Legge 11 maggio 1999, n. 140

Commentari10

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  • 1Espatriati: metodi di verifica della residenza fiscale
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 20 settembre 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha deciso di intensificare gli accertamenti nei confronti di soggetti italiani espatriati all'estero. Negli ultimi anni questo tipo di controlli si è sicuramente intensificato, verso i contribuenti che hanno trasferito la propria residenza fiscale all'estero. Negli anni passati non sono stati rari i casi di esterovestizione personale, per il solo scopo di evitare la tassazione italiana. Per questo motivo, al fine di evitare comportamenti elusivi o evasivi, l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sugli espatriati italiani all'estero. L'intensificarsi di questa attività va di pari passo con i diversi accordi legati allo scambio di informazioni …

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  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 4Art. 39 decreto "rilancio"
    https://www.brocardi.it/

  • 5Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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Giurisprudenza78

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  • 1Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 1871
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente 2. dr. Antonietta Savino Consigliere 3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 26.03.2024, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 752/22 R. G. sezione lavoro, vertente TRA , rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Parte_1 Ingangi, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP alla via Michele Zannotti n. 20; Appellante E , in Controparte_1 persona del legale rappresentante …
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    • incentivi per progettazione·
    • contrattazione collettiva decentrata·
    • risarcimento danni pensionistici·
    • art. 92 d.lgs. 163/2006·
    • interessi di mora·
    • danno previdenziale·
    • potestà regolamentare amministrazione·
    • art. 421 c.p.c.·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 18 legge 109/1994

  • 2Trib. Catanzaro, sentenza 23/04/2024, n. 440
    Provvedimento: R.G. LAV. N. 336/2020 Udienza del 23/04/2024 Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 336/2020 promossa DA C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio …
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    • fondo incentivi·
    • art. 113 D. Lgs. n. 50/2016·
    • appalti pubblici·
    • complessità appalto·
    • procedura negoziata·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • responsabile unico del procedimento (RUP)·
    • manutenzione ordinaria e straordinaria·
    • incentivi per funzioni tecniche·
    • affidamento diretto

  • 3Trib. Napoli, sentenza 05/06/2024, n. 4181
    Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 05/06/2024, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10548/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza TRA elettivamente domiciliato in Napoli alla via Torino n.118 presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Antonio Panico e Lucia Rambone che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, …
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    • art. 113 D.Lgs. n. 50/2016·
    • compensazione spese processuali·
    • procedura di gara·
    • regolamento incentivi·
    • risarcimento danni·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • responsabilità contabile·
    • incentivi per funzioni tecniche·
    • affidamento diretto

  • 4Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/10/2024, n. 1132
    Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2771/2007 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat” e vertente tra (C.F. ) col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza, giusta procura in atti, dell'avv. MAROTTA FRANCESCO; - attore - e (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del p.t., col ministero/assistenza, giusta procura in atti, degli CP_2 avv.ti DI LORENZO PIETRO e CERAULO VENERANDA; - convenuto - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di …
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    • art. 18 l. 109/1994·
    • interessi legali·
    • incentivi per progettazione·
    • contrattazione decentrata·
    • giurisdizione civile·
    • CTU·
    • spese di lite·
    • compenso aggiuntivo·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • regolamento comunale

  • 5Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2509
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA In persona del giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 1.04.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12208/2024 R.G. avente ad OGGETTO: differenze retributive-incentivi per funzioni tecniche TRA cf. rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Parte_1 C.F._1 Panico e Lucia Rambone, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Torino n.118, come da procura in atti ricorrente E ( ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di …
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    • giurisprudenza Corte dei Conti·
    • art. 2094 c.c.·
    • contrattazione collettiva decentrata·
    • art. 113 D.Lgs. n. 50/2016·
    • procedura di gara·
    • regolamento incentivi·
    • risarcimento danni·
    • responsabilità contabile·
    • incentivi per funzioni tecniche·
    • affidamento diretto
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Interventi per il settore aeronautico) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresi' la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
    a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale; b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di societa', preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea. 2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalita' recati dall' articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all' articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:
    a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare; b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici; c) alle capacita' di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese; d) al miglioramento delle condizioni di competitivita' delle industrie italiane in campo internazionale. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterra', nei modi e nei limiti disposti dall' articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilita' da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilita' per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza. 4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1994, n. 224), recante "Interventi urgenti a sostegno dell'economia", convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1 della legge 22 novembre 1994, n. 644 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1994, n. 274), e' il seguente:
    "6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a) dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808 , correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall' art. 6, commi 4 , 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 , che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma. lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , e determina le priorita' avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse".
    - Il testo dell' art. 2, della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1986, n. 5), recante "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico", e' il seguente:
    "Art. 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica). - Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, e' istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.
    Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
    I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.
    Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge sull'attivita' svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.
    La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.
    La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all' art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
    Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
    - Il testo dell' art. 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140), recante "Disposizioni urgenti per le attivita' produttive", convertito, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 421 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1996, n. 190), e' il seguente:
    "Art. 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico). - 1. Per le finalita' di cui all' art. 3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , secondo i criteri e le modalita' di cui all' art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , ed altresi' onde consentire una prima attuazione dei piu' urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure amministrative dell'art. 2-ter del richiamato decretolegge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.
    2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienniale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
  • Art. 2. (Programmi dei settori aerospaziale e duale) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitivita' internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunita' scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea. 2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento e' espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento puo' comunque essere emanato.
    3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformera' ai seguenti criteri e principi direttivi:
    a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi; b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali; c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operativita' di societa', anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse; d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese; e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attivita' in base a normative agevolative nazionali e comunitarie; f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilita' con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le societa' operanti nei medesimi settori, determinando altresi' il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3. 4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 . 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) recante "Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presideniza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
    "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
    b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    e) (Abrogata)".
    - Il testo dell' art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186) recante "Interventi urgenti per l'economia", e' il seguente:
    "Art. 1 (Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive). - 1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.
    2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attivita' di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.
    3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive e' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.
    4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente articolo.
    5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio".
  • Art. 3. (Studi e ricerche per la politica industriale) 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ((...)) ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall' articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.