Art. 17. (Tutela delle acque dall'inquinamento). 1. Il termine di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e' prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all' articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 .
2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonche' all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potra' avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
c) il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi e dei parametri di qualita' dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non puo' derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;
d) che la tariffa di cui all' articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , sono abrogati.
Note all'art. 17:
- Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , ved. note all'art. 1.
- Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n. 146 , ved. note all'art. 1.
- Le direttive di cui all'art. 37 della suddetta legge sono:
la direttiva 91/271/CEE riguardante il trattamento delle acque reflue urbane, pubblicata in G.U.C.E. L 135 del 30 maggio 1991;
e la direttiva 91/676/CEE riguardante la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, pubblicata in G.U.C.E. L 375 del 31 dicembre 1991.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36 , reca: "Disposizioni in materia di risorse idriche".
2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonche' all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potra' avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
c) il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi e dei parametri di qualita' dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non puo' derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;
d) che la tariffa di cui all' articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , sono abrogati.
Note all'art. 17:
- Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , ved. note all'art. 1.
- Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n. 146 , ved. note all'art. 1.
- Le direttive di cui all'art. 37 della suddetta legge sono:
la direttiva 91/271/CEE riguardante il trattamento delle acque reflue urbane, pubblicata in G.U.C.E. L 135 del 30 maggio 1991;
e la direttiva 91/676/CEE riguardante la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, pubblicata in G.U.C.E. L 375 del 31 dicembre 1991.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36 , reca: "Disposizioni in materia di risorse idriche".