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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 584 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti BARILE Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
FABRIZIO; RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione ex l.689/81 la impugnava l'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. 90/2019 prot. N. 19622 del 04.10.2019, notificata in data 7.10.2019 emessa dall' nonché tutti gli atti Controparte_1 presupposti, n.23/19 redatto dagli ispettori a seguito dell'accertamento ispettivo concluso in data 23.02.2017, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2017-344-02 del 23.02.2017 con il quale l' richiedeva la somma di euro Controparte_2
13.624,50 a t 9,50 per spese di notifica in quanto la avrebbe omesso di: Parte_2
• registrare sul libro unico del lavoro le giornate e le ore di lavoro eseguite:
-dal sig. per n. 47 giornate di lavoro domenicali nel periodo dal 01.01.2013 Parte_3 al 31.12.2013;
-dalla sig.ra per n.33 giornate di lavoro nel periodo dal 21.12.2013 al Parte_4
02.02.2014;
• concedere al sig. il riposo compensativo per il periodo eseguito la Parte_3 domenica nel per .2013 al 31.12.2013;
• consegnare i prospetti paga all'atto della corresponsione della retribuzione per i seguenti dipendenti:
-sig.ra per i mesi di giugno, settembre, novembre e dicembre 2013, Persona_1 nonché bre 2014 e da gennaio a marzo 2015;
-sig per i mesi di novembre e dicembre 2012, giugno, agosto e dicembre Parte_3
2013; La Cooperativa evidenziava come l'attività ispettiva, peraltro solo di natura induttiva, non avendo gli ispettori mai verificato in concreto le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti coinvolti, si basasse solo sulle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti denuncianti, ovvero dai sigg.ri e e Parte_4 Persona_1 Parte_3 che le stesse erano del tutto inatte u di contenzioni contro la sfociati anche in procedimenti di natura penale. Parte_2
In particolare, si evi le vicende lavorative della Sig.ra erano state Pt_4 oggetto di autonomo giudizio innanzi il Tribunale di Campobasso, che aveva stabilito con sentenza che la stessa non aveva svolto alcuna attività di lavoro subordinato per la Cooperativa dal 21.12.2013 al 02.02.2014. Inoltre, la stessa Dott.ssa aveva Pt_4 dichiarato nel verbale di conciliazione giudiziale innanzi la Corte di llo di Campobasso di non aver mai lavorato per la Css in tali periodi. Relativamente alle contestazioni mosse per la sig.ra si osservava come alla Per_1 stessa erano state consegnate tutte le buste paga di giugno, settembre, novembre e dicembre 2013, nonché da gennaio a dicembre 2014 e da gennaio a marzo 2015, tanto è vero che la stessa lavoratrice provvedeva a depositarle nei vari giudizi oggi conclusi innanzi a questo stesso Tribunale, ovvero nei giudizi nrg 484/2015, 278/2016 e 36/2018, in epoca anche precedente al verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2017-344-02 del 23.02.2017. Parimenti per le vicende lavorative del sig. , si evidenziava come non Pt_3 corrispondesse al vero che lo stesso fosse impegn tività domenicale straordinaria per il periodo dal gennaio a dicembre 2013 e che le schede di attestazione dell'attività lavorativa svolta a domicilio del paziente, portate a fondamento della pretesa sanzionatoria, venivano redatte e compilate dallo stesso operatore domiciliare, ma che la busta paga era successivamente elaborata solo dopo il confronto tra le ore effettivamente lavorate e quelle riportate nelle schede di presenza. Si costituiva in giudizio l' , affermando la correttezza dell'attività ispettiva svolta e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e con l'escussione testimoniale di Persona_1 Parte_3 Testimone_1
e e Testimone_2 Parte_4 veniva decisa tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. In primo luogo, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass. 18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n. 2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno. Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. 3. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l' abbia fornito prova Controparte_1 sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni. Va premesso che le violazioni amministrative contestate con l'opposta ordinanza ingiunzione sono:
1) Art. 1, L. 4/53, co. 1, per l'ommessa consegna delle buste paghe alla lavoratrice relative alle mensilità per i mesi di giugno, settembre, novembre e Persona_1 ché da gennaio a dicembre 2014 e da gennaio a marzo 2015 e per il lavoratore per i mesi di novembre e dicembre 2012, giugno, agosto e Parte_3 dicembre 2
2) Art. 39, co. 1 e co. 2 del D.L. 112/2008, per non aver provveduto la ricorrente alla registrazione nei prospetti paga LUL delle giornate ed ore di lavoro prestate dalla lav.
e, precisamente, n. 33 giornate di lavoro dal 20/12/2013 al 02.2.2014, Parte_4
7 giornate di lavoro prestate di domenica dal 1/1/2013 al 31/12/2013 dal lavoratore Parte_3
3) Art. 9, /03 per non aver concesso al lavoratore il riposo Parte_3 compensativo spettante per il periodo di lavoro prestato nei g nica nel periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2013, come, dettagliatamente, indicate nel verbale di accertamento e riportate nell'opposta ordinanza ingiunzione. In fatto, è pacifico che gli accertamenti abbiano avuto inizio in seguito di richieste d'intervento presentate dai lavoratori e Persona_1 Parte_4 Parte_3
Per chiarezza espositiva, è opportun si atori coinvolti. 3.1. In merito alle violazioni accertate sulla posizione della lavoratrice sig.ra Parte_4 alcun rilievo può avere, nel presente giudizio, la conclusione del giudizio svol la Corte di Appello di Campobasso, nel quale non è stato accertato che la lavoratrice non abbia svolto attività lavorativa nel periodo in contestazione ma è intervenuto un accordo transattivo. Infatti, in linea di principio, l'oggetto della transazione non è la situazione giuridica, ma la lite tra le parti cui le stesse hanno posto fine facendosi reciproche concessioni (Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 6444/1994), con la conseguenza che l'autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l'effettività del rapporto di lavoro e della qualifica ad esso attribuita dalle parti (cfr. nota del Ministero del lavoro n. 17056 del 10.11.2009). Del resto, da una transazione che abbia per oggetto rivendicazioni di natura economica non scaturisce alcun obbligo per la Pubblica Amministrazione di astenersi dal portare a termine la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processuali, atteso che l'oggetto della stessa è rappresentato da sanzioni di natura amministrativa, per le quali esiste una preclusione circa la possibilità di giungere ad accordi di natura transattiva. Tanto premesso, diversamente da quanto dedotto dal sig. e dalla Tes_1 [...]
le risultanze dell'attività ispettiva han rgere c Parte_1
3 al 2.2.2014 la lavoratrice ha prestato la propria attività per la Pt_4
Cooperativa con un rapporto di lavoro di natura subordinata. In particolare, gli ispettori sono pervenuti a tale conclusione non solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli altri lavoratori ( , ma anche sulla base della documentazione acquisita, da cui è Per_1 risultato che l svolgesse ancora attività di lavoro subordinato per la Pt_4 cooperativa nel periodo dal 20.12.2013 e sino 2.2.2014. Ed infatti, dagli elementi probatori raccolti dagli ispettori è emerso che dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 20.12.2013 e sino al 2.2.2014, la dott.ssa ha continuato a prestare la propria attività per la Pt_4 Parte_2 senza soluzione di continuità, svolgendo le mansioni di responsabile e
[...] natrice ed osservando le direttive dei responsabili della cooperativa ed in particolare della sig. collaboratore del Presidente della Cooperativa e non Testimone_3 solo presso la com ri “San Michele” a Sant'Angelo in Grotte, ma poi anche presso la comunità educativa per minori con sede in Ripalimosani Persona_2
(CB). La continuità del rapporto di lavoro è dimostrata dai documenti allegati alla memoria di costituzione, ossia:
- copia della e-mail del 2.1.2014 inviata dalla dott.ssa anche alla Persona_1 dott.ssa con allegata Carta dei Servizi;
Parte_4
- copia della riunione del 7.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4
- copia del verbale della riunione del 13.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4 ia del verbale della riunione del 16.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4
- copia del verbale della riunione del 24.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4 ia del verbale della riunione del 27.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4
- copia del verbale della riunione del 31.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4 ia del verbale d'ispezione delegata ex art. 9, comma 3, Legge 184/83, presso la Comunità alloggio per minori con sede a Ripalimosani (CB) in c.da Persona_2
Selva n. 10 del 31.1.2014, a firma della dott.ssa trasmesso alla Procura della Pt_4
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ca asso. Inoltre, la dott.ssa nella sua dichiarazione agli ispettori ha confermato la Per_1 continuità del rappo ro della dott.ssa con la Cooperativa. Pt_4
Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23056/2017, ha chiarito che la fattispecie di subordinazione prevista dall'articolo 2094 del Codice civile non richiede necessariamente una continuità giornaliera nell'esercizio dell'attività lavorativa, essendo compatibile con la natura dipendente del rapporto anche una prestazione cadenzata con tempi alternati o con articolazione della prestazione giornaliera diversa da quella ordinaria a tempo pieno. La Cassazione ha precisato che l'elemento della continuità della prestazione non è indispensabile per qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, in quanto le parti possono concordare, anche con comportamenti di fatto concludenti, una modalità di svolgimento del rapporto con tempi alternati e articolati in misura ridotta. Con riferimento alla istruttoria dibattimentale, si evidenzia che la sig.ra citata come Pt_4 teste dall' ha confermato la dichiarazione rilasciata ag ettori nella CP_1 dichiarazi 0.2015, da cui emerge che la stessa ha prestato attività lavorativa per il periodo per cui è stata contestata la violazione amministrativa di cui al capo 2). Parimenti la sig.ra nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 17/10/22 Per_1 ha confermato la ione rilasciata all'ispettore del lavoro in ordine all'attività lavorativa della sig.ra nel suddetto periodo. Pt_4
3.2. In ordine alle violazioni accertate per la lavoratrice i ricorrenti Persona_1 asseriscono che alla lavoratrice sono stati consegnati tutt ciò sarebbe provato dal fatto che la lavoratrice stessa li avrebbe prodotti nelle azioni legali intentate contro la cooperativa. Al riguardo, si rende opportuno precisare che ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 4/1953
“E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”. Inoltre, l'art. 5 della medesima legge dispone che “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa (…)” Da quanto previsto dalle suddette disposizioni, l'obbligo di consegna del prospetto paga al dipendente sorge all'atto del pagamento della retribuzione, perché si deve riconoscere il diritto al lavoratore di controllare gli elementi retributivi percepiti, con il corollario che l'illecito amministrativo viene a configurarsi allorquando il dipendente riceve la corresponsione della retribuzione e non vi è contestuale consegna del prospetto paga;
a nulla rilevando, di contro a quanto affermato dai ricorrenti, la circostanza che la lavoratrice fosse in possesso delle buste paga perché risultanti allegate nei giudizi intrapresi dopo l'ispezione al fine di rivendicare proprie pretese nei confronti del datore di lavoro. È vero, invece, che la consegna dei prospetti paga non risulta provata all'atto della corresponsione della mensilità con data e firma per ricezione della lavoratrice;
anche al termine dell'accertamento ispettivo, anche dopo la richiesta di esibizione degli ispettori, il datore di lavoro non è riuscito a dimostrare – come era suo onere - l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di consegna delle buste paga nel rispetto dell'art. 1 della L. 4/53. Tra l'altro, i ricorrenti non adducono alcun argomento per giustificare la mancata consegna delle buste paga del periodo relativo all'anno 2015, che di per sé vale da sola ad integrare la fattispecie sanzionatoria de qua. La sig.ra nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 17.10.22 ha Per_1 confermato la dichiarazione rilasciata all'ispettore del lavoro, in ordine alla mancata delle buste paga. 3.3. In ordine alle violazioni commesse nella gestione del rapporto di lavoro del sig.
i ricorrenti disconoscono il fatto che questi abbia prestato la propria Parte_3 attività lavorativa di domenica, con la conseguente registrazione dei giorni lavorati nel LUL, così negando il presupposto del maturato diritto ad usufruire del riposo compensativo. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in opposizione, la circostanza che il lavoratore avesse prestato la propria attività lavorativa per la Parte_1 di domenica è comprovata dalla documentazione allegata, o rilasciate dai lavoratori. In particolare, con riferimento a quanto i ricorrenti riferiscono in merito alle modalità di compilazione delle schede che sarebbero state direttamente compilate dal sig. , Pt_3 va precisato, come hanno confermato altri lavoratori della i Parte_1 signori e , co al Persona_3 Persona_4 fascicol e i ano predisposti dalla coordinatrice CP_1 sig.ra e che le schede giornaliere di lavoro, nelle quali veniva inserito il giorno, Per_1
l'orari i servizio, ricevevano anche le firme dei pazienti o del caregiver ed, inoltre, erano riconsegnate alla Cooperativa. Peraltro, l'assistenza domiciliare era eseguita per conto della , e non risulta che la CP_4 stessa abbia, in seguito a controlli e verifiche sull'espletata attività, mosso dei CP_4 rilievi fronti della cooperativa e, segnatamente, in ordine alle prestazioni eseguite dall'operatore . Parte_3
Per quanto c nsure mosse all'accertamento della mancata consegna dei prospetti paga al lavoratore , valgono le argomentazioni già esposte per l'analoga Pt_3 violazione contestata per la ce Per_1
Infine, i testi e , del 17.10.2022 hanno confermato le Per_1 Pt_3 dichiarazioni r gli i anche sulle circostanze riguardanti la mancata fruizione dei riposi per cui è stata contestata la violazione amministrativa, con dichiarazioni puntuali e con continenza verbale, per cui la sola sussistenza di pendenza di domande nei confronti della Cooperativa, considerati i riscontri esterni alle stesse, non vale a rendere inattendibili le testimonianze. Infine, con riferimento alla sentenza n. 290/17 del Tribunale di Isernia che ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il verbale di accertamento congiunto Pt_1
CB00000/2017-344-02 3/2/2017, impugnato sotto l'aspetto contributivo, si evidenzia che con l'ordinanza n. 20395 del 16.07.2021, la Cassazione ha affermato che non sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica tra le cause inerenti ai rapporti contributivi instaurate contro l' e le cause inerenti a sanzioni CP_5 amministrative nei confronti del Ministero avoro, seppur basate sul medesimo accertamento ispettivo (“Ipotesi questa – continua l'ordinanza – che non è ravvisabile nel caso di specie, ove tra potestà accertativa dell e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato sussiste un reci omia, che fa qualificare come res inter alias acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”). Il ricorso, dunque, deve essere integralmente rigettato. 4. Le spese di causa – che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446, Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' Parte_1 [...] le spese di causa, liquidate in euro 2.540,00 per Controparte_6 compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 25.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 584 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti BARILE Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
FABRIZIO; RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione ex l.689/81 la impugnava l'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. 90/2019 prot. N. 19622 del 04.10.2019, notificata in data 7.10.2019 emessa dall' nonché tutti gli atti Controparte_1 presupposti, n.23/19 redatto dagli ispettori a seguito dell'accertamento ispettivo concluso in data 23.02.2017, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2017-344-02 del 23.02.2017 con il quale l' richiedeva la somma di euro Controparte_2
13.624,50 a t 9,50 per spese di notifica in quanto la avrebbe omesso di: Parte_2
• registrare sul libro unico del lavoro le giornate e le ore di lavoro eseguite:
-dal sig. per n. 47 giornate di lavoro domenicali nel periodo dal 01.01.2013 Parte_3 al 31.12.2013;
-dalla sig.ra per n.33 giornate di lavoro nel periodo dal 21.12.2013 al Parte_4
02.02.2014;
• concedere al sig. il riposo compensativo per il periodo eseguito la Parte_3 domenica nel per .2013 al 31.12.2013;
• consegnare i prospetti paga all'atto della corresponsione della retribuzione per i seguenti dipendenti:
-sig.ra per i mesi di giugno, settembre, novembre e dicembre 2013, Persona_1 nonché bre 2014 e da gennaio a marzo 2015;
-sig per i mesi di novembre e dicembre 2012, giugno, agosto e dicembre Parte_3
2013; La Cooperativa evidenziava come l'attività ispettiva, peraltro solo di natura induttiva, non avendo gli ispettori mai verificato in concreto le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dei soggetti coinvolti, si basasse solo sulle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti denuncianti, ovvero dai sigg.ri e e Parte_4 Persona_1 Parte_3 che le stesse erano del tutto inatte u di contenzioni contro la sfociati anche in procedimenti di natura penale. Parte_2
In particolare, si evi le vicende lavorative della Sig.ra erano state Pt_4 oggetto di autonomo giudizio innanzi il Tribunale di Campobasso, che aveva stabilito con sentenza che la stessa non aveva svolto alcuna attività di lavoro subordinato per la Cooperativa dal 21.12.2013 al 02.02.2014. Inoltre, la stessa Dott.ssa aveva Pt_4 dichiarato nel verbale di conciliazione giudiziale innanzi la Corte di llo di Campobasso di non aver mai lavorato per la Css in tali periodi. Relativamente alle contestazioni mosse per la sig.ra si osservava come alla Per_1 stessa erano state consegnate tutte le buste paga di giugno, settembre, novembre e dicembre 2013, nonché da gennaio a dicembre 2014 e da gennaio a marzo 2015, tanto è vero che la stessa lavoratrice provvedeva a depositarle nei vari giudizi oggi conclusi innanzi a questo stesso Tribunale, ovvero nei giudizi nrg 484/2015, 278/2016 e 36/2018, in epoca anche precedente al verbale unico di accertamento e notificazione n. CB00000/2017-344-02 del 23.02.2017. Parimenti per le vicende lavorative del sig. , si evidenziava come non Pt_3 corrispondesse al vero che lo stesso fosse impegn tività domenicale straordinaria per il periodo dal gennaio a dicembre 2013 e che le schede di attestazione dell'attività lavorativa svolta a domicilio del paziente, portate a fondamento della pretesa sanzionatoria, venivano redatte e compilate dallo stesso operatore domiciliare, ma che la busta paga era successivamente elaborata solo dopo il confronto tra le ore effettivamente lavorate e quelle riportate nelle schede di presenza. Si costituiva in giudizio l' , affermando la correttezza dell'attività ispettiva svolta e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e con l'escussione testimoniale di Persona_1 Parte_3 Testimone_1
e e Testimone_2 Parte_4 veniva decisa tenuto conto delle note di trattazione depositate dalle parti.
*** 2. In primo luogo, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass. 18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n. 2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno. Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. 3. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l' abbia fornito prova Controparte_1 sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni. Va premesso che le violazioni amministrative contestate con l'opposta ordinanza ingiunzione sono:
1) Art. 1, L. 4/53, co. 1, per l'ommessa consegna delle buste paghe alla lavoratrice relative alle mensilità per i mesi di giugno, settembre, novembre e Persona_1 ché da gennaio a dicembre 2014 e da gennaio a marzo 2015 e per il lavoratore per i mesi di novembre e dicembre 2012, giugno, agosto e Parte_3 dicembre 2
2) Art. 39, co. 1 e co. 2 del D.L. 112/2008, per non aver provveduto la ricorrente alla registrazione nei prospetti paga LUL delle giornate ed ore di lavoro prestate dalla lav.
e, precisamente, n. 33 giornate di lavoro dal 20/12/2013 al 02.2.2014, Parte_4
7 giornate di lavoro prestate di domenica dal 1/1/2013 al 31/12/2013 dal lavoratore Parte_3
3) Art. 9, /03 per non aver concesso al lavoratore il riposo Parte_3 compensativo spettante per il periodo di lavoro prestato nei g nica nel periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2013, come, dettagliatamente, indicate nel verbale di accertamento e riportate nell'opposta ordinanza ingiunzione. In fatto, è pacifico che gli accertamenti abbiano avuto inizio in seguito di richieste d'intervento presentate dai lavoratori e Persona_1 Parte_4 Parte_3
Per chiarezza espositiva, è opportun si atori coinvolti. 3.1. In merito alle violazioni accertate sulla posizione della lavoratrice sig.ra Parte_4 alcun rilievo può avere, nel presente giudizio, la conclusione del giudizio svol la Corte di Appello di Campobasso, nel quale non è stato accertato che la lavoratrice non abbia svolto attività lavorativa nel periodo in contestazione ma è intervenuto un accordo transattivo. Infatti, in linea di principio, l'oggetto della transazione non è la situazione giuridica, ma la lite tra le parti cui le stesse hanno posto fine facendosi reciproche concessioni (Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 6444/1994), con la conseguenza che l'autonomia della transazione rispetto al rapporto giuridico sottostante esclude che dalle reciproche concessioni possano trarsi elementi di prova circa l'effettività del rapporto di lavoro e della qualifica ad esso attribuita dalle parti (cfr. nota del Ministero del lavoro n. 17056 del 10.11.2009). Del resto, da una transazione che abbia per oggetto rivendicazioni di natura economica non scaturisce alcun obbligo per la Pubblica Amministrazione di astenersi dal portare a termine la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processuali, atteso che l'oggetto della stessa è rappresentato da sanzioni di natura amministrativa, per le quali esiste una preclusione circa la possibilità di giungere ad accordi di natura transattiva. Tanto premesso, diversamente da quanto dedotto dal sig. e dalla Tes_1 [...]
le risultanze dell'attività ispettiva han rgere c Parte_1
3 al 2.2.2014 la lavoratrice ha prestato la propria attività per la Pt_4
Cooperativa con un rapporto di lavoro di natura subordinata. In particolare, gli ispettori sono pervenuti a tale conclusione non solo sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli altri lavoratori ( , ma anche sulla base della documentazione acquisita, da cui è Per_1 risultato che l svolgesse ancora attività di lavoro subordinato per la Pt_4 cooperativa nel periodo dal 20.12.2013 e sino 2.2.2014. Ed infatti, dagli elementi probatori raccolti dagli ispettori è emerso che dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 20.12.2013 e sino al 2.2.2014, la dott.ssa ha continuato a prestare la propria attività per la Pt_4 Parte_2 senza soluzione di continuità, svolgendo le mansioni di responsabile e
[...] natrice ed osservando le direttive dei responsabili della cooperativa ed in particolare della sig. collaboratore del Presidente della Cooperativa e non Testimone_3 solo presso la com ri “San Michele” a Sant'Angelo in Grotte, ma poi anche presso la comunità educativa per minori con sede in Ripalimosani Persona_2
(CB). La continuità del rapporto di lavoro è dimostrata dai documenti allegati alla memoria di costituzione, ossia:
- copia della e-mail del 2.1.2014 inviata dalla dott.ssa anche alla Persona_1 dott.ssa con allegata Carta dei Servizi;
Parte_4
- copia della riunione del 7.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4
- copia del verbale della riunione del 13.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4 ia del verbale della riunione del 16.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4
- copia del verbale della riunione del 24.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4 ia del verbale della riunione del 27.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4
- copia del verbale della riunione del 31.1.2014 dove tra i presenti risulta anche la dott.ssa
Pt_4 ia del verbale d'ispezione delegata ex art. 9, comma 3, Legge 184/83, presso la Comunità alloggio per minori con sede a Ripalimosani (CB) in c.da Persona_2
Selva n. 10 del 31.1.2014, a firma della dott.ssa trasmesso alla Procura della Pt_4
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ca asso. Inoltre, la dott.ssa nella sua dichiarazione agli ispettori ha confermato la Per_1 continuità del rappo ro della dott.ssa con la Cooperativa. Pt_4
Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23056/2017, ha chiarito che la fattispecie di subordinazione prevista dall'articolo 2094 del Codice civile non richiede necessariamente una continuità giornaliera nell'esercizio dell'attività lavorativa, essendo compatibile con la natura dipendente del rapporto anche una prestazione cadenzata con tempi alternati o con articolazione della prestazione giornaliera diversa da quella ordinaria a tempo pieno. La Cassazione ha precisato che l'elemento della continuità della prestazione non è indispensabile per qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, in quanto le parti possono concordare, anche con comportamenti di fatto concludenti, una modalità di svolgimento del rapporto con tempi alternati e articolati in misura ridotta. Con riferimento alla istruttoria dibattimentale, si evidenzia che la sig.ra citata come Pt_4 teste dall' ha confermato la dichiarazione rilasciata ag ettori nella CP_1 dichiarazi 0.2015, da cui emerge che la stessa ha prestato attività lavorativa per il periodo per cui è stata contestata la violazione amministrativa di cui al capo 2). Parimenti la sig.ra nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 17/10/22 Per_1 ha confermato la ione rilasciata all'ispettore del lavoro in ordine all'attività lavorativa della sig.ra nel suddetto periodo. Pt_4
3.2. In ordine alle violazioni accertate per la lavoratrice i ricorrenti Persona_1 asseriscono che alla lavoratrice sono stati consegnati tutt ciò sarebbe provato dal fatto che la lavoratrice stessa li avrebbe prodotti nelle azioni legali intentate contro la cooperativa. Al riguardo, si rende opportuno precisare che ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 4/1953
“E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci”. Inoltre, l'art. 5 della medesima legge dispone che “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa (…)” Da quanto previsto dalle suddette disposizioni, l'obbligo di consegna del prospetto paga al dipendente sorge all'atto del pagamento della retribuzione, perché si deve riconoscere il diritto al lavoratore di controllare gli elementi retributivi percepiti, con il corollario che l'illecito amministrativo viene a configurarsi allorquando il dipendente riceve la corresponsione della retribuzione e non vi è contestuale consegna del prospetto paga;
a nulla rilevando, di contro a quanto affermato dai ricorrenti, la circostanza che la lavoratrice fosse in possesso delle buste paga perché risultanti allegate nei giudizi intrapresi dopo l'ispezione al fine di rivendicare proprie pretese nei confronti del datore di lavoro. È vero, invece, che la consegna dei prospetti paga non risulta provata all'atto della corresponsione della mensilità con data e firma per ricezione della lavoratrice;
anche al termine dell'accertamento ispettivo, anche dopo la richiesta di esibizione degli ispettori, il datore di lavoro non è riuscito a dimostrare – come era suo onere - l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di consegna delle buste paga nel rispetto dell'art. 1 della L. 4/53. Tra l'altro, i ricorrenti non adducono alcun argomento per giustificare la mancata consegna delle buste paga del periodo relativo all'anno 2015, che di per sé vale da sola ad integrare la fattispecie sanzionatoria de qua. La sig.ra nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 17.10.22 ha Per_1 confermato la dichiarazione rilasciata all'ispettore del lavoro, in ordine alla mancata delle buste paga. 3.3. In ordine alle violazioni commesse nella gestione del rapporto di lavoro del sig.
i ricorrenti disconoscono il fatto che questi abbia prestato la propria Parte_3 attività lavorativa di domenica, con la conseguente registrazione dei giorni lavorati nel LUL, così negando il presupposto del maturato diritto ad usufruire del riposo compensativo. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in opposizione, la circostanza che il lavoratore avesse prestato la propria attività lavorativa per la Parte_1 di domenica è comprovata dalla documentazione allegata, o rilasciate dai lavoratori. In particolare, con riferimento a quanto i ricorrenti riferiscono in merito alle modalità di compilazione delle schede che sarebbero state direttamente compilate dal sig. , Pt_3 va precisato, come hanno confermato altri lavoratori della i Parte_1 signori e , co al Persona_3 Persona_4 fascicol e i ano predisposti dalla coordinatrice CP_1 sig.ra e che le schede giornaliere di lavoro, nelle quali veniva inserito il giorno, Per_1
l'orari i servizio, ricevevano anche le firme dei pazienti o del caregiver ed, inoltre, erano riconsegnate alla Cooperativa. Peraltro, l'assistenza domiciliare era eseguita per conto della , e non risulta che la CP_4 stessa abbia, in seguito a controlli e verifiche sull'espletata attività, mosso dei CP_4 rilievi fronti della cooperativa e, segnatamente, in ordine alle prestazioni eseguite dall'operatore . Parte_3
Per quanto c nsure mosse all'accertamento della mancata consegna dei prospetti paga al lavoratore , valgono le argomentazioni già esposte per l'analoga Pt_3 violazione contestata per la ce Per_1
Infine, i testi e , del 17.10.2022 hanno confermato le Per_1 Pt_3 dichiarazioni r gli i anche sulle circostanze riguardanti la mancata fruizione dei riposi per cui è stata contestata la violazione amministrativa, con dichiarazioni puntuali e con continenza verbale, per cui la sola sussistenza di pendenza di domande nei confronti della Cooperativa, considerati i riscontri esterni alle stesse, non vale a rendere inattendibili le testimonianze. Infine, con riferimento alla sentenza n. 290/17 del Tribunale di Isernia che ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il verbale di accertamento congiunto Pt_1
CB00000/2017-344-02 3/2/2017, impugnato sotto l'aspetto contributivo, si evidenzia che con l'ordinanza n. 20395 del 16.07.2021, la Cassazione ha affermato che non sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica tra le cause inerenti ai rapporti contributivi instaurate contro l' e le cause inerenti a sanzioni CP_5 amministrative nei confronti del Ministero avoro, seppur basate sul medesimo accertamento ispettivo (“Ipotesi questa – continua l'ordinanza – che non è ravvisabile nel caso di specie, ove tra potestà accertativa dell e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato sussiste un reci omia, che fa qualificare come res inter alias acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”). Il ricorso, dunque, deve essere integralmente rigettato. 4. Le spese di causa – che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446, Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all' Parte_1 [...] le spese di causa, liquidate in euro 2.540,00 per Controparte_6 compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a. Così deciso in Isernia, il 25.03.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Elvira Puleio