Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/05/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2801/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.9.2024 da
(C.F. ), residente in 50 Rue de Muhlenbach, Parte_1 C.F._1
Lussemburgo, con il patrocinio dell'avv. Fornesi Alessandra, con elezione di domicilio in Via
Cerva 22, Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ), residente a [...], 4 Edison Controparte_1 C.F._2
Road N8 8AE, con il patrocinio degli avv. Rocchi Luca e Manfredi Frattarelli Virginio
( ), con elezione di domicilio in Via Carlo Mirabello 6, 00195 Roma, presso C.F._3
e nello studio dei difensori;
appellati
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale:
1.in riforma dei capi n. 1 e 2) della sentenza n.7516/2024, previo accertamento e declaratoria di legittimità del titolo di all'occupazione dell'immobile di Peschiera Borromeo Parte_1
(MI), via Ottava Strada nr. 112, contraddistinto al N.C.E.U. di Milano al foglio nr. 3, particella nr.
84 graffato con nr. 174, subalterno nr. 701 (appartamento in villino) e al foglio nr. 3, particella nr.
84, subalterno nr. 2 (box), rigettare tutte le domande svolte dalla Sig.ra nel Controparte_1 primo grado di giudizio per l'accertamento dell'occupazione senza titolo, da parte di Pt_1
del predetto immobile, per le ragioni esposte in atti;
[...]
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dei capi n. 1 e 2) dell'impugnata sentenza:
2.in riforma dei capi nn. 3 e 4) della sentenza n. 7516/2024, rigettare la richiesta di indennità da occupazione senza titolo formulata da per le ragioni esposte in atti;
Controparte_1
In via istruttoria:
1.rigettare le istanze istruttorie avversarie, per i motivi esposti nelle memorie di cui all'art.183 cod.proc.civ. depositate nel primo grado di giudizio.
In ogni caso:
1.condannare al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado, Controparte_1
nonché del presente giudizio, in favore di Parte_1
per Controparte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto dal Signor Pt_1
avverso la sentenza n. 7516/2024 emessa dal Tribunale Civile di Milano, pubblicata il
[...]
31.07.2024, notificata il 02.08.2024 per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di risposta.
Nel merito respingere l'avverso gravame perché infondato in fatto e diritto e non provato, confermando in toto l'impugnata statuizione.
Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente -premesso che con sentenza nr. Controparte_1
1226/2020 pubblicata in data 11.2.2020 il Tribunale di Milano, nel decidere sul ricorso per lo scioglimento del matrimonio congiuntamente presentato dai Signori e Controparte_1
2 dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, aveva, per quanto di Parte_1 interesse per il presente procedimento, stabilito (clausola nr. 4) che “la proprietà della ex casa coniugale sita in San IC (Peschiera Borromeo), Via Ottava Strada nr. 112 contraddistinta al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Milano ai numeri Fg. 3, Particella 84, sub. 701, per quanto riguarda l'abitazione, e al NCEU di Milano ai numeri Fg. 3, Particella 84, sub. 2, per quanto riguarda l'autorimessa, così come meglio descritta nell'atto di provenienza in data 28/7/2000 a rogito Notaio , Repertorio nr. 51678, Raccolta nr. 8309, intestata alla Sig.ra Persona_1
ed assegnata al Sig. in virtù del verbale di Controparte_1 Parte_1
separazione, verrà trasferita in capo a questo ultimo a mezzo di atto notarile di compravendita da stipularsi entro e non oltre il 31.12.2020 per la somma concordata, e ritenuta congrua dalle parti, di
Euro 1.200.000,00 (un milione duecentomila/oo), da versarsi contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento a mezzo del Notaio scelto dalla parte acquirente che si farà altresì carico delle relative spese” ed, inoltre, che “l'assegnazione della casa di Peschiera Borromeo a favore del Signor
di cui al verbale di separazione, verrà meno in caso di rientro della Signora in Pt_1 CP_1
Italia, con sua immediata riconsegna alla stessa, o nell' ipotesi in cui il Signor non si Pt_1 determini a stipulare l'atto definitivo di trasferimento dell'immobile di San IC (Peschiera
Borromeo) entro il termine stabilito dalle parti al punto 4, cioè la data del 31.12.2020. In entrambi questi casi il Signor si accollerà le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie Pt_1 relative a detto immobile”; che in data 1.12.2020 veniva invitato a confermare la Parte_1
sua volontà di adempiere a quanto sopra entro il termine stabilito, procedendo alla stipula del rogito notarile, comunicando il nominativo del professionista scelto e la data (doc. n. 2 fasc. di parte attrice); che, attese le difficoltà prospettate da con missiva del 30.12.2020 (doc. n. 3, Pt_1
ibidem), ella concedeva il differimento del rogito al 31.5.2021 (doc. n. 6, ibidem); che, dopo ulteriori scambi di corrispondenza, evidenziava di non essere nelle condizioni di adempiere Pt_1 all'impego assunto e di aver presentato in data 21.5.2021 ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, non provvedendo a rilasciare il bene immobile, né ad indicare una nuova data per la riconsegna- tanto premesso, conveniva davanti al Tribunale di Milano Controparte_2 chiedendo accertare e dichiarare che occupava senza titolo l'immobile oggetto del Parte_1 contendere, e condannarlo all'immediato rilascio ed alla riconsegna dello stesso, ed al risarcimento dei danni subiti per tutto il periodo della abusiva occupazione, decorrente dal 1.1.2021 sino alla data dell'effettivo rilascio. si costituiva chiedendo la reiezione delle domande, esponendo di aver incontrato, Parte_1
dopo la sottoscrizione degli accordi divorzili, un periodo di difficoltà economiche, dovute alla nota emergenza epidemiologica, che non lo aveva posto in grado di versare a Controparte_1
3 l'importo convenuto per la cessione dell'immobile; che aveva presentato ricorso per CP_1
modifica delle condizioni di divorzio per ottenere sia la rideterminazione dei termini inerenti l'obbligo di trasferimento della ex casa coniugale e, dall'altro, la modifica delle c.d. condizioni economiche del divorzio. Il ricorso veniva respinto con decreto del Tribunale di Milano 12.4.2023
(doc. 4, ibidem)
La causa veniva istruita esperendo interrogatorio formale del convenuto, e conferendo incarico al nominato Consulente Tecnico di Ufficio Arch. di stabilire il valore locativo del bene Persona_2
immobile oggetto del contendere.
Con sentenza n. 7516/24 resa in data 29 luglio 2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, 1) accertava e dichiarava che occupava senza titolo il bene immobile di proprietà Parte_1
della parte attrice, sito in San IC di Peschiera Borromeo (MI) via Ottava Strada nr. 112, contraddistinto al N.C.E.U. di Milano al foglio nr. 3, particella nr. 84 graffato con nr. 174, subalterno nr. 701 (appartamento in villino) e al foglio nr. 3, particella nr. 84, subalterno nr. 2 (box), senza titolo, a partire dal g.
1.1.2021 sino alla sentenza;
2) condannava parte convenuta al rilascio immediato del bene immobile indicato (composto da appartamento in villino e box), libero da persone, da animali e da cose, in favore della parte attrice;
3) condannava la parte convenuta a pagare alla parte attrice l'importo di complessivi € 125.092, 54, oltre a interessi legali dalla fine della occupazione al saldo;
4) condannava parte convenuta a pagare alla parte attrice l'importo di €
3.082,00 per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione dal mese di Agosto 2024 sino alla data dello effettivo rilascio del bene immobile;
oltre a interessi legali dalla fine della occupazione al saldo;
5) condannava parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio;
condannava parte convenuta al pagamento in via definitiva delle spese di Consulenza Tecnica di Ufficio, nella misura già liquidata in atti.
Avverso la sentenza proponeva appello prospettando, con un primo motivo, Parte_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui non riconosceva che il diritto di godimento di Pt_1
sulla casa familiare, riconosciuto, dapprima, dal Giudice della separazione, e, successivamente,
[...] dal Giudice del divorzio, non era risolutivamente condizionato all'acquisto dello stesso, ma doveva permanere, quale centro di interessi per la prole;
con un secondo motivo dolendosi del riconoscimento dell'indennità di occupazione dell'immobile, in quanto centro di interesse dei figli, e comunque della sua determinazione e decorrenza.
Si costituiva chiedendo dichiarare inammissibile o comunque nel Controparte_1 merito respingere l'impugnazione.
4 Con ordinanza resa ex art. 351 c.p.c. in data 5.11.2024 veniva respinta la richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 4.2.2025 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 6.5.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza su ricorso congiunto, n. 1226/2020, emessa in data
5.2.2020, pubblicata in data 11.2.2020, divenuta irrevocabile, che reca: “la proprietà della ex casa coniugale … intestata a ed assegnata a in virtù del Controparte_1 Parte_1
verbale di separazione, verrà trasferita in capo a questo ultimo a mezzo di atto notarile di compravendita da stipularsi entro e non oltre il 31.12.2020 per la somma concordata, e ritenuta congrua dalle parti, di € 1.200.000,00, da versarsi contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento … L'assegnazione della casa di Peschiera Borromeo a favore del Sig. di cui Pt_1 al verbale di separazione, verrà meno … nell'ipotesi in cui il Sig. non si determini a Pt_1 stipulare l'atto definitivo dell'immobile di San IC (Peschiera Borromeo) entro il termine stabilito dalle parti al punto 4, cioè la data del 31.12.2020”.
Il termine del 31.12.2020, e quello successivo concesso a dilazione, sono ormai decorsi, senza che abbia manifestato la disponibilità a stipulare l'atto di trasferimento. Parte_1
Il Tribunale di Milano, con decreto resa in data 12.4.2023, ha respinto il ricorso volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio proposto da dichiarando in particolare Parte_1 inammissibile la domanda di rideterminazione dei termini inerenti all'obbligo di trasferimento della casa già coniugale, osservando come fosse fondata su clausola di natura convenzionale sulla quale il
Tribunale non poteva intervenire.
Non essendo stato stipulato l'atto di trasferimento entro il termine stabilito nella sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, né successivamente, Pt_1
non ha titolo per occupare il bene immobile oggetto del contendere.
[...]
Che il diritto di godimento sulla casa familiare riconosciuto nella sentenza di divorzio non sia risolutivamente condizionato all'acquisto della stessa è patentemente smentito dal tenore testuale della clausula sopra ricordata, che stabilisce che la vendita debba intervenire “entro e non oltre” la data indicata, e che “l'assegnazione della casa a favore di di cui al verbale di separazione Pt_1
5 verrà meno … nell'ipotesi in cui non si determini a stipulare l'atto definitivo Pt_1 dell'immobile” nel termine.
La prospettazione secondo la quale l'immobile sarebbe stato assegnato a in sede di Pt_1
separazione nell'interesse dei figli, che pure vivono altrove, è superata dalla successiva convenzione tra le parti in ordine al suo trasferimento secondo le modalità indicate, e sarebbe comunque infondata, in considerazione dell'età degli stessi, tutti da tempo maggiorenni, e del fatto che l'immobile verrebbe comunque restituito all'altro genitore, di talchè la relazione dei figli con l'immobile rimarrebbe.
Si consideri, infine che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso l'assegnatario cessi di abitarvi stabilmente, e nel caso in esame lo stesso dichiarava “ho occupato tale casa, ma non in modo continuativo, essendo stato un po' Pt_1
residente all'estero, prima a Montecarlo, … poi in Lussemburgo …” (interpello reso all'udienza
26.10.2023).
Corretto il computo dell'indennità di occupazione alla controparte, con decorrenza dalla scadenza termine convenuto per la stipula della cessione, del 1.1.2021. L'indennizzo per l'illegittima occupazione deve decorrere dalla data in cui l'occupazione diventa sine titulo, vale a dire da quando avrebbe dovuto acquistare gli immobili o, in alternativa, rilasciarli. Parte_1
Corretto il calcolo dell'indennità, tenuto conto delle risultanze della Consulenza Tecnica esperita dall'Architetto al fine di quantificare il valore locativo del bene immobile sito in San Persona_2
IC di Peschiera Borromeo (MI) via Ottava Strada nr. 112, contraddistinto al N.C.E.U. di Milano al foglio nr. 3, particella nr. 84, subalterni nr. 701 e nr. 2, tenuto conto della l'entità dei canoni di locazione normalmente praticati per immobili del tipo e dimensioni di quelli oggetto del contendere, costituito da “appartamento in villino e da box”, dei valori risultanti dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare della Agenzia delle Entrate, delle quotazioni risultanti dalle Agenzie Immobiliari, nonché dello stato di conservazione del bene immobile e delle relative pertinenze, nella misura, per il 2021, di € 2.666,00 mensili, e, a regime, di € 3.082,00 mensili.
In CTU si è tenuto conto, per motivatamente superarle, di tutte le osservazioni dei CTP;
in particolare si è considerato lo stato manutentivo, che risulta medio;
se fosse stato diverso avrebbe determinato valori differenti;
che l'immobile è molto ampio (288,69 mq, oltre 31,7 mq di boxes), e le diverse unità devono essere eventualmente locate insieme;
che gli oneri condominiali non sono computati nel valore locatizio;
che le stime OMI non vanno decurtate, mentre i valori di mercato riscontrati per immobili analoghi vengono ridotti di una fisiologica percentuale di sconto conseguibile attraverso la trattativa. La Corte ritiene l'elaborato convincente ed esaustivo;
le critiche formulate in atto di citazione sono del tutto generiche, limitandosi in sostanza a richiamare
6 l'originaria richiesta formulata in citazione dalla controparte, senza considerare la immediatamente successiva richiesta di “altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia”, e la richiesta di accertamento a mezzo CTU.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri indicati in DM 55/14 e ss., per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza 7516/24 resa tra le parti in data 29 luglio
2024 dal Tribunale di Milano;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida per compensi defensionali in 10.313,00, oltre spese generali 15%, IVA Controparte_1
e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 13/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Roberto Aponte
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