Articolo 2 della Legge 1 dicembre 1997, n. 416
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 dicembre 1997
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 270 milioni nell'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1997