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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Caterina Macchi Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice rel. dott. Luca Giani Giudice
nel procedimento
R.G. N. 648/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
(cod. fisc. ); Parte_1 C.F._1 visto il ricorso in data 13.5.2025, con il quale ha chiesto che Parte_1 venga aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi degli artt. 268, co. 1, 27, co. 2 e 3,
CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del debitore con Parte_1 residenza in via Pace n. 1, Limbiate (MI);
NOMINA
Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;
NOMINA Contr liquidatore l' dott./avv. ; Controparte_2 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, nonché, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
(ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
(iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo;
II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;
dichiara inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276
CCII; dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
15/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Sergio Rossetti dott.ssa Caterina Macchi