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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese
Cicchetti, ha pronunciato, ex art. 1 L. 92/2012, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 594/2024 promossa da: (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CANAREZZA C.F._1
ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 5 RAVENNA presso il difensore avv. CANAREZZA ANGELO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GENNARI LORENZO e dell'avv. PEZZETTA DANIELE ( ) VIA CRISPI 53-55 UDINE, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CRISPI N 53 33100 UDINE presso il difensore avv. GENNARI LORENZO
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
1 letto l'art ex art. 1 L. 92/2012;
o s s e r v a
1.
L'opponente ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del rito ex lege n.
92/2012 con la quale il Giudice del lavoro, ritenuto legittimo il licenziamento e l'esclusione da socio del lavoratore da parte di
[...]
ha rigettato le domande formulate dal lavoratore, Controparte_1
ritenendo sussistente la giusta causa alla base dell'impugnato licenziamento.
In particolare, il giudice della fase sommaria ha ritenuto che il licenziamento impugnato non potesse considerarsi illegittimo, essendo stata provata l'assunzione del contegno illecito addebitato al dipendente e indicato nella contestazione disciplinare del 10.03.2023 poi ribadito nella lettera di licenziamento.
Nello specifico, al lavoratore veniva contestato: “In data 07 marzo 2023, verso le ore 20.40 presso la corsia D35/85, nonostante lei sia stato formato ed informato sul divieto di usare qualsiasi apparato di comunicazione durante l'orario di lavoro, è stato sorpreso fermo, inoperoso ed intento ad utilizzare il telefono cellulare dal Capo Verso le ore 21:10 circa, lei si è Parte_2
recato presso l'Ufficio Coordinamento, dove era presente il Capo Turno Macrì
Saverio. Raggiunto l'ufficio ha immediatamente iniziato ad urlare all'indirizzo del sig. “Avvisa che lo aspetto fuori, hai capito, avvisalo che lo aspetto Tes_1 Pt_2
fuori!!!” Attirato dalle urla, il Capo Turno ha Controparte_2
raggiunto l' e, vedendola visibilmente alterato, le ha chiesto Parte_3
spiegazioni e Lei continuando ad inveire nei confronti del sig. dicendo “tu ce Pt_2
2 l'hai con me, stai attento, ti aspetto fuori, io non ho altro da dirti, ma quando esci stai molto attento!!!”.
All'esito dell'istruttoria orale, che ha confermato quanto a lui addebitato, il licenziamento è stato ritenuto legittimo, considerando i fatti di gravità tale da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro tra le parti.
Parte opponente ha censurato tale decisione evidenziando che l'ordinanza impugnata sarebbe fondata su un'errata valutazione delle prove assunte, rilevando che i testi escussi avrebbero fornito una ricostruzione del fatto tra di loro differente, cadendo in più occasioni in contraddizioni. Segnatamente, ha evidenziato che durante l'escussione testimoniale il sig. avrebbe collocato i fatti al mattino e Testimone_2
non alla sera come invece indicato nella contestazione disciplinare, fornendo al giudice istruttore due versioni dei fatti tra loro discordanti e discordanti altresì da quella fornita dal teste non emergendo Pt_2
quindi un'univoca ricostruzione dei fatti così come contestati al ricorrente.
Il ricorrente ha evidenziato pertanto la non attendibilità dei testi auditi e conseguentemente il mancato raggiungimento della prova del fatto contestato, rendendo dunque insussistente il fatto posto alla base del licenziamento. Ha sottolineato, inoltre, che parte datoriale non si sarebbe comportata secondo buona fede, non avendo valutato la prospettazione dei fatti fornita dal ricorrente in sede di giustificazioni, ritenute succintamente “invalide e insufficienti”.
Subordinatamente, qualora si ritenesse provato il fatto contestato, parte opponente ha evidenziato che il comportamento addebitato al lavoratore non è riconducibile ai casi individuati dall'art. 32 lettera C) del CCNL di
3 riferimento quali fondanti il provvedimento espulsivo. Sul punto,
l'opponente ha anche contestato il richiamo all'art. 19 dello Statuto di
, il quale può avere efficacia solo relativamente al rapporto CP_1
associativo e non al rapporto lavorativo, motivo per il quale i comportamenti ivi indicati potrebbero comportare la legittimità della sola risoluzione del rapporto associativo, mentre per il rapporto di lavoro dovrebbe trovare applicazione la tutela di cui all'art.8 l. n. 604/66.
Per tutti questi motivi, il sig. ha chiesto la Parte_1
revoca dell'ordinanza resa in data 5.08.2024 nella fase sommaria del
[...]
(r.g.n. 325/23) e, conseguentemente, l'accertamento CP_3
dell'illegittimità del provvedimento di esclusione da socio cooperatore adottato con delibera del 28.03.2023 accertando altresì la violazione dell'art. 19 Statuto per infondatezza, insussistenza dei fatti CP_1
contestati o per violazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, con conseguente revoca del provvedimento di esclusione. Ha chiesto, inoltre, di accertare e dichiarare illegittimo il licenziamento a lui intimato da per violazione dell'art. 18 c.4 l. n. 300/70, con Controparte_4
conseguente annullamento del provvedimento espulsivo e condanna della resistente alla reintegra del lavoratore e alla corresponsione allo stesso dell'indennità di cui all'art. 18 c.1 l. n. 300/70. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 c. 5 l.n. 300/70 e, in mancanza della ricostituzione del rapporto societario, ha chiesto di accertare che non ricorrono gli estremi del licenziamento e conseguentemente la condanna di Controparte_1
a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 8
[...]
l.n. 604/66.
4 In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di accertare che non ricorrono ex art 2119 c.c. gli estremi del licenziamento senza preavviso e dunque di dichiarare estinto il rapporto dal 10.03.2023 per giustificato motivo soggettivo, con condanna della società resistente al pagamento dell'indennità d i mancato preavviso ex art 2118 c.c. e art 32 CCNL logistica e Trasporto Merci.
Si è costituita la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto sia in fatto, sia in diritto, evidenziando che il comportamento posto in essere dal ricorrente e a questi contestato è di gravità tale da non permettere la prosecuzione – neppure temporanea – dell'attività socio lavorativa da parte del ricorrente. Ha evidenziato che i fatti addebitati al ricorrente sarebbero stati confermati dai testi escussi e che, in ogni caso, elemento costitutivo dell'illecito disciplinare non sarebbe da ravvisare nella scansione temporale degli eventi, quanto invece nelle minacce proferite dal lavoratore al sig. confermate anche da Pt_2
quest'ultimo. Ha contestato quanto asserito da controparte circa l'inattendibilità del teste evidenziando che in un primo momento Tes_1
il ricorrente avrebbe rappresentato le sue intenzioni nei confronti di al sig. e poi successivamente avrebbe inveito Pt_2 Tes_1
direttamente nei confronti del sig. avvertendolo che lo avrebbe Pt_2
aspettato fuori.
Per tali motivi, deducendo che il comportamento tenuto dal lavoratore sarebbe contrario non solo allo Statuto della cooperativa ma anche al codice etico interno e alle più basilari norme di convivenza civile, ribadendo che le minacce proferite dal sig. giustificano il Pt_1
licenziamento per grave insubordinazione, ha chiesto il rigetto delle
5 domande proposte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e la conferma dell'ordinanza resa in data 5.08.2024 nel procedimento r.g.n. 325/2023.
La causa è stata istruita documentalmente, stante la ritenuta non necessità di proseguire l'istruttoria orale, già svolta in sede sommaria e da considerare sufficiente ed esaustiva.
All'udienza del 16.04.2025, pertanto, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione in conformità al rito applicato.
2.
L'opposizione non si presta ad esser accolta e pertanto deve essere respinta, non essendovi ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede sommaria per i motivi di seguito esposti.
La tesi di parte opponente circa la non attendibilità dei testi escussi – dovuta da un'asserita contraddizione tra quanto da loro riferito – non può trovare accoglimento in quanto l'istruttoria orale ha comunque confermato nella loro materialità i fatti addebitati al ricorrente e su cui si
è fondato il licenziamento.
Se è indubbia la capacità a testimoniare dei testi escussi, i quali ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non hanno alcun interesse personale, attuale e concreto all'esito della causa, è sulla loro inattendibilità che si fonda la difesa di parte opponente. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 35814/2023), l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo.
Le due testimonianze, contrariamente a quanto asserito da parte
6 ricorrente, non possono dirsi contraddittorie, descrivendo due momenti differenti e due condotte – quella tenuta in presenza del sig. e Tes_1
quella rivolta al sig. – diverse, entrambe indicate Pt_2
specificatamente nella contestazione disciplinare.
Come riportato nella lettera di contestazione disciplinare, infatti, al lavoratore è stato contestato prima di essersi recato dal sig. al Tes_1
quale aveva riferito frasi di contenuto minaccioso nei confronti del sig.
per poi ripeterle direttamente al sig. stesso. Pt_2 Pt_2
Tale versione è stata confermata dal sig. che all'udienza del Pt_2
5.12.2023 ha dichiarato: “Lavoro per dal 2021 come preposto. CP_1
Conosco il ricorrente e il sig Il ricorrente era un collega, era un preparatore. Io Tes_1
quel giorno ero in giro in magazzino, il ricorrente era seduto su un bancale in corsia
B35 e gli ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa. Io gli ho detto di tornare a lavorare, era seduto col cellulare. Lui mi ha detto va bene e si è rimesso a lavorare. Dopo un po' ho sentito delle urla e ho visto il ricorrente che sbraitava in ufficio. Io mi sono avvicinato all'ufficio, c'era macrì e il ricorrente gli stava urlando “di a che lo Pt_2
aspetto fuori”. Dopo sono andato lì e mi ha detto che mi avrebbe aspettato fuori. Io ero in giro, ho sentito gli urli e sono andato là non mi ha visto arrivare mentre Tes_1
parlava con il ricorrente. Io l'ho sentito che diceva queste cose a mentre mi stavo Tes_1
avvicinando, dopo io sono arrivato ed eravamo davanti all'ufficio tutti e 3 e ci Tes_1
ha detto di allontanarci. era di spalle, io stavo andando con il carrello verso Tes_1
l'ufficio. Con il ricorrente ho parlato davanti all'ufficio, non so se ci ha sentito Tes_1
parlare a me e il ricorrente perché c'era tanta gente ma sicuramente qualcosina ha sentito perché ha detto ad entrambi di allontanarci. ci ha detto di allontanarci Tes_1
quando eravamo fuori dal suo ufficio insieme”.
Tale dichiarazione non può dirsi contrastante con quanto dichiarato dal
7 sig. che, sebbene non abbia indicato lo stesso momento della Tes_1
giornata individuato dalla contestazione disciplinare, ha comunque confermato la sussistenza dei fatti addebitati: “Una mattina il mio collega lo aveva ripreso perché usava il cellulare. Io ero in ufficio. Dopo è arrivato il Per_1
ricorrente da me dicendo “di a bonchev che lo aspetto fuori” lui parla italiano ma tanto era agitato che si impappinava nel parlare. Lui era agitato e lo voleva menare. era in corsia, credo b35 ma non ricordo precisamente. Lui era agitatissimo, lo Pt_2
minacciava, io l'ho calmato e gli ho detto di stare tranquillo. Non ho visto altro, ho solo sentito queste frasi minacciose. non c'era quando lui ha detto queste cose, Pt_2
è arrivato in un secondo momento quando il lavoratore non c'era più perché lo Pt_2
aveva più o meno calmato e gli ho detto di tornare a lavorare e che poi ne avremmo parlato col capo commessa.
Io ero in ufficio, sono uscito perché ho sentito urlare fuori vicino alla macchina del caffè… lui stava venendo verso di me sbraitando. Quando è arrivato gli ho Pt_2
spiegato cosa mi aveva detto e lui mi ha detto perché lo aveva rimproverato. Il capo commessa è ora è in pensione, viene dalle 9 alle 18. Io ho sentito Persona_2
urlare il ricorrente alle macchinette del caffè con altre due persone a cui stava spiegando cosa fosse successo, quando ha visto a me ha iniziato a sbraitare anche con me. quando lui ha detto questa frase non c'era però non so se glielo ha detto in Pt_2
corsia, non so cosa è successo. Io come minacce ho sentito solo “ti aspetto fuori” non altro.”
La testimonianza resa dal sig. seppur non circostanziata quanto Tes_1
quella resa dal teste conferma la condotta addebitata al Pt_2
lavoratore e la gravità del comportamento da lui posto in essere, non potendo considerarsi inattendibile il teste solo per l'errata collocazione temporale dei fatti (indica la mattina invece che la sera come nella
8 contestazione disciplinare) o per il mancato riferimento alla minaccia direttamente svolta dall'opponente al non avendo questi Pt_2
riferito che il fatto non sarebbe accaduto, avendo piuttosto semplicemente dichiarato di non essere stato presente al momento in cui il sig. ha rivolto frasi minacciose direttamente al sig. Pt_1 Pt_2
circostanza comunque non contrastante con quanto dichiarato dal stesso (“Con il ricorrente ho parlato davanti all'ufficio, non so se Pt_2 Tes_1
ci ha sentito parlare a me e il ricorrente perché c'era tanta gente ma sicuramente qualcosina ha sentito perché ha detto ad entrambi di allontanarci. ci ha detto di Tes_1
allontanarci quando eravamo fuori dal suo ufficio insieme”). Quanto emerso dalle testimonianze, dunque, non può portare ad una valutazione di inattendibilità dei testi, avendo gli stessi confermato i fatti materialmente contestati al ricorrente ed avendo riportato le circostanze così come verificate in loro presenza.
Ai fini di un giudizio sulla serietà della minaccia proferita dal lavoratore, si deve rilevare che nel caso di specie la condotta deve considerarsi inequivocabilmente grave e contraria alle regole del vivere civile, trattandosi di una minaccia svolta nei confronti di un superiore gerarchico nell'ambiente lavorativo, riportata anche ad un altro collega (il capoturno sig. e avvenuta nel contesto di una conversazione che Tes_1
entrambi i testimoni hanno descritto come animata ma che, in ogni caso, non giustifica la reazione sproporzionata ed intollerabile del ricorrente.
La condotta contestata integra una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione a cui è tenuto il lavoratore nei confronti di un superiore e, pertanto, deve dirsi sussistente la giusta causa di licenziamento, non essendo possibile collocare su un piano di
9 inferiore sanzionabilità l'estemporanea e grave manifestazione di aggressività tenuta dal lavoratore.
Il licenziamento impugnato deve dunque dirsi legittimo e l'ordinanza opposta confermata, non essendo emerse ragioni per le quali discostarsi dal precedente convincimento del decidente.
3.
Le spese di lite della presente fase, avuto riguardo all'esito del giudizio, definito sulla base degli atti e dei documenti già acquisiti in fase sommaria, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
e conferma l'ordinanza del 05.08.2024 RG n.
[...]
325/2023;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese
Cicchetti, ha pronunciato, ex art. 1 L. 92/2012, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 594/2024 promossa da: (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CANAREZZA C.F._1
ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 5 RAVENNA presso il difensore avv. CANAREZZA ANGELO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GENNARI LORENZO e dell'avv. PEZZETTA DANIELE ( ) VIA CRISPI 53-55 UDINE, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CRISPI N 53 33100 UDINE presso il difensore avv. GENNARI LORENZO
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
1 letto l'art ex art. 1 L. 92/2012;
o s s e r v a
1.
L'opponente ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del rito ex lege n.
92/2012 con la quale il Giudice del lavoro, ritenuto legittimo il licenziamento e l'esclusione da socio del lavoratore da parte di
[...]
ha rigettato le domande formulate dal lavoratore, Controparte_1
ritenendo sussistente la giusta causa alla base dell'impugnato licenziamento.
In particolare, il giudice della fase sommaria ha ritenuto che il licenziamento impugnato non potesse considerarsi illegittimo, essendo stata provata l'assunzione del contegno illecito addebitato al dipendente e indicato nella contestazione disciplinare del 10.03.2023 poi ribadito nella lettera di licenziamento.
Nello specifico, al lavoratore veniva contestato: “In data 07 marzo 2023, verso le ore 20.40 presso la corsia D35/85, nonostante lei sia stato formato ed informato sul divieto di usare qualsiasi apparato di comunicazione durante l'orario di lavoro, è stato sorpreso fermo, inoperoso ed intento ad utilizzare il telefono cellulare dal Capo Verso le ore 21:10 circa, lei si è Parte_2
recato presso l'Ufficio Coordinamento, dove era presente il Capo Turno Macrì
Saverio. Raggiunto l'ufficio ha immediatamente iniziato ad urlare all'indirizzo del sig. “Avvisa che lo aspetto fuori, hai capito, avvisalo che lo aspetto Tes_1 Pt_2
fuori!!!” Attirato dalle urla, il Capo Turno ha Controparte_2
raggiunto l' e, vedendola visibilmente alterato, le ha chiesto Parte_3
spiegazioni e Lei continuando ad inveire nei confronti del sig. dicendo “tu ce Pt_2
2 l'hai con me, stai attento, ti aspetto fuori, io non ho altro da dirti, ma quando esci stai molto attento!!!”.
All'esito dell'istruttoria orale, che ha confermato quanto a lui addebitato, il licenziamento è stato ritenuto legittimo, considerando i fatti di gravità tale da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro tra le parti.
Parte opponente ha censurato tale decisione evidenziando che l'ordinanza impugnata sarebbe fondata su un'errata valutazione delle prove assunte, rilevando che i testi escussi avrebbero fornito una ricostruzione del fatto tra di loro differente, cadendo in più occasioni in contraddizioni. Segnatamente, ha evidenziato che durante l'escussione testimoniale il sig. avrebbe collocato i fatti al mattino e Testimone_2
non alla sera come invece indicato nella contestazione disciplinare, fornendo al giudice istruttore due versioni dei fatti tra loro discordanti e discordanti altresì da quella fornita dal teste non emergendo Pt_2
quindi un'univoca ricostruzione dei fatti così come contestati al ricorrente.
Il ricorrente ha evidenziato pertanto la non attendibilità dei testi auditi e conseguentemente il mancato raggiungimento della prova del fatto contestato, rendendo dunque insussistente il fatto posto alla base del licenziamento. Ha sottolineato, inoltre, che parte datoriale non si sarebbe comportata secondo buona fede, non avendo valutato la prospettazione dei fatti fornita dal ricorrente in sede di giustificazioni, ritenute succintamente “invalide e insufficienti”.
Subordinatamente, qualora si ritenesse provato il fatto contestato, parte opponente ha evidenziato che il comportamento addebitato al lavoratore non è riconducibile ai casi individuati dall'art. 32 lettera C) del CCNL di
3 riferimento quali fondanti il provvedimento espulsivo. Sul punto,
l'opponente ha anche contestato il richiamo all'art. 19 dello Statuto di
, il quale può avere efficacia solo relativamente al rapporto CP_1
associativo e non al rapporto lavorativo, motivo per il quale i comportamenti ivi indicati potrebbero comportare la legittimità della sola risoluzione del rapporto associativo, mentre per il rapporto di lavoro dovrebbe trovare applicazione la tutela di cui all'art.8 l. n. 604/66.
Per tutti questi motivi, il sig. ha chiesto la Parte_1
revoca dell'ordinanza resa in data 5.08.2024 nella fase sommaria del
[...]
(r.g.n. 325/23) e, conseguentemente, l'accertamento CP_3
dell'illegittimità del provvedimento di esclusione da socio cooperatore adottato con delibera del 28.03.2023 accertando altresì la violazione dell'art. 19 Statuto per infondatezza, insussistenza dei fatti CP_1
contestati o per violazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, con conseguente revoca del provvedimento di esclusione. Ha chiesto, inoltre, di accertare e dichiarare illegittimo il licenziamento a lui intimato da per violazione dell'art. 18 c.4 l. n. 300/70, con Controparte_4
conseguente annullamento del provvedimento espulsivo e condanna della resistente alla reintegra del lavoratore e alla corresponsione allo stesso dell'indennità di cui all'art. 18 c.1 l. n. 300/70. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18 c. 5 l.n. 300/70 e, in mancanza della ricostituzione del rapporto societario, ha chiesto di accertare che non ricorrono gli estremi del licenziamento e conseguentemente la condanna di Controparte_1
a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria di cui all'art. 8
[...]
l.n. 604/66.
4 In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di accertare che non ricorrono ex art 2119 c.c. gli estremi del licenziamento senza preavviso e dunque di dichiarare estinto il rapporto dal 10.03.2023 per giustificato motivo soggettivo, con condanna della società resistente al pagamento dell'indennità d i mancato preavviso ex art 2118 c.c. e art 32 CCNL logistica e Trasporto Merci.
Si è costituita la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto sia in fatto, sia in diritto, evidenziando che il comportamento posto in essere dal ricorrente e a questi contestato è di gravità tale da non permettere la prosecuzione – neppure temporanea – dell'attività socio lavorativa da parte del ricorrente. Ha evidenziato che i fatti addebitati al ricorrente sarebbero stati confermati dai testi escussi e che, in ogni caso, elemento costitutivo dell'illecito disciplinare non sarebbe da ravvisare nella scansione temporale degli eventi, quanto invece nelle minacce proferite dal lavoratore al sig. confermate anche da Pt_2
quest'ultimo. Ha contestato quanto asserito da controparte circa l'inattendibilità del teste evidenziando che in un primo momento Tes_1
il ricorrente avrebbe rappresentato le sue intenzioni nei confronti di al sig. e poi successivamente avrebbe inveito Pt_2 Tes_1
direttamente nei confronti del sig. avvertendolo che lo avrebbe Pt_2
aspettato fuori.
Per tali motivi, deducendo che il comportamento tenuto dal lavoratore sarebbe contrario non solo allo Statuto della cooperativa ma anche al codice etico interno e alle più basilari norme di convivenza civile, ribadendo che le minacce proferite dal sig. giustificano il Pt_1
licenziamento per grave insubordinazione, ha chiesto il rigetto delle
5 domande proposte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e la conferma dell'ordinanza resa in data 5.08.2024 nel procedimento r.g.n. 325/2023.
La causa è stata istruita documentalmente, stante la ritenuta non necessità di proseguire l'istruttoria orale, già svolta in sede sommaria e da considerare sufficiente ed esaustiva.
All'udienza del 16.04.2025, pertanto, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione in conformità al rito applicato.
2.
L'opposizione non si presta ad esser accolta e pertanto deve essere respinta, non essendovi ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede sommaria per i motivi di seguito esposti.
La tesi di parte opponente circa la non attendibilità dei testi escussi – dovuta da un'asserita contraddizione tra quanto da loro riferito – non può trovare accoglimento in quanto l'istruttoria orale ha comunque confermato nella loro materialità i fatti addebitati al ricorrente e su cui si
è fondato il licenziamento.
Se è indubbia la capacità a testimoniare dei testi escussi, i quali ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non hanno alcun interesse personale, attuale e concreto all'esito della causa, è sulla loro inattendibilità che si fonda la difesa di parte opponente. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 35814/2023), l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo.
Le due testimonianze, contrariamente a quanto asserito da parte
6 ricorrente, non possono dirsi contraddittorie, descrivendo due momenti differenti e due condotte – quella tenuta in presenza del sig. e Tes_1
quella rivolta al sig. – diverse, entrambe indicate Pt_2
specificatamente nella contestazione disciplinare.
Come riportato nella lettera di contestazione disciplinare, infatti, al lavoratore è stato contestato prima di essersi recato dal sig. al Tes_1
quale aveva riferito frasi di contenuto minaccioso nei confronti del sig.
per poi ripeterle direttamente al sig. stesso. Pt_2 Pt_2
Tale versione è stata confermata dal sig. che all'udienza del Pt_2
5.12.2023 ha dichiarato: “Lavoro per dal 2021 come preposto. CP_1
Conosco il ricorrente e il sig Il ricorrente era un collega, era un preparatore. Io Tes_1
quel giorno ero in giro in magazzino, il ricorrente era seduto su un bancale in corsia
B35 e gli ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa. Io gli ho detto di tornare a lavorare, era seduto col cellulare. Lui mi ha detto va bene e si è rimesso a lavorare. Dopo un po' ho sentito delle urla e ho visto il ricorrente che sbraitava in ufficio. Io mi sono avvicinato all'ufficio, c'era macrì e il ricorrente gli stava urlando “di a che lo Pt_2
aspetto fuori”. Dopo sono andato lì e mi ha detto che mi avrebbe aspettato fuori. Io ero in giro, ho sentito gli urli e sono andato là non mi ha visto arrivare mentre Tes_1
parlava con il ricorrente. Io l'ho sentito che diceva queste cose a mentre mi stavo Tes_1
avvicinando, dopo io sono arrivato ed eravamo davanti all'ufficio tutti e 3 e ci Tes_1
ha detto di allontanarci. era di spalle, io stavo andando con il carrello verso Tes_1
l'ufficio. Con il ricorrente ho parlato davanti all'ufficio, non so se ci ha sentito Tes_1
parlare a me e il ricorrente perché c'era tanta gente ma sicuramente qualcosina ha sentito perché ha detto ad entrambi di allontanarci. ci ha detto di allontanarci Tes_1
quando eravamo fuori dal suo ufficio insieme”.
Tale dichiarazione non può dirsi contrastante con quanto dichiarato dal
7 sig. che, sebbene non abbia indicato lo stesso momento della Tes_1
giornata individuato dalla contestazione disciplinare, ha comunque confermato la sussistenza dei fatti addebitati: “Una mattina il mio collega lo aveva ripreso perché usava il cellulare. Io ero in ufficio. Dopo è arrivato il Per_1
ricorrente da me dicendo “di a bonchev che lo aspetto fuori” lui parla italiano ma tanto era agitato che si impappinava nel parlare. Lui era agitato e lo voleva menare. era in corsia, credo b35 ma non ricordo precisamente. Lui era agitatissimo, lo Pt_2
minacciava, io l'ho calmato e gli ho detto di stare tranquillo. Non ho visto altro, ho solo sentito queste frasi minacciose. non c'era quando lui ha detto queste cose, Pt_2
è arrivato in un secondo momento quando il lavoratore non c'era più perché lo Pt_2
aveva più o meno calmato e gli ho detto di tornare a lavorare e che poi ne avremmo parlato col capo commessa.
Io ero in ufficio, sono uscito perché ho sentito urlare fuori vicino alla macchina del caffè… lui stava venendo verso di me sbraitando. Quando è arrivato gli ho Pt_2
spiegato cosa mi aveva detto e lui mi ha detto perché lo aveva rimproverato. Il capo commessa è ora è in pensione, viene dalle 9 alle 18. Io ho sentito Persona_2
urlare il ricorrente alle macchinette del caffè con altre due persone a cui stava spiegando cosa fosse successo, quando ha visto a me ha iniziato a sbraitare anche con me. quando lui ha detto questa frase non c'era però non so se glielo ha detto in Pt_2
corsia, non so cosa è successo. Io come minacce ho sentito solo “ti aspetto fuori” non altro.”
La testimonianza resa dal sig. seppur non circostanziata quanto Tes_1
quella resa dal teste conferma la condotta addebitata al Pt_2
lavoratore e la gravità del comportamento da lui posto in essere, non potendo considerarsi inattendibile il teste solo per l'errata collocazione temporale dei fatti (indica la mattina invece che la sera come nella
8 contestazione disciplinare) o per il mancato riferimento alla minaccia direttamente svolta dall'opponente al non avendo questi Pt_2
riferito che il fatto non sarebbe accaduto, avendo piuttosto semplicemente dichiarato di non essere stato presente al momento in cui il sig. ha rivolto frasi minacciose direttamente al sig. Pt_1 Pt_2
circostanza comunque non contrastante con quanto dichiarato dal stesso (“Con il ricorrente ho parlato davanti all'ufficio, non so se Pt_2 Tes_1
ci ha sentito parlare a me e il ricorrente perché c'era tanta gente ma sicuramente qualcosina ha sentito perché ha detto ad entrambi di allontanarci. ci ha detto di Tes_1
allontanarci quando eravamo fuori dal suo ufficio insieme”). Quanto emerso dalle testimonianze, dunque, non può portare ad una valutazione di inattendibilità dei testi, avendo gli stessi confermato i fatti materialmente contestati al ricorrente ed avendo riportato le circostanze così come verificate in loro presenza.
Ai fini di un giudizio sulla serietà della minaccia proferita dal lavoratore, si deve rilevare che nel caso di specie la condotta deve considerarsi inequivocabilmente grave e contraria alle regole del vivere civile, trattandosi di una minaccia svolta nei confronti di un superiore gerarchico nell'ambiente lavorativo, riportata anche ad un altro collega (il capoturno sig. e avvenuta nel contesto di una conversazione che Tes_1
entrambi i testimoni hanno descritto come animata ma che, in ogni caso, non giustifica la reazione sproporzionata ed intollerabile del ricorrente.
La condotta contestata integra una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione a cui è tenuto il lavoratore nei confronti di un superiore e, pertanto, deve dirsi sussistente la giusta causa di licenziamento, non essendo possibile collocare su un piano di
9 inferiore sanzionabilità l'estemporanea e grave manifestazione di aggressività tenuta dal lavoratore.
Il licenziamento impugnato deve dunque dirsi legittimo e l'ordinanza opposta confermata, non essendo emerse ragioni per le quali discostarsi dal precedente convincimento del decidente.
3.
Le spese di lite della presente fase, avuto riguardo all'esito del giudizio, definito sulla base degli atti e dei documenti già acquisiti in fase sommaria, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
e conferma l'ordinanza del 05.08.2024 RG n.
[...]
325/2023;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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