Decreto cautelare 3 settembre 2025
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09815/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9815 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Branchicella, Filomena Siggillino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Iti 'G Galilei' Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa adozione delle misure cautelari più opportune
1) dell'Albo Esiti finali del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Esami di stato Anno scolastico 2024/2025 della Commissione n. RMITMM005/sez. 5SM costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione presso l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PERCORSO II LIVELLO "G. GALILEI" di ROMA, nella parte in cui determina l'esito finale dell'Esame “non diplomato” e del punteggio finale di 52 punti attribuiti al candidato -OMISSIS-;
2) del verbale scrutinio finale e del tabellone finale di ammissione all'esame di maturità del secondo ciclo di istruzione emesso dall'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PERCORSO II LIVELLO "G. GALILEI" di ROMA, nella parte in cui riporta i Crediti scolastici e il voto di ammissione di 30 punti al candidato -OMISSIS-;
3) del certificato finale di “non diplomato” e la scheda personale del Candidato -OMISSIS- riportante i dati della valutazione relativi alla prima prova scritta (voto 7/20); della seconda prova scritta (voto 8/20), della valutazione del colloquio orale di 7 punti, ulteriori specifiche valutative della commissione e punteggio finale 52/100;
4) delle griglie di valutazione delle prove di esame;
5) del Verbale n. 5 delle operazioni relative allo svolgimento della prima prova scritta della Commissione n. RMITMM005/sez. 5SM costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione presso l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PERCORSO II LIVELLO "G. GALILEI" di ROMA del 18.06.2025 con il quale veniva disposto l'uso del PC per videoscrittura per il candidato -OMISSIS- con -OMISSIS-;
6) del Verbale n. 7 delle operazioni relative allo svolgimento della seconda prova scritta della Commissione n. RMITMM005/sez. 5SM costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione presso l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PERCORSO II LIVELLO "G. GALILEI" di ROMA, del 19.06.2025 con il quale veniva disposto l'uso di strumenti compensativi per il candidato -OMISSIS- con -OMISSIS-;
7) del Verbale n. 8 di inizio delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte della Commissione n. RMITMM005/sez. 5SM costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione presso l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PERCORSO II LIVELLO "G. GALILEI" di ROMA, del 20.06.2025 con il quale venivano attribuiti 7 punti alla prima prova scritta e 8 punti alla seconda prova scritta;
8) del Verbale n. 18 della riunione della Commissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale della Commissione n. RMITMM005/sez. 5SM costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione presso l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PERCORSO II LIVELLO "G. GALILEI" di ROMA, del 01.07.2025 relativo allo svolgimento del colloquio e dell'attribuzione del punteggio di 7/20 al candidato -OMISSIS-;
9) del Verbale n. 21 della riunione della Commissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale della Commissione n. RMITMM005/sez. 5SM costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione presso l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PERCORSO II LIVELLO "G. GALILEI" di ROMA, del 02.07.2025 nella parte in cui risulta che non ha superato l'esame di Stato, avendo riportato un voto complessivo inferiore a sessanta centesimi il candidato -OMISSIS-, nella specie 52/60;
di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, con particolare ma non esclusivo riferimento alla valutazione della prima prova scritta, della seconda prova scritta e del colloquio orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Iti 'G Galilei' Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente ha impugnato il mancato superamento delle prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, avanzando altresì istanza di risarcimento per i danni patiti in ragione del giudizio di “non diplomato”;
- con ordinanza n. 5288 dell’1 ottobre 2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione:
“ Premesso che:
- lo studente -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, nell’anno scolastico 2024-2025 ha frequentato il quinto anno dell’I.T.I.S. G. Galilei di Roma con indirizzo di Studio di Meccanica Industriale, al termine del quale è stato ammesso all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto in favore del ricorrente in ragione della presenza di un disturbo specifico dell’apprendimento di tipo misto prescriveva – anche per gli esami conclusivi dei cicli - la necessità di valutazioni individualizzate e l’adozione di specifiche misure dispensative, strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, dando, in particolare, la possibilità all’alunno di usare schemi, mappe concettuali, formulari, sintesi, tabelle delle misure e delle formule geometriche, calcolatrice o computer con foglio di calcolo;
Considerato che il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris con riferimento ai seguenti profili:
- dagli atti depositati non risulta che la Commissione, nello svolgimento delle prove d’esame, abbia garantito allo studente tutte le specifiche misure compensative e/o dispensative previste dal PDP, compresa la possibilità di fruire di tempi aggiuntivi;
- nelle griglie di valutazione delle prove adottate dalla Commissione è assente qualsiasi riferimento ai disturbi specifici di apprendimento dello studente;
Ritenuto evidente il periculum consistente nella possibile perdita di un anno del proprio percorso formativo;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, disponendo la rinnovazione delle prove d’esame del ricorrente da parte di una Commissione in composizione diversa, la quale, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza all’amministrazione resistente, dovrà far svolgere, con congruo preavviso, le predette prove;
In particolare, la Commissione sarà tenuta ad assolvere ai seguenti obblighi:
a) applicazione di tutte le misure compensative e/o dispensative e dei tempi aggiunti previsti dal PDP, riportando nei relativi verbali d’esame le misure concretamente utilizzate dallo studente;
b) adozione, per tutte le prove d’esame, di griglie di valutazione adeguate alle difficoltà dell’alunno in considerazione dei disturbi specifici di apprendimento del ricorrente” ;
Considerato che:
- con deposito documentale del 12 gennaio 2026 parte ricorrente ha dato atto del superamento da parte dello studente - a seguito della rinnovazione delle prove - dell’esame di Stato con il voto di 60/100;
- all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per l’annullamento degli atti impugnati, insistendo per il risarcimento danni e per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite;
Ritenuto, quindi, che la domanda di annullamento sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto deve applicarsi al caso di specie il principio giurisprudenziale secondo cui il superamento dell’esame conclusivo del ciclo di istruzione – che sia stato ripetuto a seguito di un provvedimento cautelare – elide l’originario giudizio negativo espresso dalla commissione esaminatrice (o di inidoneità formulato dal consiglio di classe), perché si estrinseca in un apprezzamento globale dello studente (cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 12 aprile 2025, n. 433; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 luglio 2022, nn. 1306-1307; T.A.R. Piemonte, sez. II, 19 maggio 2016, n. 713; T.A.R. Liguria, sez. II, 15 aprile 2013, nn. 683-684), con conseguente improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di non superamento dell’esame;
Ritenuto che la domanda risarcitoria vada invece respinta, essendo stata formulata in termini generici con riguardo all’ an dell’asserito pregiudizio, non potendo invocarsi in senso contrario la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, essendo tale modalità di liquidazione comunque sempre subordinata all’impossibilità di determinare, nel suo preciso ammontare, un danno - conseguenza incerto nel quantum ma certo nell’ an ( ex multis Consiglio di Stato, sezione III, 9 dicembre 2024, n. 9822);
Ritenuto infine che, in considerazione della peculiarità della vicenda e della parziale reciproca soccombenza, sussistano giusti motivi per compensare le spese processuali, salvo il rimborso del contributo unificato, da parte dell’Amministrazione resistente, in favore del ricorrente, se dovuto e versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- compensa tra le parti le spese del giudizio, salvo il rimborso da parte dell’Amministrazione in favore del ricorrente del contributo unificato se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OF, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | RI OF |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.