Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4613 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. PALOPOLI MARCO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. BATTAGLIA CATERINA;
Icontumace; Controparte_2
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22.12.21 parte ricorrente proponeva ricorso in riassunzione avverso intimazione di pagamento n. 034 2019 90141679 71/000, ricevuta a mezzo pec in data 01.10.2019 e al sotteso avviso di addebito n.
33420160003459881000 (asseritamente notificato il 25/10/2016), relativo a
I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive, interessi di mora e compensi riscossione dal 2008 al 2015, per un totale di euro 36.120,17. Rappresentava di aver originariamente proposto ricorso dinanzi la Tribunale di Cosenza, (deposito telematico avvenuto in data 21.10.2019, giusta certificazione del medesimo ufficio), ma che con ordinanza del 13.1.2020 il medesimo Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di
Castrovillari, ove veniva riassunto il giudizio. Nel merito veniva eccepita la mancata e/o irregolare notifica dell'avviso di addebito sotteso, poiché intervenuto a mezzo pec solo a seguito della cessazione dell'attività agricola da parte del ricorrente, intervenuta in data 1.7.2015, momento a partire dal quale a parere del ricorrente- il medesimo non era più obbligato al possesso di un indirizzo pec;
deduceva, quindi, la illegittimità di ogni richiesta contributiva successiva alla data di cessazione dell'attività agricola e invocava la dichiarazione di invalidità derivata dell'atto di intimazione impugnato per mancanza di valida notifica del titolo esecutivo nonché la dichiarazione di prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine di cinque anni dal dì del dovuto. Inoltre, il ricorrente eccepiva altresì vizi di forma tanto della procedura di notifica quanto dell'atto notificato.
Si costituiva in giudizio l'CP_1, rappresentando l'avvenuto sgravio della 3^ e 4^ rata dell'anno 2015 -a seguito della cessazione dall'attività agricola dell'opponete a far data dal 1^ luglio 2015- (prodotto provvedimento di sgravio del 16/11/2018 con allegazione al fascicolo di parte) e concludendo, per il resto, con la richiesta di rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
deduceva, altresì, la tardività del proposto ricorso asseritamente depositato oltre il termine di 20 giorni previsto per legge.
Rimaneva contumace nel giudizio in riassunzione l' Controparte_3
[...]
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
' la quale seppur regolarmente evocata in giudizio dalla parte
[...]
ricorrente, non si è costituita nel presente giudizio.
Sempre in via preliminarmente, questo Tribunale osserva che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' dovendosi Controparte_4
dichiarare sussistente sia per CP 1 che per l'interesse a Controparte_3
stare in giudizio, essendo il primo Ente titolare dei crediti azionati e l'Agenzia esattoriale ente emanante l'intimazione verso cui è stata proposta opposizione per ricorrenza di vizi formali.
2. Inoltre, anche ai fini della qualificazione della domanda e della ammissibilità delle eccezioni proposte va dichiarata la tempestività del proposto ricorso, dando atto che dalla certificazione prodotta da parte ricorrente risulta accertato che dinnanzi al Tribunale di Cosenza il giudizio veniva iscritto in data 21.10.2019
(giusta certificazione allegata al fascicolo di parte ricorrente), quindi esattamente allo spirare del ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente appunto al 1.10.2019.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata, vizi formali dell'atto opposto nonché l'eventuale difetto di motivazione dello stesso;
tutte le eccezioni appena elencate devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -
01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di ("asserita" o
"eventuale") notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha, per come sopra esposto rispettato i termini tanto dell'opposizione agli atti esecutivi che dell'eventuale eccezione recuperatoria;
pertanto, tutte tali eccezioni dal medesimo proposte sono certamente ammissibili, ma non altrettanto fondate. In effetti, riguardo della mancata notifica dell'atto prodromico l'CP_1 ha prodotto il file pdf del medesimo con le rispettive ricevute di accettazione e consegna in formato xml, che danno piena prova dell'avvenuta notifica dell'avviso nei confronti del contribuente.
A tal proposito, si precisa come il file xml abbia valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del "Provvedimento 16 aprile 2014 Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; il file xml rientra, infatti, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale (in tal senso cfr. Corte di appello di Torino, sentenza n. 303/2023 del 15.6.2023).
Inoltre, la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, ne discende che le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla
L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato
.eml o .msg).
Pertanto, è da ritenersi provata la notifica sulla base dei dati riportati sui file xml confrontati con i dati emergenti dalla documentazione prodotta sia dallo stesso ricorrente che dall' CP_1 ; in effetti, dalla documentazione in atti risulta che la data dell'avvenuta notifica (25.10.2016) coincide con quella emergente dall'estratto di ruolo e dall'intimazione opposta, l'indirizzo del destinatario Email 1 specificamente riportato nell'avviso di addebito in ( formato pdf) è chiaramente riconducibile al ricorrente, in quanto dal medesimo indicato anche in tutte le comunicazioni inviate all' CP_1 e in specie in quella di variazione/cancellazione dell'attività, allegata al fascicolo di parte ricorrente, nonché il fatto che oggetto della notificazione era " Pt 2 Di Addebito - Agricoli
Lavoratori Autonomi Ed Associati".
In questo caso, pertanto, rinvenendosi contestazioni del difensore del ricorrente del tutto generiche e prive di elementi di senso contrario comprovanti la ricezione di diversa documentazione rispetto a quella indicata dalla parte resistente, deve ritenersi regolare la notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito n. 33420160003459881000, applicandosi nella specie l'art. 1335 c.c. È infatti la ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario (Cass. 20747/2018, Cass. 33622/2021).
Inoltre, al caso di specie deve applicarsi l'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005
(rubricato "duplicati e copie informatiche di documenti informatici"): il primo comma disciplina i duplicati ossia i documenti di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 contenenti la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine ed aventi il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti;
il secondo comma disciplina le "copie e gli estratti informatici" di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 la cui efficacia è subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o al mancato disconoscimento di tale conformità da parte del contribuente.
Ne consegue che in tema di prova della notifica a mezzo PEC allorquando il documento informatico prodotto in giudizio abbia l'estensione .eml esso stesso rappresenta il formato nativo digitale ossia il duplicato informatico di cui al primo comma dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 avente il medesimo, valore ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto;
allorquando il documento informatico prodotto in giudizio ha l'estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 82/2005
(cfr. Corte di appello di Napoli, sentenza n. 3970/2022 del 21.10.2022).
Respinte, pertanto, tutte le eccezioni mosse in tema di validità della notifica dell'avviso di addebito prodromico alla intimazione qui impugnata, non può procedersi ad alcuna valutazione della conseguente nullità derivata dell'atto opposto né di prescrizione del contributo previdenziale richiesto in pagamento, avendo acquisito l'atto sotteso (AVA n. 33420160003459881000), in mancanza di contestazione nei termini, valore di definitività delle pretese con esso ingiunte.
In conclusione, pur non potendosi procedere ad alcuna altra valutazione delle numerose eccezioni sollevate dalla parte ricorrente ma tutte afferenti al merito della pretesa creditoria, cristallizzatasi per quanto sopra esposto- al momento
-
della notifica del precedente avviso di addebito, va comunque rilevato lo sgravio operato dall' CP_1 con riferimento alle 3^ e 4^ rata dell'anno 2015, in
considerazione della cessazione dall'attività agricola dell'opponete a far data dal
1 luglio 2015.
A tanto consegue il rigetto del ricorso, salvo la parte oggetto di sgravio per la quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. spese compensate, stante l'esito della lite.
PQM
in composizione monocratica nella persona del Il Tribunale di Castrovillari
-
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'avviso di addebito n. 33420160003459881000, relativamente alla 3^ e 4^ rata dell'anno
2015;
rigetta nel resto il ricorso;
- spese compensate.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO