Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 17443/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Grazia Bisogni Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione del 12.2.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17443 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Germanico Parte_1
Patrelli studio elett.nte domicilia, sito a Maddaloni, alla Via G. Sani n. 21, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 245 dell'1.7.2023 notificato il 21.7.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente l'1.3.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 28.6.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 12.8.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunto in Italia da diversi anni, di avervi il nucleo familiare costituito dallo zio, di avere richiesto di aderire alla procedura di emersione dal lavoro irregolare nel 2020, di avere frequentato corsi di studio e professionalizzanti, di avere una buonissima conoscenza della lingua italiana, di essersi integrato sul piano lavorativo, di non avere alcun legame familiare in Albania, di temere un ingiusto sradicamento in caso di rimpatrio. Chiedeva, dunque, di accertare, riconoscere, dichiarare e revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno perché emanato in violazione di legge, non applicando quanto previsto dall'art. pagina 1 di 7
per l'effetto, di disporre il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria delle spese di lite, con distrazione al difensore. Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
C e del 10.10.2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il 15.1.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 15.1.2025. Le parti si richiamavano alle rispettive conclusioni. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 12.2.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. Il ricorrente concludeva chiedendo in principalità di annullare/revocare l'impugnato provvedimento di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno perché emanato in violazione di legge non applicando quanto previsto dal dall'art. 19 comma 1 D. Lgs. 25 luglio 1998 n° 286 succ. mod ed integ, e poiché viziato da eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della documentazione comprovante i fatti posti alla base della stessa domanda;
per l'effetto disporre il rilascio del permesso di soggiorno richiesto o di altro titolo di soggiorno che garantisca la permanenza sul territorio nazionale. Il convenuto richiamava le conclusioni già formulate. All'udienza del 12.2.2025, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' pagina 2 di 7 dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le pagina 3 di 7 altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit., già evidenziata nella suddetta ordinanza, alla quale non ha fatto seguito alcuna sua iniziativa probatoria. È corretta la valutazione operata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, il cui parere è stato depositato dal convenuto. Essa ha sottolineato l'assenza di prove di indici rivelatori di un'effettiva integrazione sul territorio nazionale, oltre che di motivi specifici di vulnerabilità e di insicurezza del paese di origine. Ha anche evidenziato che, al contrario di quanto inizialmente dedotto e ribadito anche nel presente giudizio, il medesimo ha riconosciuto di essersi recato più volte in Albania, durante il suo periodo di permanenza in Italia, che sarebbe iniziato nel 2016, per andare a trovare i suoi familiari. Si reputa opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e c. Regno Unito, CP_2 CP_3 CP_4
§ 67; c. Francia, § 42). Inoltre, la e dell'uomo non Per_1 garan iritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese. Le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103). Nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli pagina 4 di 7 venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
[...]
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU 2006-I; Darre Parte_2 Pt_3
65/07, § 64, 31 luglio 2008). Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto di essere entrato in Italia nel 2016 e di esservi rimasto da allora, continuativamente, in condizione di consapevole irregolarità. Ebbene, la continuità di tale presenza non è stata dimostrata, né vi sono state al proposito richieste di prova. In atti vi è prova del tentativo di aderire alla procedura di emersione prevista dal d-l 34\2020 con istanza del 2020. Vi è il cenno, contenuto nel parere della Commissione, all'esibizione di una comunicazione di assunzione inviata all'INPS e relativa ad un rapporto di lavoro come bracciante agricolo da svolgere dal 10.3.2021 al 30.6.2021. Se anche non si voglia dubitare della costituzione di tale rapporto, il cui suddetto documento comunque non è stato prodotto, in difetto di qualunque altra prova non è possibile, tuttavia, stabilire se è stato eseguito e per quanto tempo. L'istante, infine, ha depositato un attestato di frequentazione, nel 2022, un corso di 12 ore di formazione per conseguire il patentino di utilizzo di carrelli elevatori tipo muletto. Altro che comprovi la dichiarata presenza pluriennale e, soprattutto, la sua continuità non vi è nell'incarto processuale. Né il ricorrente ha provato o chiesto di provare la coltivazione di rapporti sociali o lo svolgimento di attività culturali che possano avere favorito il suo radicamento in Italia, non avendo nemmeno documentato il livello di conoscenza della lingua italiana che ha dichiarato di possedere a livelli elevati. Escluso che il ricorrente abbia dimostrato un'integrazione sociale, culturale o lavorativa, il richiedente non ha neppure dimostrato il preteso rapporto di parentela con il soggetto che ha indicato essere suo zio per parte di padre, al proposito producendo solo la dichiarazione di tale persona, senza alcun ulteriore indizio circa il vincolo di sangue. Peraltro, il solo rapporto di parentela, in assenza di una frequentazione tra di loro e, dunque, di una sua coltivazione non costituisce prova dello sviluppo di una vita privata meritevole di essere tutelata. Nemmeno la mera promessa di assunzione come bracciante permette di intravedervi l'espressione di un radicamento effettivo sul territorio nazionale che, in caso di rimpatrio, costringerebbe il richiedente a subire un significativo scadimento delle proprie condizioni di vita. Tali considerazioni, valutate complessivamente, consentono, dunque, di concludere che il richiedente non ha dimostrato di essersi effettivamente integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo. Si aggiunga che il medesimo non ha mai neppure sostenuto di essere affetto da problemi di salute. Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Albania, dove non risulta abbia patito, in base a quanto allegato, episodi del genere. È da escludere, quindi, che un rimpatrio possa ledere il suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU.
pagina 5 di 7 Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in Albania non vi sono peculiari rischi d'insicurezza o di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre che possano toccare il ricorrente (cfr. stando alle notizie raccolte ex officio (CESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Assessment of Economic and Social Rights Fulfilment in Albania, agosto 2024; Controparte_5
Freedom House, 11.4.2024;
[...] Controparte_6 https://www.rulac.org/browse/countries; , Albania, trionfo Controparte_7 dei alle am ggio 2023, CP_8 https://w icaucaso.org/aree/Albania/Albania-trionfo-dei-socialisti-alle- amministrative-225192; CP_9 Controparte_10
pagina 6 di 7 Asia April 2023, https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F- 4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_ALB.pdf). Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, applicando il parametro per le cause di valore indeterminabile basso ed il minimo del compenso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 3809,00 per , oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 13.2.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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