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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 18094 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 18094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 12 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del giorno 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Alessandria n. 129 presso lo studio dell'avv. Alessandro Onofri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado
ATTORE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Salvatore Pincherle n. 24 presso lo studio dell'avv.
Michele Scazziota che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del10 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la società Pt_2
al fine di sentire accertare in via principale la responsabilità della società per CP_1
omessa custodia ed insidia in relazione ai danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 16 circa mentre percorrendo a bordo del motociclo BMW K
1600 targato EM34757 la strada statale Adriatica in direzione Ortona all'altezza del km
474,800 a causa della presenza della presenza di olio non visibile sull'asfalto e per l'effetto condannare la stessa, ritenuta responsabile dell'incidente, al risarcimento dei danni subiti.
Infatti, a causa della presenza della macchia oleosa aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto mentre il motoveicolo aveva urtato il guard rail sulla destra riportando danni su tutta la fiancata sinistra.
L'incidente era stato rilevato da una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri che aveva redatrto il relativo verbale.
Nell'incidente, al quale avevano assistito due motoveicoli di passaggio, il motoveicolo aveva riportato danni per euro 5.587 come da preventivo ed aveva richiesto il risarcimento del danno alla società che non aveva accolto la richiesta ritenendo che il fatto CP_1
dovesse essere ascritto al caso fortuito.
Ritenendo sussistere la responsabilità della società per omessa custodia e per CP_1
l'insidia ha introdotto il presente giudizio, ritenendo che il sinistro fosse stato determinato dalla condotta colposa dell'Ente preposto al controllo ed alla manutenzione della strada.,
limitando la richiesta risarcitoria ad euro 5.000 all'interno della competenza per valore del giudice adito.
Non si era costituita la società venendo dichiarata contumace CP_1
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
.
Escusso un teste la causa è stata decisa dal Giudice di pace con sentenza 2004/2024, con la quale ha respinto la domanda non risultando provata la esistenza di resposabilità a carico dell' ritenendo che con la attenzione richiesta nella guida la macchia oleosa era CP_1
visibile.
Avverso a detta sentenza ha proposto appello il che ha lamentato la erroneità della Pt_1
decisione del giudice di primo grado in quanto costituendo l'articolo 2051 una ipotesi di responsabilità oggettiva era il custode a dover provare che il fatto avvenuto era estrerno al bene custodito mentre il convenuto non aveva fornito alcuna prova di ciò né lo aveva contestato.
D'alrtra parte il teste aveva indicato che nei pressi vi era un cantiere stradale, circostanza che rendeva ragionevole che si trattasse di materiali caduti dak transito dei veicoli, macchia che con adeguata diligenza avrebbe potuto essere rimossa prima del passaggio dell'attore.
Ha errato, inoltre, l'attore nell'interpretare quanto dichiarato dal teste escusso ritenendo che dalla stessa si evincesse che la insidia era visibile e, quindi, evitabile, dovendosi ritenere che quanto dichiarato dal teste dove3sse intendersi nel senso che la macchia d'olio la aveva vista solo dopo incidente quando, dopo aver visto scivolare il motoveicolo che lo precedeva si era fermato per prestare assistenza.
Inoltre, il rilievo effettuato dai Carabinieri aveva evidenziato che la traccia oleosa attraversava trasversalmente la carreggiata rendendo, quindi, inevitabile il transito sulla stessa.
Ha contestato anche il fatto che non fossero valutabili i danni sulla base della documentazione fotografica allegata al verbale dei Carabinieri e del preventivo prodotto e che il motoveicolo era stato rivenduto dopo l'incidente, benché fossero trascorsi solo due mesi dall'acquisto ad un importo di 6.900 euro inferiore.
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Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto, come CP_1
risultava chiaramente dal verbale redatto dai Carabinieri l'incidente era statop determinato da dalle condizioni del manto stradale in se' considerato, ma a causa della presenza di una traccia oleosa lunga più di sedici metri, traccia chiaramente lasciata da un veicolo in transito senza che fosse stato provato che la macchia oleosa fosse presente sulla strada dal tempo necessario a rilevarne la presenza ed a disporre l'intervento.
Ha evidenziato che dalle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri sull'incidente era visibile la striscia oleosa presente sulla strada e di colore diverso rispetto all'asfalto,
circostanza confermata anche dalla deposizione del teste escusso in giudizio.
Di conseguenza correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto interrotto il nesso di causalità ritenendo che la traccia fosse visibile e quindi, l'incidente fosse prevenibile con la ordinaria attenzione richiesta ai conducenti di veicoli, tenuto conto che la traccia oleosa si trovava al centro della carreggiata e seguiva l'andamento della curva e quindi era possibile evitare di passarvi sopra.
Ha contestato anche la fondatezza della censura relativa alla prova dei danni deducendo che correttamente il giudice avesse ritenuto di non disporre la ctu al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente anche considerando che non era stata richiesta la CTU per la quantificazione dei danni ma meramente esplorativa.
Ha in ogni caso evidenziato che era stato depositato silo un preventivo di riparazione senza la prova della tipologia dei danni riportati dal motoveicolo che non risultava riparato e venduto ad un valore di 6.900 euro, considerato che al momento della rivendita l'IVA
pagata per l'acquisto costituiva una tassa e non entrava nel valore del bene venduto.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'odierno attore ha agito in giudizio per ottenere la condanna della società al CP_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6 dicembre 2018
alle ore 16 circa mentre percorrendo a bordo del motociclo BMW K 1600 targato EM34757
la strada statale Adriatica in direzione Ortona all'altezza del km 474,800 a causa della presenza della presenza di olio non visibile sull'asfalto e per l'effetto condannare la stessa,
ritenuta responsabile dell'incidente, al risarcimento dei danni subiti.
Infatti a causa della presenza della macchia oleosa aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto mentre il motoveicolo aveva urtato il guard rail sulla destra riportando danni su tutta la fiancata sinistra, ponendo a base della domanda la omissione di custodia e la insidia di cui all'articolo 2043 cc.
Occorre, dunque, verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa del fatto dell'attore e se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043, ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto giova premettere che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo della cosa medesima, per la sua consistenza obiettiva o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa che ne abbia alterato la natura ed il comportamento. Detta norma,
pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
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Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa aver giocato un ruolo nella creazione delle condizioni in cui si è trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta.
Quale che sia, poi, l'inquadramento sistematico della norma di cui all'art. 2051 cc - che un orientamento più risalente della giurisprudenza di legittimità riconduce fra le ipotesi di colpa presunta, mentre secondo un indirizzo ermeneutico di recente formazione essa configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il custode andando esente da responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito, fattore questo attinente non già ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento riconducibile ad un elemento esterno alla cosa recante i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass.
civ. sez. III, sentenza n. 15383/2006) -, condizione di operatività di tale disposizione resta la effettiva possibilità di vigilanza della cosa, che nel caso delle strade demaniali si intende sussistente allorché l'estensione della strada sia tale da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza idoneo ad impedire l'insorgere di una causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), o comunque si tratti di centri storici delle città o come nel caso di specie sia stato stipulato uno specifico appalto al fine di coadiuvare la pubblica amministrazione nello svolgimento dell'obbligazione di sorveglianza.
Tuttavia, occorre distinguere a seconda della natura della causa del danno: se, infatti,
quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, tra i quali rientra anche l'olio),
non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
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manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit.
art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013).
Pertanto, una volta ritenuta sussistente la suddetta possibilità di vigilanza della cosa,
sull'attore grava l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo ed il convenuto potrà liberarsi soltanto provando il fortuito, che potrà
consistere nel fatto del terzo ovvero dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, dunque, l'attore in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. deve provare sia la circostanza della presenza di un'anomalia sul manto stradale, sia la ricorrenza del nesso di causalità nel duplice senso che la sua caduta
è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia e che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n.
15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass.
sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Ove, però, la custodia della cosa appaia impossibile, la tutela risarcitoria del danneggiato rimarrà esclusivamente affidata alla disciplina dettata dall'art. 2043 c.c., di tal che l'attore dovrà provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009,
n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità, nonché ovviamente gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità
dell'insidia, ossia la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593).
In tal caso, tuttavia, la responsabilità della P.A. non potrà essere limitata a soli casi di insidia o trabocchetto, essi costituendo soltanto elementi sintomatici della responsabilità
della P.A. In presenza, infatti, della prova, fornita dal danneggiato, dell'anomalia del bene demaniale, potrà presumersi la colpa dell'ente proprietario, il quale per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso
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anomalo della cosa da parte dello stesso danneggiato. A tal fine, il giudice di merito dovrà
considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375).
A ciò si aggiunga che l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, quindi, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea ad integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III,
13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione,
dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile
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di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Pertanto, atteso che la strada in cui si è verificata la caduta dell'odierno attore appartiene a quelle attribute alla gestione della società alla luce delle sopra esposte CP_1
considerazioni deve ritenersi sussistente la condizione richiesta dall'art. 2051 c.c. ai fini della operatività di detta norma, ossia la possibilità per la società convenuta di vigilare sulla strada de qua, salvo la prova della assenza del tempo necessario per intervenire trattandosi, per quanto riguarda la sostanza oleosa, non di un fatto inerente alla cosa, come le altre caratteristiche della strada indicate dell'attore, ma di una sostanza estranea alla cosa lasciata da qualcuno o qualcosa nel passaggio.
Ora, passando all'esame della dinamica del sinistro ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto, giova rammentare che parte attrice, nell'atto di citazione, ha dedotto che il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 16 circa mentre percorrendo a bordo del motociclo BMW K 1600 targato EM34757 la strada statale Adriatica in direzione
Ortona all'altezza del km 474,800 a causa della presenza della presenza di olio non visibile
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sull'asfalto e per l'effetto condannare la stessa, ritenuta responsabile dell'incidente, al risarcimento dei danni subiti.
Infatti a causa della presenza della macchia oleosa aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto mentre il motoveicolo aveva urtato il guard rail sulla destra riportando danni su tutta la fiancata sinistra.
Dal verbale redatto dal Nucleo Radiomobile di Ortona dell'Arma dei Carabinieri, intervenuti venti minuti dopo la caduta, risulta indicato che al loro arrivo il motociclo dell'attore si trovava ancora nella posizione assunta al termine dell'incidente appoggiato al guard rail presente sulla destra della strada e presentava ammaccature sulla parte laterale sinistra.
Il , conducente del motoveicolo, aveva dichiarato che stava percorrendo la strada , Pt_2
giunto al km 475,800 era caduto a causa della presenza di una lunga traccia d'olio ed il motoveicolo aveva continuato andando ad urtare il guard rail son la parte sinistra e che il fatto era avvenuto mentre procedeva a velocità ridotta a causa della presenza di curve impegnative.
I carabinieri hanno dato atto della presenza di una traccia di olio lunga sedici metri. Dalle
fotografie allegate al rapporto è possibile vedere che la traccia d'olio si trova circa al centro della corsia percorsa dal ed era larga poco più di venti/ventidue centimetri e Pt_2
seguiva l'andamento della curva.
Hanno dato, inoltre, atto che la visibilità al loro arrivo era buona e che al momento del loro arrivo non avevano trovato tra i presenti nessuna persona in grado di fornire informazioni sul sinistro.
Nel corso del giudizio è stato sentito un teste il quale ha dichiarato di aver assistito all'incidente in quanto si trovava con il proprio motoveicolo dietro quello condotto dall'attore ed aveva visto il motoveicolo scivolare improvvisamente ed aveva visto la presenza di una grossa macchia di olio.
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Il motoveicolo dell'attore aveva urtato il guard rail.
Ha anche indicato che erano intervenuti i carabinieri ma non aveva detto loro di aver assistito al sinistro ed ha anche indicato che nei pressi vi era un cantiere stradale.
In realtà il teste, che pur essendo presente all'incidente non ha ritenuto di dire ai Carabinieri
intervenuti di aver visto l'incidente quando gli stessi avevano richiesto ai presenti se qualcuno avesse assistito all'incidente stesso, salvo, poi, essere citato come testimone nel presente giudizio, ha indicato che era presente una grossa macchia d'olio sull'asfalto che aveva visyto.
Nella testimonianza la indicazione di aver visto la grossa macchia d'olio è posta insieme alla indicazione di aver visto il motoveicolo scivolare e non dopo quella di essersi fermato,
indicando che la stessa la aveva vista quando il motoveicolo era scivolato quando evidentemente si trovava comunque più lontano rispetto all'attore rispetto alla collocazione della macchia d'olio che in ogni caso non era grande se non nel senso che era lunga sedici metri e seguiva l'andamento della curva al centro della corsia di marcia dell'attore e che dalle fotografie si vede che era larga non più di una trentina di centimetri. di aver la vista dopo essersi fermato.
Anche a voler credere alle dichiarazione del teste, non comprendendosi la ragione per la quale npr essendosi fermato non ha detto ai Carabinieri di aver visto l'incidente, tenuto conto che nessuno aveva indicato di aver assistito all'incidente e confermato che la caduta era connessa alla macchia di olio, salvo comparire al momento del giudizio, in ogni caso il teste ha solo confermato che il motociclo era scivolato, ma in realtà avrebbe urtato il guard rail di sinistra mentre era ancora in posizione orizzontale riportando danni sulla parte sinistra per il contatto contro il guard rail, e che vi era la macchia d'olio senza indicare di aver visto il moto ciclo scivolare sulla macchia d'olio ma solo di aver visto la presenza in loco di una grassa macchia di olio.
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Se non appare in discussione la circostanza che l'attore sia caduto mentre percorreva la
Statale Adriatica, nessuna prova concreta è emersa in ordine al fatto che la caduta sia stata effettivamente determinata dalla lunga traccia di sostanza oleosa presente sulla strada.
Non appare dubitabile, sulla base delle fotografie allegate al verbale dell'Arma dei
Carabinieri, che la striscia d'olio, lunga e non molto larga, era visibile dal momento che l'asfalto ove era presente la sostanza oleosa appare di colore più scuro rispetto al resto dell'asfalto, indicando che quel tratto vi era sicuramente qualcosa che aveva reso l'asfalto piàù scuro, segno della presenza di una sostanza umida sulla strada che essendo chiaramente visibile induceva ad adottare misure di ordinaria prudenza, evitante di percorrere quel la porzione della corsia di marcia essendo disponibile spazio sia a destra che a sinistra della traccia stessa.
Nel verbale I carabinieri non hanno indicato la presenza di tracce d'olio sui pneumartici del motoveicolo né risultano elementi idonei a provare che la traccia oleosa fosse stata lasciata da un tempo tale da consentire di ritenere che vi fosse sufficiente tempo per l per CP_1
rilevare attraverso i controlli la sua presenza e far intervenute la ditta per mettere in sicurezza l'asfalto.
Sotto questo aspetto si rammenta che l'attore sia ai fini della presunzione di responsabilità
dell'articolo 2051 c deve provare sia il fatto, nel caso di specie la ceduta, sia in nesso di causalità, vale a dire che la caduta è stata determinata dalla presenza della chiazza oleosa.
L'attore non ha fornito la prova del nesso di causalità essendosi limitato ad indicare di essere caduto a causa di una chiazza di olio oggettivamente esistente senza fornire alcun elemento a prova del fatto che la caduta fosse avvenuta proprio a causa di tale macchia di olio, non essendo neppure stato accertato il punto specifico ove la caduta sarebbe avvenuta, essendo stato indicato genericamente che il fatto era avvenuto all'altezza della traccia oleosa.
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La mancata prova del nesso di causalità, che non può essere presunta rientrando negli elementi che deve provare l'attore per potersi avvalere della presunzione di responsabilità
gravante a carico del custode, esclude che nel fatto possa essere rinvenuta sia una responsabilità da custodia o insidia, sia da circolazione stradale.
Ma al di là del fatto che il motoveicolo sia scivolato a meno sulla chiazza di un prodotto scivoloso si deve considerare che non è emerso alcun elemento che potesse consentire di valutare se lo stesso si trovava sulla strada da qual minimo di tempo necessario affinché il pericolo potesse essere individuato con il servizio di sorveglianza da svolgere da parte della società convenuta.
Infatti, occorre ricordare che la responsabilità del custode, quanto si tratta di situazioni non determinata dalla cosa in sé ma da prodotti caduti sulla stessa, per aversi responsabilità è
necessaria la prova che detta situazione si fosse protratta per quel minimo di tempo necessario per rilevare la presenza della insidia e consentire l'intervento di messa in sicurezza.
Di conseguenza ritiene il giudicante che, nel caso di specie, non ricorra la responsabilità da custodia dovendosi ritenere interrotto il nesso di causalità dal dato che la sostanza scivolosa era stata lasciata da un veicolo di passaggio e non vi era stato il tempo di rilevare il pericolo e di intervenire.
Sotto questo aspetto deve anche essere evidenziata la condotta dell'attore che non ha adottato il comportamento improntato alla prudenza essendo visibile la presenza della chiazza oleosa della lunghezza di circa sedici metri e di colore scuro rispetto al resto dell'asfalto di colore grigio chiaro.
La stessa visibilità della striscia in questione, confermata dalla Polizia Municipale e dal teste escusso, esclude che nella situazione possano essere rivenuti i requisiti necessari per la configurazione della insidia.
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In questa situazione corretta appare la scelta del giudice di primo grado di non avvalersi di una consulenza tecnica per lòa ricostruzione del sinistro, non avendo l'attore fornito prova del fatto ed in particolare del nesso di causalità oltre alla presenza delle cause atte ad integrare la prova liberatoria presente nella stessa documentazione presente in atti indipendentemente dalla costituzione del convenuto.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace n. 2004/2024 previa integrazione della motivazione;
* condanna a rimborsare alla società le spese del presente Parte_3 CP_1
giudizio, spese che liquida in euro 2.500, di cui euro 2.500 quali onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 27 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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12 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 18094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 12 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del giorno 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Alessandria n. 129 presso lo studio dell'avv. Alessandro Onofri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado
ATTORE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Salvatore Pincherle n. 24 presso lo studio dell'avv.
Michele Scazziota che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del10 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio la società Pt_2
al fine di sentire accertare in via principale la responsabilità della società per CP_1
omessa custodia ed insidia in relazione ai danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 16 circa mentre percorrendo a bordo del motociclo BMW K
1600 targato EM34757 la strada statale Adriatica in direzione Ortona all'altezza del km
474,800 a causa della presenza della presenza di olio non visibile sull'asfalto e per l'effetto condannare la stessa, ritenuta responsabile dell'incidente, al risarcimento dei danni subiti.
Infatti, a causa della presenza della macchia oleosa aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto mentre il motoveicolo aveva urtato il guard rail sulla destra riportando danni su tutta la fiancata sinistra.
L'incidente era stato rilevato da una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri che aveva redatrto il relativo verbale.
Nell'incidente, al quale avevano assistito due motoveicoli di passaggio, il motoveicolo aveva riportato danni per euro 5.587 come da preventivo ed aveva richiesto il risarcimento del danno alla società che non aveva accolto la richiesta ritenendo che il fatto CP_1
dovesse essere ascritto al caso fortuito.
Ritenendo sussistere la responsabilità della società per omessa custodia e per CP_1
l'insidia ha introdotto il presente giudizio, ritenendo che il sinistro fosse stato determinato dalla condotta colposa dell'Ente preposto al controllo ed alla manutenzione della strada.,
limitando la richiesta risarcitoria ad euro 5.000 all'interno della competenza per valore del giudice adito.
Non si era costituita la società venendo dichiarata contumace CP_1
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.
Escusso un teste la causa è stata decisa dal Giudice di pace con sentenza 2004/2024, con la quale ha respinto la domanda non risultando provata la esistenza di resposabilità a carico dell' ritenendo che con la attenzione richiesta nella guida la macchia oleosa era CP_1
visibile.
Avverso a detta sentenza ha proposto appello il che ha lamentato la erroneità della Pt_1
decisione del giudice di primo grado in quanto costituendo l'articolo 2051 una ipotesi di responsabilità oggettiva era il custode a dover provare che il fatto avvenuto era estrerno al bene custodito mentre il convenuto non aveva fornito alcuna prova di ciò né lo aveva contestato.
D'alrtra parte il teste aveva indicato che nei pressi vi era un cantiere stradale, circostanza che rendeva ragionevole che si trattasse di materiali caduti dak transito dei veicoli, macchia che con adeguata diligenza avrebbe potuto essere rimossa prima del passaggio dell'attore.
Ha errato, inoltre, l'attore nell'interpretare quanto dichiarato dal teste escusso ritenendo che dalla stessa si evincesse che la insidia era visibile e, quindi, evitabile, dovendosi ritenere che quanto dichiarato dal teste dove3sse intendersi nel senso che la macchia d'olio la aveva vista solo dopo incidente quando, dopo aver visto scivolare il motoveicolo che lo precedeva si era fermato per prestare assistenza.
Inoltre, il rilievo effettuato dai Carabinieri aveva evidenziato che la traccia oleosa attraversava trasversalmente la carreggiata rendendo, quindi, inevitabile il transito sulla stessa.
Ha contestato anche il fatto che non fossero valutabili i danni sulla base della documentazione fotografica allegata al verbale dei Carabinieri e del preventivo prodotto e che il motoveicolo era stato rivenduto dopo l'incidente, benché fossero trascorsi solo due mesi dall'acquisto ad un importo di 6.900 euro inferiore.
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Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quanto, come CP_1
risultava chiaramente dal verbale redatto dai Carabinieri l'incidente era statop determinato da dalle condizioni del manto stradale in se' considerato, ma a causa della presenza di una traccia oleosa lunga più di sedici metri, traccia chiaramente lasciata da un veicolo in transito senza che fosse stato provato che la macchia oleosa fosse presente sulla strada dal tempo necessario a rilevarne la presenza ed a disporre l'intervento.
Ha evidenziato che dalle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri sull'incidente era visibile la striscia oleosa presente sulla strada e di colore diverso rispetto all'asfalto,
circostanza confermata anche dalla deposizione del teste escusso in giudizio.
Di conseguenza correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto interrotto il nesso di causalità ritenendo che la traccia fosse visibile e quindi, l'incidente fosse prevenibile con la ordinaria attenzione richiesta ai conducenti di veicoli, tenuto conto che la traccia oleosa si trovava al centro della carreggiata e seguiva l'andamento della curva e quindi era possibile evitare di passarvi sopra.
Ha contestato anche la fondatezza della censura relativa alla prova dei danni deducendo che correttamente il giudice avesse ritenuto di non disporre la ctu al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente anche considerando che non era stata richiesta la CTU per la quantificazione dei danni ma meramente esplorativa.
Ha in ogni caso evidenziato che era stato depositato silo un preventivo di riparazione senza la prova della tipologia dei danni riportati dal motoveicolo che non risultava riparato e venduto ad un valore di 6.900 euro, considerato che al momento della rivendita l'IVA
pagata per l'acquisto costituiva una tassa e non entrava nel valore del bene venduto.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'odierno attore ha agito in giudizio per ottenere la condanna della società al CP_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6 dicembre 2018
alle ore 16 circa mentre percorrendo a bordo del motociclo BMW K 1600 targato EM34757
la strada statale Adriatica in direzione Ortona all'altezza del km 474,800 a causa della presenza della presenza di olio non visibile sull'asfalto e per l'effetto condannare la stessa,
ritenuta responsabile dell'incidente, al risarcimento dei danni subiti.
Infatti a causa della presenza della macchia oleosa aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto mentre il motoveicolo aveva urtato il guard rail sulla destra riportando danni su tutta la fiancata sinistra, ponendo a base della domanda la omissione di custodia e la insidia di cui all'articolo 2043 cc.
Occorre, dunque, verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa del fatto dell'attore e se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043, ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto giova premettere che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo della cosa medesima, per la sua consistenza obiettiva o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa che ne abbia alterato la natura ed il comportamento. Detta norma,
pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
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Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa aver giocato un ruolo nella creazione delle condizioni in cui si è trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta.
Quale che sia, poi, l'inquadramento sistematico della norma di cui all'art. 2051 cc - che un orientamento più risalente della giurisprudenza di legittimità riconduce fra le ipotesi di colpa presunta, mentre secondo un indirizzo ermeneutico di recente formazione essa configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il custode andando esente da responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito, fattore questo attinente non già ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento riconducibile ad un elemento esterno alla cosa recante i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass.
civ. sez. III, sentenza n. 15383/2006) -, condizione di operatività di tale disposizione resta la effettiva possibilità di vigilanza della cosa, che nel caso delle strade demaniali si intende sussistente allorché l'estensione della strada sia tale da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza idoneo ad impedire l'insorgere di una causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), o comunque si tratti di centri storici delle città o come nel caso di specie sia stato stipulato uno specifico appalto al fine di coadiuvare la pubblica amministrazione nello svolgimento dell'obbligazione di sorveglianza.
Tuttavia, occorre distinguere a seconda della natura della causa del danno: se, infatti,
quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, tra i quali rientra anche l'olio),
non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
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manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit.
art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013).
Pertanto, una volta ritenuta sussistente la suddetta possibilità di vigilanza della cosa,
sull'attore grava l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo ed il convenuto potrà liberarsi soltanto provando il fortuito, che potrà
consistere nel fatto del terzo ovvero dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, dunque, l'attore in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. deve provare sia la circostanza della presenza di un'anomalia sul manto stradale, sia la ricorrenza del nesso di causalità nel duplice senso che la sua caduta
è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia e che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n.
15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass.
sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Ove, però, la custodia della cosa appaia impossibile, la tutela risarcitoria del danneggiato rimarrà esclusivamente affidata alla disciplina dettata dall'art. 2043 c.c., di tal che l'attore dovrà provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009,
n. 20943), vale a dire la condotta dolosa o colposa del convenuto, il danno, il nesso di causalità, nonché ovviamente gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità
dell'insidia, ossia la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593).
In tal caso, tuttavia, la responsabilità della P.A. non potrà essere limitata a soli casi di insidia o trabocchetto, essi costituendo soltanto elementi sintomatici della responsabilità
della P.A. In presenza, infatti, della prova, fornita dal danneggiato, dell'anomalia del bene demaniale, potrà presumersi la colpa dell'ente proprietario, il quale per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso
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anomalo della cosa da parte dello stesso danneggiato. A tal fine, il giudice di merito dovrà
considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375).
A ciò si aggiunga che l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, quindi, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea ad integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III,
13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione,
dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel
compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile
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di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Pertanto, atteso che la strada in cui si è verificata la caduta dell'odierno attore appartiene a quelle attribute alla gestione della società alla luce delle sopra esposte CP_1
considerazioni deve ritenersi sussistente la condizione richiesta dall'art. 2051 c.c. ai fini della operatività di detta norma, ossia la possibilità per la società convenuta di vigilare sulla strada de qua, salvo la prova della assenza del tempo necessario per intervenire trattandosi, per quanto riguarda la sostanza oleosa, non di un fatto inerente alla cosa, come le altre caratteristiche della strada indicate dell'attore, ma di una sostanza estranea alla cosa lasciata da qualcuno o qualcosa nel passaggio.
Ora, passando all'esame della dinamica del sinistro ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto, giova rammentare che parte attrice, nell'atto di citazione, ha dedotto che il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 16 circa mentre percorrendo a bordo del motociclo BMW K 1600 targato EM34757 la strada statale Adriatica in direzione
Ortona all'altezza del km 474,800 a causa della presenza della presenza di olio non visibile
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sull'asfalto e per l'effetto condannare la stessa, ritenuta responsabile dell'incidente, al risarcimento dei danni subiti.
Infatti a causa della presenza della macchia oleosa aveva perso il controllo del motoveicolo ed era caduto mentre il motoveicolo aveva urtato il guard rail sulla destra riportando danni su tutta la fiancata sinistra.
Dal verbale redatto dal Nucleo Radiomobile di Ortona dell'Arma dei Carabinieri, intervenuti venti minuti dopo la caduta, risulta indicato che al loro arrivo il motociclo dell'attore si trovava ancora nella posizione assunta al termine dell'incidente appoggiato al guard rail presente sulla destra della strada e presentava ammaccature sulla parte laterale sinistra.
Il , conducente del motoveicolo, aveva dichiarato che stava percorrendo la strada , Pt_2
giunto al km 475,800 era caduto a causa della presenza di una lunga traccia d'olio ed il motoveicolo aveva continuato andando ad urtare il guard rail son la parte sinistra e che il fatto era avvenuto mentre procedeva a velocità ridotta a causa della presenza di curve impegnative.
I carabinieri hanno dato atto della presenza di una traccia di olio lunga sedici metri. Dalle
fotografie allegate al rapporto è possibile vedere che la traccia d'olio si trova circa al centro della corsia percorsa dal ed era larga poco più di venti/ventidue centimetri e Pt_2
seguiva l'andamento della curva.
Hanno dato, inoltre, atto che la visibilità al loro arrivo era buona e che al momento del loro arrivo non avevano trovato tra i presenti nessuna persona in grado di fornire informazioni sul sinistro.
Nel corso del giudizio è stato sentito un teste il quale ha dichiarato di aver assistito all'incidente in quanto si trovava con il proprio motoveicolo dietro quello condotto dall'attore ed aveva visto il motoveicolo scivolare improvvisamente ed aveva visto la presenza di una grossa macchia di olio.
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Il motoveicolo dell'attore aveva urtato il guard rail.
Ha anche indicato che erano intervenuti i carabinieri ma non aveva detto loro di aver assistito al sinistro ed ha anche indicato che nei pressi vi era un cantiere stradale.
In realtà il teste, che pur essendo presente all'incidente non ha ritenuto di dire ai Carabinieri
intervenuti di aver visto l'incidente quando gli stessi avevano richiesto ai presenti se qualcuno avesse assistito all'incidente stesso, salvo, poi, essere citato come testimone nel presente giudizio, ha indicato che era presente una grossa macchia d'olio sull'asfalto che aveva visyto.
Nella testimonianza la indicazione di aver visto la grossa macchia d'olio è posta insieme alla indicazione di aver visto il motoveicolo scivolare e non dopo quella di essersi fermato,
indicando che la stessa la aveva vista quando il motoveicolo era scivolato quando evidentemente si trovava comunque più lontano rispetto all'attore rispetto alla collocazione della macchia d'olio che in ogni caso non era grande se non nel senso che era lunga sedici metri e seguiva l'andamento della curva al centro della corsia di marcia dell'attore e che dalle fotografie si vede che era larga non più di una trentina di centimetri. di aver la vista dopo essersi fermato.
Anche a voler credere alle dichiarazione del teste, non comprendendosi la ragione per la quale npr essendosi fermato non ha detto ai Carabinieri di aver visto l'incidente, tenuto conto che nessuno aveva indicato di aver assistito all'incidente e confermato che la caduta era connessa alla macchia di olio, salvo comparire al momento del giudizio, in ogni caso il teste ha solo confermato che il motociclo era scivolato, ma in realtà avrebbe urtato il guard rail di sinistra mentre era ancora in posizione orizzontale riportando danni sulla parte sinistra per il contatto contro il guard rail, e che vi era la macchia d'olio senza indicare di aver visto il moto ciclo scivolare sulla macchia d'olio ma solo di aver visto la presenza in loco di una grassa macchia di olio.
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Se non appare in discussione la circostanza che l'attore sia caduto mentre percorreva la
Statale Adriatica, nessuna prova concreta è emersa in ordine al fatto che la caduta sia stata effettivamente determinata dalla lunga traccia di sostanza oleosa presente sulla strada.
Non appare dubitabile, sulla base delle fotografie allegate al verbale dell'Arma dei
Carabinieri, che la striscia d'olio, lunga e non molto larga, era visibile dal momento che l'asfalto ove era presente la sostanza oleosa appare di colore più scuro rispetto al resto dell'asfalto, indicando che quel tratto vi era sicuramente qualcosa che aveva reso l'asfalto piàù scuro, segno della presenza di una sostanza umida sulla strada che essendo chiaramente visibile induceva ad adottare misure di ordinaria prudenza, evitante di percorrere quel la porzione della corsia di marcia essendo disponibile spazio sia a destra che a sinistra della traccia stessa.
Nel verbale I carabinieri non hanno indicato la presenza di tracce d'olio sui pneumartici del motoveicolo né risultano elementi idonei a provare che la traccia oleosa fosse stata lasciata da un tempo tale da consentire di ritenere che vi fosse sufficiente tempo per l per CP_1
rilevare attraverso i controlli la sua presenza e far intervenute la ditta per mettere in sicurezza l'asfalto.
Sotto questo aspetto si rammenta che l'attore sia ai fini della presunzione di responsabilità
dell'articolo 2051 c deve provare sia il fatto, nel caso di specie la ceduta, sia in nesso di causalità, vale a dire che la caduta è stata determinata dalla presenza della chiazza oleosa.
L'attore non ha fornito la prova del nesso di causalità essendosi limitato ad indicare di essere caduto a causa di una chiazza di olio oggettivamente esistente senza fornire alcun elemento a prova del fatto che la caduta fosse avvenuta proprio a causa di tale macchia di olio, non essendo neppure stato accertato il punto specifico ove la caduta sarebbe avvenuta, essendo stato indicato genericamente che il fatto era avvenuto all'altezza della traccia oleosa.
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La mancata prova del nesso di causalità, che non può essere presunta rientrando negli elementi che deve provare l'attore per potersi avvalere della presunzione di responsabilità
gravante a carico del custode, esclude che nel fatto possa essere rinvenuta sia una responsabilità da custodia o insidia, sia da circolazione stradale.
Ma al di là del fatto che il motoveicolo sia scivolato a meno sulla chiazza di un prodotto scivoloso si deve considerare che non è emerso alcun elemento che potesse consentire di valutare se lo stesso si trovava sulla strada da qual minimo di tempo necessario affinché il pericolo potesse essere individuato con il servizio di sorveglianza da svolgere da parte della società convenuta.
Infatti, occorre ricordare che la responsabilità del custode, quanto si tratta di situazioni non determinata dalla cosa in sé ma da prodotti caduti sulla stessa, per aversi responsabilità è
necessaria la prova che detta situazione si fosse protratta per quel minimo di tempo necessario per rilevare la presenza della insidia e consentire l'intervento di messa in sicurezza.
Di conseguenza ritiene il giudicante che, nel caso di specie, non ricorra la responsabilità da custodia dovendosi ritenere interrotto il nesso di causalità dal dato che la sostanza scivolosa era stata lasciata da un veicolo di passaggio e non vi era stato il tempo di rilevare il pericolo e di intervenire.
Sotto questo aspetto deve anche essere evidenziata la condotta dell'attore che non ha adottato il comportamento improntato alla prudenza essendo visibile la presenza della chiazza oleosa della lunghezza di circa sedici metri e di colore scuro rispetto al resto dell'asfalto di colore grigio chiaro.
La stessa visibilità della striscia in questione, confermata dalla Polizia Municipale e dal teste escusso, esclude che nella situazione possano essere rivenuti i requisiti necessari per la configurazione della insidia.
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In questa situazione corretta appare la scelta del giudice di primo grado di non avvalersi di una consulenza tecnica per lòa ricostruzione del sinistro, non avendo l'attore fornito prova del fatto ed in particolare del nesso di causalità oltre alla presenza delle cause atte ad integrare la prova liberatoria presente nella stessa documentazione presente in atti indipendentemente dalla costituzione del convenuto.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace n. 2004/2024 previa integrazione della motivazione;
* condanna a rimborsare alla società le spese del presente Parte_3 CP_1
giudizio, spese che liquida in euro 2.500, di cui euro 2.500 quali onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 27 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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12 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Roberto Parziale