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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1509/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1509/2021 R.G. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Lucibello e Ludovico Lucibello, C.F._2
in forza di procura allegata all'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliati in Milano, via
S. Barnaba n. 29, presso lo studio dei loro difensori
APPELLANTI
Contro
C.&P. (P.I. , con sede in Torino, via Piazzi n. 24, in persona del legale Pt_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, geom. , e (C.F. Controparte_1 Controparte_1
) elettivamente domiciliati in Torino, via Chisone n. 46, presso l'avv. Saverio C.F._3
Fedele, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATI ed APP. INCIDENTALI
Contro
C.F. ), corrente in Milano, via Traiano n. 18, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo procuratore, in forza di procura speciale per Notaio dott. Controparte_3 [...]
del 24/02/2012, rep. 70970, elettivamente domiciliati in Torino, via Montecuccoli n. 9, presso Per_1
pagina 1 di 12 gli avv.ti Lorenzo Mortarotti e Filippo Mortarotti, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Contro società di diritto belga, con sede legale in Bruxelles Controparte_4
IO Tower, che agisce nella qualità di successore degli che Parte_4
hanno assunto pro quota e senza vincolo di solidarietà, il rischio derivante dal certificato di assicurazione n. A818B201B228SA, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia e per esso della procuratrice speciale, dott.ssa elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Parte_5
del proprio difensore avv. Daniele De Benedetti, in Email_1
forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E contro
Controparte_5
[...]
[...]
[...]
[...]
APPELLATI contumaci
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4800/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data
02/11/2021
- Appalto – vizi – riduzione corrispettivo
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
“Nel merito: in parziale riforma della Sentenza di primo grado, ed in accoglimento dell'unico motivo di appello, dichiarare la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio tra gli appellanti
e e “quegli in ragione del presente Parte_1 Parte_2 Parte_4
gravame.”
Per gli appellati ed appellanti incidentali C.&P. ed : Pt_3 Controparte_1
“In via istruttoria, per entrambi gli appellanti in via incidentale,
pagina 2 di 12 ammettere, ove ritenuta necessaria o utile ai fini della decisione, la prova per interpello e testi articolata e richiesta in primo grado in memoria autorizzata istruttoria 9/3/2020 ex art. 183 co. 6n. 2 cpc;
ove ritenuto necessario od opportuno, disporre un supplemento di CTU previo ascolto del perito per chiarimenti, al fine di dissolvere le lacune le contestazioni e i dubbi rimasti irrisolti in merito ai lavori da intendersi riconosciuti come opere extra contrattuali e in merito alle cause e alle responsabilità dei vizi accertati.
Nel merito, in riforma della sentenza di primo grado n. 4800/2021 del Tribunale di Torino.
Per la C.&P. Pt_3
In accoglimento della domanda dedotta in via riconvenzionale in primo grado, qui puntualmente riproposta: accertare e dichiarare che gli appellati sono tenuti a corrispondere alla C.&P. Controparte_6 la somma di € 55.573,089 ovvero quella diversa meglio accertata a titolo di saldo del compenso Pt_3
di tutte le opere di ristrutturazione eseguite, contrattuali e o extra-contrattuali, in conformità al computo metrico in atti.
In rigetto delle domande : Parte_6
In via principale, previa dichiarazione che la ditta appaltatrice C.&P. ha adempiuto al contratto Pt_3
di appalto di opera sottoscritto con gli appellati, eseguendo sia le opere pattuite in preventivo sia tutte quelle extra contratto richieste in corso d'opera dai committenti secondo le secondo le specifiche istruzioni di questi ultimi, rigettare o, in subordine, ridurre la domanda attrice di riduzione del prezzo in quanto infondate per tutte le ragioni in punto di fatto e in diritto dedotte in atti nonché in considerazione della responsabilità totale o parziale degli stessi nella determinazione dei vizi delle opere rilevati.
In subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda de qua dei committenti, ridurre, nella misura accertata e/o ritenuta congrua in corso di causa, il prezzo dovuto alla C.&P. senza Pt_3
alcun risarcimento del danno o nella misura che verrà determinata, con eventuale compensazione con le somme che verranno riconosciute in accoglimento della domanda riconvenzionale, il tutto in considerazione delle ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti;
In ogni caso di condanna degli appellanti accertare e dichiarare, con conferma della sentenza di primo grado sul punto, la responsabilità degli effettivi terzi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e confermare le condanne dei predetti responsabili a manlevare la C.&P. per Pt_3
tutte le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere ai committenti in restituzione, riduzione e o risarcimento danni connessi alle lavorazioni eseguite in subappalto;
pagina 3 di 12 In ogni caso di condanna della C.&P. accertare e dichiarare tenuta la Pt_3 Controparte_2
in forza della polizza n. 6125717, a garantire e manlevare la predetta assicurata da eventuali
[...]
condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e/o risarcimenti)
Per il geom. Controparte_1
Sulle domande Schieppati-Tornatore:
In via principale, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti;
In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande dei committenti, accertare e riconoscere una riduzione del prezzo totale dovuto ai committenti nella misura che verrà accertata e/o ritenuta congrua in corso di causa, il tutto in considerazione delle ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti;
In ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili a manlevare per tutte le somme che lo stesso sarà chiamato a corrispondere ai committenti in restituzione, riduzione e o risarcimento danni connessi alle lavorazioni eseguite in subappalto.
Il tutto con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio ovvero, in subordine, con compensazione parziale o totale in conformità alle declarande responsabilità e soccombenze.”
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino;
Contrariis reiectis;
- In principalità, ed in via assorbente, dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla
[...]
nei confronti della Parte_7 Controparte_2
- In linea di stretto subordine, nel merito, per la denegata ipotesi di declaratoria di ammissibilità dell'appello incidentale de quo, dichiarare infondato detto appello incidentale e confermare le relative statuizioni della sentenza impugnata;
- in entrambi i casi, con il favore delle spese del presente giudizio di appello.”
Per l'appellata Controparte_4
Voglia codesto ill.mo Collegio
“Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione, nel merito, in via principale
pagina 4 di 12 previo accertamento del passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata di p.20 di 29, dichiarare inammissibile e infondato, rigettandolo, l'appello per i motivi esposti in narrativa, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza;
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio, confermato quanto già liquidato in prime cure a favore degli esponenti, nonché oneri ed accessori di legge” Parte_4
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 02/11/2021 il Tribunale di Torino pronunciava sulle domande di inadempimento proposte da e , in relazione al contratto di appalto da Parte_1 Parte_2
essi stipulato con la C.&P. nonché nei confronti del direttore dei lavori, geom. Pt_3 CP
, e del responsabile della sicurezza del cantiere e dei lavori, ing.
[...] Controparte_5
chiedendo il risarcimento dei danni ad essi derivati, o, in subordine, la riduzione del prezzo dell'appalto, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle somme percepite in eccesso.
In giudizio, oltre agli originari convenuti, venivano chiamati in manleva, su istanza della appaltatrice
C.&P. i subappaltatori o artigiani che avevano eseguito lavori presso l'abitazione dei Pt_3
committenti, e precisamente , , e i quali CP_5 CP_5 CP_5 CP_5
restavano contumaci.
Venivano altresì chiamate in garanzia nei confronti della quale Controparte_2
proponeva domanda di manleva l'assicurata C.&P. nonché che Pt_3 Parte_8
assicurano il rischio di cui al certificato n. A81B0201B228SA, nei confronti dei quali veniva svolta domanda di manleva da parte dell'ing. . Controparte_5
La pronuncia di primo grado, in parziale accoglimento delle domande proposte dai committenti,
e , riduceva a euro 69.775,68 il corrispettivo del contratto d'appalto Parte_1 Parte_2
stipulato in data 09/03/2018 con la C.&P. condannando detta società, in solido con Pt_3 CP
, alla restituzione di tale somma, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
[...]
c.c., dal 19/03/2021 al saldo;
condannava e CP_5 Parte_7 CP
, da quanto questi erano tenuti a corrispondere in favore dei committenti, sino alla concorrenza
[...]
della somma di euro 3.778,59; analogamente condannava alla manleva sino alla CP_5
concorrenza di euro 5.957,20, oltre interessi, sino alla concorrenza di euro 25.092,60, CP_5
oltre interessi, e sino alla concorrenza di euro 2.206,00, oltre interessi;
rigettava le CP_5
ulteriori domande da tutte le parti proposte nel giudizio;
condannava C.&P. e , Pt_3 Controparte_1
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di e Parte_1 Parte_2
condannava i terzi chiamati, subappaltatori, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di pagina 5 di 12 C.&P. e;
condannava C.&P. e a rifondere le spese di Pt_3 Controparte_1 Pt_3 Controparte_1
chiamata in favore della condannava gli attori, e Controparte_2 Parte_1
a rifondere le spese di chiamata in favore di Quegli Assicuratori dei Parte_2 CP_4
disponeva l'integrale compensazione delle spese di giudizio quanto al rapporto tra e Parte_1
, da un lato, e , dall'altro; infine poneva definitivamente le spese di Parte_2 Controparte_5
c.t.u., nei rapporti interni, a carico delle parti nella misura percentuale indicata in dispositivo.
2. La predetta sentenza veniva notificata in data 02/11/2021 da che Parte_8
assicurano al rischio di cui al certificato n. A81B0201B228SA, a tutte le parti del giudizio (v. doc. 1 appellanti e ). Parte_1 Parte_2
Nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., proponevano appello con atto notificato in data 02/12/2021,
e , impugnando unicamente il capo della sentenza, con cui era stata Parte_1 Parte_2
pronunciata la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_8
che assicurano al rischio di cui al certificato n. A81B0201B228SA, chiedendo la
[...]
compensazione integrale di quelle spese.
La sentenza di primo grado veniva ulteriormente notificata dalla in data Controparte_2
27/01/2022 alla sua assicurata, C.&P. Pt_3
Si costituivano in giudizio la C.&P. e , con comparsa depositata in data Pt_3 Controparte_1
04/03/2022, con la quale chiedevano che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, già citati in primo grado, ossia la , la Controparte_7 Controparte_8
, e la chiedendo, in via di
[...] Controparte_9 Controparte_2
“appello incidentale”, l'accoglimento della domanda riconvenzionale, già formulata in primo grado, nei confronti di e , con condanna di quelli alla corresponsione della Parte_1 Parte_2
somma di euro 55.573,89, a titolo di saldo di tutte le opere di ristrutturazione, contrattuali ed extracontrattuali, eseguite, nonché il rigetto delle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei loro confronti, o, in subordine, in caso di accoglimento parziale della domanda dei
[...]
committenti, la compensazione con le somme riconosciute in accoglimento della domanda riconvenzionale;
nonché la riforma della sentenza, nella parte in cui non aveva accolto la domanda di manleva avanzata nei confronti della infine la conferma della sentenza in Controparte_2
punto responsabilità dei terzi esecutori dei lavori contestati.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_4
da e . Parte_1 Parte_2
Alla prima udienza, tenutasi in data 20/04/2022, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_5
e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , CP_5 CP_5 CP_5
pagina 6 di 12 e della CP_5 CP_5 Controparte_2
Integrato il contraddittorio, si costituiva la eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dalla C.&P. in quanto tardivo, oltre che per Pt_3
essere l'impugnazione carente dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., essendosi la parte appellante limitata la mera trascrizione delle difese di primo grado, senza svolgere censure al ragionamento del
Giudice; in ogni caso, chiedendo la reiezione del gravame per la sua infondatezza.
Gli altri terzi chiamati non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia, per alcuni, all'udienza del 05/10/2022, e per all'udienza del 19/4/2023. CP_5
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
3. L'appello di e nei confronti dei Parte_1 Parte_2 Controparte_4
e censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui li ha Parte_1 Parte_2
condannati al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_8
compagnia assicuratrice chiamata in causa dall'ing. , osservando come il Tribunale Controparte_5
abbia affermato la reciproca soccombenza tra l'ing. e i committenti, rigettando, da un lato, la CP_5
domanda di condanna al risarcimento in solido con gli altri convenuti, e, dall'altro rigettando la domanda riconvenzionale formulata dall'ing. nei confronti dei coniugi . CP_5 Parte_6
Osservano gli appellanti come a pag. 24 della sentenza impugnata sia stato riconosciuto un inadempimento dell'ing. per avere iniziato i lavori senza progetto e senza permesso, ritenendo CP_5
che l'aver omesso la verifica del corretto inizio delle opere di cantiere, previo deposito della CILA e dei rilievi necessari, valesse a paralizzasse la pretesa economica avanzata dal professionista. Se a tale inadempimento un'obbligazione risarcitoria, ciò era unicamente dipeso dal fatto che, per il momento, non si era verificata l'ipotesi sanzionatoria specificata nella c.t.u.
Denunciano pertanto gli appellanti la contraddittorietà del ragionamento del Tribunale, che, in considerazione delle contrapposte domande tra i committenti e l'ing. , entrambe Controparte_5
rigettate, ha compensato, nei rapporti tra questi, le spese di giudizio, in base al principio della soccombenza reciproca, salvo condannare i committenti a rifondere le spese alla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia.
Nel costituirsi del presente grado di giudizio, ha evidenziato come il Controparte_4
professionista, l'ing. , sia stato riconosciuto inadempiente riguardo alla domanda Controparte_5
riconvenzionale, che non costituisce profilo suscettibile di copertura assicurativa, operando la copertura assicurativa unicamente per la responsabilità professionale, che è invece stata esclusa, sicché i committenti sono risultati soccombenti quanto alla domanda risarcitoria, dalla quale è scaturita la pagina 7 di 12 chiamata in manleva, ed il Tribunale ha conseguentemente pronunciato in punto spese.
Precisa altresì la compagnia assicuratrice come il rigetto della domanda di risarcimento formulata in solido dagli odierni appellanti nei confronti di , della C.&P. e di Controparte_5 Pt_3 CP
sia passata in giudicato.
[...]
Il motivo d'impugnazione è infondato.
Giova al riguardo ricostruire come nel giudizio di primo grado e Parte_1 Parte_2
abbiano convenuto in giudizio la società appaltatrice, il geom. , nella sua asserita Controparte_1
qualità di direttore dei lavori, e l'ing. , nella sua qualità di responsabile della Controparte_5
sicurezza del cantiere e dei lavori, chiedendo la condanna in solido di questi tre soggetti al risarcimento del danno, rappresentato dai costi per l'esecuzione dei lavori di ripristino, conseguenti ai vizi delle opere, pari ad euro 85.512,49, oltre IVA, nonché di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nei confronti del solo ing. veniva altresì formulata un'ulteriore domanda di Controparte_5
risarcimento del danno, al pagamento dell'importo di euro 47.543,71, per la ritardata presentazione delle pratiche edilizie, sull'assunto che tale ritardo non avrebbe consentito ai committenti di fruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione.
Nel costituirsi in giudizio, l'ing. contestava gli addebiti mossi nei suoi confronti, sia Controparte_5
per quanto concerneva i vizi delle opere, sia per quanto concerneva i riflessi, che avrebbe avuto il ritardo nella presentazione delle pratiche, sostenendo che la tempistica non aveva alcun effetto sulla possibilità di accedere alla detrazione fiscale, una volta che le pratiche fossero state - come in effetti era avvenuto - regolarmente accettate. chiamava quindi in garanzia la propria Controparte_5
compagnia assicuratrice, per essere da quella manlevato da quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare, in forza della polizza RC professionale in favore dei committenti.
In via riconvenzionale, l'ing. formulava inoltre domanda di pagamento del compenso a lui CP_5
spettante, per le attività professionali svolte, quantificato nell'importo di euro 39.776,88.
Le domande di risarcimento formulate nei confronti di sono state rigettate dal Controparte_5
Tribunale, ritenendo, quanto alla domanda di responsabilità solidale per i vizi dell'opera, che il professionista avesse assunto unicamente la qualifica di responsabile per la sicurezza del cantiere, con la conseguenza che non poteva essere chiamato a rispondere dei vizi derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere;
dall'altro, che non fosse risultato provato alcun danno patrimoniale conseguente alla ritardata presentazione della , osservando, quanto alla dedotta impossibilità di usufruire delle Pt_9
detrazioni fiscali, come fosse assorbente il rilievo che non si trattava di un danno attuale, ma meramente eventuale, che non poteva dunque essere riconosciuto.
pagina 8 di 12 Ne consegue che, con riferimento alle due domande di risarcimento danni, per le quali l'ing.
[...]
aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, e CP_5 Parte_1 Parte_2
sono risultati integralmente soccombenti, mentre è risultato soccombente
[...] Controparte_5
riguardo alla domanda di pagamento del corrispettivo residuo, e ciò alla luce della minore quantificazione del corrispettivo operata dal c.t.u., nonché del suo grave inadempimento, consistito nel non avere verificato il corretto inizio delle opere di cantiere, previo deposito della CILA e dei rilievi necessari, inadempimento ritenuto idoneo a paralizzare, ex art. 1460 c.c., la pretesa economica del professionista.
Così ricostruite le domande tra le parti, è evidente come nei rapporti tra i committenti e l'ing. CP_5
sia ravvisabile una soccombenza reciproca, per avere quest'ultimo vista rigettata la sua domanda di pagamento del compenso, mentre i committenti sono risultati integralmente soccombenti sulle domande di risarcimento danni, che hanno dato causa alla chiamata in garanzia. Le spese di tale chiamata sono state, in base al principio di causalità, correttamente poste a carico delle parti che, con le loro domande, hanno dato causa alla chiamata.
La reciproca soccombenza, evocata dagli appellanti, opera infatti solo nei rapporti tra essi e l'ing.
, ma non opera nei rapporti con la essendo Controparte_5 Controparte_4
l'assicurato risultato vittorioso sulle domande, che hanno originato la chiamata in garanzia.
La sentenza impugnata deve quindi sul punto essere confermata.
4. L'appello proposto da C.&P. e nei confronti di e Pt_3 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
nonché nei confronti della
[...] Controparte_2
Gli appelli proposti dalla C.&P. e da nei confronti di e Pt_3 Controparte_1 Parte_1
, nonché dalla C.&P. nei confronti della risultano Parte_2 Pt_3 Controparte_2
invece inammissibili, in quanto tardivi.
L'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello è stata sollevata dalla Controparte_2
sia pure con riferimento ad un profilo fattuale differente da quello che la Corte ritiene
[...]
dirimente.
Nessuna argomentazione è stata svolta sul punto dalla C.&P. che non ha replicato all'eccezione Pt_3
della propria compagnia assicuratrice. osserva infatti di avere notificato alla propria assicurata, C.&P. la Controparte_2 Pt_3
sentenza di primo grado in data 27/01/2022, assumendo quindi che da quel momento sarebbe decorso il termine breve per impugnare, termine che non è stato rispettato, atteso che l'appello è stato proposto con la comparsa di costituzione depositat - già pendente altro appello avverso quella medesima sentenza presentato da e – non nel termine di trenta giorni dalla Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 12 notifica della sentenza, bensì con comparsa depositata in data 04/03/2022.
L'eccezione così articolata trascura di considerare come la sentenza fosse già stata notificata in precedenza, in data 02/11/2021, da a tutte le parti del giudizio, con la Parte_8
conseguenza che il termine breve, di cui all'art. 325 c.p.c., aveva iniziato a decorrere da quel momento per tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 326 c.p.c., e cioè “sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione”.
Da quel momento si è verificato infatti l'effetto della conoscenza legale della sentenza, che è il presupposto per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
La peculiarità del caso di specie, pur vertendosi in ipotesi di cause scindibili, è data dal fatto che non opera il combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., e quindi la decorrenza di un termine, che varia per ciascuna parte dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, ma un termine unico dalla prima notifica della sentenza fatta da
Parte_10
Del resto, va altresì considerato come non sia in alcun modo prospettabile l'ammissibilità di un appello incidentale tardivo da parte della C.&P. ed nei confronti di e Pt_3 Controparte_1 Parte_1
, non avendo quelli impugnato i capi di sentenza relativi ai rapporti con la società Parte_2
appaltatrice e , sicché difetta il presupposto di cui all'art. 334 c.p.c., che consente la Controparte_1
proposizione dell'impugnazione, anche quando è decorso il termine di cui all'art. 326 c.p.c., alla parte contro la quale sia stata proposta impugnazione.
Analogamente alcun appello incidentale tardivo era proponibile da C.&P. nei confronti della Pt_3
propria compagnia assicuratrice, che non aveva formulato alcuna impugnazione nei suoi confronti, ed anzi, evidentemente non essendosi avveduta della già avvenuta notifica della sentenza nei confronti di tutte le parti in data 02/11/2021, ha proceduto ad ulteriore notifica nei confronti del solo suo assicurato il 27/01/2022, con l'intento di far decorrere il termine breve per impugnare.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto della reiezione dell'appello proposto da e questi Parte_1 Parte_2
debbono essere condannati alla rifusione delle spese anche di questo grado di giudizio in favore della spese che si liquidano, avuto riguardo allo scaglione di valore di Controparte_4
riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), dato dall'ammontare delle spese di lite liquidate in primo grado in favore della compagnia assicuratrice, con applicazione, vista l'unicità della questione trattata, dei compensi prossimi ai minimi, previsti dal D.M. 147/2002, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così complessivi € 2.267,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
pagina 10 di 12 Alla pronuncia d'inammissibilità dell'appello della C.&P. e di consegue la Pt_3 Controparte_1 condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti appellate, poiché come in più occasioni precisato dalla Suprema Corte: "La pronuncia d'inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendosi escludere che essa integri un grave ed eccezionale
motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione
temporis" introdotta dalla l. n. 69 del 2009" (v. Cass. 24/06/2020 n. 12484).
La soccombenza, infatti, si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quali che siano le ragioni, pertinenti a questioni di merito o di mero rito, che abbiano condotto a quell'esito, sicché non è possibile sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia d'inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione. (v. da ultimo Cass. 03/03/2022 n.
7024).
Tali spese vengono liquidate, a carico solidale della C.&P. e di , in favore di Pt_3 Controparte_1
e , avendo riguardo al valore della domanda riproposta (€ 55.573,89) e Parte_1 Parte_2
della richiesta di riforma dell'accoglimento della domanda dei committenti (per € 69.775,68), e quindi sulla base dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, facendo applicazione dei compensi medi per le fasi di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, limitata alla trattazione delle medesime questione già oggetto di disamina con gli atti introduttivi, senza l'apporto di alcun elemento di novità o approfondimento, e così in complessivi € 7.440,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Infine, la C.&P. deve essere condannata a rifondere le spese del presente giudizio alla Pt_3 [...]
spese che si liquidano in relazione all'importo oggetto di condanna in primo Controparte_2
grado, per il quale è invocata, per il caso di soccombenza, la manleva, sulla base del medesimo scaglione di valore sopra indicato, con riduzione dei compensi per la fase di studio a € 2.200,00, in considerazione del limitato numero di questioni trattate, di quelli medi per la fase introduttiva e dei minimi per quella decisionale, e così complessivi € 6.663,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Stante la contumacia di , , e , non deve essere CP_5 CP_5 CP_5 CP_5
emessa alcuna statuizione in punto spese nei rapporti tra questi e la C.&P. ed . Pt_3 Controparte_1
Nessuna statuizione in punto spese deve essere messa nei confronti di , rimasto Controparte_5
contumace e contro il quale non è stata proposta alcuna impugnazione.
Sussiste altresì l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, e , da un Parte_1 Parte_2
lato, e C.&P. e , dall'altro, del versamento di un ulteriore importo a titolo di Pt_3 Controparte_1
pagina 11 di 12 contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché Parte_1 Parte_2
sull'appello proposto dalla C.&P. e avverso la sentenza del Tribunale di Pt_3 Controparte_1
Torino n. 4800/2021 emessa in data 02/11/2021, respinge l'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_4
confermando il capo della sentenza oggetto d'impugnazione;
[...]
dichiara inammissibile l'appello proposto dalla C.&P. e da;
Pt_3 Controparte_1
condanna e a rifondere alla in Parte_1 Parte_2 Controparte_4
persona del Rappresentante Generale dell'Italia per i le spese del presente giudizio, che si CP_4 liquidano in € 2.267,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna C.&P. e , in solido tra loro, a rifondere a e Pt_3 Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.440,00 per compensi, oltre Parte_2
rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna C.&P. a rifondere alla le spese del presente giudizio, che Pt_3 Controparte_2 si liquidano in € 6.663,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
nulla in punto spese tra C.&P. ed ed i contumaci, , , Pt_3 Controparte_1 CP_5 CP_5
e ; CP_5 CP_5
nulla in punto spese nei confronti di;
Controparte_5 dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, e Parte_1 Parte_2
da un lato, e C.&P. e , dall'altro, del versamento di un ulteriore importo
[...] Pt_3 Controparte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1509/2021 R.G. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Lucibello e Ludovico Lucibello, C.F._2
in forza di procura allegata all'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliati in Milano, via
S. Barnaba n. 29, presso lo studio dei loro difensori
APPELLANTI
Contro
C.&P. (P.I. , con sede in Torino, via Piazzi n. 24, in persona del legale Pt_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, geom. , e (C.F. Controparte_1 Controparte_1
) elettivamente domiciliati in Torino, via Chisone n. 46, presso l'avv. Saverio C.F._3
Fedele, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATI ed APP. INCIDENTALI
Contro
C.F. ), corrente in Milano, via Traiano n. 18, in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo procuratore, in forza di procura speciale per Notaio dott. Controparte_3 [...]
del 24/02/2012, rep. 70970, elettivamente domiciliati in Torino, via Montecuccoli n. 9, presso Per_1
pagina 1 di 12 gli avv.ti Lorenzo Mortarotti e Filippo Mortarotti, che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Contro società di diritto belga, con sede legale in Bruxelles Controparte_4
IO Tower, che agisce nella qualità di successore degli che Parte_4
hanno assunto pro quota e senza vincolo di solidarietà, il rischio derivante dal certificato di assicurazione n. A818B201B228SA, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia e per esso della procuratrice speciale, dott.ssa elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Parte_5
del proprio difensore avv. Daniele De Benedetti, in Email_1
forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E contro
Controparte_5
[...]
[...]
[...]
[...]
APPELLATI contumaci
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4800/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data
02/11/2021
- Appalto – vizi – riduzione corrispettivo
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
“Nel merito: in parziale riforma della Sentenza di primo grado, ed in accoglimento dell'unico motivo di appello, dichiarare la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio tra gli appellanti
e e “quegli in ragione del presente Parte_1 Parte_2 Parte_4
gravame.”
Per gli appellati ed appellanti incidentali C.&P. ed : Pt_3 Controparte_1
“In via istruttoria, per entrambi gli appellanti in via incidentale,
pagina 2 di 12 ammettere, ove ritenuta necessaria o utile ai fini della decisione, la prova per interpello e testi articolata e richiesta in primo grado in memoria autorizzata istruttoria 9/3/2020 ex art. 183 co. 6n. 2 cpc;
ove ritenuto necessario od opportuno, disporre un supplemento di CTU previo ascolto del perito per chiarimenti, al fine di dissolvere le lacune le contestazioni e i dubbi rimasti irrisolti in merito ai lavori da intendersi riconosciuti come opere extra contrattuali e in merito alle cause e alle responsabilità dei vizi accertati.
Nel merito, in riforma della sentenza di primo grado n. 4800/2021 del Tribunale di Torino.
Per la C.&P. Pt_3
In accoglimento della domanda dedotta in via riconvenzionale in primo grado, qui puntualmente riproposta: accertare e dichiarare che gli appellati sono tenuti a corrispondere alla C.&P. Controparte_6 la somma di € 55.573,089 ovvero quella diversa meglio accertata a titolo di saldo del compenso Pt_3
di tutte le opere di ristrutturazione eseguite, contrattuali e o extra-contrattuali, in conformità al computo metrico in atti.
In rigetto delle domande : Parte_6
In via principale, previa dichiarazione che la ditta appaltatrice C.&P. ha adempiuto al contratto Pt_3
di appalto di opera sottoscritto con gli appellati, eseguendo sia le opere pattuite in preventivo sia tutte quelle extra contratto richieste in corso d'opera dai committenti secondo le secondo le specifiche istruzioni di questi ultimi, rigettare o, in subordine, ridurre la domanda attrice di riduzione del prezzo in quanto infondate per tutte le ragioni in punto di fatto e in diritto dedotte in atti nonché in considerazione della responsabilità totale o parziale degli stessi nella determinazione dei vizi delle opere rilevati.
In subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda de qua dei committenti, ridurre, nella misura accertata e/o ritenuta congrua in corso di causa, il prezzo dovuto alla C.&P. senza Pt_3
alcun risarcimento del danno o nella misura che verrà determinata, con eventuale compensazione con le somme che verranno riconosciute in accoglimento della domanda riconvenzionale, il tutto in considerazione delle ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti;
In ogni caso di condanna degli appellanti accertare e dichiarare, con conferma della sentenza di primo grado sul punto, la responsabilità degli effettivi terzi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e confermare le condanne dei predetti responsabili a manlevare la C.&P. per Pt_3
tutte le somme che la stessa sarà chiamata a corrispondere ai committenti in restituzione, riduzione e o risarcimento danni connessi alle lavorazioni eseguite in subappalto;
pagina 3 di 12 In ogni caso di condanna della C.&P. accertare e dichiarare tenuta la Pt_3 Controparte_2
in forza della polizza n. 6125717, a garantire e manlevare la predetta assicurata da eventuali
[...]
condanne di pagamento di somme a qualsiasi titolo (restituzioni riduzioni e/o risarcimenti)
Per il geom. Controparte_1
Sulle domande Schieppati-Tornatore:
In via principale, rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti;
In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande dei committenti, accertare e riconoscere una riduzione del prezzo totale dovuto ai committenti nella misura che verrà accertata e/o ritenuta congrua in corso di causa, il tutto in considerazione delle ragioni di fatto e di diritto dedotte in atti;
In ulteriore subordine, sempre in caso di accoglimento anche parziale delle domande attrici, accertare e dichiarare la responsabilità degli effettivi esecutori dei lavori contestati ritenuti causa di inadempimento e condannare gli stessi responsabili a manlevare per tutte le somme che lo stesso sarà chiamato a corrispondere ai committenti in restituzione, riduzione e o risarcimento danni connessi alle lavorazioni eseguite in subappalto.
Il tutto con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio ovvero, in subordine, con compensazione parziale o totale in conformità alle declarande responsabilità e soccombenze.”
Per l'appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino;
Contrariis reiectis;
- In principalità, ed in via assorbente, dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dalla
[...]
nei confronti della Parte_7 Controparte_2
- In linea di stretto subordine, nel merito, per la denegata ipotesi di declaratoria di ammissibilità dell'appello incidentale de quo, dichiarare infondato detto appello incidentale e confermare le relative statuizioni della sentenza impugnata;
- in entrambi i casi, con il favore delle spese del presente giudizio di appello.”
Per l'appellata Controparte_4
Voglia codesto ill.mo Collegio
“Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione, nel merito, in via principale
pagina 4 di 12 previo accertamento del passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata di p.20 di 29, dichiarare inammissibile e infondato, rigettandolo, l'appello per i motivi esposti in narrativa, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza;
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio, confermato quanto già liquidato in prime cure a favore degli esponenti, nonché oneri ed accessori di legge” Parte_4
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 02/11/2021 il Tribunale di Torino pronunciava sulle domande di inadempimento proposte da e , in relazione al contratto di appalto da Parte_1 Parte_2
essi stipulato con la C.&P. nonché nei confronti del direttore dei lavori, geom. Pt_3 CP
, e del responsabile della sicurezza del cantiere e dei lavori, ing.
[...] Controparte_5
chiedendo il risarcimento dei danni ad essi derivati, o, in subordine, la riduzione del prezzo dell'appalto, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle somme percepite in eccesso.
In giudizio, oltre agli originari convenuti, venivano chiamati in manleva, su istanza della appaltatrice
C.&P. i subappaltatori o artigiani che avevano eseguito lavori presso l'abitazione dei Pt_3
committenti, e precisamente , , e i quali CP_5 CP_5 CP_5 CP_5
restavano contumaci.
Venivano altresì chiamate in garanzia nei confronti della quale Controparte_2
proponeva domanda di manleva l'assicurata C.&P. nonché che Pt_3 Parte_8
assicurano il rischio di cui al certificato n. A81B0201B228SA, nei confronti dei quali veniva svolta domanda di manleva da parte dell'ing. . Controparte_5
La pronuncia di primo grado, in parziale accoglimento delle domande proposte dai committenti,
e , riduceva a euro 69.775,68 il corrispettivo del contratto d'appalto Parte_1 Parte_2
stipulato in data 09/03/2018 con la C.&P. condannando detta società, in solido con Pt_3 CP
, alla restituzione di tale somma, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
[...]
c.c., dal 19/03/2021 al saldo;
condannava e CP_5 Parte_7 CP
, da quanto questi erano tenuti a corrispondere in favore dei committenti, sino alla concorrenza
[...]
della somma di euro 3.778,59; analogamente condannava alla manleva sino alla CP_5
concorrenza di euro 5.957,20, oltre interessi, sino alla concorrenza di euro 25.092,60, CP_5
oltre interessi, e sino alla concorrenza di euro 2.206,00, oltre interessi;
rigettava le CP_5
ulteriori domande da tutte le parti proposte nel giudizio;
condannava C.&P. e , Pt_3 Controparte_1
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di e Parte_1 Parte_2
condannava i terzi chiamati, subappaltatori, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di pagina 5 di 12 C.&P. e;
condannava C.&P. e a rifondere le spese di Pt_3 Controparte_1 Pt_3 Controparte_1
chiamata in favore della condannava gli attori, e Controparte_2 Parte_1
a rifondere le spese di chiamata in favore di Quegli Assicuratori dei Parte_2 CP_4
disponeva l'integrale compensazione delle spese di giudizio quanto al rapporto tra e Parte_1
, da un lato, e , dall'altro; infine poneva definitivamente le spese di Parte_2 Controparte_5
c.t.u., nei rapporti interni, a carico delle parti nella misura percentuale indicata in dispositivo.
2. La predetta sentenza veniva notificata in data 02/11/2021 da che Parte_8
assicurano al rischio di cui al certificato n. A81B0201B228SA, a tutte le parti del giudizio (v. doc. 1 appellanti e ). Parte_1 Parte_2
Nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., proponevano appello con atto notificato in data 02/12/2021,
e , impugnando unicamente il capo della sentenza, con cui era stata Parte_1 Parte_2
pronunciata la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_8
che assicurano al rischio di cui al certificato n. A81B0201B228SA, chiedendo la
[...]
compensazione integrale di quelle spese.
La sentenza di primo grado veniva ulteriormente notificata dalla in data Controparte_2
27/01/2022 alla sua assicurata, C.&P. Pt_3
Si costituivano in giudizio la C.&P. e , con comparsa depositata in data Pt_3 Controparte_1
04/03/2022, con la quale chiedevano che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, già citati in primo grado, ossia la , la Controparte_7 Controparte_8
, e la chiedendo, in via di
[...] Controparte_9 Controparte_2
“appello incidentale”, l'accoglimento della domanda riconvenzionale, già formulata in primo grado, nei confronti di e , con condanna di quelli alla corresponsione della Parte_1 Parte_2
somma di euro 55.573,89, a titolo di saldo di tutte le opere di ristrutturazione, contrattuali ed extracontrattuali, eseguite, nonché il rigetto delle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei loro confronti, o, in subordine, in caso di accoglimento parziale della domanda dei
[...]
committenti, la compensazione con le somme riconosciute in accoglimento della domanda riconvenzionale;
nonché la riforma della sentenza, nella parte in cui non aveva accolto la domanda di manleva avanzata nei confronti della infine la conferma della sentenza in Controparte_2
punto responsabilità dei terzi esecutori dei lavori contestati.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_4
da e . Parte_1 Parte_2
Alla prima udienza, tenutasi in data 20/04/2022, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_5
e veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , CP_5 CP_5 CP_5
pagina 6 di 12 e della CP_5 CP_5 Controparte_2
Integrato il contraddittorio, si costituiva la eccependo l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dalla C.&P. in quanto tardivo, oltre che per Pt_3
essere l'impugnazione carente dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., essendosi la parte appellante limitata la mera trascrizione delle difese di primo grado, senza svolgere censure al ragionamento del
Giudice; in ogni caso, chiedendo la reiezione del gravame per la sua infondatezza.
Gli altri terzi chiamati non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia, per alcuni, all'udienza del 05/10/2022, e per all'udienza del 19/4/2023. CP_5
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
3. L'appello di e nei confronti dei Parte_1 Parte_2 Controparte_4
e censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui li ha Parte_1 Parte_2
condannati al pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_8
compagnia assicuratrice chiamata in causa dall'ing. , osservando come il Tribunale Controparte_5
abbia affermato la reciproca soccombenza tra l'ing. e i committenti, rigettando, da un lato, la CP_5
domanda di condanna al risarcimento in solido con gli altri convenuti, e, dall'altro rigettando la domanda riconvenzionale formulata dall'ing. nei confronti dei coniugi . CP_5 Parte_6
Osservano gli appellanti come a pag. 24 della sentenza impugnata sia stato riconosciuto un inadempimento dell'ing. per avere iniziato i lavori senza progetto e senza permesso, ritenendo CP_5
che l'aver omesso la verifica del corretto inizio delle opere di cantiere, previo deposito della CILA e dei rilievi necessari, valesse a paralizzasse la pretesa economica avanzata dal professionista. Se a tale inadempimento un'obbligazione risarcitoria, ciò era unicamente dipeso dal fatto che, per il momento, non si era verificata l'ipotesi sanzionatoria specificata nella c.t.u.
Denunciano pertanto gli appellanti la contraddittorietà del ragionamento del Tribunale, che, in considerazione delle contrapposte domande tra i committenti e l'ing. , entrambe Controparte_5
rigettate, ha compensato, nei rapporti tra questi, le spese di giudizio, in base al principio della soccombenza reciproca, salvo condannare i committenti a rifondere le spese alla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia.
Nel costituirsi del presente grado di giudizio, ha evidenziato come il Controparte_4
professionista, l'ing. , sia stato riconosciuto inadempiente riguardo alla domanda Controparte_5
riconvenzionale, che non costituisce profilo suscettibile di copertura assicurativa, operando la copertura assicurativa unicamente per la responsabilità professionale, che è invece stata esclusa, sicché i committenti sono risultati soccombenti quanto alla domanda risarcitoria, dalla quale è scaturita la pagina 7 di 12 chiamata in manleva, ed il Tribunale ha conseguentemente pronunciato in punto spese.
Precisa altresì la compagnia assicuratrice come il rigetto della domanda di risarcimento formulata in solido dagli odierni appellanti nei confronti di , della C.&P. e di Controparte_5 Pt_3 CP
sia passata in giudicato.
[...]
Il motivo d'impugnazione è infondato.
Giova al riguardo ricostruire come nel giudizio di primo grado e Parte_1 Parte_2
abbiano convenuto in giudizio la società appaltatrice, il geom. , nella sua asserita Controparte_1
qualità di direttore dei lavori, e l'ing. , nella sua qualità di responsabile della Controparte_5
sicurezza del cantiere e dei lavori, chiedendo la condanna in solido di questi tre soggetti al risarcimento del danno, rappresentato dai costi per l'esecuzione dei lavori di ripristino, conseguenti ai vizi delle opere, pari ad euro 85.512,49, oltre IVA, nonché di euro 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nei confronti del solo ing. veniva altresì formulata un'ulteriore domanda di Controparte_5
risarcimento del danno, al pagamento dell'importo di euro 47.543,71, per la ritardata presentazione delle pratiche edilizie, sull'assunto che tale ritardo non avrebbe consentito ai committenti di fruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione.
Nel costituirsi in giudizio, l'ing. contestava gli addebiti mossi nei suoi confronti, sia Controparte_5
per quanto concerneva i vizi delle opere, sia per quanto concerneva i riflessi, che avrebbe avuto il ritardo nella presentazione delle pratiche, sostenendo che la tempistica non aveva alcun effetto sulla possibilità di accedere alla detrazione fiscale, una volta che le pratiche fossero state - come in effetti era avvenuto - regolarmente accettate. chiamava quindi in garanzia la propria Controparte_5
compagnia assicuratrice, per essere da quella manlevato da quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare, in forza della polizza RC professionale in favore dei committenti.
In via riconvenzionale, l'ing. formulava inoltre domanda di pagamento del compenso a lui CP_5
spettante, per le attività professionali svolte, quantificato nell'importo di euro 39.776,88.
Le domande di risarcimento formulate nei confronti di sono state rigettate dal Controparte_5
Tribunale, ritenendo, quanto alla domanda di responsabilità solidale per i vizi dell'opera, che il professionista avesse assunto unicamente la qualifica di responsabile per la sicurezza del cantiere, con la conseguenza che non poteva essere chiamato a rispondere dei vizi derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere;
dall'altro, che non fosse risultato provato alcun danno patrimoniale conseguente alla ritardata presentazione della , osservando, quanto alla dedotta impossibilità di usufruire delle Pt_9
detrazioni fiscali, come fosse assorbente il rilievo che non si trattava di un danno attuale, ma meramente eventuale, che non poteva dunque essere riconosciuto.
pagina 8 di 12 Ne consegue che, con riferimento alle due domande di risarcimento danni, per le quali l'ing.
[...]
aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, e CP_5 Parte_1 Parte_2
sono risultati integralmente soccombenti, mentre è risultato soccombente
[...] Controparte_5
riguardo alla domanda di pagamento del corrispettivo residuo, e ciò alla luce della minore quantificazione del corrispettivo operata dal c.t.u., nonché del suo grave inadempimento, consistito nel non avere verificato il corretto inizio delle opere di cantiere, previo deposito della CILA e dei rilievi necessari, inadempimento ritenuto idoneo a paralizzare, ex art. 1460 c.c., la pretesa economica del professionista.
Così ricostruite le domande tra le parti, è evidente come nei rapporti tra i committenti e l'ing. CP_5
sia ravvisabile una soccombenza reciproca, per avere quest'ultimo vista rigettata la sua domanda di pagamento del compenso, mentre i committenti sono risultati integralmente soccombenti sulle domande di risarcimento danni, che hanno dato causa alla chiamata in garanzia. Le spese di tale chiamata sono state, in base al principio di causalità, correttamente poste a carico delle parti che, con le loro domande, hanno dato causa alla chiamata.
La reciproca soccombenza, evocata dagli appellanti, opera infatti solo nei rapporti tra essi e l'ing.
, ma non opera nei rapporti con la essendo Controparte_5 Controparte_4
l'assicurato risultato vittorioso sulle domande, che hanno originato la chiamata in garanzia.
La sentenza impugnata deve quindi sul punto essere confermata.
4. L'appello proposto da C.&P. e nei confronti di e Pt_3 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
nonché nei confronti della
[...] Controparte_2
Gli appelli proposti dalla C.&P. e da nei confronti di e Pt_3 Controparte_1 Parte_1
, nonché dalla C.&P. nei confronti della risultano Parte_2 Pt_3 Controparte_2
invece inammissibili, in quanto tardivi.
L'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello è stata sollevata dalla Controparte_2
sia pure con riferimento ad un profilo fattuale differente da quello che la Corte ritiene
[...]
dirimente.
Nessuna argomentazione è stata svolta sul punto dalla C.&P. che non ha replicato all'eccezione Pt_3
della propria compagnia assicuratrice. osserva infatti di avere notificato alla propria assicurata, C.&P. la Controparte_2 Pt_3
sentenza di primo grado in data 27/01/2022, assumendo quindi che da quel momento sarebbe decorso il termine breve per impugnare, termine che non è stato rispettato, atteso che l'appello è stato proposto con la comparsa di costituzione depositat - già pendente altro appello avverso quella medesima sentenza presentato da e – non nel termine di trenta giorni dalla Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 12 notifica della sentenza, bensì con comparsa depositata in data 04/03/2022.
L'eccezione così articolata trascura di considerare come la sentenza fosse già stata notificata in precedenza, in data 02/11/2021, da a tutte le parti del giudizio, con la Parte_8
conseguenza che il termine breve, di cui all'art. 325 c.p.c., aveva iniziato a decorrere da quel momento per tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 326 c.p.c., e cioè “sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione”.
Da quel momento si è verificato infatti l'effetto della conoscenza legale della sentenza, che è il presupposto per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
La peculiarità del caso di specie, pur vertendosi in ipotesi di cause scindibili, è data dal fatto che non opera il combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., e quindi la decorrenza di un termine, che varia per ciascuna parte dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, ma un termine unico dalla prima notifica della sentenza fatta da
Parte_10
Del resto, va altresì considerato come non sia in alcun modo prospettabile l'ammissibilità di un appello incidentale tardivo da parte della C.&P. ed nei confronti di e Pt_3 Controparte_1 Parte_1
, non avendo quelli impugnato i capi di sentenza relativi ai rapporti con la società Parte_2
appaltatrice e , sicché difetta il presupposto di cui all'art. 334 c.p.c., che consente la Controparte_1
proposizione dell'impugnazione, anche quando è decorso il termine di cui all'art. 326 c.p.c., alla parte contro la quale sia stata proposta impugnazione.
Analogamente alcun appello incidentale tardivo era proponibile da C.&P. nei confronti della Pt_3
propria compagnia assicuratrice, che non aveva formulato alcuna impugnazione nei suoi confronti, ed anzi, evidentemente non essendosi avveduta della già avvenuta notifica della sentenza nei confronti di tutte le parti in data 02/11/2021, ha proceduto ad ulteriore notifica nei confronti del solo suo assicurato il 27/01/2022, con l'intento di far decorrere il termine breve per impugnare.
5. Le spese del giudizio
Tenuto conto della reiezione dell'appello proposto da e questi Parte_1 Parte_2
debbono essere condannati alla rifusione delle spese anche di questo grado di giudizio in favore della spese che si liquidano, avuto riguardo allo scaglione di valore di Controparte_4
riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), dato dall'ammontare delle spese di lite liquidate in primo grado in favore della compagnia assicuratrice, con applicazione, vista l'unicità della questione trattata, dei compensi prossimi ai minimi, previsti dal D.M. 147/2002, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così complessivi € 2.267,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
pagina 10 di 12 Alla pronuncia d'inammissibilità dell'appello della C.&P. e di consegue la Pt_3 Controparte_1 condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti appellate, poiché come in più occasioni precisato dalla Suprema Corte: "La pronuncia d'inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendosi escludere che essa integri un grave ed eccezionale
motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione
temporis" introdotta dalla l. n. 69 del 2009" (v. Cass. 24/06/2020 n. 12484).
La soccombenza, infatti, si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quali che siano le ragioni, pertinenti a questioni di merito o di mero rito, che abbiano condotto a quell'esito, sicché non è possibile sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia d'inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione. (v. da ultimo Cass. 03/03/2022 n.
7024).
Tali spese vengono liquidate, a carico solidale della C.&P. e di , in favore di Pt_3 Controparte_1
e , avendo riguardo al valore della domanda riproposta (€ 55.573,89) e Parte_1 Parte_2
della richiesta di riforma dell'accoglimento della domanda dei committenti (per € 69.775,68), e quindi sulla base dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, facendo applicazione dei compensi medi per le fasi di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase decisionale, limitata alla trattazione delle medesime questione già oggetto di disamina con gli atti introduttivi, senza l'apporto di alcun elemento di novità o approfondimento, e così in complessivi € 7.440,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Infine, la C.&P. deve essere condannata a rifondere le spese del presente giudizio alla Pt_3 [...]
spese che si liquidano in relazione all'importo oggetto di condanna in primo Controparte_2
grado, per il quale è invocata, per il caso di soccombenza, la manleva, sulla base del medesimo scaglione di valore sopra indicato, con riduzione dei compensi per la fase di studio a € 2.200,00, in considerazione del limitato numero di questioni trattate, di quelli medi per la fase introduttiva e dei minimi per quella decisionale, e così complessivi € 6.663,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Stante la contumacia di , , e , non deve essere CP_5 CP_5 CP_5 CP_5
emessa alcuna statuizione in punto spese nei rapporti tra questi e la C.&P. ed . Pt_3 Controparte_1
Nessuna statuizione in punto spese deve essere messa nei confronti di , rimasto Controparte_5
contumace e contro il quale non è stata proposta alcuna impugnazione.
Sussiste altresì l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, e , da un Parte_1 Parte_2
lato, e C.&P. e , dall'altro, del versamento di un ulteriore importo a titolo di Pt_3 Controparte_1
pagina 11 di 12 contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché Parte_1 Parte_2
sull'appello proposto dalla C.&P. e avverso la sentenza del Tribunale di Pt_3 Controparte_1
Torino n. 4800/2021 emessa in data 02/11/2021, respinge l'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_4
confermando il capo della sentenza oggetto d'impugnazione;
[...]
dichiara inammissibile l'appello proposto dalla C.&P. e da;
Pt_3 Controparte_1
condanna e a rifondere alla in Parte_1 Parte_2 Controparte_4
persona del Rappresentante Generale dell'Italia per i le spese del presente giudizio, che si CP_4 liquidano in € 2.267,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna C.&P. e , in solido tra loro, a rifondere a e Pt_3 Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.440,00 per compensi, oltre Parte_2
rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna C.&P. a rifondere alla le spese del presente giudizio, che Pt_3 Controparte_2 si liquidano in € 6.663,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
nulla in punto spese tra C.&P. ed ed i contumaci, , , Pt_3 Controparte_1 CP_5 CP_5
e ; CP_5 CP_5
nulla in punto spese nei confronti di;
Controparte_5 dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, e Parte_1 Parte_2
da un lato, e C.&P. e , dall'altro, del versamento di un ulteriore importo
[...] Pt_3 Controparte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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