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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/05/2024, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1997/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1997/2021 avente ad oggetto azione di condanna, promossa da: con sede in Milano Largo Augusto 1/A, C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PUGLIESE EZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. . Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/05/2024 la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni dell'attore precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.5.2021 conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, esponendo che: aveva acquistato pro-soluto i crediti
[...] vantati nei confronti del dalla società la Controparte_1 Organizzazione_1 [...] aveva maturato tali crediti in forza di un contratto di appalto stipulato con il Organizzazione_1 [...] ; l'amministrazione debitrice aveva rilasciato la certificazione dei crediti;
le cessioni delle CP_1 fatture certificate avveniva attraverso la aveva comunicato tali Organizzazione_2 cessioni al , in qualità di debitore ceduto;
il aveva provveduto al Controparte_1 Controparte_1 pagamento dei crediti ceduti in ritardo rispetto alle scadenze previste dalle relative fatture. Chiedeva pertanto di condannare il al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1 9.447,90, di cui € 9.207,90 a titolo di interessi moratori previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e maturati sino alla data del tardivo pagamento delle fatture ed € 240,00 per indennizzo ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002. Con vittoria di spese e compensi.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, sebbene ritualmente citato.
La domanda di è fondata e deve pertanto essere accolta. Pt_1 Parte_1
Dalla produzione documentale in atti risulta anzitutto l'esistenza dei crediti della Organizzazione_1 nei confronti del (cfr. allegato n. 2, certificazione dei crediti) nonché
[...] Controparte_1 l'avvenuta cessione dei crediti da parte di quest'ultima a favore della attrice che dunque ha diritto a ricevere il relativo pagamento (cfr. allegato n. 3, estratto degli archivi “ , ed allegato n. 4 Org_3 comunicazione di al della cessione dei crediti). Parte_1 Controparte_1
Su tali crediti, considerato il dedotto ritardo nel pagamento degli stessi da parte del , Controparte_1 sono dovuti gli interessi legali di mora così come disposto dagli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02. L'art. 2 del D.lgs. 231/02, comma 1, lett. a) recita: “"transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. La lettera g) recita:” "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”. L'art. 5 stabilisce che “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora”. Nel caso che ci occupa le fatture emesse si riferiscono a transazioni commerciali i cui importi dovuti sono stati pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste e su cui, dunque, sono dovuti gli interessi legali di mora per come richiesti dalla attrice. Va anche accolta la domanda di € 240,00, relativa alla somma spettante ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.
231/02 per il parziale adempimento, dovuto al tardivo pagamento delle n. 6 fatture oggetto del giudizio. Sul punto l'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 dispone: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. In base a questa norma nelle transazioni commerciali spetta al creditore, a titolo di risarcimento, un importo forfettario di € 40,00, salva la prova del maggior danno, importo che va riconosciuto per ogni fattura avendo ciascuna ad oggetto un credito autonomo.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di deve essere accolta e il Parte_1 CP_1 deve essere condannato a corrispondere alla attrice la somma di € 9.207,90 a titolo di interessi
[...] moratori da ricalcolarsi alla data del soddisfo e la somma di € 240,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02. Si ottiene in tal modo la somma complessiva di € 9.447,90. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1997/2021: DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
CONDANNA il a versare in favore di la somma complessiva Controparte_1 Parte_1 di € 9.447,90, per le voci specificate in motivazione, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo. CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 14/05/2024.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1997/2021 avente ad oggetto azione di condanna, promossa da: con sede in Milano Largo Augusto 1/A, C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PUGLIESE EZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. . Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/05/2024 la causa è stata assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni dell'attore precisate come in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.5.2021 conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, esponendo che: aveva acquistato pro-soluto i crediti
[...] vantati nei confronti del dalla società la Controparte_1 Organizzazione_1 [...] aveva maturato tali crediti in forza di un contratto di appalto stipulato con il Organizzazione_1 [...] ; l'amministrazione debitrice aveva rilasciato la certificazione dei crediti;
le cessioni delle CP_1 fatture certificate avveniva attraverso la aveva comunicato tali Organizzazione_2 cessioni al , in qualità di debitore ceduto;
il aveva provveduto al Controparte_1 Controparte_1 pagamento dei crediti ceduti in ritardo rispetto alle scadenze previste dalle relative fatture. Chiedeva pertanto di condannare il al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1 9.447,90, di cui € 9.207,90 a titolo di interessi moratori previsti dal D.lgs. n. 231/2002 e maturati sino alla data del tardivo pagamento delle fatture ed € 240,00 per indennizzo ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002. Con vittoria di spese e compensi.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, sebbene ritualmente citato.
La domanda di è fondata e deve pertanto essere accolta. Pt_1 Parte_1
Dalla produzione documentale in atti risulta anzitutto l'esistenza dei crediti della Organizzazione_1 nei confronti del (cfr. allegato n. 2, certificazione dei crediti) nonché
[...] Controparte_1 l'avvenuta cessione dei crediti da parte di quest'ultima a favore della attrice che dunque ha diritto a ricevere il relativo pagamento (cfr. allegato n. 3, estratto degli archivi “ , ed allegato n. 4 Org_3 comunicazione di al della cessione dei crediti). Parte_1 Controparte_1
Su tali crediti, considerato il dedotto ritardo nel pagamento degli stessi da parte del , Controparte_1 sono dovuti gli interessi legali di mora così come disposto dagli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02. L'art. 2 del D.lgs. 231/02, comma 1, lett. a) recita: “"transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. La lettera g) recita:” "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”. L'art. 5 stabilisce che “Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora”. Nel caso che ci occupa le fatture emesse si riferiscono a transazioni commerciali i cui importi dovuti sono stati pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste e su cui, dunque, sono dovuti gli interessi legali di mora per come richiesti dalla attrice. Va anche accolta la domanda di € 240,00, relativa alla somma spettante ai sensi dell'art. 6 del D.lgs.
231/02 per il parziale adempimento, dovuto al tardivo pagamento delle n. 6 fatture oggetto del giudizio. Sul punto l'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 dispone: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. In base a questa norma nelle transazioni commerciali spetta al creditore, a titolo di risarcimento, un importo forfettario di € 40,00, salva la prova del maggior danno, importo che va riconosciuto per ogni fattura avendo ciascuna ad oggetto un credito autonomo.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di deve essere accolta e il Parte_1 CP_1 deve essere condannato a corrispondere alla attrice la somma di € 9.207,90 a titolo di interessi
[...] moratori da ricalcolarsi alla data del soddisfo e la somma di € 240,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02. Si ottiene in tal modo la somma complessiva di € 9.447,90. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1997/2021: DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
CONDANNA il a versare in favore di la somma complessiva Controparte_1 Parte_1 di € 9.447,90, per le voci specificate in motivazione, oltre agli interessi al tasso legale fino al soddisfo. CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 14/05/2024.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3