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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1559 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 20/11/1982, elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo Piazza G. Amendola n.43, presso lo studio dell'avv. D'Amato Caterina che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 28/04/1981, elettivamente domiciliato in Palermo Via CP_1 Enrico Albanese n.27, presso lo studio dell'avv. Vicari Alberto che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati osservando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. trasferirà immediatamente la propria residenza;
CP_1
3) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente la figlia, previo accordo con la stessa e con la madre, compatibilmente con i suoi impegni ed eIGenze di studio, almeno due volte a settimana e nei fine settimana alternati, con possibilità di pernottamento;
5) Il IG. verserà alla moglie la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della stessa entro CP_1 il 5 di ogni mese, ciò in considerazione che la NO non ha mai lavorato e si è dedicata interamente alla famiglia, infatti, la stessa non gode di alcun reddito, detta somma verrà aggiornata annualmente agli indici Istat a partire dalla data di presentazione del ricorso per separazione;
6) Il IG. verserà alla moglie l'ulteriore somma di € 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutata annualmente in Per_1 base agli indici ISTAT a partire dalla data di presentazione del ricorso;
7) Le predette somme saranno versate sul conto corrente Postepay Evolution intestato alla NO : [...]. Parte_1
8) Il IG. , inoltre, corrisponderà l'80% delle spese straordinarie per la figlia regolamentate CP_1 come da protocollo del Tribunale di Palermo – e saranno ripartite sempre nella misura dell'80% a carico del e del 20% a carico della moglie. Resta inteso che il IG. corrisponderà il 100% CP_1 CP_1 delle spese straordinarie sino alla data di presentazione del presente ricorso e non potrà chiederne la restituzione. Entrambi i coniugi contribuiranno, quindi, alle spese straordinarie per la figlia nella misura dell'80% a carico del e 20% a carico della IG.ra , distinguendo tra esborsi che CP_1 Parte_1 potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è invece indefettibilmente condizionato al preventivo accordo.
SPESE STRAORDINARIE RIMBORSABILI ANCHE SE SOSTENUTE SENZA PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
-le spese mediche relative a:
2 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento bus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, doposcuola;
b) spese relative ad imposta di bollo ed assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola;
SPESE STRAORDINARIE RIMBORSABILI CONDIZIONATE AL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
-le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbero pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni provate;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
-le spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia ecc..), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (pre-scuola e doposcuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative a imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare, anche a mezzo whattsapp, il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i dieci giorni successivi, una
3 eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo, da lui proposto. Inoltre, i relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario: In merito al rimborso delle spese straordinarie al genitore che le ha sostenute integralmente queste dovranno essere rimborsate il mese successivo all'esibizione delle stesse unitamente all'assegno di contributo al mantenimento per la figlia. Il mancato pagamento nel mese successivo autorizza la parte che deve ricevere il rimborso al recupero immediato già a partire dal primo del mese successivo. Le presenti condizioni, per accordo tra le parti, avranno efficacia dalla sottoscrizione del presente accordo.
9) I coniugi concordano che l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla NO
, il IG. , infatti, rinuncia al proprio 50% in favore della stessa e si impegna a Parte_1 Pt_2 collaborare attivamente ed a fornire documentazione necessaria per eventuali aggiornamenti del suddetto laddove richiesta.
10) Il IG. , inoltre, si obbliga a corrispondere le utenze della casa coniugale sino al bimestre CP_1 in cui verrà depositato il suddetto ricorso e gli eventuali interessi di mora o spese di riallaccio che dovrebbero risultare nelle prossime bollette, qualora lo stesso non abbia provveduto al pagamento delle stesse regolarmente.
11) Per quanto concerne l'autovettura Opel Mokka targata GE049WH intestata alla NO
, ma in uso al , il IG. si obbliga al pagamento del contratto di finanziamento n. Parte_1 CP_1 CP_1 6103024067, alla regolare estinzione totale del predetto finanziamento la NO si obbliga Parte_1
a trasferire la proprietà della suddetta autovettura al marito, con spese di trasferimento ovviamente a carico del . CP_1
12) Si rappresenta che la NO è garante nel suddetto finanziamento, pertanto, qualora Parte_1 il IG. dovesse continuare a non corrispondere regolarmente il suddetto finanziamento o, nel CP_1 caso, la finanziaria dovesse recedere il contratto, il IG. dovrà consegnare a semplice richiesta CP_1 la suddetta autovettura alla moglie, di modo che la stessa possa porla in vendita ed estinguere con tale vendita parte della suddetta posizione debitoria, il residuo sarà integralmente a carico del . CP_1 Nel caso in cui la NO dovesse essere costretta a procedere al pagamento o Parte_1 all'estinzione del suddetto finanziamento, per via di procedure esecutive intraprese nei suoi confronti, la stessa avrà diritto di rivalsa sul marito.
13) Le parti conferiscono il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
14) Le Parti decidono di dare esecuzione immediata al presente verbale e agli accordi in esso contenuti”.
4
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 27/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26/09/2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 422 - P. II – serie A - Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1559 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 20/11/1982, elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo Piazza G. Amendola n.43, presso lo studio dell'avv. D'Amato Caterina che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 28/04/1981, elettivamente domiciliato in Palermo Via CP_1 Enrico Albanese n.27, presso lo studio dell'avv. Vicari Alberto che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati osservando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. trasferirà immediatamente la propria residenza;
CP_1
3) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente la figlia, previo accordo con la stessa e con la madre, compatibilmente con i suoi impegni ed eIGenze di studio, almeno due volte a settimana e nei fine settimana alternati, con possibilità di pernottamento;
5) Il IG. verserà alla moglie la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento della stessa entro CP_1 il 5 di ogni mese, ciò in considerazione che la NO non ha mai lavorato e si è dedicata interamente alla famiglia, infatti, la stessa non gode di alcun reddito, detta somma verrà aggiornata annualmente agli indici Istat a partire dalla data di presentazione del ricorso per separazione;
6) Il IG. verserà alla moglie l'ulteriore somma di € 350,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, che verrà rivalutata annualmente in Per_1 base agli indici ISTAT a partire dalla data di presentazione del ricorso;
7) Le predette somme saranno versate sul conto corrente Postepay Evolution intestato alla NO : [...]. Parte_1
8) Il IG. , inoltre, corrisponderà l'80% delle spese straordinarie per la figlia regolamentate CP_1 come da protocollo del Tribunale di Palermo – e saranno ripartite sempre nella misura dell'80% a carico del e del 20% a carico della moglie. Resta inteso che il IG. corrisponderà il 100% CP_1 CP_1 delle spese straordinarie sino alla data di presentazione del presente ricorso e non potrà chiederne la restituzione. Entrambi i coniugi contribuiranno, quindi, alle spese straordinarie per la figlia nella misura dell'80% a carico del e 20% a carico della IG.ra , distinguendo tra esborsi che CP_1 Parte_1 potranno essere sostenuti integralmente da ciascuno dei genitori senza necessità di preventivo accordo con l'altro e spese il cui rimborso è invece indefettibilmente condizionato al preventivo accordo.
SPESE STRAORDINARIE RIMBORSABILI ANCHE SE SOSTENUTE SENZA PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
-le spese mediche relative a:
2 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento bus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, doposcuola;
b) spese relative ad imposta di bollo ed assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori) spese per i regali in occasione di feste di compagni di scuola;
SPESE STRAORDINARIE RIMBORSABILI CONDIZIONATE AL PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI:
-le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbero pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni provate;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
-le spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia ecc..), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (pre-scuola e doposcuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative a imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare, anche a mezzo whattsapp, il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i dieci giorni successivi, una
3 eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo, da lui proposto. Inoltre, i relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario: In merito al rimborso delle spese straordinarie al genitore che le ha sostenute integralmente queste dovranno essere rimborsate il mese successivo all'esibizione delle stesse unitamente all'assegno di contributo al mantenimento per la figlia. Il mancato pagamento nel mese successivo autorizza la parte che deve ricevere il rimborso al recupero immediato già a partire dal primo del mese successivo. Le presenti condizioni, per accordo tra le parti, avranno efficacia dalla sottoscrizione del presente accordo.
9) I coniugi concordano che l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla NO
, il IG. , infatti, rinuncia al proprio 50% in favore della stessa e si impegna a Parte_1 Pt_2 collaborare attivamente ed a fornire documentazione necessaria per eventuali aggiornamenti del suddetto laddove richiesta.
10) Il IG. , inoltre, si obbliga a corrispondere le utenze della casa coniugale sino al bimestre CP_1 in cui verrà depositato il suddetto ricorso e gli eventuali interessi di mora o spese di riallaccio che dovrebbero risultare nelle prossime bollette, qualora lo stesso non abbia provveduto al pagamento delle stesse regolarmente.
11) Per quanto concerne l'autovettura Opel Mokka targata GE049WH intestata alla NO
, ma in uso al , il IG. si obbliga al pagamento del contratto di finanziamento n. Parte_1 CP_1 CP_1 6103024067, alla regolare estinzione totale del predetto finanziamento la NO si obbliga Parte_1
a trasferire la proprietà della suddetta autovettura al marito, con spese di trasferimento ovviamente a carico del . CP_1
12) Si rappresenta che la NO è garante nel suddetto finanziamento, pertanto, qualora Parte_1 il IG. dovesse continuare a non corrispondere regolarmente il suddetto finanziamento o, nel CP_1 caso, la finanziaria dovesse recedere il contratto, il IG. dovrà consegnare a semplice richiesta CP_1 la suddetta autovettura alla moglie, di modo che la stessa possa porla in vendita ed estinguere con tale vendita parte della suddetta posizione debitoria, il residuo sarà integralmente a carico del . CP_1 Nel caso in cui la NO dovesse essere costretta a procedere al pagamento o Parte_1 all'estinzione del suddetto finanziamento, per via di procedure esecutive intraprese nei suoi confronti, la stessa avrà diritto di rivalsa sul marito.
13) Le parti conferiscono il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
14) Le Parti decidono di dare esecuzione immediata al presente verbale e agli accordi in esso contenuti”.
4
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 27/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 26/09/2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 422 - P. II – serie A - Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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