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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. NI Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa RI NA De CO - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2007 pubblicata il 17 settembre
2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, iscritto al n. 5367/2019del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Brunetti (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio sito in Napoli, in Via Toledo n. 156 presso lo studio legale Caputo, giusta procura allegata all'atto di appello.
[...]
[...]
on sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Parte_2
Annunziatella n. 59/A (P ), in persona del legale rapp.tep.t., elett.te P.IVA_1
dom.ta in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 46, c/o lo studio dell'avv. Pollio
Giovanni (CF: ) che la rappresenta e difende giusta procura a CodiceFiscale_3
margine dell'atto costitutivo. Indirizzo di pec. ( Email_1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ a)In via preliminare, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 C.p.c.; b) riformare la sentenza impugnata per il primo motivo di gravame, ponendo a deconto dell'importo dei lavori verificati al primo piano, anche la somma di €. 310.958,79 oltre IVA precedentemente corrisposta;
c) riformare la
Sentenza impugnata per il secondo motivo di gravame, rigettando la domanda di pagamento della per l'importo di forniture verificato in CTU Controparte_1
per €. 189.622,61 perché infondato e carente di prova;
d)con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata: 1) “Voglia l'adita Corte, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione proposta perché carente dei requisiti di legge, sia per quanto attiene il fumus, sia per quanto attiene il periculum, atteso che, proprio i fatti di causa
(l'esborso di ingenti somme sostenute per l'acquisto di materiali) dimostrano la solidità della ditta appellata;
2)Rigettare l'appello proposto, perché infondato sia in fatto che, in diritto per le ragioni esposte al capo 1);3)Vinte le spese del grado).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione notificato in data 7/7/2016, la conveniva Controparte_1
il sig. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, assumendo di Parte_1
avere eseguito per suo ordine e conto i lavori di ristrutturazione della palazzina di famiglia sita in SANI BA, Via Roma n°500/5002, costituita al piano terra da locali con destinazione ad uso commerciale ed al piano primo dall'appartamento residenziale, come previsti nella comunicazione
D.I.A. prot. 8843 del 6/4/2006 e poi nella comunicazione di variante prot. 12379 del
24/5/2007.
est. RI NA De CO
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Deduceva la società attrice, che per tutte le opere veniva stilato il computo consuntivo di € 495.462,00 oltre IVA. Lamentava, che a fronte di dette opere veniva pagato dal committente il solo importo di € 150.00,00 (comprensivo di IVA) e pertanto, riteneva di essere creditrice dell'ulteriore importo di € 366.673,00 (al netto di IVA) e ne domandava il riconoscimento e la conseguente condanna al pagamento del dovuto oltre IVA ed accessori, a titolo di saldo per i lavori eseguiti tra il 2006 ed il 2008.
Con comparsa del 13/10/2016 il sig. contestava l'infondatezza e Parte_1
carenza di prova della domanda attorea, in quanto tutti i lavori eseguiti dalla società
Essegiesse S.a.s nella palazzina di via Roma in SANI BA (NA) venivano pagati con il complessivo importo di € 486.000,00.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita, e con ordinanza del 6/6/2017 veniva disposta la CTU onde verificare e raffrontare il computo metrico con lo stato dei luoghi e verificare la congruità delle singole lavorazioni ivi riportate.
Espletata la CTU la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17/09/2019 ex art. 281 sexies C.p.c., concedendo termine per note difensive fino a 10 gg. prima.
La causa veniva discussa, con la lettura del dispositivo.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con Sentenza n°2007/2019 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
1)Condannava al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
dell'importo di € 20.896,86 oltre IVA, nonché dell'importo di €.
[...]
189.622,61 comprensivi di IVA, il tutto con interessi al tasso legale dal 3/5/2016 al saldo;
2) Condannava alla refusione delle spese di lite, che liquidava in Parte_1
€ 13.430,00 per compensi ed € 1.245,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA .
3) Poneva le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta nella misura del 70% e di parte attrice nella misura del 30%.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
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Avverso detta pronuncia, con citazione ritualmente notificata si Parte_1
appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, ha accolto la domanda attorea, sul presupposto che i costi per le relative forniture sono stati sostenuti dalla società appaltatrice, non avendo lo provato, che l'esborso di acquisto di tali materiali necessari per la Parte_1
realizzazione delle opere appaltate, sia avvenuto da parte del committente. Con due motivi di censura, chiede, dunque, la riforma della decisione gravata.
La resiste all'impugnazione, eccependone Controparte_2
l'inammissibilità e, nel merito l'infondatezza. Chiede, pertanto, respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 26/03/2021 la Corte, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e rinviava la causa all'udienza del 22/04/2022. Dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 24/05/ 2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del 30/05/2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L.n.83/2012, non merita accoglimento, per come in motivazione.
1.3 ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
Con il primo motivo di censura, l'appellante lamenta, l' erroneità della sentenza per avere il primo giudice, considerato “non contestata” la circostanza che i pagamenti per € 310.958.79 + IVA si riferissero esclusivamente ai lavori eseguiti presso la farmacia al piano terra in quanto relativi a fatture antecedenti al maggio 2007, anno in
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cui sarebbero poi iniziati i lavori di ristrutturazione dell'appartamento al 1° piano, DIA del 6/4/2006 a cui si riferiscono i predetti pagamenti derivanti da finanziamento, che già riguardavano i lavori di ristrutturazione dell'appartamento al piano 1°.
Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta l'erroneità della Sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto presuntivamente sostenuti dall'appaltatore i costi per le forniture di beni presso l'appartamento posto al primo piano per € 189.622,00 (IVA inclusa); nonché erronea applicazione dell 'art. 1658 c.c. che, si riferisce esclusivamente alla materia grezza o solo in parte lavorata di cui si compongono le opere realizzate e non alla fornitura di beni, quali macchinari e componenti di arredo, a cui piuttosto si riferisce la verifica del CTU per il citato importo di condanna.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi.
La vicenda processuale verte sui rapporti di dare e avere tra la Controparte_2
e in relazione all'esecuzione di opere eseguite dalla ditta,
[...] Parte_1
odierna appellata su un fabbricato di proprietà del sig. , insistente nel Parte_1
Comune di SANI BA.
A seguito della presentazione al Comune di SANI BA (NA) della
Dichiarazione Inizio Attività con prot.n. 8843 del 06/04/2006, alla società attrice venivano commissionati dal sig. (odierno appellante) lavori di Parte_1
ristrutturazione e restauro di un piccolo fabbricato a se stante costituito da un piano terra con destinazione ad uso commerciale e deposito, un primo piano con destinazione ad uso abitativo ed un piano interrato con destinazione deposito, immobile sito in
SANI BA (NA) alla via Roma n. 500 e n. 502, i cui lavori strutturali iniziavano in data 17 maggio 2006 (Come da Copia di denuncia di inizio attività - già in atti).
In data 9 ottobre 2006 il tecnico incaricato provvedeva alla redazione e produzione del certificato di collaudo parziale, relativo all'unità immobiliare destinata ad uso commerciale, provvedendo successivamente anche al deposito del certificato di
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collaudo statico all'Ufficio del Genio Civile di Napoli (documentazione cfr. allegata agli atti).
Terminati i lavori al piano terra, il committente in data 24 maggio 2007 presentava una ulteriore DIA al Comune di SA NI BA (prot. N. 12379) relativa ad una variante in corso d'opera dei lavori relativi al solo appartamento, consistenti nello specifico in una diversa distribuzione degli interni (cfr. copia della variante
DIA allegata agli atti).
L'appellante fonda le proprie ragioni sul fatto di aver contratto un finanziamento di
500 mila euro e di aver con esso provveduto ai lavori di ristrutturazione della propria palazzina. Nel corso del giudizio di primo grado ha anche allegato le tre fatture che avrebbero dovuto comprovare il pagamento di 310.938,79 euro (oltre IV A), ulteriori rispetto a quelli indicati dall'attore. Il tutto per un totale di 460.958,79 oltre IVA.
Si osserva che, è stato accertato (ved. Ctu) quanto segue: gli oltre 310 mila euro pagati
(ulteriori rispetto ai 150 mila euro indicati nell'atto introduttivo) non si riferiscono ai lavori al primo piano “l'appartamento”, ma bensì a quelli a piano terra (locale commerciale, tale circostanza mai smentita dall'odierno appellante).
Precisamente, non si riferivano cioè alla variante, bensì alla DIA originaria i cui lavori si erano conclusi nell'ottobre del 2006, come da certificato di collaudo.
Si evidenzia, inoltre, che i lavori al primo piano si svolsero dopo, con la variante in corso d'opera presentata al Comune il 24 maggio 2007, e precisamente due mesi dopo il pagamento della terza fattura (la n. 2 del 9 marzo del 2007) indicata dall'appellante ed ulteriore rispetto alle due indicate dalla società appellata creditrice.
Concludendo le tre fatture a cui fa riferimento lo (la n. 15 del 7/7/2Q06, la Parte_1
n. 22 del 6/11/2006 e la n. 2 del 9/312007) erano relative a lavori che, non sono state oggetto del giudizio di primo grado e nemmeno della consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata.
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Si osserva che, il pagamento delle opere, come accertato in primo grado non risulta essere eseguito anticipatamente, atteso che, i lavori furono iniziati successivamente e, precisamente due mesi dopo dell'ultimo dei tre pagamenti.
A conferma di quanto di quanto argomentato, dalla documentazione in atti, è emerso un ulteriore dettaglio, ovverosia, che le uniche due fatture relative ai lavori al primo piano, sono state emesse e pagate dopo e, precisamente il 30 agosto 2008 e l'altra addirittura il 30 gennaio 2012 (ved. doc. cfr.all.).
Il pagamento parziale risulta, a differenza di quanto sostiene l'odierno appellante, intimato e soddisfatto solo parzialmente a distanza di tempo.
Correttamente il primo Giudice dopo aver provveduto a sgomberare il campo dall'equivoco di fondo, non ha potuto fare altro che prendere atto dell'ammissione fatta dallo stesso precisando che: “per i lavori all'appartamento erano stati pagati Parte_1
esclusivamente 150 mila euro (IVA inclusa)”; la restante quota versata e accertata si riferiva ai lavori alla farmacia, regolarmente pagati a soggetti estranei al presente giudizio.
In appello, insiste la difesa dell'odierno appellante, sostenenendo di aver pagato di più di quanto avrebbe contabilizzato il C.T.U. nella sua consulenza.
Si osserva che, l'importo contabilizzato dal Ctu si riferisce solo ai lavori effettuati nell'appartamento, non anche a quelli svolti nella farmacia (ved. elaborato in atti); difatti nell'elaborato peritale non vi è traccia di opere effettuate nella farmacia, tanto
è che quando ha riscontrato delle opere che potevano riguardare il piano terra (quello della farmacia) le ha portate in deconto.
Tale considerazione, non trova fondamento nelle allegazioni in atti.
La difesa dello , solo in questa sede eccepisce per la prima volta una nuova Parte_1
contestazione relativa alla fornitura dei materiali, sostenendo che il costo dei materiali doveva essere scorporato dal calcolo del CTU e lasciando quasi intendere che i materiali sarebbero stati forniti dal committente. Si tratta, di un inversione dell'onere della prova, in quanto contraria sia alla previsione codicistica, sia alla sedimentata
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giurisprudenza. Tuttavia, basta infatti leggere la comparsa di costituzione di primo grado in cui, oltre a contestare le opere eseguite, contesta anche il materiale fornito, o perché non corrispondente a quello richiesto o perché troppo esoso o perché inadeguato.
Erra l'appellante nel sostenere che, il primo giudice abbia ritenuto presuntivamente sostenuti dall'appaltatore il costo per le forniture di beni presso l'appartamento al primo piano per €. 189.622, 00 (IVA inclusa). La motivazione del primo giudice, non si fonda su presunzioni, ma bensì su fatti accertati con documentazione (cfr. all.), nonché confermata dal Ctu, e, circostanza ammessa dallo stesso appellane, in corso di causa.
Sul punto, nessuna accusa può essere rivolta al primo giudice;
si ribadisce che, tale circostanza, viene confermata per ammissione dello stesso appellante (ved. comparsa di costituzione e risposta – primo grado); nonché dalle emergenze istruttorie, difatti nell'elaborato redatto dal Ctu e, precisamente a pagina 10 si legge: “ sempre riferendosi ai quesiti posti del Giudice, e rispondendo alle osservazioni sollevate dal
Ctp del convenuto, lo scrivente deve valutare ciò che, ha rinvenuto in loco. Il Ctu ha rinvenuto in loco infissi e condizionatori di- recente posa e fattura- che a parere dello scrivente vanno valutati. Se è vero che la non ha versato in atti Controparte_2
fatture(il che non significa che, automaticamente lo scrivente non debba quindi valutare tali lavorazioni e/beni) è altrettanto vero che nemmeno la parte , Parte_1
che ne avrebbe avuto tutto l'interesse, ha mai versato in atti fatture di altro fornitore
o altro installatore, o altro posatore, provando che, tali lavorazioni non siano state effettuate dalla chiedendone quindi la decurtazione. Tale richiesta Controparte_2
lo scrivente Ctu ritiene di non poterle accogliere”. Ritiene il Collegio, che la motivazione del primo giudice non risulta, fondata su presunzioni/indizi ma su dati di fatto;
l'assunto dell'appellante, non trova fondamento per quanto sopra esposto, si aggiunge, che in primis lo contesta il materiale fornito (riconoscendo Parte_1
esplicitamente che, la fornitura è stata ad opera dell'appaltatore) e poi sostiene che vi
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è prova della fornitura (basta esaminare la Ctu e le risposte date dal perito al Ctp dell'odierno appellante).
Infine, si osserva che, il primo giudice non ha fatto mal governo della normativa in materia di appalto ( a differenza di quanto sostiene l'odierno appellante con il secondo motivo di gravame); correttamente, il primo giudice, nel caso in esame, ha richiamato le previsioni di cui all'art. 1657 e 1658 c.c., precisando che, poiché le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice;
il Tribunale in ossequio all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto di aderire alle conclusioni del Ctu in quanto esente da vizi, ed in applicazione delle citate norme ha correttamente statuito che, in assenza di un accordo scritto tra le parti sul prezzo delle opere appaltate, può determinare la misura del corrispettivo (per tutte ved. Cass. Civ. Sez. II, n. 9055 del 5 giugno 2012; Cass.
Civ. Sez. II n. 15780 del 24 giugno 2013)
Il motivo è infondato.
In conclusione, esaminati gli atti, ritiene questo Collegio, che, la motivazione adottata dal primo giudice, viene condivisa e, risulta immune da vizi logici, e sulla base degli elementi probatori correttamente ha accertato e condannato l'odierno appellante alla corresponsione del dovuto vantato e provato dalla società appellata.
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da con la condanna dello stesso, per il Parte_1
principio della soccombenza, al pagamento in favore della società Controparte_1
delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto
[...]
del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €.
5.201 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
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Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida, in complessivi €. 3.966,00 per compensi, Controparte_1
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02;
Così deciso in Napoli il 11 aprile 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(RI NA De CO) (NI Quaranta)
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