Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 468
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Sentenza 7 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, in una controversia di lavoro. La ricorrente ha chiesto la condanna di Enel Energia S.p.A. per il pagamento di crediti retributivi, sostenendo di aver lavorato nell'ambito di un appalto e di essere creditrice di somme non corrisposte dalla sua datrice di lavoro, inadempiente dal giugno 2023. La società convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale del lavoro, invocando il fallimento della società appaltatrice e contestando la fondatezza delle pretese della ricorrente.

Il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza, affermando che l'azione nei confronti del committente può proseguire nonostante il fallimento dell'appaltatore, in virtù della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità delle richieste relative a retribuzioni, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, escludendo invece le somme per ferie e festività non godute. La sentenza ha stabilito un importo complessivo dovuto di € 13.721,54, oltre interessi e rivalutazione, condannando la parte resistente anche al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 468
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 468
    Data del deposito : 7 marzo 2025

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