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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/07/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 30/05/2025 al n. 2916/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROSA
ELISABETTA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MORBINI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO NUOVO 15/A
46042 CASTELGOFFREDO presso lo studio dell'avv. MORBINI PAOLA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 01/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) Autorizzare i Parte_1 CP_1
ricorrenti a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto, e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Assegnare la casa coniugale, sita a Castel Goffredo (MN) in Via Accademia
n. 8, al sig. . CP_1
3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_1
entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse della figlia, garantendo alla stessa, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della medesima ed alla scelta della residenza abituale;
la minore risiederà presso l'abitazione paterna, ex casa coniugale, in Castel Goffredo via Accademia 8. Ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni.
4) Salvo diverso accordo tra i coniugi, stabilire che la minore frequenti entrambi i genitori, nel rispetto del seguente calendario: il lunedì e il martedì starà con la madre, che la accompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì
pagina 2 di 7 pomeriggio il padre andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà con sé sino al sabato mattina;
il sabato mattina, alle ore 9.00, la madre andrà a prendere dal padre e trascorrerà con lei il fine settimana;
la madre porterà a Per_1
scuola la figlia il lunedì mattina. La settimana seguente, il padre starà con la figlia il lunedì e il martedì; accompagnerà la figlia a scuola il mercoledì mattina;
poi la madre, il mercoledì pomeriggio, andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà con sé sino al sabato mattina;
il sabato mattina, alle ore 9.00, il padre andrà a prendere e trascorrerà con lei il fine settimana, Per_1
riportandola a scuola il lunedì mattina. Sempre in mancanza di diverso accordo tra i genitori i ricorrenti si impegnano ad accordarsi in merito alla permanenza della figlia presso ciascuno di essi per festività, avendo cura di alternare il giorno della vigilia, con quello di Natale e l'ultimo giorno dell'anno e il
Capodanno, con il 5 e il 6 gennaio. Nel periodo pasquale potrà Per_1
trascorrere, o il giorno di Pasqua, o il lunedì dell'Angelo, alternativamente, con il padre o con la madre. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
nell'anno 2026 la minore trascorrerà il giorno del compleanno con la madre.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
5) Disporre che i coniugi debbano comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio sempre nel rispetto dell'impegno a concordare la residenza abituale della figlia.
6) Confermare che i coniugi devono provvedere al mantenimento diretto della figlia, nei periodi di rispettiva competenza, mentre devono concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la minore, purché
pagina 3 di 7 previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo del
Tribunale di Mantova che di seguito si trascrive;
I coniugi ripartiranno, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal
SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria).
TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA STRAORDINARIA DIVERSE DA
QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo pagina 4 di 7 prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
7) Confermare il diritto di entrambi i coniugi a chiedere all il 50% CP_2
ciascuno della somma erogata a titolo di assegno unico per il nucleo familiare e accertare che dovranno essere suddivisi al 50% tra i coniugi, eventuali bonus spettanti alla minore. Pertanto, qualora uno dei due genitori richieda, per intero, un eventuale bonus, al ricevimento dell'importo erogato, dovrà suddividerlo al 50% con l'altro pagina 5 di 7 genitore, entro 7 giorni dalla ricezione della somma, unitamente all'esibizione del rimborso ottenuto. Nel caso specifico delle rette di frequenza scolastica verranno pagate dal sig. e la moglie entro 7 giorni CP_1
dall'esibizione della ricevuta di pagamento rimborserà al marito il 50% del relativo importo, il tutto con decorrenza dal mese di maggio 2025 e versamento alle seguenti coordinate bancarie del conto corrente di CP_1
[...] (salvo diversa comunicazione).
8) Confermare che i coniugi dovranno concedere reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia.
9) La sig.ra trasferirà la propria residenza dalla casa Parte_1
coniugale entro il 15/06/2025.
9) Spese legali compensate tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTEL GOFFREDO in data 26/06/2021 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7 parte I, anno 2021) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del pagina 6 di 7 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL
GOFFREDO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 7, parte I, anno 2021);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 03/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 30/05/2025 al n. 2916/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROSA
ELISABETTA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MORBINI PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO NUOVO 15/A
46042 CASTELGOFFREDO presso lo studio dell'avv. MORBINI PAOLA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 01/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1) Autorizzare i Parte_1 CP_1
ricorrenti a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto, e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Assegnare la casa coniugale, sita a Castel Goffredo (MN) in Via Accademia
n. 8, al sig. . CP_1
3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad Persona_1
entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse della figlia, garantendo alla stessa, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della medesima ed alla scelta della residenza abituale;
la minore risiederà presso l'abitazione paterna, ex casa coniugale, in Castel Goffredo via Accademia 8. Ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza della figlia presso le rispettive abitazioni.
4) Salvo diverso accordo tra i coniugi, stabilire che la minore frequenti entrambi i genitori, nel rispetto del seguente calendario: il lunedì e il martedì starà con la madre, che la accompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì
pagina 2 di 7 pomeriggio il padre andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà con sé sino al sabato mattina;
il sabato mattina, alle ore 9.00, la madre andrà a prendere dal padre e trascorrerà con lei il fine settimana;
la madre porterà a Per_1
scuola la figlia il lunedì mattina. La settimana seguente, il padre starà con la figlia il lunedì e il martedì; accompagnerà la figlia a scuola il mercoledì mattina;
poi la madre, il mercoledì pomeriggio, andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà con sé sino al sabato mattina;
il sabato mattina, alle ore 9.00, il padre andrà a prendere e trascorrerà con lei il fine settimana, Per_1
riportandola a scuola il lunedì mattina. Sempre in mancanza di diverso accordo tra i genitori i ricorrenti si impegnano ad accordarsi in merito alla permanenza della figlia presso ciascuno di essi per festività, avendo cura di alternare il giorno della vigilia, con quello di Natale e l'ultimo giorno dell'anno e il
Capodanno, con il 5 e il 6 gennaio. Nel periodo pasquale potrà Per_1
trascorrere, o il giorno di Pasqua, o il lunedì dell'Angelo, alternativamente, con il padre o con la madre. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
nell'anno 2026 la minore trascorrerà il giorno del compleanno con la madre.
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
5) Disporre che i coniugi debbano comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio sempre nel rispetto dell'impegno a concordare la residenza abituale della figlia.
6) Confermare che i coniugi devono provvedere al mantenimento diretto della figlia, nei periodi di rispettiva competenza, mentre devono concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la minore, purché
pagina 3 di 7 previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo del
Tribunale di Mantova che di seguito si trascrive;
I coniugi ripartiranno, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal
SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria).
TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA STRAORDINARIA DIVERSE DA
QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo pagina 4 di 7 prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
7) Confermare il diritto di entrambi i coniugi a chiedere all il 50% CP_2
ciascuno della somma erogata a titolo di assegno unico per il nucleo familiare e accertare che dovranno essere suddivisi al 50% tra i coniugi, eventuali bonus spettanti alla minore. Pertanto, qualora uno dei due genitori richieda, per intero, un eventuale bonus, al ricevimento dell'importo erogato, dovrà suddividerlo al 50% con l'altro pagina 5 di 7 genitore, entro 7 giorni dalla ricezione della somma, unitamente all'esibizione del rimborso ottenuto. Nel caso specifico delle rette di frequenza scolastica verranno pagate dal sig. e la moglie entro 7 giorni CP_1
dall'esibizione della ricevuta di pagamento rimborserà al marito il 50% del relativo importo, il tutto con decorrenza dal mese di maggio 2025 e versamento alle seguenti coordinate bancarie del conto corrente di CP_1
[...] (salvo diversa comunicazione).
8) Confermare che i coniugi dovranno concedere reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia.
9) La sig.ra trasferirà la propria residenza dalla casa Parte_1
coniugale entro il 15/06/2025.
9) Spese legali compensate tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTEL GOFFREDO in data 26/06/2021 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7 parte I, anno 2021) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del pagina 6 di 7 relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTEL
GOFFREDO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 7, parte I, anno 2021);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 03/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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