TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 76 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 26/01/2024 da:
(c.f. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Tunisia e residente in Arco (TN), v.le dei Capitelli n. 7/A; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Silvia Bombardelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Arco (TN), via S. Caterina
n. 54/E;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata il [...] in [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...];
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: “pronunciarsi la sentenza di divorzio revocando il contributo per il mantenimento del figlio essendone venuti meno i presupposti. Precisa come da note
a verbale del 06.05.2025” (cfr. verbale d'udienza del 07.05.2025)
Parte resistente-contumace: --
1 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” (deposito del
16.05.2025)
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26.01.2024, residente ad Arco in Parte_1
viale dei Capitelli, n. 7/A, ha convenuto in giudizio residente al CP_2
medesimo indirizzo, deducendo:
- che le parti sono unite in matrimonio celebrato il 14.03.2005 presso il Comune di
NI NA (ME), in regime di comunione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati, entrambi a Taormina, il 06.09.2003, oggi Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e il 18.07.2006, attualmente Per_2
di 17 anni (18 anni a luglio);
- che la vita familiare si è svolta, dal 2018 ad oggi, presso un appartamento condotto in locazione dalla resistente (per € 700,00 mensili - doc. 11 di parte ricorrente) all'indirizzo di residenza di entrambe le parti;
- che la crisi coniugale è stata determinata, essenzialmente, dal problematico rapporto di dipendenza da sostanze alcooliche di CP_1
- che, sotto il profilo economico-patrimoniale, egli è assunto come operaio presso la ditta Tosi Serramenti, con stipendio mensile pari a circa € 1.300, non è proprietario di alcun bene immobile, mentre e titolare di un'autovettura; diversamente la resistente è barista e, da quanto è dato a sapere, percepirebbe uno stipendio pari ad €
1.600 mensili circa.
1.1. Sulla base di quanto esposto ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Rovereto:
- di pronunciare la separazione fra le parti disponendo gli adempimenti di legge;
- di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente e residenza presso il padre al quale assegnare la casa familiare (domanda quest0ultima rinunciata all'udienza del 10.04.2024);
- di prevedere che e la madre possano vedersi secondo liberi accordi;
Per_2
- di stabilire che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di Per_2
- di porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie;
2 - di riconoscergli il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, alle medesime condizioni della separazione;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio solo in caso di opposizione.
2. All'udienza del 10.04.2024, preso atto che nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, la resistente non si è costituita, così rendendo di fatto impossibile il tentativo di riconciliazione, la giudice ha dichiarato la sua contumacia.
2.1. Alla medesima udienza la giudice delegata ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha provveduto in ordine all'istruzione della causa e alla calendarizzazione del processo ed ha altresì invitato l'unica parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa, rimettendola poi al collegio, previo invio degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni.
3. Il 18.04.2024 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 157/2024, con la quale è stata pronunciata la separazione fra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande.
4. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della Legge dell'01.12.1970 n.
898, come modificato dall'art. 5 della Legge del 06.03.1987 n. 74 e dalla Legge n. 55 del 2015.
4.1. In particolare, è decorso il termine annuale dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice, avvenuto il 10.04.2024.
4.2. La sentenza parziale di separazione è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal funzionario di Cancelleria.
4.3. Non vi è evidenza della ripresa della convivenza fra le parti.
5. Quanto alla questione del mantenimento di costui è divenuto Persona_3
maggiorenne a luglio 2024; in sede di ascolto - effettuato otto giorni prima il raggiungimento della maggiore età – costui ha dichiarato di vivere ancora la madre e il fratello maggiore e di frequentare la classe terza dell'istituto ENAIP di Arco, ma di
3 non essere interessato a proseguire con gli studi l'anno successivo e di essere in cerca di lavoro che sperava di reperire già nel corso di quell'estate.
Alla luce di tali dichiarazioni si ritiene che sia venuto meno il diritto del ragazzo ad essere mantenuto dai genitori e pertanto nessun obbligo di mantenimento potrà essere posto a carico dei genitori.
5. Nulla sulle spese attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentito il procuratore/la procuratrice dell'unica parte costituita ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
[...]
e , uniti in matrimonio il 14.03.2005 in Parte_1 CP_1
NI NA (Messina) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 76 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 26/01/2024 da:
(c.f. ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Tunisia e residente in Arco (TN), v.le dei Capitelli n. 7/A; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Silvia Bombardelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Arco (TN), via S. Caterina
n. 54/E;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata il [...] in [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...];
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: “pronunciarsi la sentenza di divorzio revocando il contributo per il mantenimento del figlio essendone venuti meno i presupposti. Precisa come da note
a verbale del 06.05.2025” (cfr. verbale d'udienza del 07.05.2025)
Parte resistente-contumace: --
1 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” (deposito del
16.05.2025)
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26.01.2024, residente ad Arco in Parte_1
viale dei Capitelli, n. 7/A, ha convenuto in giudizio residente al CP_2
medesimo indirizzo, deducendo:
- che le parti sono unite in matrimonio celebrato il 14.03.2005 presso il Comune di
NI NA (ME), in regime di comunione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati, entrambi a Taormina, il 06.09.2003, oggi Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e il 18.07.2006, attualmente Per_2
di 17 anni (18 anni a luglio);
- che la vita familiare si è svolta, dal 2018 ad oggi, presso un appartamento condotto in locazione dalla resistente (per € 700,00 mensili - doc. 11 di parte ricorrente) all'indirizzo di residenza di entrambe le parti;
- che la crisi coniugale è stata determinata, essenzialmente, dal problematico rapporto di dipendenza da sostanze alcooliche di CP_1
- che, sotto il profilo economico-patrimoniale, egli è assunto come operaio presso la ditta Tosi Serramenti, con stipendio mensile pari a circa € 1.300, non è proprietario di alcun bene immobile, mentre e titolare di un'autovettura; diversamente la resistente è barista e, da quanto è dato a sapere, percepirebbe uno stipendio pari ad €
1.600 mensili circa.
1.1. Sulla base di quanto esposto ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Rovereto:
- di pronunciare la separazione fra le parti disponendo gli adempimenti di legge;
- di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente e residenza presso il padre al quale assegnare la casa familiare (domanda quest0ultima rinunciata all'udienza del 10.04.2024);
- di prevedere che e la madre possano vedersi secondo liberi accordi;
Per_2
- di stabilire che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di Per_2
- di porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie;
2 - di riconoscergli il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
- di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, alle medesime condizioni della separazione;
- di condannare la resistente alla rifusione delle spese del giudizio solo in caso di opposizione.
2. All'udienza del 10.04.2024, preso atto che nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, la resistente non si è costituita, così rendendo di fatto impossibile il tentativo di riconciliazione, la giudice ha dichiarato la sua contumacia.
2.1. Alla medesima udienza la giudice delegata ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha provveduto in ordine all'istruzione della causa e alla calendarizzazione del processo ed ha altresì invitato l'unica parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa, rimettendola poi al collegio, previo invio degli atti al pubblico ministero per le proprie conclusioni.
3. Il 18.04.2024 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 157/2024, con la quale è stata pronunciata la separazione fra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande.
4. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della Legge dell'01.12.1970 n.
898, come modificato dall'art. 5 della Legge del 06.03.1987 n. 74 e dalla Legge n. 55 del 2015.
4.1. In particolare, è decorso il termine annuale dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice, avvenuto il 10.04.2024.
4.2. La sentenza parziale di separazione è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal funzionario di Cancelleria.
4.3. Non vi è evidenza della ripresa della convivenza fra le parti.
5. Quanto alla questione del mantenimento di costui è divenuto Persona_3
maggiorenne a luglio 2024; in sede di ascolto - effettuato otto giorni prima il raggiungimento della maggiore età – costui ha dichiarato di vivere ancora la madre e il fratello maggiore e di frequentare la classe terza dell'istituto ENAIP di Arco, ma di
3 non essere interessato a proseguire con gli studi l'anno successivo e di essere in cerca di lavoro che sperava di reperire già nel corso di quell'estate.
Alla luce di tali dichiarazioni si ritiene che sia venuto meno il diritto del ragazzo ad essere mantenuto dai genitori e pertanto nessun obbligo di mantenimento potrà essere posto a carico dei genitori.
5. Nulla sulle spese attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentito il procuratore/la procuratrice dell'unica parte costituita ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
[...]
e , uniti in matrimonio il 14.03.2005 in Parte_1 CP_1
NI NA (Messina) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune;
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
4