Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/02/2026, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02918/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14439 del 2025, proposto da
AN SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso avverso il rifiuto della Questura di Roma di notifica del provvedimento conclusivo del procedimento inerente l 'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal sig. AN SI con assicurata 055980589202.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. ES NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso e considerato:
- in data 13.12.2023 il sig. AN SI presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro tramite kit postale;
- in data 02.10.2025 la Questura informava dell'avvenuta conclusione del procedimento e invitava il sig. SI a recarsi presso il Commissariato di P.S. Anzio per notifica di atti;
- il 03.10.2025 l’istante chiedeva alla Questura di notificare telematicamente gli atti riguardanti il sig. SI presso il domicilio dallo stesso eletto, ovvero lo studio legale del difensore, ai sensi dell’art. 3 bis, co. 4 del Codice dell’Amministrazione digitale;
- la Questura eccepiva di non potere procedere alla notifica digitale del provvedimento conclusivo del procedimento sulla base dell’art. 3, co. 3 del DPR 394/1999, che esige la consegna all’interessato.
Il ricorrente chiede di avere accesso al documento in parola tramite il proprio legale e deduce i vizi di violazione di legge – violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 riguardanti il diritto di accesso agli atti, artt. 7 – 10 e artt. 22 – 27, violazione dell'art. 3, co. 3 del D.P.R. 394/1999 e art. 3-bis, co. 4, del D. Lgs. 82/2005.
Il ricorso deve essere accolto.
L’istanza di accesso si sostanzia in realtà nella domanda diretta all’Amministrazione di esibire e rilasciare al proprio legale difensore il provvedimento conclusivo relativo all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, già adottato nei propri confronti ma mai ritirato o notificato.
L’Amministrazione si è limitata ad eccepire che il provvedimento doveva essere ancora notificato a mani dell’interessato, mandante del delegato a compiere l’accesso. Tuttavia tale circostanza, a ben vedere, conferma anziché smentire l’interesse del dominus del diritto a richiedere (per interposta persona) l’accesso, potendosi se del caso eventualmente configurare solo una richiesta di atti riferiti ad un procedimento ancora in corso, con conseguente possibilità di rinvio, ma non di diniego.
Il Consiglio di Stato (decisione n. 3241/2018) ha ritenuto che il difensore possa legittimamente richiedere ed ottenere l’accesso al provvedimento conclusivo, precisando peraltro che: “In altri e più espliciti termini, il possibile e legittimo utilizzo, da parte del destinatario di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno, dell’istituto della rappresentanza ai fini dell’accesso al medesimo atto, quando ancora non notificatogli non può, tuttavia, valere a sottrarre lo straniero dalle ulteriori conseguenze intimamente connesse al predetto diniego”.
Il giudice di appello, al riguardo, ha altresì precisato che restano comunque ferme le conseguenze e le decorrenze temporali riconnesse dalla speciale disciplina legislativa, che prevede espressamente la consegna dell’atto a mani dell’interessato dovendosi fare riferimento, in caso di mancato ritiro dell’atto, alla specifica disciplina della notifica e non alla successiva conoscenza acquisita mediante l’accesso agli atti (Cons. Stato sentenza n. 5062/2020).
Ciò posto, il Collegio rileva che, sebbene l’art. 3, comma 3, primo periodo, del D.P.R. 394/1999 preveda che: “Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno. la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto...”, tuttavia, l’art. 3-bis, co. 4, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), stabilisce quanto segue ovvero: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis”.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, va rilevato che la natura recettizia ex lege del provvedimento conclusivo in parola, favorevole o meno all’istante ed emesso in esito al procedimento amministrativo avviato per il rilascio di un permesso di soggiorno, non esclude che l’accesso al documento possa avvenire tramite un procuratore speciale a ciò legittimato nei confronti dell’amministrazione procedente.
In conclusione, la legge e la giurisprudenza ammettono la notifica digitale del permesso di soggiorno o del suo diniego al rappresentante dell’interessato, anche considerando che l’istituto dell’accesso agli atti ben può essere oggetto del mandato ed avere ad oggetto tutti i documenti contenuti nel fascicolo presso la pubblica amministrazione, come risulta confermato dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato del 30 maggio 2018 n. 3241.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto, in assenza di diverse prevalenti ragioni di interesse pubblico, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla notifica, anche telematicamente al procuratore legittimato del ricorrente, del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo in questione.
La parziale novità della questione giustifica, infine, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NE | DA ON |
IL SEGRETARIO