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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/06/2025, n. 8141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8141 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
58100 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero 58100/2023 del ruolo generale,
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85, presso lo studio degli Avv.ti Andrea
CE e IO ZZ, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti unita all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Paruta n. 3, presso lo studio dell'Avv. Miguel
Coraggio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo fondato su riconoscimento di debito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 16226/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data
26.10.2023 e notificato il successivo 15.11.2023, quale nei suoi confronti ottenuto dal ricorrente
, per l'importo complessivo di € 40.000,00, oltre interessi e spese Controparte_1 processuali, in forza della “Scrittura privata di riconoscimento di debito e di promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. it.”, dalla prima, unitamente alla sorella, sottoscritta in data 19.8.2018.
Deduceva all'uopo a)- che il credito vantato dalla parte opposta non era esigibile, poiché, come risultava dal tenore testuale dell'atto di riconoscimento posto a fondamento dell'opposto decreto, esso era subordinato all'avveramento di due alternative condizioni, al momento non ancora verificatesi, quali i)- la divisione del patrimonio ereditario, a lei pervenuto in quota, per successione dalla defunta ON , ovvero ii)- la vendita dei beni immobili compresi nel patrimonio Persona_1
ereditario della di lei defunta madre . Parte_2
E concludeva chiedendo pertanto che l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l'opposto deduceva che la debitrice opponente, Controparte_1 aveva, in violazione dell'obbligo di buona fede sancito dall'art. 1358 c.c., agito in modo da ostacolare la realizzazione delle attività negoziali nelle quali le invocate condizioni si sostanziavano, di fatto impedendo che il credito da lui vantato venisse sodisfatto;
ed assumeva pertanto che, a norma dell'art. 1359 c.c., le condizioni stesse stesse dovessero considerarsi come avverate.
E concludeva pertanto chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'avversa opposizione venisse respinta;
con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 21.10.2024, concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, quale richiesta dalla parte opposta, e respinte le istanze istruttorie da quest'ultima formulate, venivano assegnati alle parti termini di legge, ex art. 189 c.p.c., per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
Alla successiva udienza del 30.01.2025, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito dell'opposizione
L'opposizione in esame, con la quale, come detto, l'ingiunta contesta Parte_1
l'esigibilità del credito di € 40.000,00, dal ricorrente zio materno , nei suoi Controparte_1
confronti, in via monitoria azionato a titolo di restituzione delle somme dallo stesso sborsate i)- per le cure della di lui defunta sorella , madre dell'ingiunta medesima, ii)- Parte_2
per il 50% delle spese mediche e funerarie della la di lui defunta madre e ON di quest'ultima,
[...]
, in forza della “Scrittura privata di riconoscimento di debito e promessa di Persona_1 pagamento ex art. 1988 cod. civ. it.”, quale dalla stessa ingiunta, unitamente alla sorella, sottoscritta in data 19.9.2018, deve essere disattesa per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
1)- L'atto di riconoscimento di debito e promessa di pagamento posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo è formato da due distinte parti, i)- la prima, in cui “le sottoscritte
[...]
, nata a Caracas, Venezuela, il 17 ottobre 1986, cittadina italiana, passaporto n. Parte_3
OD CA , residente in [...], Numero_1 C.F._1
Edificio Betania, piso 5, apt.
5-A, Urbanizacion Santa Monica, Caracas, Venezuela e
[...]
, nata a [...], Venezuela il 25 agosto 1988, cittadina italiana, passaporto n. Parte_1
OD CA: , residente in [...]16, Numero_2 C.F._2
Bajos, 0208022, Barcellona, Spagna, cosiddette (“le debitrici”) riconoscono di essere debitrici nei confronti dello zio materno, , nato a [...], Venezuela, il 10 aprile Controparte_1
1961, cittadino italiano, passaporto n. OD CA , Numero_3 C.F._3 residente in [...], Roma, Italia (“il creditore”) della somma di euro 40.000,00
(quarantamila/00) a titolo rimborso spese mediche sostenute dal creditore per le cure della sorella e madre delle debitrici la fu (30.000,00) e della quota di spese mediche Parte_2
e funerarie della madre del creditore e ON delle debitrici la fu a loro Persona_2 carico (10.000,00)” (v. scrittura privata cit., doc. n. 1 in fascicolo di parte opposta, prima parte); e ii)- la seconda, in cui le stesse “si obbligano a estinguere il presente debito al momento di dividere le quote corrispondenti a ognuno degli eredi secondo il prezzo della vendita dei beni immobili siti a
Caracas della successione [ovvero] al momento di vendere i diversi Persona_3
immobili di loro assoluta proprietà indicati nella successione siti a Persona_4
Caracas” (v. doc. cit. in fascicolo monitorio).
2)- La prima parte dell'atto unilaterale appena riportato, contiene, all'evidenza, il riconoscimento, in favore del ricorrente opposto, di un debito di natura restitutoria per ammontare pari a € 40.000,00, senza alcun riferimento a termini o condizioni di esigibilità di sorta ovvero a rapporto contrattuale che siffatti elementi accidentali preveda o implichi;
per cui, ai sensi dell'art. 1988 c.c., a mente del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”, il ricorrente medesimo può, in base ad esso agire, in giudizio, per far valere l'obbligazione che ne costituisce l'oggetto, senza limiti di tempo o dipendenti dall'avveramento di ulteriori fatti, essendo comunque esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale dal quale l'obbligazione stessa origina.
3)- La manifestazione di volontà contenuta nella seconda parte dell'atto, con la quale l'odierna opponente e la di lei sorella, si obbligano a pagare il debito appena riconosciuto subordinatamente all'avveramento di due alternative condizioni, quali la divisione del patrimonio della defunta ON ovvero la vendita di beni compresi nel patrimonio ereditario della defunta madre, siccome alla descritta prima parte sintatticamente collegata a mezzo della congiunzione “e”, e coniugata al presente, è, all'evidenza temporalmente e logicamente successiva al riconoscimento ivi contenuto, quale in sé già perfetto, e al debito che ne costituisce l'oggetto; per cui non costituisce, quale promessa di pagamento, parte integrante del riconoscimento stesso, in funzione di precisazione del relativo oggetto, ma, diversamente, esprime l'intenzione delle dichiaranti di pagare il debito al darsi di condizioni, alle quali esso, come riconosciuto, non era originariamente subordinato. Con la conseguenza che essa è, sotto tale ultimo profilo, del tutto inefficace, poiché il riconoscimento di debito ha, come noto, natura di dichiarazione di scienza (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 22948/24; n.
2758/20; n. 5982/07), di talché i relativi effetti, non dipendendo dalla volontà del suo autore, non possono, all'evidenza, essere modificati con una successiva unilaterale manifestazione di volontà dello stesso.
4)- A fronte del riconoscimento di debito appena discusso, l'opponente, sebbene a norma dell'art. 1988 c.c., gravata del relativo onere, non ha allegato e provato l'inesistenza del rapporto fondamentale dal quale l'obbligazione oggetto di riconoscimento deriva, né ha, diversamente provato, che esso fosse, già in origine sottoposto a condizione;
essendo noto che, per consolidatasi giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 6459/20; conf. Cass. Civ. n. 31818/24, n.
24451/20, n. 20698/16, n. 13506/14, n. 21098/13, 11332/09, n. 27406/08).
II]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16226/2023 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma in data 26.10.2023, quale da proposta nei confronti del Parte_1 ricorrente , e, per l'effetto, Controparte_1
-conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente al rimborso, in favore del ricorrente opposto Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.500,00, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, lì 30 maggio 2025. Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero 58100/2023 del ruolo generale,
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85, presso lo studio degli Avv.ti Andrea
CE e IO ZZ, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti unita all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Paruta n. 3, presso lo studio dell'Avv. Miguel
Coraggio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo fondato su riconoscimento di debito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 16226/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data
26.10.2023 e notificato il successivo 15.11.2023, quale nei suoi confronti ottenuto dal ricorrente
, per l'importo complessivo di € 40.000,00, oltre interessi e spese Controparte_1 processuali, in forza della “Scrittura privata di riconoscimento di debito e di promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. it.”, dalla prima, unitamente alla sorella, sottoscritta in data 19.8.2018.
Deduceva all'uopo a)- che il credito vantato dalla parte opposta non era esigibile, poiché, come risultava dal tenore testuale dell'atto di riconoscimento posto a fondamento dell'opposto decreto, esso era subordinato all'avveramento di due alternative condizioni, al momento non ancora verificatesi, quali i)- la divisione del patrimonio ereditario, a lei pervenuto in quota, per successione dalla defunta ON , ovvero ii)- la vendita dei beni immobili compresi nel patrimonio Persona_1
ereditario della di lei defunta madre . Parte_2
E concludeva chiedendo pertanto che l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l'opposto deduceva che la debitrice opponente, Controparte_1 aveva, in violazione dell'obbligo di buona fede sancito dall'art. 1358 c.c., agito in modo da ostacolare la realizzazione delle attività negoziali nelle quali le invocate condizioni si sostanziavano, di fatto impedendo che il credito da lui vantato venisse sodisfatto;
ed assumeva pertanto che, a norma dell'art. 1359 c.c., le condizioni stesse stesse dovessero considerarsi come avverate.
E concludeva pertanto chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, l'avversa opposizione venisse respinta;
con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 21.10.2024, concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, quale richiesta dalla parte opposta, e respinte le istanze istruttorie da quest'ultima formulate, venivano assegnati alle parti termini di legge, ex art. 189 c.p.c., per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
Alla successiva udienza del 30.01.2025, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito dell'opposizione
L'opposizione in esame, con la quale, come detto, l'ingiunta contesta Parte_1
l'esigibilità del credito di € 40.000,00, dal ricorrente zio materno , nei suoi Controparte_1
confronti, in via monitoria azionato a titolo di restituzione delle somme dallo stesso sborsate i)- per le cure della di lui defunta sorella , madre dell'ingiunta medesima, ii)- Parte_2
per il 50% delle spese mediche e funerarie della la di lui defunta madre e ON di quest'ultima,
[...]
, in forza della “Scrittura privata di riconoscimento di debito e promessa di Persona_1 pagamento ex art. 1988 cod. civ. it.”, quale dalla stessa ingiunta, unitamente alla sorella, sottoscritta in data 19.9.2018, deve essere disattesa per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
1)- L'atto di riconoscimento di debito e promessa di pagamento posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo è formato da due distinte parti, i)- la prima, in cui “le sottoscritte
[...]
, nata a Caracas, Venezuela, il 17 ottobre 1986, cittadina italiana, passaporto n. Parte_3
OD CA , residente in [...], Numero_1 C.F._1
Edificio Betania, piso 5, apt.
5-A, Urbanizacion Santa Monica, Caracas, Venezuela e
[...]
, nata a [...], Venezuela il 25 agosto 1988, cittadina italiana, passaporto n. Parte_1
OD CA: , residente in [...]16, Numero_2 C.F._2
Bajos, 0208022, Barcellona, Spagna, cosiddette (“le debitrici”) riconoscono di essere debitrici nei confronti dello zio materno, , nato a [...], Venezuela, il 10 aprile Controparte_1
1961, cittadino italiano, passaporto n. OD CA , Numero_3 C.F._3 residente in [...], Roma, Italia (“il creditore”) della somma di euro 40.000,00
(quarantamila/00) a titolo rimborso spese mediche sostenute dal creditore per le cure della sorella e madre delle debitrici la fu (30.000,00) e della quota di spese mediche Parte_2
e funerarie della madre del creditore e ON delle debitrici la fu a loro Persona_2 carico (10.000,00)” (v. scrittura privata cit., doc. n. 1 in fascicolo di parte opposta, prima parte); e ii)- la seconda, in cui le stesse “si obbligano a estinguere il presente debito al momento di dividere le quote corrispondenti a ognuno degli eredi secondo il prezzo della vendita dei beni immobili siti a
Caracas della successione [ovvero] al momento di vendere i diversi Persona_3
immobili di loro assoluta proprietà indicati nella successione siti a Persona_4
Caracas” (v. doc. cit. in fascicolo monitorio).
2)- La prima parte dell'atto unilaterale appena riportato, contiene, all'evidenza, il riconoscimento, in favore del ricorrente opposto, di un debito di natura restitutoria per ammontare pari a € 40.000,00, senza alcun riferimento a termini o condizioni di esigibilità di sorta ovvero a rapporto contrattuale che siffatti elementi accidentali preveda o implichi;
per cui, ai sensi dell'art. 1988 c.c., a mente del quale “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”, il ricorrente medesimo può, in base ad esso agire, in giudizio, per far valere l'obbligazione che ne costituisce l'oggetto, senza limiti di tempo o dipendenti dall'avveramento di ulteriori fatti, essendo comunque esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale dal quale l'obbligazione stessa origina.
3)- La manifestazione di volontà contenuta nella seconda parte dell'atto, con la quale l'odierna opponente e la di lei sorella, si obbligano a pagare il debito appena riconosciuto subordinatamente all'avveramento di due alternative condizioni, quali la divisione del patrimonio della defunta ON ovvero la vendita di beni compresi nel patrimonio ereditario della defunta madre, siccome alla descritta prima parte sintatticamente collegata a mezzo della congiunzione “e”, e coniugata al presente, è, all'evidenza temporalmente e logicamente successiva al riconoscimento ivi contenuto, quale in sé già perfetto, e al debito che ne costituisce l'oggetto; per cui non costituisce, quale promessa di pagamento, parte integrante del riconoscimento stesso, in funzione di precisazione del relativo oggetto, ma, diversamente, esprime l'intenzione delle dichiaranti di pagare il debito al darsi di condizioni, alle quali esso, come riconosciuto, non era originariamente subordinato. Con la conseguenza che essa è, sotto tale ultimo profilo, del tutto inefficace, poiché il riconoscimento di debito ha, come noto, natura di dichiarazione di scienza (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 22948/24; n.
2758/20; n. 5982/07), di talché i relativi effetti, non dipendendo dalla volontà del suo autore, non possono, all'evidenza, essere modificati con una successiva unilaterale manifestazione di volontà dello stesso.
4)- A fronte del riconoscimento di debito appena discusso, l'opponente, sebbene a norma dell'art. 1988 c.c., gravata del relativo onere, non ha allegato e provato l'inesistenza del rapporto fondamentale dal quale l'obbligazione oggetto di riconoscimento deriva, né ha, diversamente provato, che esso fosse, già in origine sottoposto a condizione;
essendo noto che, per consolidatasi giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento del debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 6459/20; conf. Cass. Civ. n. 31818/24, n.
24451/20, n. 20698/16, n. 13506/14, n. 21098/13, 11332/09, n. 27406/08).
II]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16226/2023 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma in data 26.10.2023, quale da proposta nei confronti del Parte_1 ricorrente , e, per l'effetto, Controparte_1
-conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente al rimborso, in favore del ricorrente opposto Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.500,00, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, lì 30 maggio 2025. Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redato con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.