Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 16.1.2025. ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 32695 R.G. 2023 promossa da:
rappresentato e difeso anche Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti ELEONORA NADIA DELLE SIDE e BARBARA CATALDI con elezione di domicilio in Roma via Aurelia 353
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e art, 442 e ss. Cpc n. RG 32695/2023 Parte_1
conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice adito
[...] CP_1 di accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento degli ANF per i periodi richiesti;
2) condannare l' all'erogazione degli ANF per i periodi richiesti;
CP_1
4) con vittoria di spese e distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Esponeva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della società cooperativa “ Capoi “ svolgendo mansioni di autista dal 18.5.2015 all' 8.4.2019; che con documento consegnato in data 30.8.2918, il legale rappresentante della società dichiarava di non aver erogato gli ANF per il periodo dal 1.7.2017 all' 8.4.2019 , data di cessazione del rapporto di lavoro;
che il ricorrente presentava domanda all' per il periodo dal 1.7.2017 al 30.6.2018 e per il periodo dal CP_1
1.7.2018 all' 8.4.2019; che l' non accoglieva la domanda , atteso che la CP_1 società datrice di lavoro del ricorrente risultava ancora attiva .
Tanto premesso in fatto, ampiamente argomentando in punto di diritto, insisteva nell' accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto, CP_1 atteso che il ricorrente avrebbe dovuto presentare denunzia all'Ispettorato nazionale del lavoro.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva il giudice che i fatti posti a fondamento della domanda devono ritenersi provati.
Infatti, il ricorrente ha provato il rapporto di lavoro e ha prodotto le buste paga da cui risulta che la voce ANF non compare.
A ulteriore conferma del mancato pagamento degli assegni , il ricorrente ha altresì prodotto la corrispondenza con il suo datore di lavoro da cui si evince in maniera inequivoca quanto lamentato dal lavoratore.
A fronte di tale situazione, deve ritenersi che il ricorrente abbia adempiuto all' onere di prova posto a suo carico;
pertanto, non può condividersi l' impostazione seguita dall' che ha giustificato il mancato pagamento in ragione della CP_1 mancata denunzia all' Ispettorato del Lavoro.
Ricorda il giudice che unico obbligato all' erogazione degli assegni familiari è l'
, nei casi in cui il datore di lavoro che assume la posizione di semplice CP_1 di adiectus solutionis causa, non vi abbia provveduto.
Pertanto, non appare necessario onerare il lavoratore anche di denunziare l' inadempimento agli uffici ispettivi, posto che l' , a fronte della domanda del CP_1 lavoratore che dichiara di aver richiesto la prestazione al suo datore di lavoro con esito negativo, ben può l' attivarsi per accertare eventuale irregolarità ( CP_1 cfr la giurisprudenza richiamata dalla stessa parte ricorrente sul punto.
Sulla base della argomentazioni sin qui esposte, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento degli ANF per i periodi richiesti e condanna l' al CP_1 pagamento degli importi corrispondenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento degli ANF per i periodi richiesti e condanna l' al pagamento degli importi corrispondenti. CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1.200,00 oltre iva e cpa da distrarsi.
Roma 16.1.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini