio minore , contestava di contro quanto Per_2 dedotto ex adverso esponendo che, con autonomo ricorso iscritto al n. RG 5283/2023, aveva proposto domanda di separazione con addebito alla moglie, per avere quest'ultima mancato nel rispetto dei doveri coniugali;
in modo particolare, il fattore che aveva condotto al disgregarsi del connubio familiare era stata la presenza costante nella vita di coppia della madre della Parte_1 con loro convivente. Chiedeva il collocamento presso di sé del figlio minore , Per_2 l'assegnazione della casa familiare, si dichiarava disponibile a farsi interamente carico del mantenimento dei figli, ripartendosi al 50% con la madre le spese straordinarie, chiedeva infine che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Con provvedimento del 07.06.2023 il Presidente f.f., sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, vista la riunione del procedimento RG 5283/2023 a quello RG
4506/2023, letti gli atti, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minorenne , collocandolo presso la madre alla quale assegnava la casa familiare, Per_2 regolava la frequentazione padre-figlio (un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati;
2 settimane nel periodo estivo;
per metà delle festività natalizie;
vacanze pasquali, ad anni alterni), determinava un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 1.100, ripartendo nella misura del 60% a carico del padre le spese straordinarie;
rigettava infine la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie.
Assegnati i termini istruttori, con provvedimento del 24.04.2024 il Giudice istruttore non ammetteva le prove articolate e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12.03.2025.
In prosieguo di giudizio, con sentenza non definitiva sullo status n. 3376/2025 pubbl. il 05/03/2025, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il GI, dato atto dell'espressa rinuncia di parte ricorrente alla domanda di contributo per il suo mantenimento (cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate in data 11.03.2025), riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 3376/2025 pubbl. il 05/03/2025), è stata pronunciata la separazione personale delle parti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quelle riguardanti l'addebito della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie, il mantenimento in favore dei figli e Per_1 Per_2
e l'assegnazione della casa familiare, non essendoci questioni afferenti l'affidamento e il collocamento degli stessi, oramai maggiorenni e stante la espressa rinuncia da parte della signora alla domanda di assegno per il suo mantenimento. Parte_1
Come riferito da parte ricorrente nei propri atti difensivi finali (cfr. comparsa conclusionale), in pendenza del presente procedimento, il sig. ha iscritto ricorso per lo scioglimento del CP_1 matrimonio, la cui prima udienza è fissata in data 8 settembre 2025.
Addebito della separazione La domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dal marito deve essere respinta in quanto il sig. , ripercorrendo il vissuto familiare, ha lui stesso evidenziato CP_1 che il rapporto con la moglie si era cominciato a deteriorare nel corso del tempo a causa dei rapporti di convivenza con la suocera (la madre della signora SI.ra , che Parte_1 Parte_2 avevano progressivamente allontanato la coppia e disgregato il loro rapporto, fino alla definitiva rottura avvenuta nell'estate del 2022.
Parte resistente non ha dato prova certa e inequivocabile che le presunte condotte poste in essere dalla moglie fossero state da sole in grado minare il rapporto coniugale, essendo il rapporto già compromesso da tempo. Peraltro, l'esclusione di dalla vita della moglie ha CP_1 rappresentato il culmine di un rapporto ormai logoro da tempo. Sulla scorta di quanto precisato, la domanda di addebito della separazione proposta dal sig. CP_1 deve essere respinta in quanto sprovvista di valido supporto probatorio in grado di determinare il nesso eziologico tra la fine della relazione e le condotte assunte dalla moglie. Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n.14840/2006). Dalle dichiarazioni rese dalle parti, dagli atti di causa, e dall'istruttoria svolta è emerso che la crisi familiare aveva radici profonde e, pertanto, va respinta la domanda di addebito proposta.
I figli e Per_1 Per_2
Le parti sono genitori di (quasi ventiduenne) e (19 anni), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni, studenti universitari, conviventi con la madre nella casa familiare della quale deve confermarsi l'assegnazione alla signora essendo emerso nel corso del giudizio che sia Parte_1 stata la madre ad occuparsi della gestione prevalente dei figli.
Invero la ha lavorato in part time dal periodo successivo alla nascita del primo figlio, Parte_1 dal 2003 fino al 2020 e questo solo elemento rappresenta un indice presuntivo della circostanza che la madre si sia occupata prevalentemente delle esigenze di cura e accudimento dei figli;
a ciò si aggiunga che, in base alle stesse dichiarazioni del padre, i figli hanno nella madre il riferimento per le loro comunicazioni (anche il ritardo nel rientro serale) e che i rapporti del padre in particolare con il figlio siano tesi è confermato dalla denuncia penale del 25.01.2023 in Per_1 atti relativa all'episodio della vigilia di Natale del 2022; (“… il padre ha avuto più volte atteggiamenti aggressivi nei confronti di ”) cfr. verbale 06.06.2023. Per_1
Queste considerazioni hanno reso del tutto superfluo l'ascolto dei figli. Le determinazioni del Presidente f.f. sono state peraltro confermate integralmente dalla Corte d'Appello a seguito di reclamo del sig. CP_1
Sulla scorta di ciò, dunque, avuto riguardo del complesso degli elementi descritti, dei rapporti padre figli, e della volontà degli stessi di vivere con la madre, il Collegio conferma le determinazioni assunte alla udienza presidenziale.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis c.cè necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario considerare i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Con l'ordinanza presidenziale era stato previsto che il padre si sarebbe fatto carico del mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un assegno di complessivi € 1.100 mensili (€ 550 ciascuno). La signora -come risulta dalla documentazione reddituale depositata- svolge la Parte_1 professione di fisioterapista con contratto full time, a tempo indeterminato, presso l'ASL Roma1, percependo una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.780 oltre tredicesima mensilità (dichiarazione anno 2023 pari a un netto di € 27.989,67). Oltre a ciò, la signora è proprietaria della quota di 1/4 (i restanti 3/4 appartengono alla mamma di un immobile Controparte_2 sito in Viterbo Via Alessandro Polidori n. 1 Scala A Interno 2 Piano 1 pervenuto con atto di successione del 8 gennaio 2011, occupato dalla stessa madre.
Di contro, invece, il sig. è medico chirurgo ortopedico, con qualifica di dirigente medico CP_1 presso l'Ospedale Santo Spirito (Azienda Sanitaria Locale Roma I), percettore di una retribuzione netta mensile pari a circa € 4.500 oltre tredicesima mensilità (dichiarazione anno 2021 € 60.530; anno 2022 € 60.136; anno 2023 € 63.381). È inoltre proprietario dei seguenti immobili: piena proprietà dell'immobile (appartamento) sito in Roma Via dei Cessati Spiriti n. 60B, oltre pertinenza;
la quota di 1/3 di tre immobili in località Lavinio, Anzio (RM), pervenuti con atto di successione del 19 giugno 2021, in comproprietà con le sorelle. È altresì intestatario presso Banca Intesa San Paolo di un conto titoli amministrato del valore di € 27.697,10; inoltre, ha acceso un finanziamento per l'acquisto della propria autovettura per il quale paga una rata mensile di € 341,21. Infine, dall'uscita dalla casa familiare, il sig. si fa carico di un canone CP_1 di locazione di € 800 mensili oltre oneri. Sulla scorta di tali considerazioni, alla luce della documentazione depositata, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerati i tempi di permanenza dei figli e Per_1
presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, la quale provvede interamente Per_2 alle loro necessità ed esigenze;
tenuto conto altresì dell'età degli stessi;
ritiene di confermare il contributo del padre per il loro mantenimento nell'importo complessivo di € 1.100 mensili, da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese di luglio 2023.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre, ai sensi del Protocollo del Tribunale di
Roma e del Foro del 17.12.2014, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 3376/2025 pubbl. il 05/03/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- respinge la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal sig. CP_1 assegna la casa coniugale via Franco Bartoloni 47 a quale genitore Parte_1 convivente con i figli maggiorenni non autonomi
- determina in complessivi € 1.100 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento CP_1 dei figli e , da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Parte_1 mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2023;
- dispone che il padre si faccia carico delle spese straordinarie nella misura del 60% e la madre del rimanente 40%;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4506 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Del Greco, giusta procura in atti;
-ricorrente- E
- , nato a [...] il [...] ( , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Carlo Bogino, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Viterbo in data 29.06.2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2002, atto n. 50, parte 1, serie Ufficio
1), dal quale nascevano i figli (30 giugno 2003) e (3 aprile 2006); la Per_1 Per_2 residenza familiare era stabilita in un immobile in Roma, Via Franco Bartoloni n. 47, di proprietà del marito;
nel corso del tempo veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso del figlio minore , l'assegnazione a sé della casa coniugale (sita in Roma Via Franco Bartoloni Per_2
n. 47), ove avrebbe vissuto unitamente ai due figli, un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 1.200 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché un contributo per il proprio mantenimento di € 300 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di separazione formulata CP_1 dalla moglie e di affido condiviso del figlio minore , contestava di contro quanto Per_2 dedotto ex adverso esponendo che, con autonomo ricorso iscritto al n. RG 5283/2023, aveva proposto domanda di separazione con addebito alla moglie, per avere quest'ultima mancato nel rispetto dei doveri coniugali;
in modo particolare, il fattore che aveva condotto al disgregarsi del connubio familiare era stata la presenza costante nella vita di coppia della madre della Parte_1 con loro convivente. Chiedeva il collocamento presso di sé del figlio minore , Per_2 l'assegnazione della casa familiare, si dichiarava disponibile a farsi interamente carico del mantenimento dei figli, ripartendosi al 50% con la madre le spese straordinarie, chiedeva infine che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Con provvedimento del 07.06.2023 il Presidente f.f., sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, vista la riunione del procedimento RG 5283/2023 a quello RG
4506/2023, letti gli atti, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minorenne , collocandolo presso la madre alla quale assegnava la casa familiare, Per_2 regolava la frequentazione padre-figlio (un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati;
2 settimane nel periodo estivo;
per metà delle festività natalizie;
vacanze pasquali, ad anni alterni), determinava un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 1.100, ripartendo nella misura del 60% a carico del padre le spese straordinarie;
rigettava infine la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie.
Assegnati i termini istruttori, con provvedimento del 24.04.2024 il Giudice istruttore non ammetteva le prove articolate e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12.03.2025.
In prosieguo di giudizio, con sentenza non definitiva sullo status n. 3376/2025 pubbl. il 05/03/2025, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il GI, dato atto dell'espressa rinuncia di parte ricorrente alla domanda di contributo per il suo mantenimento (cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate in data 11.03.2025), riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che, con sentenza non definitiva sullo status (n. 3376/2025 pubbl. il 05/03/2025), è stata pronunciata la separazione personale delle parti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, segnatamente quelle riguardanti l'addebito della separazione formulata dal marito nei confronti della moglie, il mantenimento in favore dei figli e Per_1 Per_2
e l'assegnazione della casa familiare, non essendoci questioni afferenti l'affidamento e il collocamento degli stessi, oramai maggiorenni e stante la espressa rinuncia da parte della signora alla domanda di assegno per il suo mantenimento. Parte_1
Come riferito da parte ricorrente nei propri atti difensivi finali (cfr. comparsa conclusionale), in pendenza del presente procedimento, il sig. ha iscritto ricorso per lo scioglimento del CP_1 matrimonio, la cui prima udienza è fissata in data 8 settembre 2025.
Addebito della separazione La domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale dal marito deve essere respinta in quanto il sig. , ripercorrendo il vissuto familiare, ha lui stesso evidenziato CP_1 che il rapporto con la moglie si era cominciato a deteriorare nel corso del tempo a causa dei rapporti di convivenza con la suocera (la madre della signora SI.ra , che Parte_1 Parte_2 avevano progressivamente allontanato la coppia e disgregato il loro rapporto, fino alla definitiva rottura avvenuta nell'estate del 2022.
Parte resistente non ha dato prova certa e inequivocabile che le presunte condotte poste in essere dalla moglie fossero state da sole in grado minare il rapporto coniugale, essendo il rapporto già compromesso da tempo. Peraltro, l'esclusione di dalla vita della moglie ha CP_1 rappresentato il culmine di un rapporto ormai logoro da tempo. Sulla scorta di quanto precisato, la domanda di addebito della separazione proposta dal sig. CP_1 deve essere respinta in quanto sprovvista di valido supporto probatorio in grado di determinare il nesso eziologico tra la fine della relazione e le condotte assunte dalla moglie. Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. n.14840/2006). Dalle dichiarazioni rese dalle parti, dagli atti di causa, e dall'istruttoria svolta è emerso che la crisi familiare aveva radici profonde e, pertanto, va respinta la domanda di addebito proposta.
I figli e Per_1 Per_2
Le parti sono genitori di (quasi ventiduenne) e (19 anni), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni, studenti universitari, conviventi con la madre nella casa familiare della quale deve confermarsi l'assegnazione alla signora essendo emerso nel corso del giudizio che sia Parte_1 stata la madre ad occuparsi della gestione prevalente dei figli.
Invero la ha lavorato in part time dal periodo successivo alla nascita del primo figlio, Parte_1 dal 2003 fino al 2020 e questo solo elemento rappresenta un indice presuntivo della circostanza che la madre si sia occupata prevalentemente delle esigenze di cura e accudimento dei figli;
a ciò si aggiunga che, in base alle stesse dichiarazioni del padre, i figli hanno nella madre il riferimento per le loro comunicazioni (anche il ritardo nel rientro serale) e che i rapporti del padre in particolare con il figlio siano tesi è confermato dalla denuncia penale del 25.01.2023 in Per_1 atti relativa all'episodio della vigilia di Natale del 2022; (“… il padre ha avuto più volte atteggiamenti aggressivi nei confronti di ”) cfr. verbale 06.06.2023. Per_1
Queste considerazioni hanno reso del tutto superfluo l'ascolto dei figli. Le determinazioni del Presidente f.f. sono state peraltro confermate integralmente dalla Corte d'Appello a seguito di reclamo del sig. CP_1
Sulla scorta di ciò, dunque, avuto riguardo del complesso degli elementi descritti, dei rapporti padre figli, e della volontà degli stessi di vivere con la madre, il Collegio conferma le determinazioni assunte alla udienza presidenziale.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis c.cè necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario considerare i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Con l'ordinanza presidenziale era stato previsto che il padre si sarebbe fatto carico del mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un assegno di complessivi € 1.100 mensili (€ 550 ciascuno). La signora -come risulta dalla documentazione reddituale depositata- svolge la Parte_1 professione di fisioterapista con contratto full time, a tempo indeterminato, presso l'ASL Roma1, percependo una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.780 oltre tredicesima mensilità (dichiarazione anno 2023 pari a un netto di € 27.989,67). Oltre a ciò, la signora è proprietaria della quota di 1/4 (i restanti 3/4 appartengono alla mamma di un immobile Controparte_2 sito in Viterbo Via Alessandro Polidori n. 1 Scala A Interno 2 Piano 1 pervenuto con atto di successione del 8 gennaio 2011, occupato dalla stessa madre.
Di contro, invece, il sig. è medico chirurgo ortopedico, con qualifica di dirigente medico CP_1 presso l'Ospedale Santo Spirito (Azienda Sanitaria Locale Roma I), percettore di una retribuzione netta mensile pari a circa € 4.500 oltre tredicesima mensilità (dichiarazione anno 2021 € 60.530; anno 2022 € 60.136; anno 2023 € 63.381). È inoltre proprietario dei seguenti immobili: piena proprietà dell'immobile (appartamento) sito in Roma Via dei Cessati Spiriti n. 60B, oltre pertinenza;
la quota di 1/3 di tre immobili in località Lavinio, Anzio (RM), pervenuti con atto di successione del 19 giugno 2021, in comproprietà con le sorelle. È altresì intestatario presso Banca Intesa San Paolo di un conto titoli amministrato del valore di € 27.697,10; inoltre, ha acceso un finanziamento per l'acquisto della propria autovettura per il quale paga una rata mensile di € 341,21. Infine, dall'uscita dalla casa familiare, il sig. si fa carico di un canone CP_1 di locazione di € 800 mensili oltre oneri. Sulla scorta di tali considerazioni, alla luce della documentazione depositata, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerati i tempi di permanenza dei figli e Per_1
presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, la quale provvede interamente Per_2 alle loro necessità ed esigenze;
tenuto conto altresì dell'età degli stessi;
ritiene di confermare il contributo del padre per il loro mantenimento nell'importo complessivo di € 1.100 mensili, da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese di luglio 2023.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nella misura del 60% a carico del padre e del restante 40% a carico della madre, ai sensi del Protocollo del Tribunale di
Roma e del Foro del 17.12.2014, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 3376/2025 pubbl. il 05/03/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- respinge la domanda di addebito proposta in via riconvenzionale dal sig. CP_1 assegna la casa coniugale via Franco Bartoloni 47 a quale genitore Parte_1 convivente con i figli maggiorenni non autonomi
- determina in complessivi € 1.100 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento CP_1 dei figli e , da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Parte_1 mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2023;
- dispone che il padre si faccia carico delle spese straordinarie nella misura del 60% e la madre del rimanente 40%;
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi