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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2024, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
RG 10773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10773 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Piazza Carlo Parte_1
III n. 53, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Mattiucci, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla via Controparte_1
Boncompagni n. 16, presso lo studio degli avvocati Marco Callori e Franca Liani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 7.12.2023 parte ricorrente, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due, non seguita da riconciliazione, ha chiesto la pronuncia
Pag. 1 di 3 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, avanzando altresì ulteriori richieste accessorie.
In seguito a un rinvio disposto per consentire l'integrazione del contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando a sua volta ulteriori richieste accessorie.
All'udienza di comparizione del 17.9.2024, i procuratori delle parti hanno segnalato l'intervenuto accordo tra le stesse;
i coniugi comparsi, sentiti congiuntamente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate;
dunque, il Giudice delegato ha fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza per consentire la formalizzazione dell'accordo.
Con note scritte depositate in data 18.9.2024, i procuratori delle parti hanno depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi, sicché il Giudice, con provvedimento del 29.10.2024, ha rimesso la causa in decisione al collegio.
2. La domanda, proposta da entrambi i coniugi e avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 593/2023 del 12.1.2023 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente in data 22.11.2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sulle statuizioni accessorie al divorzio i coniugi hanno raggiunto l'accordo versato in atti in data 18.9.2024 (accordo datato 17.9.2024 e sottoscritto dalle parti), da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01,
N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia
Pag. 2 di 3 4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Caivano (NA) il
9.12.2010 dalle parti e , alle condizioni concordate;
Parte_1 Controparte_1
2. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 163, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10773 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Piazza Carlo Parte_1
III n. 53, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Mattiucci, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla via Controparte_1
Boncompagni n. 16, presso lo studio degli avvocati Marco Callori e Franca Liani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 7.12.2023 parte ricorrente, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due, non seguita da riconciliazione, ha chiesto la pronuncia
Pag. 1 di 3 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, avanzando altresì ulteriori richieste accessorie.
In seguito a un rinvio disposto per consentire l'integrazione del contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando a sua volta ulteriori richieste accessorie.
All'udienza di comparizione del 17.9.2024, i procuratori delle parti hanno segnalato l'intervenuto accordo tra le stesse;
i coniugi comparsi, sentiti congiuntamente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate;
dunque, il Giudice delegato ha fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza per consentire la formalizzazione dell'accordo.
Con note scritte depositate in data 18.9.2024, i procuratori delle parti hanno depositato l'accordo sottoscritto dai coniugi, sicché il Giudice, con provvedimento del 29.10.2024, ha rimesso la causa in decisione al collegio.
2. La domanda, proposta da entrambi i coniugi e avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 593/2023 del 12.1.2023 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente in data 22.11.2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sulle statuizioni accessorie al divorzio i coniugi hanno raggiunto l'accordo versato in atti in data 18.9.2024 (accordo datato 17.9.2024 e sottoscritto dalle parti), da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01,
N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia
Pag. 2 di 3 4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Caivano (NA) il
9.12.2010 dalle parti e , alle condizioni concordate;
Parte_1 Controparte_1
2. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 163, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010);
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
Pag. 3 di 3