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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Nella causa civile iscritta al n. 652/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...], (cf: Parte_1
) e residente a [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Piano di TO (NA) al C.so Italia n.198, presso lo studio dell'Avv. Lidia Iaccarino che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente a [...] al Vico San Cristoforo n.1, C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Agnello (NA) al C.so Crawford n.91, presso lo studio dell'Avv. Marina Gargiulo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 26.02.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Meta (NA) in data 31.07.2003; che dall'unione coniugale sono nati due figli, in data Per_1
13.07.2007 e in data 30.11.2011, entrambi ancora minorenni;
che il sig. Per_2
svolge la professione di operaio, mentre la sig.ra sarebbe stata _1 CP_1 assunta in concomitanza dell'inizio della stagione estiva 2024 come addetta alle pulizie in una struttura alberghiera;
che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la convivenza è diventata intollerabile e non può più essere ristabilita con armonia e solidarietà affettiva;
che gli istanti vivono di fatto separati, la sig.ra con i figli, presso la casa familiare in Meta(NA) alla via San CP_1
Cristoforo n.1, condotta in locazione, mentre il sig. in via provvisoria, vive _1 presso l'abitazione dei genitori in Meta al Vico II Santo Stefano n.
2. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione di udienza depositate in data del 04.11.2024, le parti hanno precisato che la sig.ra CP_1
era stata assunta nelle more con contratto part time presso un esercizio
[...] commerciale di Piano di TO denominato “Carpisa” percependo una paga mensile pari a circa € 900,00 mensili, e concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi alle condizioni riportate nelle note d'udienza. All'udienza del 05.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero concludeva in data 26.02.2025, esprimendo parere favorevole, pervenuto in data 10.03.2025. 2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili, e sono conformi all'interesse dei minori. In particolare, le parti dichiaravano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
che in particolare il sig. d' svolge la professione di operaio con un reddito di euro _1
30.430,00 nell'anno 2022, mentre la sig.ra lavora presso un esercizio CP_1 commerciale e percepisce una paga mensile pari a circa € 900,00 mensili. Precisavano altresì che entrambi non sono proprietari di beni immobili, ed il sig.
è proprietario di un'autovettura modello Lancia Musa TG. EM522DM, CP_1 nonchè di un motociclo modello Vespa Piaggio tg.BX60625 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1 così provvede:
[...] A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 25.01.1975, (cf: ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Vico Equense (NA) il 02.04.1977 (C.F. ai seguenti C.F._2 patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Meta (NA), in Vico San Cristoforo n. 1, resterà assegnata alla sig. , in qualità di genitore collocatario dei Controparte_1 figli, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti. Il sig. , attualmente ospite _1 dei genitori in Meta al Vico II Santo Stefano n. 2, comunicherà – in concomitanza del trasferimento presso altra idonea abitazione – il nuovo indirizzo di residenza;
3. I figli minori, e , sono affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Tutte le decisioni relative ai figli dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e conformemente alla volontà dei figli.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, e , secondo il Per_1 Per_2 seguente calendario, salvo diverso e migliore a o parti: due pomeriggi infrasettimanali da individuarsi nel martedì e giovedì dalle 18,00 alle 20,00;
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 11.00 fino alla domenica sera dopo la cena e, orientativamente, alle ore 21.30;
- durante le vacanze scolastiche estive, per 2 settimane, anche consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie e, nel rispetto dell'alternanza, il 24 dicembre ed il 1gennaio con un genitore e il 25 dicembre e il 31 dicembre con l'altro; per le festività pasquali, nel rispetto dell'alternanza, trascorreranno il Sabato Santo con un genitore e la domenica di Pasqua con l'altro, mentre per il Lunedì dell'Angelo i ragazzi saranno liberi di poter organizzare una giornata di svago con gli amici;
- il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato, qualora possibile, insieme ad entrambi i genitori
- nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, i figli staranno con la madre e, parimenti, nel giorno della Festa del Papà e del compleanno paterno i figli staranno con il padre, indipendentemente dal giorno di spettanza.
6. dà atto che le parti convengono che entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale a ogni evento, anche religioso, che veda protagonista i figli, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di rispettiva spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet degli istituti frequentati dai figli e, in particolare, quelle inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
7. I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione, comunicandosi eventuali problematiche che dovessero riscontrare nei figli, assicurando loro gli adeguati supporti psicologici e sostegni scolastici che si rendessero eventualmente necessari, avendo cura di ascoltare le esigenze, le aspirazioni e i problemi degli stessi affinchè possano crescere serenamente.
8. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1 fino al raggiungimento della autosufficienza economica da parte di ciascuno di essi, con le seguenti modalità: a) versando alla IG , quale contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal dicembre 2024. Tale somma verrà corrisposta alla sig.ra CP_1
mediante accredito su carta Poste Pay Evolution con IBAN
[...]
[...]. b) pagando e/o rimborsando alla IG il 50% delle spese CP_1 straordinarie dei figli secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Torre Annunziata che si allegano al ricorso. c) dà atto che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra per il mese di marzo 2024 e, successivamente, sarà Controparte_1 ripartito tra le parti in pari misura fino al perfezionamento della procedura amministrativa volta a conseguirne la percezione separata.
9. dà atto che l'autovettura Lancia Musa TG EM522DM, di proprietà del sig.
, per accordo tra le parti, resterà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra _1
, che – a sua volta – si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà CP_1 della stessa per la data del 31.03.2025. Il sig. si impegna, a sua volta, _1
a provvedere a sua cura e spese al rinnovo del contratto di assicurazione per RCA per un ulteriore periodo di sei mesi decorrenti dalla scadenza dell'attuale copertura.
10. dà atto che la sig.ra si impegna a volturare a suo nome Controparte_1 le utenze domestiche entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere ciascuno mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento.
12. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione e/o causa, dipendente dal matrimonio, dalla divisione della comunione dei beni e a qualsivoglia altro titolo. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Meta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.36 parte II Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Nella causa civile iscritta al n. 652/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...], (cf: Parte_1
) e residente a [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Piano di TO (NA) al C.so Italia n.198, presso lo studio dell'Avv. Lidia Iaccarino che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente a [...] al Vico San Cristoforo n.1, C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Agnello (NA) al C.so Crawford n.91, presso lo studio dell'Avv. Marina Gargiulo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 26.02.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.03.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Meta (NA) in data 31.07.2003; che dall'unione coniugale sono nati due figli, in data Per_1
13.07.2007 e in data 30.11.2011, entrambi ancora minorenni;
che il sig. Per_2
svolge la professione di operaio, mentre la sig.ra sarebbe stata _1 CP_1 assunta in concomitanza dell'inizio della stagione estiva 2024 come addetta alle pulizie in una struttura alberghiera;
che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la convivenza è diventata intollerabile e non può più essere ristabilita con armonia e solidarietà affettiva;
che gli istanti vivono di fatto separati, la sig.ra con i figli, presso la casa familiare in Meta(NA) alla via San CP_1
Cristoforo n.1, condotta in locazione, mentre il sig. in via provvisoria, vive _1 presso l'abitazione dei genitori in Meta al Vico II Santo Stefano n.
2. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione di udienza depositate in data del 04.11.2024, le parti hanno precisato che la sig.ra CP_1
era stata assunta nelle more con contratto part time presso un esercizio
[...] commerciale di Piano di TO denominato “Carpisa” percependo una paga mensile pari a circa € 900,00 mensili, e concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi alle condizioni riportate nelle note d'udienza. All'udienza del 05.11.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero concludeva in data 26.02.2025, esprimendo parere favorevole, pervenuto in data 10.03.2025. 2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili, e sono conformi all'interesse dei minori. In particolare, le parti dichiaravano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
che in particolare il sig. d' svolge la professione di operaio con un reddito di euro _1
30.430,00 nell'anno 2022, mentre la sig.ra lavora presso un esercizio CP_1 commerciale e percepisce una paga mensile pari a circa € 900,00 mensili. Precisavano altresì che entrambi non sono proprietari di beni immobili, ed il sig.
è proprietario di un'autovettura modello Lancia Musa TG. EM522DM, CP_1 nonchè di un motociclo modello Vespa Piaggio tg.BX60625 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1 così provvede:
[...] A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 25.01.1975, (cf: ) e , nata a C.F._1 Controparte_1
Vico Equense (NA) il 02.04.1977 (C.F. ai seguenti C.F._2 patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Meta (NA), in Vico San Cristoforo n. 1, resterà assegnata alla sig. , in qualità di genitore collocatario dei Controparte_1 figli, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti. Il sig. , attualmente ospite _1 dei genitori in Meta al Vico II Santo Stefano n. 2, comunicherà – in concomitanza del trasferimento presso altra idonea abitazione – il nuovo indirizzo di residenza;
3. I figli minori, e , sono affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Tutte le decisioni relative ai figli dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e conformemente alla volontà dei figli.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, e , secondo il Per_1 Per_2 seguente calendario, salvo diverso e migliore a o parti: due pomeriggi infrasettimanali da individuarsi nel martedì e giovedì dalle 18,00 alle 20,00;
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 11.00 fino alla domenica sera dopo la cena e, orientativamente, alle ore 21.30;
- durante le vacanze scolastiche estive, per 2 settimane, anche consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie e, nel rispetto dell'alternanza, il 24 dicembre ed il 1gennaio con un genitore e il 25 dicembre e il 31 dicembre con l'altro; per le festività pasquali, nel rispetto dell'alternanza, trascorreranno il Sabato Santo con un genitore e la domenica di Pasqua con l'altro, mentre per il Lunedì dell'Angelo i ragazzi saranno liberi di poter organizzare una giornata di svago con gli amici;
- il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato, qualora possibile, insieme ad entrambi i genitori
- nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, i figli staranno con la madre e, parimenti, nel giorno della Festa del Papà e del compleanno paterno i figli staranno con il padre, indipendentemente dal giorno di spettanza.
6. dà atto che le parti convengono che entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale a ogni evento, anche religioso, che veda protagonista i figli, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di rispettiva spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet degli istituti frequentati dai figli e, in particolare, quelle inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
7. I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione, comunicandosi eventuali problematiche che dovessero riscontrare nei figli, assicurando loro gli adeguati supporti psicologici e sostegni scolastici che si rendessero eventualmente necessari, avendo cura di ascoltare le esigenze, le aspirazioni e i problemi degli stessi affinchè possano crescere serenamente.
8. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1 fino al raggiungimento della autosufficienza economica da parte di ciascuno di essi, con le seguenti modalità: a) versando alla IG , quale contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal dicembre 2024. Tale somma verrà corrisposta alla sig.ra CP_1
mediante accredito su carta Poste Pay Evolution con IBAN
[...]
[...]. b) pagando e/o rimborsando alla IG il 50% delle spese CP_1 straordinarie dei figli secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Torre Annunziata che si allegano al ricorso. c) dà atto che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra per il mese di marzo 2024 e, successivamente, sarà Controparte_1 ripartito tra le parti in pari misura fino al perfezionamento della procedura amministrativa volta a conseguirne la percezione separata.
9. dà atto che l'autovettura Lancia Musa TG EM522DM, di proprietà del sig.
, per accordo tra le parti, resterà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra _1
, che – a sua volta – si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà CP_1 della stessa per la data del 31.03.2025. Il sig. si impegna, a sua volta, _1
a provvedere a sua cura e spese al rinnovo del contratto di assicurazione per RCA per un ulteriore periodo di sei mesi decorrenti dalla scadenza dell'attuale copertura.
10. dà atto che la sig.ra si impegna a volturare a suo nome Controparte_1 le utenze domestiche entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
11. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere ciascuno mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento.
12. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione e/o causa, dipendente dal matrimonio, dalla divisione della comunione dei beni e a qualsivoglia altro titolo. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Meta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.36 parte II Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2005);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio dell'11.03.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato