Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2023, proposto da
GI UO e IG UO, rappresentati e difesi dagli avvocati Emilio Forrisi ed Andrea Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emilio Forrisi in ER, via Sichelmanno 8;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura UTG di ER, Sindaco del Comune di Amalfi quale Ufficiale di Governo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza sindacale n. 23/2022 “di messa in sicurezza ai fini della tutela della pubblica incolumità relativa ad un arco ed un paramento murario costruito sul ciglio del costone roccioso O”, incombente su Via Grotta di Palavena – Via Papa Leone X alla frazione Pogerola del Comune di Amalfi”;
2) del rapporto di sopralluogo (verosimilmente effettuato in data 2.12.2022), prot. n. 0021563 del 5.12.2022, ove necessario;
3) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti;
nonché per l’accertamento:
- dell’assenza di qualsivoglia responsabilità e della totale estraneità dei ricorrenti ai fatti di causa, con conseguente difetto di legittimazione passiva in merito al contestato ordine sindacale, trattandosi di un intervento oggetto di finanziamento pubblico in corso di esecuzione e di opere che, in ogni caso, sono di esclusiva competenza del Comune di Amalfi, Ente gestore e proprietario della strada sottostante;
- della impossibilità di eseguire l’ordinanza sindacale oggetto della presente impugnativa, giacché la porzione di area nella quale si è verificato l’evento franoso è stata sistemata e messa in sicurezza immediatamente dal Comune di Amalfi, con conseguente impossibilità di poter intervenire;
- dell’assenza di alcun obbligo in capo ai proprietari ricorrenti di porre in essere l’intervento di messa in sicurezza del costone roccioso dal quale è scaturita la caduta di materiale lapideo e della correlativa esecuzione di lavori come indicato nell’Ordinanza impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell’Interno, la Prefettura UTG di ER ed il Sindaco del Comune di Amalfi quale Ufficiale di Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito per i ricorrenti il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 23/2022 del 2.12.2022 il Sindaco del Comune di Amalfi ha ordinato ai sette soggetti identificati come titolari del diritto di proprietà del sito oggetto dell’ordinanza, tra cui i due odierni ricorrenti (indicati come comproprietari della particella 807 del foglio 4 e in riferimento al sig. IG UO anche come proprietario esclusivo della particella 429 del foglio 4) di provvedere:
“ 1) ad horas, con decorrenza immediata dalla notifica della presente, … ad effettuare i lavori necessari al fine dell'eliminazione di ogni pericolo incombente per persone o cose onde garantire la sicurezza pubblica anche attraverso la rimozione delle parti che si dovessero rendere pericolanti, incluse le alberature e/o vegetazioni presenti e quanto altro necessario per la piena sicurezza e nettezza del sito;
…
2) ogni ulteriore intervento finalizzato alla piena messa in sicurezza del sito interessato dalla presente Ordinanza anche adattando i seguenti provvedimenti:
A. ispezione e verifica, a cura di un geologo rocciatore, al fine di accertare lo stato di pericolosità dell'arco e del paramento murario, nonché delle parti circostanti ad essi;
B. un'attenta analisi estesa alle aree immediatamente limitrofe alla zona interessata dal crollo per una individuazione preventiva di eventuali fenomeni quiescenti;
C. di incaricare un tecnico qualificato al fine di effettuare uno studio sulle condizioni di sicurezza e staticità dell'arco e del paramento murario, da trasmettere al Comune di Amalfi entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente ordinanza;
D. studio circa la valutazione di indispensabili “interventi di mitigazione del rischio e di messo in sicurezza" dell'arco e del paramento murario e delle parti limitrofe;
E. la realizzazione di tutte le opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'arco e del paramento murario e della porzione circostante di costone roccioso, eseguiti da impresa Edile abilitata e regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (DURC), sotto la direzione di un tecnico professionista abilitato e qualificato che tenuto a relazionare all'ufficio tecnico comunale le fasi e le modalità di attuazione dei lavori di cui sopra, con particolare riferimento al rispetto e all'applicazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ….
F. il trasporto del materiale di risulta, proveniente dai lavori di ripristino, deve avvenire con mezzi autorizzati, conferito presso discarica e/o impianto autorizzato al trattamento o al recupero degli stessi, accompagnato dal contratto, dalla stima certificata del progettista delle quantità e delle tipologie dei rifiuti prodotti, dal formulano di identificazione dei rifiuti ….
G. l'acquisizione, a lavori ultimati, della dichiarazione di eliminazione del pericolo incombente e di messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità ”.
A fondamento di tale ordinanza il Sindaco ha posto le seguenti considerazioni:
- l’avvenuto distacco in data 26.11.2022 di un blocco di roccia e malta dal costone sovrastante la strada comunale Grotta di Palavena – Papa Leone X, con caduta dello stesso su di un’autovettura in sosta sulla carreggiata;
- l’attivazione del Comune e gli esiti del sopralluogo del 2.12.2022 effettuato da geologo di fiducia del Comune;
- l’intervenuto accertamento in tale occasione di quanto segue:
“ - sulla verticale dell'autovettura danneggiata è presente un arco in muratura di controspinta di un muro di vecchia fattura; - sul paramento esterno dell'arco sono chiaramente visibili delle tracce di distacco di conci di pietra che formano parte integrante della struttura stessa; sull'intradosso dell'arco è evidente una frattura aperta all'interno della quale si è incuneato parte dell'apparato radicale di un contiguo albero di leccio di medie dimensioni ”;
- la sussistenza di timori relativi alla stabilità dell’arco ed a possibili ulteriori crolli;
- l’avvenuta adozione in precedenza di distinte ordinanze sindacali nei confronti dei proprietari del fronte roccioso;
- la necessità di porre in essere attività finalizzate ad accertare la stabilità dell’arco e del paramento murario e, se del caso, di realizzare tutte le opere necessarie alla garanzia della pubblica e privata incolumità, pure tenuto conto che la sottostante Via Papa Leone X è l’unica strada rotabile da e per Pogerola;
- l’avvenuta individuazione dagli atti d’ufficio dei proprietari della porzione di costone roccioso interessata dai crolli.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 31.1.2023 e depositato in data 23.2.2023) i ricorrenti, premesso di essere comproprietari (unitamente ad altri familiari) di un costone roccioso sito in Pogerola di Amalfi, hanno chiesto l’annullamento di tale ordinanza (e degli altri atti indicati in epigrafe) per i motivi come di seguito rubricati:
“ I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 3, 30 D. Lgs. 285/92; artt. 822, 823, 824, 832 e 840 C.C.; artt. 1, 2, 3 L. 241/90; artt. 50 e 54 D. Lgs 267/2000; artt. 42 e 97 COST.). DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento) ”;
risulterebbe impossibile per i ricorrenti eseguire l’ordine impartito al punto 1) del dispositivo dell’ordinanza impugnata, in quanto entro 12 ore dalla notificazione della stessa il Comune sarebbe intervenuto mediante l’installazione di una estesa rete metallica di protezione e di contenimento, idonea a scongiurare il rischio di caduta di altri frammenti lapidei; tanto impedirebbe ai ricorrenti di porre in essere qualsiasi tipo di operazione nell’area dove è stata installata la rete metallica;
le azioni del Comune successive all’adozione dell’ordinanza denoterebbero l’erroneità, la perplessità, l’abnormità e la contraddittorietà dell’ordine impartito e denoterebbero anche uno sviamento di potere;
quanto poi alle restanti attività imposte dal provvedimento impugnato i ricorrenti, pur contestando la legittimità dell’ordinanza, avrebbero conferito incarico ad un tecnico di fiducia per ogni necessaria valutazione ai fini dell’attività da porre in essere;
“ II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 822, 823, 824, 832 e 840 C.C.; artt. 1, 2, 3 L. 241/90; artt. 50 e 54 D. Lgs 267/2000; artt. 42 e 97 COST.). DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento) ”;
sarebbero mancati i presupposti per l’esercizio del potere in ragione dei continui distacchi di materiale lapideo che si verificherebbero dal costone roccioso in questione; si tratterebbe di circostanza ben nota al Comune, il quale avrebbe dovuto fronteggiare il fenomeno per mezzo dei rimedi ordinari previsti dall’ordinamento; del resto, il Comune avrebbe percepito sin dal 2020 un finanziamento per la progettazione della messa in sicurezza di tre costoni rocciosi (tra cui quello O” di cui si discute) e pure nel novembre 2022 avrebbe avviato una procedura di gara per la messa in sicurezza del costone roccioso di cui si discute; in tale cornice il Comune avrebbe dovuto intervenire direttamente e non già ordinare al privato di eseguire attività spettante all’amministrazione; peraltro, il Comune nel prevedere un intervento generale di sistemazione avrebbe già effettuato i necessari rilievi e le opportune indagini volte ad individuare le criticità di tale costone roccioso; neppure allo stato dovrebbero essere eseguiti ulteriori interventi in seguito all’avvenuta apposizione della rete metallica; ne deriverebbe l’illogicità, la perplessità e la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata; risulterebbe poi illogico ed ingiusto imporre al singolo proprietario un intervento di sistemazione che comunque andrebbe inserito nel più ampio contesto della programmazione pubblica;
“ III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 3, 13, 14, 16, 30 D. Lgs. 285/92; artt. 822, 823, 824, 832 e 840 C.C.; artt. 1, 2, 3 L. 241/90; artt. 50 e 54 D. Lgs 267/2000; artt. 42 e 97 COST.). DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento) ”;
il distacco lapideo avrebbe interessato la zona a monte della strada carrabile, in tutto e per tutto equiparabile alla scarpata stradale, con conseguente obbligo di intervento in capo all’Ente gestore del tratto viario; nel caso di specie si sarebbe in presenza di strada in trincea, con conseguente coincidenza del confine stradale con il ciglio superiore della scarpata; l’arco e la struttura muraria di cui si discute avrebbero poi come scopo quello di preservare la sottostante strada, con conseguente obbligo di riparazione di tali opere a carico del Comune ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs. 285/1992; l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza ordinato dal Comune si riferirebbe ad una porzione assimilabile alla scarpata ed alla relativa opera di sostegno (arco e paramento murario), con conseguente obbligo di intervento a carico del Comune; l’ordinanza impugnata sarebbe quindi illegittima;
ulteriore profilo di illegittimità deriverebbe dall’istruttoria difettosa, generica e perplessa posta in essere dal Comune, non essendo stata indicata in maniera chiara la natura dell’intervento che i ricorrenti dovrebbero porre in essere;
ancora, nonostante la realizzazione della strada da parte del Comune, con creazione di scarpata ripida ed aggettante sulla sede stradale, lo stesso non avrebbe realizzato le opere infrastrutturali necessarie a garantire la protezione dell’opera viaria, né tantomeno avrebbe eseguito nel corso degli anni le necessarie opere di contenimento e messa in sicurezza del costone roccioso; mediante una corretta istruttoria il Comune avrebbe dovuto rendersi conto di essere tenuto ad intervenire direttamente per l’eliminazione della situazione di pericolo e la messa in sicurezza e il ripristino dell’area, trattandosi della sistemazione della scarpata e della realizzazione di opere necessarie per la protezione e la conservazione della strada, piuttosto che della proprietà privata;
“ IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 3, 13, 14, 16, 30 D. Lgs. 285/92; artt. 822, 823, 824, 832 e 840 C.C.; artt. 1, 2, 3 e 7 L. 241/90; artt. 50 e 54 D. Lgs 267/2000; artt. 42 e 97 COST.). DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento) ”;
la peculiarità del caso concreto avrebbe reso necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, pure tenuto conto della necessità di concordare qualsivoglia iniziativa con il Comune;
inoltre, l’immediato intervento del Comune per l’installazione della rete metallica avrebbero dovuto obbligare il Comune a notiziare i proprietari dei fondi suddetti in ordine alle successive attività di verifica e di controllo da eseguire, anche ai fini dell’avvio di un confronto per la gestione della nota problematica.
3. Si è costituita la difesa erariale per il Ministero dell’Interno, la Prefettura UTG di ER ed il Sindaco di Amalfi quale Ufficiale di Governo, la quale ha depositato documentazione ed ha dedotto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno alla luce dell’imputabilità dell’ordinanza impugnata al Sindaco, nonché l’infondatezza del ricorso.
Non si è costituito il Comune di Amalfi.
4. Proposta domanda cautelare, all’udienza camerale del 19.3.2024 la causa è stata cancellata dal ruolo in ragione dell’istanza in tal senso avanzata dalla ricorrente.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito i ricorrenti hanno depositato documentazione e memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso.
Peraltro, i ricorrenti pur chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata hanno sostenuto che potrebbe configurarsi “ l’ipotetica cessazione della materia del contendere ovvero l’assolvimento del comando sindacale impartito ” (v. pag. 3 della memoria) in ragione dell’avvenuta installazione di rete metallica da parte del Comune, della mancata verificazione di nuovi episodi di crollo e dell’asserita assenza di pericoli di dissesti, come da c.t.p. datata 22.5.2025 (depositata in data 23.5.2025).
All’udienza pubblica del 24.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto va respinto.
6.1. Accogliendo la relativa eccezione va dato atto dell’erronea notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato, venendo in evidenza l’impugnazione di atti adottati dall’ente locale nell’ambito della propria competenza ed i cui effetti non possono essere ascritti all’amministrazione statale. In effetti, in linea generale “ nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze adottate dal sindaco ex art. 54 T.u.e.l., adottato con d.lgs., 18 agosto 2000 n. 267, sussiste non solo la legittimazione passiva in capo al Comune, ma anche il difetto di legittimazione passiva di altre amministrazioni statali nelle stesse ipotesi, atteso che l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto dell’organo del Comune ha una natura meramente formale, nel senso che non per questo il Sindaco diventa organo di un’amministrazione dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, senza che il suo status sia modificato ” (Consiglio di Stato, II Sez., 20 dicembre 2021, n. 8438).
6.2. Va poi escluso che si sia verificata la cessazione della materia del contendere, avendo gli stessi ricorrenti insistito nell’accoglimento del ricorso e, quindi, nell’annullamento dell’ordinanza impugnata, e trattandosi di condotta incompatibile con la richiesta di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. Del resto, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, l’ordinanza sindacale impugnata ha un contenuto articolato, ragion per cui il semplice intervento di apposizione della rete metallica nei pressi dei luoghi di causa da parte del Comune non vale ad esaurire il novero degli interventi per mezzo della stessa ordinati e, in particolare, di quelli indicati al punto 2 del dispositivo dell’ordinanza.
Né tantomeno questo Collegio potrebbe ritenere esauriti gli effetti dell’ordinanza impugnata in ragione della mera mancata verificazione di ulteriori analoghi episodi di dissesto, non potendosi evidentemente prevedere che analoghi fenomeni non si ripetano in futuro in presenza di circostanze analoghe a quelle già verificatesi in passato.
6.3. Ciò posto, non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, in quanto, come osservato al paragrafo precedente, gli ordini contenuti nell’ordinanza impugnata non si risolvono soltanto nell’effettuazione di lavori volti a fronteggiare i pericoli immediati (quelli indicati al punto 1 del dispositivo di tale ordinanza), bensì in una serie di articolati interventi relativi a: l’analisi dello stato dei luoghi e dell’area limitrofa da parte di tecnico qualificato, con trasmissione delle relative risultante al Comune; lo studio circa gli “ interventi di mitigazione del rischio e di messo in sicurezza … dell'arco e del paramento murario e delle parti limitrofe ”; la realizzazione di tutte le opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'arco e del paramento murario e della porzione circostante di costone roccioso; la trasmissione al Comune “ della dichiarazione di eliminazione del pericolo incombente e di messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità ”.
Inoltre, la presenza della rete metallica in loco non osta in alcun modo in radice all’esecuzione da parte dei ricorrenti dei necessari interventi, richiedendo semplicemente la presentazione delle necessarie istanze e progetti al Comune.
Ancora, l’intervento di apposizione della rete da parte del Comune risulta comunque essere stato pacificamente realizzato (per stessa ammissione dei ricorrenti) dopo l’avvenuta adozione e notifica dell’ordinanza impugnata, ragion per cui non si vede, da un punto di vista logico, come un fatto successivo potrebbe retroattivamente viziare l’ordinanza adottata. In effetti, la legittimità del provvedimento non può essere vagliata che con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.
Quanto poi all’incarico conferito dai ricorrenti a geologo di fiducia la relativa relazione risulta essere stata redatta comunque in data successiva all’avvenuta adozione dell’ordinanza impugnata (e per la precisione in data 27.2.2023).
6.4. Passando al secondo motivo di ricorso sussistevano i presupposti per l’adozione dell’impugnata ordinanza.
Va ricordato che in “ relazione ai requisiti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che “i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847). Inoltre con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3077/2012)” (Cons. Stato, n. 270 del 2024, cit.) ” (Consiglio di Stato, V Sez., 14 giugno 2024, n. 5362).
Nel caso di specie, l’avvenuta verificazione della caduta di un blocco di roccia sulla via Papa Leone X, con danneggiamento di autovettura ivi parcheggiata, le tracce di distacco di conci di pietra rinvenute nel paramento esterno dell’arco murario presente sul costone e la frattura riscontrata sull’intradosso dell’arco sono circostanze tali da integrare una situazione di pericolo imminente; a tale situazione di pericolo era necessario far fronte, non rilevando di per sé, in senso contrario, il solo fatto che analoghi episodi si fossero verificati in passato, stante la necessità di una soluzione immediata e adeguata. Del resto, in base ai suddetti principi giurisprudenziali, non è di per sé preclusiva all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente la circostanza per cui la situazione pericolosa perdurava da tempo, stante appunto la sufficienza della sua permanenza al momento dell’adozione del provvedimento emergenziale.
Non rilevano poi i finanziamenti e l’intervenuto avvio di una procedura di gara per la messa in sicurezza di vari costoni rocciosi stanti i tempi incerti dei relativi interventi, la necessità di porre immediatamente rimedio alla situazione di pericolo descritta nell’ordinanza e la rimessione ad altra sede del giudizio circa l’eventuale possibilità per il Comune di rivalersi nei confronti dei ricorrenti per gli esborsi sostenuti per gli interventi dallo stesso posti in essere (laddove tali interventi vengano giudicati come ricadenti unicamente sui proprietari dei fondi ricadenti sul costone roccioso di cui si discute).
Quanto all’asserita ingiustizia degli interventi richiesti ai ricorrenti ed agli altri comproprietari destinatari dell’ordinanza risulta evidente come gli stessi possano essere tenuti ad effettuare interventi di sicurezza solo in relazione alle porzioni di costone ricadenti nelle relative proprietà.
6.5. Neanche il terzo motivo di ricorso può essere condiviso da questo Collegio.
In ordine alle doglianze svolte con questo motivo va ricordato che “ la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, gravante sull’ente proprietario della strada, non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerli in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2017, n. 329; Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 4184; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2021, n. 5666) ” (Consiglio di Stato, V Sez., 8 gennaio 2024, n. 270).
In effetti, le ripe, ai sensi dell’art. 31 del Codice della Strada, “ devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale ” (Consiglio di Stato, V Sez., 31 maggio 2021 n. 4184).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, nella presente vicenda l’amministrazione comunale non ha intimato interventi sulla sede stradale, bensì sul costone roccioso.
Correttamente allora il Comune ha individuato nei ricorrenti, proprietari della ripa soprastante la strada suddetta (vale a dire il costone roccioso per cui è causa), il soggetto responsabile ad eseguire le intimate opere, attesa la riconducibilità della fattispecie all'art. 31, comma 1, del Codice della Strada.
Non risulta condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l’area in questione ricadrebbe non già nella ripa, bensì nella scarpata di pertinenza stradale, perché la strada sarebbe stata a suo tempo realizzata “in trincea”.
Per la verità, in senso contrario a tale prospettazione depongono i seguenti rilievi:
- i ricorrenti non hanno prodotto nel presente giudizio documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione in trincea della predetta strada;
- la consulenza tecnica di parte prodotta in atti (a prescindere da ogni considerazione circa il suo valore probatorio) nulla dice circa la natura in trincea della strada suddetta;
- ne consegue che parte ricorrente non ha adempiuto all’onere di provare la correttezza della ricostruzione offerta;
- peraltro, le fotografie contenute in atti non riescono a supplire a tali carenze probatorie, poiché dall’attuale stato dei luoghi non è in alcun modo desumibile l’avvenuta realizzazione di tale tratto stradale in trincea.
6.6. Infine, arrivando al quarto motivo di ricorso, la natura urgente dell’ordinanza impugnata, adottata per far fronte alla suddetta situazione di pericolo di caduta di massi su strada pubblica integrava certamente esigenze di celerità del procedimento tali da giustificare l’immediata adozione di tale ordinanza, senza la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento. Quanto poi alla necessità di concordare i precisi interventi da porre in essere da parte del Comune, anche a fronte dell’avvenuta apposizione da parte dello stesso di rete metallica in seguito all’adozione dell’ordinanza impugnata, si tratta di questione che si pone logicamente a valle dell’ordinanza impugnata e che non può in alcun modo viziare la stessa.
6.7. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
7. Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra i ricorrenti e le amministrazioni statali alla luce della peculiarità della fattispecie e del carattere limitato delle difese spiegate dalla difesa erariale. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti del Comune di Amalfi, attesa la mancata costituzione dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate nei rapporti tra i ricorrenti e le amministrazioni statali.
Nulla sulle spese nei rapporti tra i ricorrenti ed il Comune di Amalfi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO