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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14878/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14878/2024 del Ruolo Generale promossa da (c.f. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, via Goldoni n. 8, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo, entrambi del Foro di Bologna, presso e nello studio della quale, sito in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]2 int. 10, (C.F. ) C.F._2 rappresentata, difesa ed assistita, dall'Avv. Elena Sabioni del Foro di Bologna (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Via De Gasperi C.F._3 civ. 10, Valsamoggia, località Bazzano (BO), resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni congiunte depositato telematicamente in data 17/10/2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 premesso che ha chiesto, a parziale Parte_1 modifica della sentenza n. 46/2024 del 10.01.2024, che fosse a) disposta la revoca dell'assegno di mantenimento, versato dal sig. in favore della sig.ra ; b) fosse revocata Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra . A sostegno delle sopracitate CP_1 richieste del ricorrente, vi erano fatti nuovi: il raggiungimento della maggiore età, nonché dell'autosufficienza economica dei figli. Circostanze che avrebbero, a detta del ricorrente, fatto venir meno i presupposti per confermare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
si costituiva in giudizio, chiedendo fossero rigettate le richieste di cui al ricorso Controparte_1 del Sig. Parte_1
Con note scritte telematicamente depositate e in sostituzione d'udienza dell'11/11/2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano che il Tribunale le facesse proprie nei termini di cui al dispositivo.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra le parti sia meritevole di accoglimento, in considerazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli maggiorenni
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di sentenza n. 1672/2022 del 14.06.2022 emessa dal Tribunale di Bologna, nonché la sentenza n. 46/2024 del 10.01.2024 resa dalla Corte di Appello di Bologna, così provvede:
1) prende atto che i figli delle parti, e sono economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti;
2) revoca l'obbligo in capo al sig. di versare l'assegno di mantenimento in favore Parte_1 della figlia e in favore del figlio , disponendo dunque la cessazione di ogni Per_1 Per_2 ulteriore contributo economico a carico del sig. comprese le spese straordinarie;
Parte_1
3) revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in favore della sig.ra , la quale dichiara di CP_1 essere economicamente autosufficiente e indipendente;
4) prende atto che la sig.ra si impegna a lasciare libera da persone o cose l'ex casa CP_1 coniugale sita in Bologna, via San Donato n. 158/2, entro e non oltre il 31 dicembre 2026;
5) revoca l'obbligo in capo al Sig. di versare l'assegno divorzile in favore della Parte_1 sig.ra ; CP_1
6) prende atto che, entro e non oltre il 10/11/2025 (data di valuta ovvero giorno in cui la transazione diventa effettiva), il sig. si impegnava a corrispondere, mediante bonifico bancario, sul Parte_1 conto corrente intestato alla sig.ra presso l'istituto di credito UNICREDIT IBAN: IT 46 CP_1
pagina 2 di 3 H 000101478809 - a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, anche a P.IVA_1 saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa patrimoniale, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), che si chiede al Tribunale di ritenere equa ai sensi dell'art. 5 n. 8 della legge n. 898/1970, in quanto espressione dell'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
7) prende atto che, con l'esatto adempimento delle suddette condizioni, i sig.ri e Parte_1
dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, avendo CP_1 definitivamente definito ogni questione patrimoniale pregressa connessa al loro rapporto coniugale, tacitando ogni ulteriore pretesa derivante o comunque connessa agli obblighi imposti dai precedenti provvedimenti giudiziari. In particolare, la sig.ra rinuncia a ogni CP_1 pretesa economica concernente le spese legali liquidate con sentenza n. 46/2024 del 10 gennaio
2024, pronunciata nel procedimento n. R.G. 1266/2022 dinanzi alla Corte di Appello di
Bologna, relative ad entrambi i gradi di giudizio.
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14878/2024 del Ruolo Generale promossa da (c.f. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, via Goldoni n. 8, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo, entrambi del Foro di Bologna, presso e nello studio della quale, sito in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]2 int. 10, (C.F. ) C.F._2 rappresentata, difesa ed assistita, dall'Avv. Elena Sabioni del Foro di Bologna (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Via De Gasperi C.F._3 civ. 10, Valsamoggia, località Bazzano (BO), resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni congiunte depositato telematicamente in data 17/10/2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 premesso che ha chiesto, a parziale Parte_1 modifica della sentenza n. 46/2024 del 10.01.2024, che fosse a) disposta la revoca dell'assegno di mantenimento, versato dal sig. in favore della sig.ra ; b) fosse revocata Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra . A sostegno delle sopracitate CP_1 richieste del ricorrente, vi erano fatti nuovi: il raggiungimento della maggiore età, nonché dell'autosufficienza economica dei figli. Circostanze che avrebbero, a detta del ricorrente, fatto venir meno i presupposti per confermare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio.
si costituiva in giudizio, chiedendo fossero rigettate le richieste di cui al ricorso Controparte_1 del Sig. Parte_1
Con note scritte telematicamente depositate e in sostituzione d'udienza dell'11/11/2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e chiedevano che il Tribunale le facesse proprie nei termini di cui al dispositivo.
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Ritiene il Tribunale che quanto concordato tra le parti sia meritevole di accoglimento, in considerazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli maggiorenni
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di sentenza n. 1672/2022 del 14.06.2022 emessa dal Tribunale di Bologna, nonché la sentenza n. 46/2024 del 10.01.2024 resa dalla Corte di Appello di Bologna, così provvede:
1) prende atto che i figli delle parti, e sono economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti;
2) revoca l'obbligo in capo al sig. di versare l'assegno di mantenimento in favore Parte_1 della figlia e in favore del figlio , disponendo dunque la cessazione di ogni Per_1 Per_2 ulteriore contributo economico a carico del sig. comprese le spese straordinarie;
Parte_1
3) revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in favore della sig.ra , la quale dichiara di CP_1 essere economicamente autosufficiente e indipendente;
4) prende atto che la sig.ra si impegna a lasciare libera da persone o cose l'ex casa CP_1 coniugale sita in Bologna, via San Donato n. 158/2, entro e non oltre il 31 dicembre 2026;
5) revoca l'obbligo in capo al Sig. di versare l'assegno divorzile in favore della Parte_1 sig.ra ; CP_1
6) prende atto che, entro e non oltre il 10/11/2025 (data di valuta ovvero giorno in cui la transazione diventa effettiva), il sig. si impegnava a corrispondere, mediante bonifico bancario, sul Parte_1 conto corrente intestato alla sig.ra presso l'istituto di credito UNICREDIT IBAN: IT 46 CP_1
pagina 2 di 3 H 000101478809 - a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, anche a P.IVA_1 saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa patrimoniale, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), che si chiede al Tribunale di ritenere equa ai sensi dell'art. 5 n. 8 della legge n. 898/1970, in quanto espressione dell'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
7) prende atto che, con l'esatto adempimento delle suddette condizioni, i sig.ri e Parte_1
dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, avendo CP_1 definitivamente definito ogni questione patrimoniale pregressa connessa al loro rapporto coniugale, tacitando ogni ulteriore pretesa derivante o comunque connessa agli obblighi imposti dai precedenti provvedimenti giudiziari. In particolare, la sig.ra rinuncia a ogni CP_1 pretesa economica concernente le spese legali liquidate con sentenza n. 46/2024 del 10 gennaio
2024, pronunciata nel procedimento n. R.G. 1266/2022 dinanzi alla Corte di Appello di
Bologna, relative ad entrambi i gradi di giudizio.
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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